In un precedente articolo (http://www.studiolegaledoglio.it/orario-di-lavoro-e-riposi-in-ambito-sanitario/) si è sottolineato come la L. 30 ottobre 2014, n. 161 non possa cancellare le pregresse violazioni subite dai lavoratori (dirigenti medici e personale del comparto) sulla cui pelle, in questi giorni, si discute di ipotesi di deroghe/proroghe, richieste insistentemente dalle Regioni ma respinte dal Governo.

Appare, peraltro, a dir poco singolare che le Regioni abbiano scoperto che l’applicazione della “nuova” normativa, divenuta operativa con decorrenza 25 novembre u.s. (ossia a distanza di un anno dall’entrata in vigore della legge!), avrebbe pregiudicato l’organizzazione dei servizi.

Di fronte alla dilagante disinformazione, che propone il tema dell’assoluta novità di un intervento legislativo invece a dir poco tardivo e imposto soltanto dalla necessità di evitare che la procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia sfociasse in un ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia, con le inevitabili sanzioni, è necessario, preliminarmente, fissare il quadro delle modifiche legislative intervenute nel tempo, riferendo delle principali disposizioni contrattuali che avrebbero dovuto garantire il diritto al riposo del personale del ruolo sanitario.

  1. Con il Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 l’Italia ha dato attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
  2. In tema di riposo settimanale, l’art. 4 prevedeva testualmente: “La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario (comma 2). Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (comma 3); I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi (comma 4)”.
  3. In tema di riposo giornaliero, l’art. 7 dell’anzidetto decreto prevedeva testualmente: Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati   durante   la   giornata”.
  4. L’art. 17 prevedeva la possibilità di deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale “mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” (comma 1) a condizione però che “ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che a lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (comma 4).
  5. Con la L. 24 dicembre 2007 n. 244, il legislatore ha iniziato a demolire le tutele di medici e personale del comparto prevedendo (attraverso l’introduzione di un comma 6-bis all’art. 17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66) che le disposizioni di cui all’articolo 7 – quelle che per intenderci garantivano il diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive – non  si  applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
  6. Quanto alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, successive all’entrata in vigore della 24 dicembre 2007 n. 244, mentre il CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 Ottobre 2008 (art. 7) ha stabilito che “nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico, il CCNL del Comparto Sanità del 10 aprile 2008 arginava l’opera demolitiva del legislatore, prevedendo espressamente (art. 5) che il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 – per l’appunto 11 ore consecutive- potesse essere oggetto di deroga in sede di contrattazione aziendale (art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999).
  7. In sostanza, soltanto in sede aziendale le parti avrebbero potuto derogare al limite delle 11 ore consecutive di riposo giornaliero[1].
  8. Con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, l’opera demolitiva già iniziata veniva portata a compimento attraverso lo stravolgimento delle disposizioni normative in tema di tutela del riposo (si rinvia per la trattazione precedente articolo (http://www.studiolegaledoglio.it/orario-di-lavoro-e-riposi-in-ambito-sanitario/).
  9. La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha riportato indietro le lancette del tempo, ripristinando ( art. 14), con decorrenza 25 novembre 2015, le “vecchie” disposizioni normative (che non possono quindi definirsi nuove), salvando, tuttavia, la modifica apportata dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 all’art. 7 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che si riporta graficamente evidenziata: il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati   durante la giornata o da regimi di reperibilità”

Dal 25 novembre, dunque, dirigenti medici e personale del comparto del ruolo sanitario hanno (nuovamente) diritto a 11 ore di riposo consecutive nell’arco delle 24 ore[2], fatte salve le ipotesi di assegnazione a turni di pronta disponibilità in cui il riposo (non inferiore a 11 ore complessive) potrà essere frazionato.

Tutti i lavoratori, quindi, potranno beneficiare del medesimo trattamento e alle aziende sanitarie sarà preclusa la possibilità di organizzare turni di servizio che non garantiscano, tra l’uno e l’altro, almeno 11 ore di riposo consecutive o frazionate in caso di reperibilità.

Si deve, tuttavia, ribadire che anche prima del recente intervento legislativo la necessità di un periodo di riposo idoneo a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori non è mai stata in discussione sotto il profilo giuridico.

Diritto al riposo che, per quanto esposto, non poteva certo considerarsi legittimamente sacrificabile per l’abrogazione della disposizione che ne stabiliva la durata minima.

Nella pratica, però, l’abuso dell’istituto della pronta disponibilità (a titolo meramente esemplificativo: eccessivo numero di turni di reperibilità rispetto alla soglia contrattuale, turni di reperibilità diurna non festiva, successione di turni di servizio ordinari e di pronta disponibilità senza soluzione di continuità nell’arco delle 24 ore, ecc.), utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro per rimediare all’insufficienza del personale, ha compromesso gravemente il diritto al riposo.

Per meglio intendersi, passando dall’astratto al concreto, anche in passato, quindi, qualsiasi organizzazione oraria che avesse previsto, dopo un turno di servizio antimeridiano o pomeridiano della durata di 7/8 ore, una pronta disponibilità di 12 ore si prestava evidentemente all’abuso in caso di chiamata in servizio per l’intero periodo di reperibilità o per buona parte di esso.

La gravità della violazione deve considerarsi direttamente proporzionale al tasso di superamento della soglia media delle reperibilità (10 per i dirigenti medici e 6 per il personale del comparto).

La rappresentata “criticità” imposta dal “nuovo” corso – nulla di più che un restyling obbligato della normativa comunitaria in vigore sino al 2008 – costituisce, quindi, soltanto un pretesto di fronte all’inerzia determinata dall’incapacità di porre fine alle gravissime violazioni compiute nei confronti del personale medico e del comparto del ruolo sanitario che da anni ha dovuto supplire, a dispetto degli standard di accreditamento delle strutture sanitarie, alla scarsità delle risorse umane disponibili.

La criticità è cronica e resterà tale senza i necessari interventi sulle dotazioni organiche.

Avv. Giacomo Doglio

[1] In diverse aziende sanitarie le parti sociali non hanno introdotto alcuna deroga alla soglia delle 11 ore di riposo.

[2] Con la precisazione che deve considerarsi l’arco temporale tra l’orario di inizio del turno e le 24 ore successive.

122 Commenti

  • ANGELA CARTA ha detto:

    Buonasera Avvocato Doglio,
    a proposito della reperibilità 20/08 inserita tra un turno e l’altro durante la settimana lavorativa volevo qualche chiarimento:
    se alle 07 inizia il mio turno di lavoro che termina alle ore 14,12 e dalle ore 20, dopo neanche sei ore di riposo consecutive, inizia la mia reperibilità che supponiamo sia attiva e mi impegna per circa 10 ore, nell’arco delle mia giornata lavorativa ( 24 ore) ho trascorso circa 17 ore al lavoro….in questo caso le ore di riposo, frazionate, sono solo 7. Dal momento che il riposo giornaliero deve essere di 11 ore questa situazione si puo’ considerare regolare rispetto alla norma?
    Grazie per l’attenzione.
    Cordiali Saluti
    Angela Carta

    • admin ha detto:

      Secondo la vigente normativa, in assenza di deroghe, che pure la disciplina collettiva o, in difetto, il Ministero del Lavoro (su richiesta delle OO.SS.), potrebbero introdurre (come previsto dall’art.17 D. lgs. n. 66/2003), nell’ipotesi descritta, qualora venisse chiamata in servizio, non vi sarebbero 11 ore di riposo (che possono anche non essere consecutive in caso di p.d.) nell’arco delle 24 ore che si calcolano dall’inizio del turno 7-14:12.
      Ritengo che per evitare l’ipotetica violazione il turno dovrebbe essere organizzato diversamente.
      Saluti

  • David ha detto:

    Salve, qualcosa in materia del riposo settimanale che dovrebbe coincidere con la domenica in cui però cade una pront disponibilità per la sal operatoria? Grazie

    • admin ha detto:

      Se la pronta disponibilità è soltanto passiva (ossia senza chiamata in servizio) la Cassazione afferma che il riposo non viene meno, sebbene si tratti un “riposo disagiato”. Per quel che conta, sono di diverso parere, specie quanto il turno cada nel giorno di riposo settimanale. In ogni caso, trattandosi di un festivo Le spetta certamente il riposo compensativo (che Le consiglio di chiedere espressamente, considerato che a dispetto del tenore letterale della norma che lo prevede – “spetta” – la giurisprudenza prevalente sostiene che vi sarebbe un onere del lavoratore in tal senso).

  • claudio ha detto:

    Buongiorno avvocato,
    come bisogna interpretare l’art.13 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66?
    11ore e mezza di turno notturno dalle 19.30 alle 07.00 con lo smonto ed il riposo è lecito?

    Grazie e complimenti per il genuino interesse per la professione infermieristica.

