La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17116 del 24.08.2015, confermando il proprio precedente orientamento, ha ancora una volta ribadito che “l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013)”.
“A questi fini, il lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l’accertamento della Commissione di cui al D.P.R. 20-maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati, ha quindi l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia”.
Al fine di giungere all’accertamento dell’effettiva esposizione al rischio, la Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. civ. sez. lav. n. 21018/2007; Cass. civ. sez. lav. 6583/2010) ha ritenuto soddisfatto l’onere probatorio nell’avvenuta dimostrazione da parte del lavoratore di avere svolto abitualmente la specifica attività professionale in “zona controllata”, intendendosi per tale, ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett. e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore a 1,5 rem all’anno, quest’ultima unità di misura sostituita (ex D.Lgs. n. 230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000) dal sievert, equivalente a 100 rem.
La circostanza che in altra pronuncia la Corte (Cass. civ. sez. lav. n. 24795 del 2012) avesse, invece, ritenuto insufficiente la circostanza di prestare l’attività in zona controllata, “essendo necessario avere riguardo alla frequenza dell’adibizione a tale zona e al tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento delle radiazioni ionizzanti”, non determina alcuna contraddizione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito – si spera una volta per tutte – che il sanitario che agisca in giudizio per l’accertamento del diritto all’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo abbia l’onere di provare lo svolgimento abituale della propria attività professionale in zona controllata che “dovrebbe” (e non deve) coincidere con l’inquadramento del lavoratore in categoria A.[1]
L’espressione “dovrebbe” è stata, quindi, utilizzata non casualmente.
La Corte ha precisato, infatti, che l’indennità competa anche al lavoratore che, per ipotesi, offra la prova delle caratteristiche oggettive della prestazione (ossia il fatto di lavorare abitualmente in zona controllata[2]) e non, invece, delle ripercussioni soggettive della prestazione in base ai valori di esposizione.
Del resto, una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con il dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 3543 del 1992) che ha posto l’accento sul fatto che l’indennità non ha funzione risarcitoria, ma preventiva, per cui essa spetta in misura piena ove sia accertata l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa, per continuità e intensità, da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia (“la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia ….. non è tale da escludere la presenza …. di posizioni individuabili pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere, previo accertamento della Commissione di cui all’art. 58 del D.P.R. 270/87 dell’indennità di rischio più elevata”; ciò anche in considerazione “della particolare natura dell’indennità di rischio radiologico, che non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione”).
Circoscrivere l’area dei soggetti aventi diritto al personale incluso in categoria A sarebbe peraltro del tutto illogico, considerato che i sanitari cui l’indennità e il congedo aggiuntivo spettano per legge (personale medico e tecnico di radiologia) sono normalmente classificati dalle aziende sanitarie in categoria B.
In conclusione, “il sanitario che agisca per ottenere l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo ricorrente può quindi dedurre (ed ha l’onere di dimostrare) la sussistenza dell’uno o dell’altro aspetto della medesima situazione” perché ciò che rileva sono le caratteristiche concrete dell’esposizione a prescindere dall’inquadramento attribuito.
E’ auspicabile che l’ennesimo intervento chiarificatore della Corte di Cassazione conduca le aziende sanitarie che hanno adottato un’interpretazione restrittiva ad abbandonarla.
L’indennità e il congedo aggiuntivo hanno, infatti, una funzione preventiva e i diritti dei lavoratori esposti non sono declinabili in funzione delle contingenti situazioni economiche aziendali.
Avv. Giacomo Doglio
[1] Il D.Igs. 17 marzo 1995, n. 230, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”, ha individuato nel paragrafo 3.1. dell’All. IlI (modificato dall’art. 4 del D.lgs. n.. 257 del 2001) le dosi di esposizione che determinano la classificazione in Categoria A per quei lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace; b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell’Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
[2] L’Allegato III al successivo paragrafo 4.1., ha qualificato come Area Controllata ogni “area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1”.
Gentili Signori,
sono un Tecnico di Radiologia,
lavoro presso uno studio privato di radiologia che applica il ccnl studi professionali.
Chiedo cortesemente se mi spetta e quanto è il valore attuale dell’indennità di rischio ed il congedo straordinario previsto dalla legge, in quanto, il contratto di lavoro non prevede quanto sopra.
Grazie e cordiali saluti
L’indennità di rischio radiologico è stata introdotta con l’art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, che così prevede: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di “rischio da radiazione” nella misura unica mensile di lire 30.000″.