    • admin ha detto:

      L’orario di lavoro notturno, in generale, non può superare le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore, da calcolarsi dal momento dell’inizio della prestazione lavorativa.
      Considerato che la prestazione normale di lavoro è commisurata alla settimana lavorativa è, tuttavia, consentito calcolare il rispetto del limite delle 8 ore su tale arco temporale (salva l’individuazione da perte dei CCNL, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare il limite).
      Per dare una risposta corretta sarebbe quindi il caso di esaminare i turni di servizio.
      La ringrazio per i complimenti
      GD

  • Danilo ha detto:

    Buongiorno avvocato, il ricorso sistematico all’istituto della pronta disponibilità è lecito al fine di sopperire alla carenza di personale? Mi spiego meglio: sono infermiere di sala operatoria e nella mia realtà lavorativa, per garantire la presenza di personale utile allo svolgimento degli interventi programmati (non urgenti), allo scadere delle canoniche 8 ore, viene impiegato il personale in pronta disponibilità che prosegue la propria permanenza sul posto di lavoro fino al termine delle attività; attività che terminano spesso in serata costringendo me e colleghi a turni di dieci-dodici ore (spesso più!). I turni in pronta disponibilità sono 10 al mese ( uno ogni tre giorni). Il ricorso al personale in pronta disponibilità non avviene quindi in casi eccezionali ma quotidianamente e per interventi non do carattere urgente ma programmato. Grazie

    • admin ha detto:

      La pronta disponibilità è un istituto finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza (ogni anno, a tal fine, le aziende sanitarie devono predisporre un apposito piano) e i turni devono essere di norma 6.
      L’organizzazione dei turni che Lei descrive, quindi, contrasta con la finalità dell’istituto.
      Saluti
      GD

  • Gigi ha detto:

    Lavoro in un ospedale pubblico, le spiego i miei turni, premetto sono infermiere turnista, nel mese di luglio ho praticato il seguente turno: M,M , P,P,N,S(smonto),M,M,M,M,P,P,N,S,R,R. Ho chiesto se avevo diritto al riposo mi e stato detto che la notte siccome inizio alle ore 22, e che il giorno primo ho terminto il turno con il pomeriggio sono passate le 24h, quindi il mio riposo e la notte in cui vengo a lavorare. Volevo sapere se è realmente cosi . Grazie per la risposta

    • admin ha detto:

      Per risponderle ho necessità che mi scriva gli orari dei giorni interessati

    • admin ha detto:

      Non mi ha scritto se la sua prestazione lavorativa è articolata su 5 o 6 gg. settimanali.

      In ogni caso, quelle che seguono sono, almeno sommariamente, le regole basilari.
      Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
      Fermo restando il divieto di sovrapposizione (nel senso che l’uno non può assorbire l’altro), il riposo settimanale e quello giornaliero possono anche essere fruiti non consecutivamente.
      Il periodo di riposo può essere calcolato come media per un periodo non superiore a 14 giorni. In pratica la media è calcolata partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale del lavoratore e procedendo a ritroso nei 13 giorni precedenti; in tale arco di tempo il lavoratore deve aver fruito di almeno un altro giorno di riposo.

  • Gigi ha detto:

    Si allora il M: 6-14 , P: 14-22, N:22-06, S:smonto. Grazie per la risposta.

  • Antonio Pascuzzo ( Infermiere Professionale) ha detto:

    La mia azienda stila i turni di pronta disponibilità’ per come segue: dopo il turno 8/14 si eseguono ben 18 ore di p.d quindi dalle 14 alle 8 sia nei festivi che nei feriali e di conseguenza conteggiando il servizio totale, in due giorni si effettuano ben 30 ore di lavoro.preciso che il mio turno di lavoro e’ diviso in5 giorni A settimana.pregandola di dare un Suo parere porgo ringraziamenti e saluti.

    • admin ha detto:

      Si tratta di capire se le chiamate sono frequenti perché la successione di turni ordinari e di pronta disponibilità potrebbe compromettere il diritto al riposo giornaliero.
      In più, dalla sua descrizione emerge che la pronta disponibilità viene organizzata dalle 14 alle 08 anche nei giorni feriali, il che è contrattualmente illegittimo sia perché i turni di reperibilità possono essere soltanto notturni o festivi (limitatamente a questa ipotesi anche diurni), sia perché un doppio turno di p.d. può essere fissato solo nei festivi.
      Saluti

  • Stefano ha detto:

    Buonasera, io in Sardegna svolgo il turno 8/20 più reperibilità, e di solito la reperibilità sono trasporti urgenti di 6/7 ore , è legale?
    Credo proprio di no, infatti dopo un giorno di lavoro in sala operatoria , poi la reperibilità ho rischiato diverse volte di avere colpi di sonno improvvisi

  • Tiziana ha detto:

    Buongiorno vorrei sapere se può essere istituita la pronta disponibilità nel piano annuale, in reparti di degenza ordinaria (non emergenza-urgenza).
    Il personale utilizzato per la pronta disponibilità viene individuato fra tutti gli infermieri del presidio a copertura di assenze improvvise nei suddetti reparti di degenza, tutte le notti e i diurni di sabato,domenica e festivi; vengono coinvolti anche gli infermieri degli ambulatori.
    L’ organizzazione del presidio quindi, prevede che l’ infermiere chiamato in PD lavori in qualunque unità operativa che non sia necessariamente la propria.

    • admin ha detto:

      Prima di esporre sinteticamente il mio parere sulla questione da Lei sollevata, trascrivo, per facilitare la comprensione, la norma contrattuale di riferimento (art. 7 CCNL 20.09.2001)

      Servizio di pronta disponibilità

      1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
      2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
      3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all’art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.
      4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.
      5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
      6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo
      compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
      7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
      8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
      9. In caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l’art. 40.
      10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
      11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:
      a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
      b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
      c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala .
      12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
      a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
      b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.
      13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
      14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell’art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
      15. E’ disapplicato l’art. 18 del DPR 270/87.

      Dalla norma contrattuale si evince che il piano delle emergenze possa prevedere che la pronta disponibilità – ordinariamente riferita alle sale operatorie e alle strutture di emergenza (comma 11)- possa essere estesa anche ad “ulteriori situazioni” (comma 13) e che il personale da impiegare debba essere – di norma – il personale della stessa unità operativa (comma 5).

      Pretendere, però, che l’eccezione ammessa (implicita nell’espressione “di norma”) possa diventare la regola e tradursi nella completa trasformazione della pronta disponibilità da istituto finalizzato a fronteggiare l’emergenza a strumento per tappare i buchi di una carente organizzazione aziendale mi pare assolutamente illegittimo sotto il profilo contrattuale.

      Ipotizzando poi che l’istituto possa essere stravolto nel senso anzidetto, l’azienda non potrà comunque impiegare i lavoratori addetti ad una unità operativa in altre che non costituiscono abituale luogo di lavoro senza osservare gli obblighi di formazione/informazione specifica previsti dal T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

      Certamente vietata contrattualmente è la pronta disponibilità del sabato diurno feriale.

      Ma le OO.SS. e le RLS che fanno?

  • MAURIZIO ha detto:

    BUONGIORNO SONO UN MEDICO IN FORZA PRESSO L’OSPEDALE DI PIOMBINO. IL PRIMARIO MI VUOLE IMPORRE LA REPERIBILITA’ PRESSO L’OSPEDALE DI LIVORNO CHE DISTA 100km. LO PUO’ FARE (RISIEDO A CECINA CHE SI TROVA A META’ STRADA TRA LE DUE LOCALITA’). INOLTRE DI DUE CHE SIAMO SOLO A ME E’ IMPOSTA QUESTO L’ALTRO LE REPERIBILITA SU LIVORNO NON LE FARA? ME LO PUO IMPORRE IL PRIMARIO O POSSO RICORRERE PER VIE LEGALI

    • admin ha detto:

      Buongiorno, per risponderle partirei dalla norma contrattuale che regola fattispecie

      L’art. 17 del CCNL dell’area della dirigenza dei ruoli, sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale del 3/11/2005 (che ha disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996 dal contenuto sostanzialmente analogo) stabilisce che il servizio di pronta disponibilità sia caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all’art. 6, comma 1, lett. B), nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture (comma 1). Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità (comma 2). 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 14.[…] Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi (comma 4). Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese (comma 5). La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario (comma 6). Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale (comma 7). Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza (comma 9).

      Il contenuto del quesito che Lei pone non consente di offrire una risposta dettagliata (non conosco infatti in quale struttura Lei presti servizio, quella sia il collegamento tra la struttura di assegnazione e quella in cui andrebbe a svolgere la p.d. né se il servizio sia integrativo o sostitutivo).

      Magari la lettura della norma che ho trascritto Le permette di ricavare comunque la soluzione al quesito.

      In ogni caso, il responsabile della S.C. non può imporre nulla che non sia previsto nel piano annuale delle emergenze che La invito ad esaminare (proponendo, nel caso, un istanza di accesso per averne copia).

  • Maurizio ha detto:

    Ha ragione è stata poco chiaro il quesito. Il mio primario è responsabile dei presidi di livorno e piombino che distano 100km L uno dal altro. Io sono in assegnato nel presidio di Piombino. Su livorno sono venuti a mancare dei medici da impiegare in pronta disponibilità sostitutiva per cui vuole impiegare me per sopperire a questa carenza improvvisa di livorno. L altro medico in forza su Piombino (oltre me) non verrà impiegato cioè le reperibilità su livorno non le farà. Posso accettare passivamente ci sono gli spazi per una azione contro questa discriminazione

    • admin ha detto:

      Legga quanto ho scritto in precedenza.

      Per capire quali siano gli spazi di una possibile contestazione si informi immediatamente sulla disciplina aziendale vigente.

    • Miky ha detto:

      Buongiorno sono OSS le mie notti vanno dalle 21.00 alle 7.30 quindi 10 ore e 30,ci fanno fare N S(smonto) DIURNO (che può esrere mattina 7.30/14.25 o pomeriggio 14.15/21) N N S N S DIURNO N N S NS DIURNO N N S RIPOSO N S N N ecc.;mi chiedo…è legale?

  • Maurizio ha detto:

    Il primario è responsabile di struttura complessa e copre i due ospedali dove viene svolta attività chirurgica (Piombino e livorno) su Piombino la reperibilità e sostituiva e copre solo dal martedì al giovedì (sono svolti interventi che prevedono un ricovero breve)
    Su livorno la reperibilità e sostitutiva è svolta 7 giorni su sette e vengono svolti tutti gli interventi chirurgici maggiori
    Domada: due turni consecutivi possono essere svolti solo nei festivi. Quindi in teoria io potrei essere messo reperibile nei giorni feriali 2 o 3 notti di fila

    • admin ha detto:

      La risposta sulla legittimità o meno del servizio è certamente negli atti/regolamenti di cui non conosco il contenuto.

      L’organizzazione dei servizi necessari per assicurare la continuità assistenziale attraverso gli istituti della guardia e della reperibilità devono essere disciplinati, infatti, attraverso atti e regolamenti (piano annuale per le emergenze e regolamento per la gestione degli istituti della guardia e della reperibilità) che devono essere adottati dall’azienda nel rispetto delle procedure previste (con il necessario coinvolgimento delle OO.SS.).

      Come Le ho scritto in precedenza esaminerei, quindi, la disciplina aziendale in materia che mi pare dirimente.

      Altro argomento riguarda poi il rispetto delle norme del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che impongono al datore di lavoro di formare/informare il lavoratore sui “rischi” dell’ambiente di lavoro in cui sarebbe chiamato a svolgere la sua attività.

      Il CCNL non impedisce che possano essere organizzati due o tre turni notturni consecutivi di p.d. feriale, beninteso nel rispetto delle norme sui riposi, sulla durata della prestazione e sul numero massimo di p.d..

      Consideri inoltre che il dirigente medico comandato a prestare servizio fuori sede, sussistendo le condizioni previste dal CCNL (art. 32 CCNL10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998-2001), ha diritto al trattamento di trasferta.

      Non ne farei quindi una questione di trattamento discriminatorio, ma ancor prima di rispetto delle norme.

  • maurizio ha detto:

    perfetto grazie della completa risposta

    mi sto informando sul piano annuale, mi sa che la mia azienda non c’e la. E’ anche le linee guida regionali probabilmente non ci sono

  • maria paola ha detto:

    Buonasera

    Un dipendente svolge l’orario di servizio dalle ore 07,00 / 14,12,
    Dalle ore 20,00 è reperibile fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
    Se durante queste ore viene chiamato in pronta disponibilità, il riposo risulta frazionato: ossia dalle ore 14,12 fino alle ore 20,00 e successivamente prosegue dopo le ore di lavoro fatte in reperibilità, fino al rientro in servizio che prevede un turno pomeridiano.
    Per poter considerare le ore pomeridiane come riposo, c’è un minimo o un massimo di ore di pronta disponibilità attiva che deve fare il dipendente?
    A tal proposito cosa dice la normativa vigente?
    Spero di essere stata chiara nel quesito.
    In attesa ringrazio e invio cordiali saluti

    • admin ha detto:

      La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha ripristinato (vedi art. 14), con decorrenza 25 novembre 2015, le “vecchie” disposizioni normative, salvando, tuttavia, la modifica apportata dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 all’art. 7 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66( “il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”).
      Dal 25 novembre 2015 (data di entrata in vigore della legge sopra citata), dunque, dirigenti medici e personale del comparto del ruolo sanitario hanno (nuovamente) diritto a 11 ore di riposo consecutive nell’arco delle 24 ore, fatte salve le ipotesi di assegnazione a turni di pronta disponibilità in cui il riposo (che non deve essere inferiore a 11 ore complessive) potrà essere frazionato.
      Sulla stessa linea la giurisprudenza della Suprema Corte che considera la reperibilità cd. passiva (ossia) senza chiamata come una sorta di riposo “attenuato.”
      È evidente, tuttavia, che un turno organizzato come Lei scrive si presta ad una violazione del riposo non essendo prevedibile la durata della chiamata in servizio.

      • maria paola ha detto:

        Come Lei scrive, il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutive fatto salve le ipotesi di turno di pronta disponibilità.
        Quali potrebbero essere queste ipotesi?
        La ringrazio

        • admin ha detto:

          Tutte le ipotesi in cui, nell’arco di 24 ore, il lavoratore, dopo un turno di servizio ordinario (nel suo esempio, 7-14), venga assegnato ad un turno di pronta disponibilità.
          In queste ipotesi, il legislatore pretende comunque 11 ore di riposo che, per l’appunto, possono non essere consecutive.

  • Giulia ha detto:

    Buonasera, sono un tecnico di laboratorio e svolgo attività lavorativa su sei giorni. i miei turni lavorati dell’ultima settimana sono stati: sabato riposo (avevo delle ore accumulate e le ho scontate), domenica notte (20-08:00), lunedì smonto, martedì pomeriggio, mercoledì mattina, GIOVEDì NOTTE, VENERDì SMONTO, SABATO NOTTE, DOMENICA SMONTO, LUNEDì MATTINA, MARTEDì NOTTE.
    tre notti in sei giorni mi sembrano eccessive (considerando anche che in un mese ne faccio 6).
    chiedevo se è legale fare una turnazione così…
    Grazie dell’attenzione

    • admin ha detto:

      L’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore, calcolate dal momento dell’inizio della prestazione lavorativa.
      Concordo con lei sul fatto che tre turni in una settimana superino i limiti di durata, per quanto sia oggetto di discussione l’arco temporale di riferimento (la norma utilizza l’espressione “in media”) per valutare la rilevanza/gravità delle infrazioni.

      • Claudio ha detto:

        Buongiorno Avvocato
        Io lavoro in un un’ospedale la mia turistica è quasi sempre un copia è incolla da oramai 5 anni ossia;
        Mattino
        Pomeriggio
        Pomeriggio
        Mattino
        Riposo
        Mattino 7:00/14:42 con reperibilità notturna compresa
        Poi attacco con le 2 notti smontante con reperibilità notturna .
        Riposo
        Pomeriggio è poi continua quanto descritto sopra

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Per risponderle con la necessaria precisione dovrei esaminare gli orari e la stampa del badge (per le eventuali chiamate durante la pronta disponibilità).
          Potrà però essere utile conoscere quanto segue:
          1) la Corte di Cassazione considera la pronta disponibilità, non seguita da chiamata in servizio, un giorno di riposo “attenuato” che non incide (salvo prova contraria, il cui onere processuale ricade sul lavoratore) sulla durata del tipo giornaliero e/o settimanale (non concordo ma così è…).
          2) L’art. 13 del DLGS n. 66/2013 stabilisce che l’orario di lavoro notturno non può eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24 (salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali (verifichi se nella sua azienda via sia contrattazione in materia), che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite).

          Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

  • SILVIA ha detto:

    Buongiorno, sono un infermiera dipendente in una struttura privata assunta con contratto pubblico.
    Il recupero ore compensativo il debito orario può essere posto nell unica giornata di riposo che ho lavorando come turnista in 5 ?
    Ringrazio per l attenzione.

    • admin ha detto:

      Il riposo compensativo, per quanto non comporti una riduzione del debito orario, deve essere effettivo per cui collocarlo nella giornata di riposo costituisce un vero non senso

  • Maria ha detto:

    Salve, sono un assistente presso un istituto medico psicopedagogico vorrei sapere se secondo lei é possibile lavorare sempre la notte, facendo dei turni di 11 ore cosí disposti : 22:00\9:00 riposo notte 22:00/9:00 riposo notte e via di seguito senza avere la possibilità del giorno di riposo settimanale ma solo un alternaza di turno e riposo. La direzione afferma che il riposo settimanale é compreso nelle ore di riposo notturno. Certo di una sua celere risposto colgo l`occasione per porgerle i miei piú cordiali saluti.

    • admin ha detto:

      Il riposo settimanale non può essere compreso (meglio sarebbe dire compresso) nelle ore di riposo notturno.
      L’art. 5 della direttiva sull’orario di lavoro prevede che i lavoratori beneficino, «per ogni periodo di 7 giorni», di un periodo di riposo di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero, per un totale di 35 ore di riposo ininterrotto.

  • anna ha detto:

    Buongiorno sono un’infermiera che svolge il proprio orario di lavoro su questi turni M (7.00 -14.00) , P (14.00 – 20.00) N (20.00 – 7.00) Smonto notte e Riposo. il turno procede così per tutta la durata del mese. Questa mattina parlando con le colleghe ho scoperto che la dirigenza sta modificando i turni in virtu di una certa legge (quale ?) che dice che i riposi devono essere tanti quante le domeniche del mese. Fino ad ora per ogni notte lavorata si aveva diritto allo smonto e al riposo. Può darmi notizie più dettagliate su questa nuova legge se c’è ( o questo è solo un modo trovato dalla dirigenza per coprire la cronica carenza di personale? ) . Ringrazioandola anticipatamente invio cordiali saluti

    • admin ha detto:

      La normativa vigente in materia di orario di lavoro (che non è affatto nuova, visto che risale al 2003 – D.Lgs. n. 66/2003) stabilisce il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero. Ciò vuol dire che, ogni settimana, il lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 35 ore.
      Le 35 ore di riposo settimanale sono realmente rispettate se, in un arco temporale di 14 giorni, il numero minimo di riposi settimanali (24 + 11 x 2) viene effettivamente garantito.