Il diritto fu riconosciuto quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati.
La materia è stata però ridisciplinata con la legge 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che ha elevato l’importo dell’indennità, prevedendo, all’art. 1, secondo comma, che “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell’ articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l’indennità mensile lorda di £ 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , è aumentata a £ 200.000 a decorrere dall’l gennaio 1988.
L’importo venne quindi elevato, ma non per tutti i lavoratori, bensì solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell’ articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270”.
Quest’ultimo decreto, infatti, ha per oggetto: “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”.
Da questa ricostruzione, secondo la Corte di Cassazione (sentenza, sezione lavoro, n. 3882/2010), emerge che l’incremento dell’indennità riguardò solo i dipendenti del SSN e non altri.
Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che c.d. “ferie Rx” (ex congedo ordinario per rischio radiologico) spettino anche ai dipendenti degli studi privati.
La loro istituzione risale infatti al DPR 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, ha previsto in un ultimo comma dell’art. 36: “il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti“.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, la Legge 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al DPR 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui all’ articolo 36 del decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e allo articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti” (tratto da Sentenza Corte di Cassazione n. 3882 del 18 febbraio 2010).
Consideri poi che il Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.201, all’art. 5 (“Misura del periodo di ferie”) stabilisce
che “(…) per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico …”
Spero di aver risposto alle sue domande.
Cordiali saluti
Avv. Giacomo Doglio
Buonasera. Sono un tsrm e lavoro nel laboratorio di emodinamica dell”Azienda Ospedaliera di Salerno. I miei colleghi infermieri, arrivati in reparto nel 2017, si sono visti negare riposo radiologico e indennità di rischio per il primo anno di lavoro svolto. La spiegazione loro data è che primo anno è di osservazione. Specifico che dai conteggi effettuati dalla commissione ognuno di loro raggiunge i parametri richiesti. Inoltre, essendosi riunita solo in questi giorni la commissione per il riconoscimento della categoria (A) e, finalmente, del rischio, non hanno potuto godere del riposo biologico nel 2018 e non gli si vuole riconoscere la commutazione dei giorni di ferie usufruiti in quell’anno in ferie rx. Come tecnico di radiologia mi sento in dovere di segnalare e informarmi per loro se ciò che sta succedendo si discosta o meno dal principio della radioprotezione. Grazie per ciò che mi potrà rispondere.
Le sue perplessità sono più che giustificate.
Se i lavoratori sono professionalmente esposti – come Lei riferisce (“ognuno di loro raggiunge i parametri richiesti”) – dovevano godere dei benefici e il fatto che la Commissione rischio radiologico si sia riunita con comodo non potrà certo impedirgli di far valere i loro diritti sul piano risarcitorio (per il riposo biologico perduto) e retributivo (per l’indennità di rischio non corrisposta).
Aggiungo per completezza che l’esposizione professionale non è soggetta ad alcuna preventiva “osservazione” del lavoratore, quasi fosse una cavia da laboratorio. Se l’E.Q. accerta che il lavoratore è soggetto al rischio – nel senso preteso dalle norme – questi deve godere dei benefici senza che atti di creatività aziendale possano posticiparne il godimento.
Gentilissimo avvocato
Sono un tecnico di radiologia esposto a radiazioni ionizzanti
Ogni anno usufruisco di 15 giorni di riposo biologico
Quest anno essendo stato assente per malattia per 5 mesi me ne hanno concessi solo 6 Giorni
È normale?
Il riposo biologico si matura ? O me ne spettano sempre 15 giorni?
Grazie
I suoi dubbi sono più che legittimi.
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento e in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione parrebbe escludere la possibilità di frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo detto riposo, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie
Così peraltro scrive anche l’ARAN nella raccolta sistematica degli ordinamenti applicativi (dicembre 2015)
Buongiorno. Sono un infermiere che dall’anno 2016 svolgo il mio ruolo anche in sala operatoria ma saltuariamente durante precedure che l’uso di radiazioni ionizzanti. Sono sottoposto periodicamente alle visite mediche per la radioprotezione e sono classificato come cat B per il rischio radiologico. In tutti questi anni non ho mai ricevuto l’indennità rischio radiologico ne il riposo per recupero biologico. Mi sono sempre state date risposte del tipo : l’esposizione e troppo bassa per giustificare l’indennità.