  • errico ha detto:

    buongiorno sono stato inviato a fare un corso di aggiornamento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro il giorno prima ho fatto lo notte, quindi smonto la mattina il pomeriggio faccio il corso è remunerato ??
    grazie

    • admin ha detto:

      La materia è regolata dal CCNL e le riassumo le norme contrattuali più significative.
      Bisogna distinguere tra formazione obbligatoria e facoltativa.

      CCNL 7 aprile 1999, Art. 29, commi 6, 11, 12
      6. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall’ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere particolari articolazioni dell’orario settimanale e quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione formalizzati nell’intesa del 22 dicembre 1998.

      11. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Nell’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l’istituto del comando finalizzato di cui all’art. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, così come modificato dal comma 7, lett. d).

      12. Qualora l’azienda o ente ritenga l’aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l’attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.

      CCNL 19.04.2004 – Art. 20

      1. In materia di formazione è tuttora vigente l’art. 29 del CCNL 7 aprile 1999….

  • Barbara ha detto:

    È notte, mi assilla un pensiero: se effettuo il turno notturno il 30/4 smontante alle 07,15 del 1/5 perché l’azienda non mi riconosce il recupero della festività. Me la inserisce come UFS (ufruita)?
    Grazie

  • Vale ha detto:

    Sono un’infermiera che lavora in sala operatoria, se lavoro alla mattina dalle 7-14.30 poi alla sera sono reperibile dalle 19-7, quante ore si deve lavorare durante la notte in reperibilità per poter stare a casa il pomeriggio del giorno dopo in riposo compensativo. Ad esempio se lavoro in reperibilità dalle 20.30 alle 4 il pomeriggio ho diritto a stare a casa fino al giorno dopo. Grazie

    • admin ha detto:

      Il diritto al riposo compensativo “spetta” dopo un turno di pronta disponibilità festiva.
      Nell’esempio che Lei riporta vi è una macroscopica violazione del diritto al riposo giornaliero, stabilito normativamente nella durata minima di 11 ore nell’arco delle 24 (il calcolo deve effettuarsi, sempre con riferimento all’esempio di cui sopra, dalle ore 7).
      Il turno a mio avviso dovrebbe essere diversamente organizzato per evitare che si compia la violazione del riposo (che non verrebbe certo meno con un riposo posticipato).

  • Fabio ha detto:

    Salve ed innanzitutto complimenti per tutte le risposte sempre esaurienti.
    Sono un dirigente medico e volevo sapere se era legale una reperibilità lavorativa di domenica (tutta la giornata) dopo uno smonto notte di 12 h del sabato notte (20:00-8:00)
    Grazie mille

    • admin ha detto:

      Innanzitutto La ringrazio.

      Se è vero che nei giorni festivi il turno di pronta disponibilità può essere doppio (12 ore x 2), la previsione contrattuale deve necessariamente conciliarsi con i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero nell’arco delle 24 ore (11 ore) e con la previsione di carattere generale secondo cui i turni devono essere organizzati in modo da non incidere negativamente sulla salute e sicurezza del lavoratore.
      L’organizzazione del turno non soddisfa tale esigenza.

  • Salvo ha detto:

    Salve, innanzitutto le faccio i miei complimenti per la disponibilità dimostrata e le risposte complete ed esaustive.
    Io sono un infermiere che lavora nel privato, i miei turni prevedono mattina (6. 00 – 13.00) e lo stesso giorno anche la notte (20.50 – 06.10).
    Inoltre facciamo P (13.30 – 21.00) e il giorno dopo mattina (6.00-13.00).
    MI chiedevo se tutto questo è lecito alla luce delle leggi europee già citate, e soprattutto se possa esistere qualche accordo con i sindacati che possa legittimare questa violazione d’orario; visto che ci viene data questa risposta dalla direzione.

    In attesa di un suo riscontro, la ringrazio e porgo cordiali saluti.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Innanzitutto La ringrazio per i complimenti.

      Qualsiasi accordo che prevedesse la compressione del riposo di 11 ore nell’arco delle 24 ore (da calcolarsi dall’inizio del primo turno) sarebbe nullo.
      I turni indicati non consentono il recupero psicofisico e violano palesemente la normativa europea sul diritto al riposo: nel primo, le ore di riposo giornaliero nell’arco delle 24, non sono nemmeno 6; nel secondo solo 9.

  • Salvo ha detto:

    Nuovamente ringrazio per le risposte.
    Le chiedo a chi potrei rivolgermi per segnalare questa situazione, che ormai va avanti da più di 3 anni, visto l’indifferenza e l’assenso dimostrati dai sindacati presenti nella struttura dove lavoro.
    Grazie, cordiali saluti.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Può segnalare le violazioni all’Ispettorato del Lavoro competente ed eventualmente rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia di diritto del lavoro

  • Salvo ha detto:

    Grazie mille! Per le risposte.

  • Salvo ha detto:

    Buongiorno, le scrivo per informarla che ho segnalato la violazione al sindacato (in sede centrale) di cui sono tesserato; e loro mi hanno risposto che non erano a conoscenza di questo illecito e promesso di sistemare il tutto nel più breve tempo possibile.
    Ho chiesto per il tanto millantato accordo sindacale, ma la risposta è stata che è un accordo che risale a 7/ 8 anni fa e che con l’obbligo del riposo giornaliero di 11 ore ( dal 2015) decadrebbe.
    Adesso le chiedo, vista l’inconfutabile violazione del riposo
    giornaliero in questi tre anni (il tutto comprovato dalla turnazione), effettuata come turno ordinario e non in casi eccezionali (carenza organizzative, malattie, calamità….) se sono nella condizione di chiedere un risarcimento danno “da usura psicofisica”.
    Nuovamente ringrazio per la disponibilità.
    Cordiali saluti.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A mio giudizio certamente si e non è affatto escluso che possa farlo, nei limiti della prescrizione (decennale trattandosi di risarcimento del danno), anche con riferimento al periodo precedente (sarebbe ovviamente necessario esaminare il contenuto dell’accordo sindacale).
      Tanga a mente però che non esiste alcun automatismo tra violazione della norma e diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per cui La invito a rivolgersi ad un avvocato esperto nei contenziosi di lavoro.

  • Salvo ha detto:

    Grazie mille! per la disponibilità.
    Cordiali saluti.

  • Salvo ha detto:

    Salve, le chiedo delle delucidazioni sull’interpello 4/2017 fatto al Ministero del Lavoro, in cui si dichiara che l’orario di lavoro del personale sanitario occupato presso le strutture private continua a essere regolato dalla contrattazione collettiva di settore, alla quale è concesso di derogare ai limiti previsti, in via generale, dal Dlgs 66/2003.
    Mi chiedo come sia possibile non rispettare una direttiva europea e una legge nazionale solo perché personale sanitario di una struttura privata.
    Grazie mille.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Nella risposta all’interpello 4/2017 si legge quanto segue.

      “In proposito, va precisato che la disciplina derogatoria di cui all’articolo 41 del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, abrogata per effetto del richiamato articolo 14 della legge n. 161/2014, riguardava esclusivamente i lavoratori appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, senza riferirsi al personale sanitario delle strutture private, per il quale, pertanto, trova tuttora applicazione la disciplina delle deroghe prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003 alla quale si è riferita la contrattazione collettiva di settore”.

      Le norme abrogate dall’art. 14 della L. 161/2014 (finalizzate ad evitare un procedimento davanti alla Corte di Giustizia dopo il deferimento dello Stato Italiano da parte della Commissione Europea) introducevano delle deroghe peggiorative per i lavoratori del servizio sanitario nazionale, il che spiega per quale motivo la legge non possa avere effetto per il settore privato (cui non si applicavano).

      La disciplina che introduce le deroghe è dunque quella risalente nel tempo ed è prevista dal Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
      che dava per l’appunto attuazione alle direttive comunitarie (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”)

      Come prevede il decreto legislativo, le deroghe previste nell’art. 17 (in materia materia di riposo giornaliero, pause, durata dell’orario di lavoro notturno) eventualmente disposte – quanto al settore privato – “in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali” anche “nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (comma 1) “possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (comma 4).

      Passando dall’astratto al concreto si tratta di capire se il CCNL applicato preveda tali deroghe (immagino di si) e, nel caso, se il datore di lavoro privato abbia o meno accordato la protezione prevista dalla norma.

  • Salvo ha detto:

    Buongiorno, grazie per le risposte sempre puntuali ed esaustive.
    Il mio contratto è il CCNL ARIS 2012.
    Il nostro turno si sviluppa con una matrice di 18 settimane, finita la diciottesima di riparte dalla prima, facciamo un 3/4 notti al mese e in media per metà delle notti abbiamo due riposi per l’altra metà ne abbiamo uno.
    Non ho capito a cosa si fa riferimento per le protezioni previste dalla norma…

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Deve verificare se i turni garantiscano o meno 11 ore di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore, calcolate dall’inizio del turno, una pausa di almeno 10 minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore (il CCNL può tuttavia prevederne modalità e durata anche diversa), il fatto che l’orario di lavoro notturno non ecceda otto ore in media nelle ventiquattro ore (salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite).

      In caso di deroghe, la contrattazione deve prevedere equivalenti periodi di riposo compensativo e nei casi eccezionali in cui non sia possibile concederlo, misure di protezione adeguate.

      La risposta su quali esse siano in concreto è contenuta nella disciplina contrattuale, anche territoriale o aziendale, sulla cui effettiva esistenza La invito ad informarsi per la migliore tutela dei suoi diritti.

  • Salvo ha detto:

    Grazie mille, per le risposte.

  • Annalisa ha detto:

    Salve Avvocato, sono un’ostetrica in servizio presso una struttura pubblica. Vorrei sapere se i turni che svolgo già da mesi sono compatibili con la normativa europea.
    Faccio turni da 12 ore, per esempio 8-20, 20-8 smonto notte e riposo. Inoltre 3/4 volte al mese viene messa la prontà disponibilità sulla notte che smonto. La prontà disponibilità viene intesa nel senso che se una collega della notte manda malattia chi è di pronta disponibilità deve fare una seconda notte, smontare ed il giorno dopo fare la guardia giornaliera (8-20).
    Tutto questo perchè siamo rimaste in 7 ostetriche turniste, più due che non fanno le notti.
    Ogni mese si fanno minino 7 notti da 12 ore.
    Vorrei sapere se tutto questo è lecito.
    Le lascio immaginare cosa succede in periodi malattia e ferie.
    Grazie mille.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Per risponderle con precisione dovrei esaminare un turno mensile.

      Le potrà essere utile conoscere: 1) la Corte di Cassazione considera la pronta disponibilità, non seguita da chiamata in servizio, un giorno di riposo “attenuato” che non incide (salvo prova contraria, il cui onere processuale ricade sul lavoratore) sulla durata del tipo giornaliero e/o settimanale (non concordo ma così è…); 2) l’art. 13 del DLGS n. 66/2013 stabilisce che l’orario di lavoro notturno non può eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24 (salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite). Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

  • Anonima ha detto:

    Buongiorno, le chiedo se è legale fare la doppia notte con orario seguente 21-07 21-07 smonto e riposo. Sono infermiera presso struttura pubblica. Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 13 del DLGS n. 66/2013 stabilisce che l’orario di lavoro notturno non può eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24 (salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali (verifichi se nella sua azienda via sia contrattazione in materia), che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite).

      Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

  • Gianmarco ha detto:

    Salve, lavoro in un comunità per disabili, ccnl Anffas, mi si chiede di lavorare dalle 18 alle 24 poi dalle 0 alle 6 sono reperibile con obbligo di residenza in struttura, dalle 6 in poi è considerato il mio unico riposo settimanale. Il giorno seguente lavoro con turno 7/14 o 14/21. È lecito secondo lei?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Secondo la vigente normativa sull’orario di lavoro il rispetto delle 35 ore di riposo settimanale (24 + 11 di riposo giornaliero) deve essere calcolato su una media in 14 giorni (per cui il riposo non goduto può essere compensato nella settimana successiva).

      La questione sarebbe certamente da approfondire.

      Certo è che la reperibilità con l’obbligo di presenza in struttura non può essere assimilata ad un periodo di riposo.

  • Laura ha detto:

    Buongiorno,sono un medico pediatra. Mi chiedevo se fosse legale un turno di reperibilità notturna 20-8 sia la sera prima della notte “da titolare” che sullo smonto notte…

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno,
      le chiederei di precisare i giorni e gli orari dei turni nell’arco temporale da Lei indicato e se è stata chiamata in servizio durante la reperibilità.

  • MANUELA ha detto:

    Buongiorno avvocato, sono un oss che lavora in un blocco operatorio.. Svolgo oltre al turno di 7 ore e 12 minuti articolato in 5 giorni, le reperibilità 20-08 nei giorni feriali, il Sabato dalle 14 alle 08(per 18 ore consecutive) e domenica (e festivi) per 24 ore. È regolare la reperibilità del sabato diurna dalle 14 alle 20 (inoltre il sabato mattina sono anche in turno… Riposo che recupero la settimana successiva). É legale essere reperibile oltre che per il blocco operatorio anche per il reparto di ostetricia-ginecologia (in occasione di parto naturale, cesareo, raschiamento) , da oltre 3 anni.. per carenza di personale ed inoltre con un ordine di servizio non nominativo e senza scadenza.. Senza alcuna remunerazione aggiuntiva (oltre alle ore di straordinario prestate). È legale che tale ordine di servizio successivamente oltre in reperibilità (sempre con ordine di servizio non nominativo e senza scadenza) è stato imposto anche durante l’orario di servizio ed io mi ritrovo a correre dal blocco operatorio al reparto ostetricia-ginecologia per una carenza di personale che dura da anni o perché in turno è presente in reparto un oss con limitazioni funzionali.. La situazione sta diventando veramente pesante sia a livello fisico che mentale.. Anticipatamente ringrazio e attendo risposta…….

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Parte delle risposte le trova nella sciagurata modifica dell’istituto della pronta disponibilità operata dalla parti sociali con il nuovo CCNL del Comparto del 21 maggio 2018.

      L’art. 28 (che sostituisce l’art. 7 del CCNL 20 giugno 2001 – integrativo del CCNL 7 aprile 1999) prevede quanto segue:

      1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
      2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
      3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
      4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.
      5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
      6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).
      7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.
      7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
      8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
      10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.
      11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
      12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.
      Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità:
      a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo; b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
      c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.
      13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.
      14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
      15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo.

      In sintesi può quindi evincere quanto segue:

      1) essendo la reperibilità limitata, di norma, ai turni notturni e festivi questo significa che può essere estesa (anche se non di norma…) ai turni diurni non festivi. Tale possibilità non era contemplata nelle precedente versione della norma.

      2) la chiamata reperibilità può interrompere il riposo di 11 ore e in questo caso il lavoratore dovrà godere, immediatamente dopo (o se non fosse possibile entro una settimana), del numero di ore necessarie per raggiungere il periodo minimo di riposo.

      3) se non c’è chiamata in servizio non è evidentemente ipotizzabile alcuna violazione, a meno che il numero di pronta disponibilità non ecceda quello ordinario, di sei mensili. Ancora una volta, come in passato, la disposizione contrattuale utilizza il termine “di norma”, il che significa che quel numero minimo può essere mensilmente superato, anche se in un arco temporale ampio (1 anno) ritengo debba essere rispettata la media di sei.

      4) quanto alle modalità di svolgimento del servizio, la pronta disponibilità, si legge, è organizzata utilizzando di norma (ancora una volta) il personale della stessa unità operativa, il che consente di disporre anche di quello di altre unità operative.

      Alcuni suggerimenti pratici

      Considerato, tuttavia, che, ogni anno, le aziende devono predisporre un piano delle emergenze, in cui devono essere regolate anche le modalità organizzative del servizio di pronta disponibilità, le consiglio di acquisirne copia mediante un’istanza di accesso, e ciò, allo scopo di verificare la possibilità di contestare le attuali condizioni di lavoro.

      Le suggerisco anche di consultare il responsabile per la sicurezza per verificare se il Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui la sua azienda è dotata preveda espressamente l’analisi del rischio lavorativo con riferimento a tutte le strutture in cui Lei è chiamata a prestare servizio.

  • MANUELA ha detto:

    Grazie mille per le delucidazioni ed i consigli👍

  • Giovanna ha detto:

    Buongiorno vorrei un info per cortesia sono oss in una Crap è legale fare turni con ppppnnrr p nnrr p nnrf non è così via per tutto il mese con chiusura nnrm normale senza quasi mai mattina mi ritrovo con dieci doppie notti al mese spesso siamo in 5 ma una è stata eretta a responsabile per cui fa solo mattine

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Dovrei esaminare un turno, ma anche in considerazione del numero di notti (e quindi della durata del turno notturno) e della loro successione i suoi dubbi sono più che legittimi.

  • DANILO B. ha detto:

    Buonasera Avv. Doglio sono un turnista di un struttura pubblica lavoro 5 giorni a settimana con turnazione m 7.15 p 15.23 n 23.7
    E legale un turno ordinario con 4/5 notti in successione grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 13 del DLGS n. 66/2013 stabilisce che l’orario di lavoro notturno non possa eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24, salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali (verifichi se nella sua azienda via sia contrattazione in materia), che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite).

      Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

      Per esprimermi con precisione dovrei esaminare un turno (considerato che Lei non precisa il numero di turni notturni nell’arco della settimana e la durata degli intervalli tra ciascuno di essi), ma credo che con le indicazioni di carattere generale sopra riferite, Lei stessa possa verificarlo in concreto

  • Enrico ha detto:

    Buonasera, scrivo dalla Sardegna sono un dirigente medico di 54 anni, lavoro in una struttura pubblica, come posso contestare e rifiutarmi di effettuare i turni (massacranti e pericolosissimi per me è per i pazienti) di 8/20 reperibile notte..illegali e fisicamente non più sopportabili. Dove peraltro vengo chiamato subito dopo aver smontato 3, 4 volte per trasporti urgenti che durano 3,4 ore l uno circa durante tutta la reperibilità ? Essendo la Sardegna una regione autonoma potrebbe avere modificato la legge attuale sugli orari stabiliti dal ccnl? Grazie mille

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Le norme sul diritto al riposo giornaliero minimo (11 ore), di origine comunitaria, sono imperative e nessuna legge regionale potrebbe mai derogarvi.

      Le sconsiglio di rifiutarsi ma di contestare formalmente le condizioni di lavoro (eventualmente segnalando la violazione all’Ispettorato del Lavoro) ed eventualmente agire in giudizio (nel caso con la procedura d’urgenza).