L’indennità rischio radiologico e il riposo aggiuntivo di 15 gg. (cd. “ferie radiologiche”) spettano al lavoratore professionalmente esposto.
L’esposizione non può essere evidentemente né occasionale né temporanea.
Come ha sottolineato, infatti, in più occasioni, la Corte di Cassazione (ad esempio, Cass. n. 10667/2014): “Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 L. n. 460 del 1988, l’indennità della quale si controverte presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea analoga all’esposizione del personale di radiologia. Ne deriva che indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per indennità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologi”.
Se come Lei sostiene la sua esposizione è soltanto “saltuaria” non ha diritto ai benefici di legge.
In ogni caso, può prendere visione della documentazione aziendale (valutazioni dell’EQ, norme di radioprotezione, schede dosimetriche, schede di carico di lavoro, verbali della Commissione rischio radiologico, cartella sanitaria e di rischio ecc. – l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva) da cui potrà ricavare i dati necessari per valutare il suo livello di esposizione.
salve,
sono infermiere di radiologia da tre anni, dove i miei colleghi usufruivano del rischio radiologico.
da quest’anno la commissione ha deliberato che non ci spetta piu’, e siamo d’accordo, siccome non effettuiamo piu’ turni in angiografia, ma io dal 2014 non ho percepito rischio radiologico ne economico ne di ferie aggiuntive, posso richiedere il pagamento delle stesse e usufruire delle ferie degli anni scorsi?
grazie
Se nel periodo cui si riferisce sussistevano le condizioni, ha certamente diritto al pagamento dell’indennità di rischio radiologico.
Per le ferie il discorso è diverso, considerato che esse, per loro natura, devono essere godute quando maturano.
Inutile dire, però, che se non le consentissero di goderne a distanza di tempo (se questa fosse la sua scelta), potrà legittimamente pretendere un risarcimento del danno (o indennizzo) causato dalla mancata fruizione.
GD
Buongiorno volevo sapere se l’indennità di rischio radiologico che ammonta a 103,00€ mensili si percepisce anche durante la gravidanza. Quindi durante l’allontanamento dell’ispettorato e l’astensione obbligatoria di maternità. Grazie mille
Come ha reiteratamente sentenziato la Corte di Cassazione, il diritto all’indennità e all’astensione dal lavoro è strettamente correlato all’effettiva esposizione al rischio.
Quanto precede porta ad escludere che l’indennità spetti durante il periodo in cui non vi sia esposizione.
Viceversa, quanto al congedo aggiuntivo, sarebbe corretto prevedere un suo riproporzionamento in relazione al periodo di effettiva esposizione al rischio e quindi all’effettiva presenza in servizio.
Contrariamente alle ferie ordinarie, che maturano anche durante il congedo di maternità (cfr. art. 22, comma 3 del DLGS 26 marzo 2001, n. 151), il periodo di riposo biologico deve essere commisurato all’effettiva presenza in servizio, il che induce a ritenere che esso debba essere determinato rapportando i 15 giorni spettanti su base annuale ai giorni di presenza effettiva in servizio (in condizioni di esposizione, s’intende).
Buongiorno il mio quesito è il seguente:
Sono un manutentore d’impianti trattamento reflui e anche dei bunker di decadimento radioattivo della medicina nucleare , nello specifico iodio 131 e tecnezio .
La mia esperta qualificata mi ha dato la CATEGORIA ” B “.
essendo che io faccio manutenzioni agli impianti radioattivi non so se sia giusto .
Oltre a questo non godo di nessun tipo di trattamento economico aggiuntivo ne di permessi extra.
La mia domanda è questa.
Tutto questo è normale?
Credo che possa esserle utile avere delle seguenti informazioni (già offerte ad altri lavoratori in cui analoghi).
L’esposizione del lavoratore al rischio radiologico deve essere valutata in relazione alla concreta attività svolta, sulla base sostanzialmente dei due parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità: a) classificazione in categoria A ovvero 2) essere esposto al medesimo rischio dei soggetti cui i benefici spettano per legge.
Nel caso in cui Lei fosse esposto al medesimo rischio dei lavoratori cui spetta per legge non esiste alcuna ragione che possa giustificare l’esclusione dai benefici di legge.
Per risponderle però con cognizione di causa sarebbe indispensabile esaminare l’intera documentazione relativa alla valutazione del rischio radiologico che potrà richiedere attraverso una specifica istanza di accesso.
In particolare, chiederei formalmente al suo datore di lavoro, con una specifica istanza di accesso, le valutazioni dell’EQ, le norme di radioprotezione, le schede dosimetriche, le schede di carico di lavoro, i verbali della Commissione rischio radiologico, il Documento di valutazione dei rischi, la cartella sanitaria e di rischio ecc. (l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva) e verificherei con un avvocato di sua fiducia se sussistano o meno i presupposti per contestare la mancata inclusione tra i soggetti professionalmente esposti.
Buonasera sono un tecnico Esposto a radiazioni ionizzanti che per malattia é stato assente per 5 mesi
Mi chiedevo mi spettano comunque i 15 giorni di riposo biologico ?
O me ne spettano di meno?
Non ho capito come si calcolano
Grazie
I suoi dubbi sono più che legittimi.
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento e in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione parrebbe escludere la possibilità di frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo detto riposo, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie
Così peraltro scrive anche l’ARAN nella raccolta sistematica degli ordinamenti applicativi (dicembre 2015)
Salve sono tsrm a settembre finisce la mia interdizione da lavoro,in quanto lavoro in un centro privato e non è prevista la mansione alternativa,vorrei sapere se al rientro ho diritto all’allattamento? La mia piccola ha 7 mesi .
Grazie
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti (cd. permessi per allattamento), con possibilità di uscire dall’azienda.
Il datore di lavoro non può rifiutarne il godimento.
Trova la normativa di riferimento nell’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 e nella Circolare INPS 6 giugno 2000 n. 109.
Salve, nella azienda ospedaliera dove lavoro hanno imposto che il rischio radiologico debba esser fatto per forza da maggio a settembre, e nel caso specifico con un sorteggio malsano i coordinatori d’accordo col primario hanno imposto i periodi di rischio ad ognuno dei tecnici senza nemmeno aver ascoltato le effettive esigenze. È possibile imporre un periodo forzato di rischio?
Il personale esposto al rischio radiologico ha il diritto di godere di 15 giorni di riposo biologico da fruirsi nell’anno in un’unica soluzione. L’istituto si configura come un periodo unico da utilizzarsi entro l’anno solare senza soluzione di continuità nel computo del quale sono incluse, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, anche, le giornate festive e non lavorative.
Trattandosi di un periodo di riposo biologico ritengo debba essere salvaguardata la finalità preventiva che lo ispira.
È necessario, quindi, che soddisfi l’esigenza di allontanare il lavoratore dalla fonte di rischio dopo un certo periodo di esposizione.
Nulla impedisce al lavoratore di chiedere (Le consiglio di farlo formalmente), in mancanza di un’espressa regolamentazione, quando fruirne, fermo restando che qualora venga rispettata la finalità propria dell’istituto non ci sarà modo di pretendere che la “preferenza” sia accolta.
La invito, però, a verificare se nella sua azienda vige una regolamento che disciplina le modalità di fruizione del riposo biologico.
Buongiorno, siamo un gruppo di infermieri di sala operatoria, alcuni del nostro gruppo sono dedicati alla branca di ortopedia, quindi si utilizza l’apparecchio di brillanza in corso di intervento. La struttura presso la quale lavoriamo, un ospedale di zona, ed accreditato al SSN, non ci riconosce l’indennità di esposizione a radiazioni, infatti si rifiuta di fornirci un dosimetro. Ogni volta che si solleva la questione, riferisce che noi infermieri non siamo tenuti a restare in sala operatoria durante l’emissione di radiazioni. Soltanto il
Personale medico, ortopedici ed anestesisti, ed ovviamente tecnici di radiologia, tra l’altro non sempre presenti, hanno diritto al dosimetro ed alle relative indennità. Inoltre la struttura fornisce anche a noi, dei camici piombati per poter restare in sala nel caso si voglia..
Vi scrivo proprio per sapere se c’è una legge che ci tutela al riguardo. Che tutela gli infermieri, strumentisti e circolanti che si trovano nella sala operatoria durante l’utilizzo delle radiazioni. Poiché leggendo, ho notato che si parla soprattutto di personale tecnico di radiologia.
La ringrazio della disponibilità, buona giornata.
La legge (come interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione) e lo stesso CCNL tutela tutti i lavoratori esposti in modo permanente al rischio radiologico.