      Le interesserà sapere che proprio il Tribunale di Cagliari – in contenziosi patrocinati dal sottoscritto nell’interesse di diverse categorie di lavoratori (del comparto e della dirigenza) – ha reiteratamente condannato alcune aziende sanitarie proprio per le violazioni del diritto al riposo.

  • Salvatore ha detto:

    Salvatore 6/11/19
    Buongiorno sono infermiere presso azienda ospedaliera privata in Milano vorrei chiedere se è legale una turnazione in cui rientrano due notti consecutive più una reperibilità allo smonto. Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 13 del DLGS n. 66/2013 stabilisce che il lavoro notturno (definito, nell’art. 1 comma 2, lett. d, come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) non possa eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24, salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

      Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

      Quanto alla reperibilità, se è fissata immediatamente dopo la fine del turno potrebbe verificarsi, in caso di chiamata in servizio, la violazione del diritto al riposo giornaliero di 11 ore (nell’arco delle 24). In difetto di chiamata, non si pone invece alcun problema perché in tal caso, secondo la Corte di Cassazione (non condivido, ma così è) la pronta disponibilità attenua ma non impedisce il riposo.

      In concreto, quindi, per verificare esistenza e consistenza delle violazioni sarebbe necessario esaminare un turno settimanale e conoscere l’orario effettivamente svolto (con la relativa collocazione temporale).

      Credo che i riferimenti normativi indicati possano consentirle di effettuare una verifica in concreto e di valutare il dafarsi eventualmente con l’assistenza di un avvocato di sua fiducia.

  • alessandro confalonieri ha detto:

    buongiorno.
    sono un medico e lavoro in una struttura pubblica, volevo chiedere come vengono conteggiati i turni di reperibilita’ inferiori a 12 ore nel calcolo dei 10 turni mensili?
    ogni turno anche sotto le le 12 ore conta come un turno di 12 ore o devo per contare un turno sommare tutte le ore di diversi turni sino ad arrivare a 12 ore
    grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 27 del CCNL 19.12.2019 ai commi 6 e 7 prevede quanto segue:

      “6. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.
      7. ….Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%.

      Da un’interpretazione letterale – che ritengo non possa essere superata, considerato che la p.d. incide sul diritto al riposo – ricavo che nei 10 turni debbano computarsi tutte le reperibilità. Diversamente ragionando, per ipotesi beninteso assurda, sarebbe legittimo introdurre un sistema di pronta disponibilità pressoché permanente attraverso la riduzione oraria prevista dal comma 7.

  • Daniele ha detto:

    Buonasera,
    Sono farmacista, e una volta al mese faccio notturna con i seguenti orari:
    -Orario Invernale: dalle ore 19 e 30 alle ore 08:30
    -Orario Estivo: dalle ore 20 alle ore 08:30
    Il pomeriggio prima di fare il turno notturno, mi spetta avere un pomeriggio libero dall’orario diurno normale di lavoro (quindi 4h di riposo su 8h lavorative).
    Il giorno dello smonto notte (quindi dalle ore 8 e 30 in poi), il mio datore di lavoro ha dato disposizioni che mi spettano solamente 4h di riposo e quindi nel pomeriggio devo ritornare a lavoro per le restati 4h di lavoro del normale lavoro diurno.
    Volevo appunto chiederle se è legale questa cosa, o se spetterebbe tutto il giorno di riposo dopo aver smonato dal turno notturno. Grazie in anticipo

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      I limiti di durata massima dell’orario notturno e il periodo minimo di riposo giornaliero (11 ore nell’arco delle 24 ore) sono fissati da norme imperative (DLGS n. 66/2003).

      Per risponderle con migliore cognizione di causa dovrei però prendere visione dei turni di servizio.

  • Giuseppe ha detto:

    salve, il mio quesito riguarda il riposo dopo un turno notturno e il riposo settimanale.
    Se ho capito bene ogni lavoratore ha diritto ad 1 giorno di riposo composto da 24 ore ogni 6 giorni. Il lavoratore turnista ha diritto ad un periodo di 36 ore di riposo dopo un turno notturno.
    Poniamo il caso che un lavoratore abbia una turnazione in 5^ (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) il riposo settimanale coincide con quello del riposo notturno? In tal caso i riposi settimanali sarebbero uno ogni 5 giorni e non uno ogni 7. Qual è la sua opinione in proposito? Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno, per potermi esprimere dovrei esaminare i turni di servizio di almeno un mese.

      Detto questo, la premessa del ragionamento non è precisa.

      Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore che devono sommarsi a quelle del riposo minimo giornaliero (11 ore), quindi in tutto 35.

      La valutazione circa l’esistenza di eventuali violazioni deve essere, tuttavia, compiuta su un arco temporale più ampio.

      Le 35 ore di riposo settimanale possono essere infatti rispettate come media in 14 giorni, secondo la normativa sull’orario di lavoro (DLGS n. 66/2013).

      La stessa normativa stabilisce che il lavoro notturno non possa eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24, salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare il suddetto limite.

      Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

      I contratti collettivi possono prevedere deroghe e specificazioni, nel rispetto delle norme imperative, per cui La invito ad esaminare cosa stabilisca quello a Lei applicato (non ha specificato nulla al riguardo per cui non saprei quale norma richiamare).

  • Andrea ha detto:

    Buon Giorno, un OSS assunto in ospedale pubblico con contratto indeterminato full time, può essere costretto a non fare il turno di notte?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A meno che non vi sia una giustificazione che La escluda dal turno notturno (ma allora non avrebbe alcun senso parlare di costrizione), direi di no.
      Di più non posso rispondere considerato il contenuto oltremodo sintetico delle informazioni.

  • Giuseppe ha detto:

    Mar 29, 2020, at 2:44 RISPONDI
    salve, il mio quesito riguarda il riposo dopo un turno notturno e il riposo settimanale.
    Se ho capito bene ogni lavoratore ha diritto ad 1 giorno di riposo composto da 24 ore ogni 6 giorni. Il lavoratore turnista ha diritto ad un periodo di 36 ore di riposo dopo un turno notturno.
    Poniamo il caso che un lavoratore abbia una turnazione in 5^ (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) il riposo settimanale coincide con quello del riposo notturno? In tal caso i riposi settimanali sarebbero uno ogni 5 giorni e non uno ogni 7. Qual è la sua opinione in proposito? Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno, per potermi esprimere dovrei esaminare i turni di servizio di almeno un mese.

      Detto questo, la premessa del ragionamento non è precisa.

      Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore che devono sommarsi a quelle del riposo minimo giornaliero (11 ore), quindi in tutto 35.

      La valutazione circa l’esistenza di eventuali violazioni deve essere, tuttavia, compiuta su un arco temporale più ampio.

      Le 35 ore di riposo settimanale possono essere infatti rispettate come media in 14 giorni, secondo la normativa sull’orario di lavoro (DLGS n. 66/2013).

      La stessa normativa stabilisce che il lavoro notturno non possa eccedere, in media, le 8 ore nell’arco delle 24, salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare il suddetto limite.

      Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, tale proporzione deve valutarsi (al fine di verificare il superamento del limite) con riferimento ad una settimana lavorativa.

      I contratti collettivi possono prevedere deroghe e specificazioni, nel rispetto delle norme imperative, per cui La invito ad esaminare cosa stabilisca quello a Lei applicato (non ha specificato nulla al riguardo per cui non saprei quale norma richiamare).

  • Paolo ha detto:

    Salve Gent. Avv. Giacomo Doglio, mi scusi, riguardo il turno notturno smontante e riposo di almeno 11 ore significa che se io faccio 22:00 – 6:00 allora fino a mezzanotte è da considerarsi smontante e da mezzanotte alle 11:00 la norma prevede che sia adeguato riposo e dunque posso riprendere il turno solo dopo le 11:00 del giorno successivo l’aver smontato alle 6:00 ?

    Sono impiegato in una società comunale come guardiania notturna per 24 ore settimanali, quando però le ore diverranno 40 a settimana, la società potrà continuare a farmi fare solo i turni di notte ?
    O è impensabile perchè non verrebbe rispettato lo smontante e le successive 11 ore di risposo ?
    Oppure la società potrà farmi fare due turni di notte di seguito e poi stare a casa l’intero giorno smontante e riprendere con la notte (altre due notti di fila) il giorno successivo allo smontante e così via …………

    Grazie per le cortesi delucidazioni. Paolo

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Mi chiede troppo, come Le ho anticipato dovrei verificare se il suo CCNl prevede delle deroghe e in che termini.

      La normativa di carattere generale è quella che ho sinteticamente esposto nella precedente risposta ma per evadere puntualmente il suo quesito dovrei esaminare anche la normativa contrattuale e i turni.

  • massimo ha detto:

    Salve nella mia azienda la turnazione e suddivisa su tre turni : Mattina 7:14; Pomeriggio 14:21; Notte : 21:7.
    La Caposala imposta i turni con sei notturni di cui più della metà con solo lo monto notte e senza il successivo riposo , le chiedo se è legale.
    Inoltre vorrei sapere se una struttura extra ospedaliera nello specifico una Casa Di Cura di Riabilitazione può applicare un CCNL sottoscritto da una sola sigla sindacale non maggiormente rappresentativa ( CISAL) dove tra le tante cose negative prevede 48 ore settimanali.
    Grazie mille

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La normativa vigente, più volte richiamata in precedenti risposte, prevede per quel che interessa: 1) il diritto al riposo di 11 ore nell’arco delle 24 ore; 2) la durata massima dell’orario di lavoro turno, fissata in 8 ore in media nell’arco delle 24 ore (calcolo da effettuarsi su un periodo di riferimento di una settimana lavorativa e considerando astrattamente 6 giorni lavorativi), salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio.

      Per rispondere in modo specifico al suo quesito dovrei, quindi, esaminare i turni di servizio mensili e, soprattutto, conoscere il CCNL applicato.

  • Leonardo ha detto:

    Salve sono un operatore socio sanitario lavoro in una casa di riposo socio assistenziale…lavoro su 3 turni 7/ 13.30 13.30/20 20/7
    Faccio due notti a settimana rientrando a lavoro dopo lo smonto esempio 20/7 smonto 13.30/8 del giorno successivo .
    ho un contratto uneba…
    È legale non avere mai il riposo dopo lo smonto?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Nel rispondere al quesito, devo fare una premessa.

      Nel blog rispondo unicamente ai quesiti che riguardano specificamente i temi trattati (l’articolo riguarda il diritto al risposo nei CCNL della Sanità pubblica); per eventuali altri quesiti, nel rispetto del codice di deontologia forense, valgono necessariamente le indicazioni contenute nel sito sulla consulenza on line.

      Posso, quindi, riferirle quanto segue.

      La normativa vigente (DLGS n. 66/2003, art. 7) prevede il diritto al riposo consecutivo di 11 ore ogni 24, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (in tal caso le 11 ore nell’arco delle 24 possono essere frazionate)

      A determinate condizioni e nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e sicurezza del lavoratore la medesima disciplina normativa ammette delle deroghe mediante la contrattazione collettiva (art. 17).

      Se dopo un turno 20/07 Lei riposa e rientra il giorno successivo, non c’è alcuna violazione, a meno che il CCNL non preveda una normativa più favorevole.

      In ogni caso, la questione andrebbe dunque approfondita esaminando i turni e la disciplina contrattuale a Lei applicabile.

  • Orazio ha detto:

    30 anni l’azienda autogrill e 20 anni non ho fatto neanche le notti per 20 anni adesso sono usciti i turni con una notte a settimana cosa devo fare la faccio oppure li posso denunciare

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Rispondo nel blog unicamente ai quesiti che riguardano i temi trattati negli articoli (in questo caso diritto al riposo in ambito sanitario), ma, faccio un’eccezione per darle alcune indicazioni di massima.

      In materia di variazione dell’orario di lavoro nell’ambito di contratto full time, infatti, in assenza di vincoli procedimentali collettivi, la modifica unilaterale dell’orario di lavoro disposta dal datore è espressione dell’esercizio dello “ius variandi”, quale concreta manifestazione della libertà economica tutelata dall’art. 41 cost., consentito dagli art. 2086, 2094, 2104 c.c., con la conseguenza che, pur in presenza di una consolidata prassi aziendale, la modifica dell’organizzazione del lavoro fa venir meno il presupposto stesso del diritto acquisito dal lavoratore.

      La risposta al quesito che Lei pone richiede, quindi, un attento esame del contratto individuale di lavoro e del CCNL di riferimento.

  • Orazio ha detto:

    Sono 30 anni che lavoro in azienda Autogrill e sono 20 di cuoco in poche parole non m’hai fatto le notti per vent’anni ultimamente mi hanno messo la notte E cosa devo fare la devo fare Oppure posso fare causa

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Rispondo nel blog unicamente ai quesiti che riguardano i temi trattati negli articoli (in questo caso diritto al riposo in ambito sanitario), ma, faccio un’eccezione per darle alcune indicazioni di massima.

      In materia di variazione dell’orario di lavoro nell’ambito di contratto full time, infatti, in assenza di vincoli procedimentali collettivi, la modifica unilaterale dell’orario di lavoro disposta dal datore è espressione dell’esercizio dello “ius variandi”, quale concreta manifestazione della libertà economica tutelata dall’art. 41 cost., consentito dagli art. 2086, 2094, 2104 c.c., con la conseguenza che, pur in presenza di una consolidata prassi aziendale, la modifica dell’organizzazione del lavoro fa venir meno il presupposto stesso del diritto acquisito dal lavoratore.

      La risposta al quesito che Lei pone richiede, quindi, un attento esame del contratto individuale di lavoro e del CCNL di riferimento.

  • anna manca ha detto:

    buongiorno potrebbe dirmi se un lavoratore della sanita’ esonerato dai turni notturni perche’ sessantenni possono essere autorizzati a fare le reperibilita’ notturne ?
    grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Quando il lavoratore è esonerato dal lavoro notturno (anche se il “perché sessantenni” mi lascia perplesso, non essendo normata alcuna esenzione di carattere generale fondata sul raggiungimento di quell’età anagrafica), non può essere assegnato al servizio di pronta disponibilità in quella stessa fascia oraria.

  • Carlotta ha detto:

    Buonasera, sono un’infermiera che presta servizio presso un’azienda sanitaria pubblica nella quale il servizio notturno si estende dalle 22:00 alle7:00 su una turnazione che prevede mattina(7-14) pomeriggio(14-22)pomeriggio (14-22) e notte (22-7) smontante e riposo.Io e la maggior parte dei miei colleghi vorremmo poter variare l orario delle notti anticipando l ingresso alle ore 21. Questo è possibile? E sopratutto nel caso in cui questo fosse possibile normativamente parlando sarebbe necessaria l’unanimità o la maggioranza? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’organizzazione/gestione del personale (e, quindi, dei turni di servizio) costituisce una materia di esclusiva competenza del datore di lavoro.
      Il lavoratore può certamente pretendere il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali sull’orario di lavoro e, quindi, contestare la regolamentazione quando essa collida con le norme imperative sui limiti di durata massima dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale), riposi, ecc.
      Vi suggerisco, tuttavia, di prendere visione del regolamento sull’orario di lavoro adottato dalla vostra azienda.

  • Elisa ha detto:

    Salve Avvocato. vorrei sapere se è legale lavorare 7gg su 7 con 2 notti a settimana e che venga considerato lo smonto notte come fosse il mio giorno di riposo.
    cioè cerco di spiegarmi meglio. Settimana tipo: L notte(20-7) M smonto Me mattina (6-15) G notte V smonto S mattina D pomeriggio (13-20).
    Grazie Cordiali

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Salvo miei errori di lettura (mi corregga se sbaglio), osservo che la successione dei turni preveda 23 ore di riposo tra la fine del turno L e l’inizio turno del M e la stesso tra i turni G e S.
      Se la lettura fosse corretta e questa successione si ripetesse senza soluzione di continuità o, comunque con modalità tali da non garantire il rispetto della normativa cogente che regola il diritto al riposo settimanale [sul giorno di riposo, numero di riposi, durata complessiva (settimanale + giornaliero), ecc.] l’organizzazione sarebbe certamente illegittima.

  • TSRM ha detto:

    Salve, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità.
    Volevo chiederle due precisazioni:

    1) A seguito di una reperibilità attiva (4 ore) pagata in straordinario ed effettuata di domenica, si ha diritto anche al riposo compensativo (intera giornata o solo delle ore lavorate)?

    2) Dopo il turno notturno (20:00-8:00) effettuato di sabato, lo smonto può essere effettuato di domenica senza che successivamente vi sia il recupero del giorno di riposo settimanale (11+24)?

    Turno Agosto 2021 [ P M N S M P rep M N S P M N _ P P M M N S _ M M M M P M _ M M ]

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      1) L’art. 28, comma 6 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”.

      Si ha diritto, quindi, ad un giorno di riposo (da richiedere), indipendentemente dalla chiamata, ma senza riduzione del debito orario.

      È necessario, tuttavia, tener presente, in caso di chiamata in servizio durante il turno di pronta disponibilità, della disposizione dell’art. 28, comma 10:

      “Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo”.

      È altrettanto necessario verificare se l’Azienda abbia adottato un regolamento aziendale attuativo (che non può ovviamente derogare alle previsioni contrattuali).

      2) Dopo il turno 20-08 del sabato, se non ha ancora goduto del riposo settimanale, ne avrà diritto nella misura indicata (11+24).

      Anche in questo caso, tuttavia, è necessario considerare la normativa contrattuale (art. 29), e, particolare, quanto previsto nel comma 2.

      “Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.

  • Petra ha detto:

    Buongiorno avvocato,
    vorrei avere la normativa che regola la guardia attiva degli infermieri all’interno del blocco operatorio.
    E’ legale che durante tale guardia venga emanato un ordine di servizio per essere spostati in un altro reparto per la copertura di un assenza?
    MI spiego meglio:
    noi nel blocco siamo presenti H24. Se durante la guardia manca un infermiere in un reparto qualsiasi veniamo mandati noi a coprire il turno.
    L a ringrazio anticipatamente.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Immagino che il termine guardia sia utilizzato in modo non tecnico.
      Il CCNL del Comparto Sanità non prevede, infatti, il servizio di guardia che è contemplato unicamente per la dirigenza.
      La sostituzione di un collega assente, con il conseguente spostamento in altro reparto, è legittima nella misura in cui siano osservate, innanzitutto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (specie nell’attuale emergenza pandemica) e sempre che non pregiudichi irrimediabilmente l’attività assistenziale nella struttura di appartenenza.
      Non conoscendo però la situazione specifica (che potrebbe essere imposta da un’urgenza superiore), non mi è possibile aggiungere altro.

  • Marco ha detto:

    Buongiorno avvocato,
    le scrivo per conto della mia compagna OSS presso una struttura privata.
    Nella suddetta struttura,è prassi consolidata considerare lo smonto notte come riposo e non le 24 ore successive (es. lunedi alle 07 smonto / martedi lavorativo 07/15 opp.14/22) .L’orario di lavoro è basato su sette giorni M 07/15 P 14/22 N 22/07 con riposo settimanale
    Alle rimostranze del personale,alcuni dirigenti si sono trincerati dicendo che il datore di lavoro in questione può farlo,non solo,si sono anche esposti dicendo di non
    lamentarsi troppo perchè,sempre il datore di lavoro, licenzia per molto meno,in pratica una minaccia.
    Le chiedo se esistono normative che regolino questa questione
    Grazie per il suo prezioso lavoro e per la sua disponibilità.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Non ha specificato quale sia il CCNL applicato da parte del datore di lavoro privato.

      La normativa vigente (cfr. Decreto legislativo n. 66/2003), ovviamente sintetizzo al massimo, disciplina la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, la durata minima del risposo giornaliero e settimanale, la durata massima della prestazione resa in orario notturno.

      Nessuna norma impedisce di fissare un nuovo turno di lavoro a distanza di 24 ore dalla cessazione del precedente (anche se notturno).Il problema si pone eventualmente per la doppia notte perché potrebbe non garantire il rispetto del limite di durata massima dell’orario notturno.

      Altro discorso è che questioni di opportunità dovrebbero suggerire, specie in alcuni contesti operativi, un periodo di riposo più ampio. Ma le ragioni di opportunità purtroppo, spesso, si scontrano con la realtà.

      È certamente inaccettabile che il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta di spiegazioni, risponda con minacce di licenziamento.

  • Alessandra ha detto:

    Buongiorno avvocato, sono un dirigente medico e madre di una bambina di 3 mesi. Tra poco rientrerò a lavoro. Nel mio reparto oltre ai medici di turno la mattina il medico di guardia effettua un turno di 12 ore, dalle 8 altre 20, in cui è responsabile delle consulenze e delle gestione delle degenza. Vorrei chiederle se quando rientrerò a lavoro posso chiedere di essere esonerata da questo tipo di turno, considerando che richiederò anche la riduzione dell’orario di lavoro per allattamento.
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Può certamente chiedere di rimodulare l’orario di lavoro perché quel turno di guardia 8-20 non si adatta alla sua situazione soggettiva.

      Riporto la norma d’interesse.

      Art. 39. Riposi giornalieri della madre (L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

      1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e’ uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore.
      2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
      3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unita’ produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

  • maria ha detto:

    Buongiorno,

    Sono un dirigente medico neoassunto, durante le feste natalizie sono in servizio con turni di sei ore ufficiali ininterrotti per 7 giorni consecutivi; al settimo giorno tocca un turno di notte, all’ottavo lo smonto notte, al nono e decimo ulteriori due turni (14-20 e 20-8 rispettivamente). Dal mio punto di vista sono quindi 10 giorni continuativi di lavoro, con uno smonto notte nel mezzo.
    Ulteriore perplessità nello stesso periodo per i turni di reperibilità di questo tipo:
    a) turno pomeridiano 14-20, quindi reperibilità la stessa notte dalle 20-8 + reperibilità la mattina successiva in orario 8-14, quindi turno attivo nella stessa giornata 14-20 (primo caso);
    b) turno 14-20 + reperibilità as seguire 20-8 (secondo caso nello stesso periodo).
    Anche in assenza di chiamata attiva durante la reperibilità, credo che il tempo richiesto di servizio continuativo, perché`di questo si tratta, sia eccessivamente lungo (36 ore nel primo caso, 18 nel secondo).
    Quindi le mie domande: è giusto articolare i turni su 10 giorni in questa maniera?
    Sono corrette le reperibilità con quegli orari e per un tempo complessivo così lungo con il servizio attivo subito prima e subito dopo?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Le questioni da Lei sollevate sono di particolare complessità e non è possibile rispondere in modo sintetico.

      1.
      Relativamente al primo quesito, il periodo di 10 gg. non è sufficiente per accertare la sussistenza di una violazione.

      L’art. 9, comma 1, del DLGS n. 66/2003 prevede, infatti, che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e’ calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.

      La violazione sussiste, quindi, nell’ipotesi in cui, in un periodo di quattordici giorni, il lavoratore non possa godere di due riposi di 24 ore di riposo settimanale + 11 ore di riposo giornaliere, per un totale di 35 ore consecutive.

      Segnalo, inoltre, che l’art. 28, comma 2, del CCNL Area Dirigenza del 19.12.2019 prevede che “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del DLGS n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.

      2.
      Con riferimento ai quesiti posti in materia di pronta disponibilità (= reperibilità), la disciplina contrattuale che regola la questione è contenuta negli artt. 6-bis, 24, 27 del CCNL 19.12.2021 (oltre che negli artt. 7 e 17 del DLGS cit.).

      L’art. 24, commi 11, stabilisce che “Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15”.

      Si deve, però, precisare che la reperibilità senza chiamata in servizio (cd. reperibilità passiva) non costituisce orario di lavoro, salvo che, da una valutazione globale del contesto operativo (termine entro il quale deve essere raggiunto il luogo di lavoro, frequenza media di intervento durante i turni di reperibilità, ecc.), emerga che i vincoli imposti al lavoratore durante il turno di reperibilità “sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi” (vedi, ad esempio, sentenza Corte di Giustizia Europea 9/3/2021, causa C-344/19).

      L’indagine deve essere, quindi, condotta in modo specifico, attraverso un approfondimento del contesto operativo, non essendo possibile dare una risposta che sia valida per qualsiasi situazione soggettiva.

      L’art. 24, commi 15, prevede che “Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonché ai servizi territoriali, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo”.

      Analogamente, l’art. 27, comma 8, dispone quanto segue:

      “Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana”.

      La violazione del riposo giornaliero, salvo i casi in cui sia dimostrabile che la particolare organizzazione dei turni di pronta disponibilità consenta di includere nell’orario di lavoro anche le ore di reperibilità passiva (il che purtroppo non è così facile alla luce dell’attuale panorama giurisprudenziale), può, dunque, configurarsi soltanto in caso di chiamata in servizio e se non sono osservati i tempi di recupero indicati nelle disposizioni sopra citate.

      Piuttosto, sarebbe da accertare la legittimità dei turni di reperibilità diurna feriale (sempre che effettivamente, cosa che non è chiara dalla sua esposizione, i turni di reperibilità 8-14 e 14-20 non cadano nei festivi).

      La norma contrattuale – art. 27, comma 3 – stabilisce, infatti, che il servizio di pronta disponibilità debba essere limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi.

      L’estensione della reperibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi (e quindi anche ai diurni feriali) è possibile soltanto se concordato in sede di Organismo paritetico (art. 6-bis), diversamente sarebbe illegittima.

  • Alessia ha detto:

    Buonasera, sono una farmacista e mi è stato richiesto di essere reperibile le notti, quando la farmacia sarà di turno. Il mio orario di lavoro è 8.30-12.30 e 15.30-19.00 . Mi hanno comunicato che avrò diritto a 11 ore di riposo consecutive a partire dall’ultima chiamata. La titolare ha richiesto la mia presenza anche durante il giorno ovviamente, con orario di lavoro normale, e mi è stato riferito dal suo consulente che se la sera/notte vengo chiamata, per raggiungere le 11 ore di riposo dovrei prendermi dei permessi. Esempio: vengo chiamata alle 22.30; avrei diritto a rientrare alle 9.30, ma dovrei prendermi 1 ora di permesso perchè il mio orario di lavoro prevede che io cominci alle 8.30 nonostante la reperibilità notturna. Vorrei chiedere: è legale questa cosa?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Dovrebbe specificare quale sia il CCNL applicato.

      Tenga conto, infatti, che l’argomento trattato nell’articolo riguarda il diritto al riposo del personale del Sevizio Sanitario Nazionale.

      In ogni caso, è obbligo del datore di lavoro garantire il riposo giornaliero minimo nelle 24 ore o, in caso di deroghe previste dalla contrattazione collettiva, equivalenti periodi di riposo compensativo o comunque adeguate misure di protezione. Non vedo, quindi, come si possa pretendere che il lavoratore, per goderne, debba utilizzare i permessi.

  • Federica ha detto:

    Buongiorno avvocato, sono un’ infermiera di una struttura privata con contratto sanità. La mia matrice dei turni è P P MMRR ( P= 13.15- 20.45, M= 6-13.30). Mi chiedo se sia legale fare pomeriggio – mattina. Io ho chiesto alla struttura e mi è stato risposto che c’è un accordo sindacale. Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La sequenza turno pomeridiano 13:15-20:45 – turno di mattina 6-13:30 non garantisce effettivamente le 11 ore di riposo giornaliero, considerato che nell’intervallo 20:45-6 le ore di non lavoro sono soltanto 9:15.

      C’è da osservare però, come potrà ricavare agevolmente dalla lettura dei sottostanti riferimenti normativi, che la norma sulla durata minima del riposo è derogabile a determinate condizioni, per cui sarebbe possibile rispondere in modo puntuale soltanto previo esame del CCNL applicato (che non ha indicato) e dell’eventuale contratto aziendale.

      RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

      L’art. 7 del D.lgs. n. 66/2003 prevede che “il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.

      Si tratta di una norma derogabile (a determinate condizioni) perché l’art. 17, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che l’anzidetta disposizione, oltre ad altre espressamente indicate, “possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale”.

      La deroga è tuttavia possibile (art. 17, comma 4) “a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”.

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