La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 343 del 1992, ha chiarito che “l’indennità di rischio da radiazioni prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, spetta nella misura piena al personale medico e tecnico di radiologia – per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell’inerenza del rischio stesso alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l’attribuzione automatica dell’indennità nella misura più elevata – ma può essere attribuita nella stessa misura anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia” (Corte Costituzionale, ordinanze n. 4 del 1993 e n. 154 del 2012).
Nello stesso senso, e non potrebbe essere diversamente, la Corte di cassazione in molteplici pronunce.
Lo stesso contratto collettivo del Comparto Sanità (art. 5, comma 3 del CCNL del 20 settembre 2001, biennio economico 2000 – 2001 – norma confermata dall’art. 91, comma 2 del CCNL 21 maggio 2018) stabilisce: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1 (ossia nella medesima misura prevista per i lavoratori per i quali opera la presunzione assoluta prevista per legge).
Il problema è quindi dimostrare l’esposizione permanente al rischio radiologico.
Se l’obiezione che viene posta – gli infermieri non sono tenuti a restare in sala operatoria durante l’emissione di radiazioni – è inveritiera (come ritengo) vi suggerisco di contestarlo formalmente e valutare, con l’assistenza di un avvocato esperto in materia, le necessarie azioni per far valere i vostri diritti.
La contestazione è, infatti, solo il primo passo da compiere ma la strada per dimostrare l’esposizione permanente è tutt’altro che semplice.
Buonasera Avvocato, sono un medico con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda pubblica, il mio quesito è il seguente: può essermi imposto di prendere il periodo di rischio radiologico in un determinato periodo dell’anno? Ovvero può l’azienda decidere di non concederlo a nessuno in alcuni mesi dell’anno (al posto che gestire una corretta turnazione) ed imporre al lavoratore di prenderlo in un periodo non voluto nè richiesto? Grazie anticipatamente per la risposta
L’art. 99, comma 5 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che “Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione”.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 26364 del 16 dicembre 2009 ha stabilito che il periodo di allontanamento dalle zone soggette a rischio radiologico debba essere inteso come periodo di riposo biologico e pertanto non possa essere assimilato all’istituto delle ferie, per il quale la disciplina contrattuale (per quel che interessa evidenziare) prevede espressamente che il datore di lavoro deve tener conto delle esigenze espresse dal lavoratore (cfr. art. 33 del CCNL cit.).
Trattandosi di un periodo di riposo biologico ritengo debba essere salvaguardata la finalità preventiva che lo ispira.
È necessario, quindi, che soddisfi l’esigenza di allontanare il lavoratore dalla fonte di rischio dopo un certo periodo di esposizione.
Nulla impedisce al lavoratore di chiedere (sempre meglio, farlo formalmente), in mancanza di un’espressa regolamentazione, quando fruirne, fermo restando che qualora venga rispettata la finalità propria dell’istituto non ci sarà modo di pretendere che la “preferenza” sia accolta.
In ogni caso, La invito a verificare se nella sua azienda vige una regolamento che disciplina le modalità di fruizione del riposo biologico.
Salve, come il ragazzo sopra, anche io sono assunto con Un contratto per Studi professionali.
Quindi da quanto ho capito dagli articoli e dal suo scritto, mi spetterebbe l’indennità di rischio per £ 30.000 e basta, senza l’aumento a 200.000 £.
Mi chiedo perchè alcuni miei colleghi percepiscono con lo stesso contratto mio l’intera Indennità di rischio.
Coridali saluti.
Nulla impedisce al datore di lavoro di adeguare l’indennità anche senza averne l’obbligo.
Mi riporto quindi al parere già reso.
GD
sono un dirigente delle professioni sanitarie: posso disporre del rischio radiologico nei periodi non ricompresi dal 01.giugno al 30 settembre, periodo di norma dedicato alla fruizione del congedo ordinario per tutti i dipednenti??
La contrattazione collettiva è intervenuta a disciplinare l’istituto per le varie categorie di lavoratori ed attualmente la tutela per il settore sanitario è prevista, per il personale del comparto, dall’art. 5, comma 6, del CCNL 20 settembre 2001, secondo biennio economico e, per il personale dirigente del SSN, dagli artt. 29, comma 5, dei CCNI sottoscritti il 10 febbraio 2004, area medica e SPTA.
Nessuna delle sopra richiamate disposizioni contrattuali prevede il periodo in cui il congedo aggiuntivo debba essere goduto.
L’unico limite imposto dalle norme è costituito dal fatto che detto riposo deve essere fruito in un’unica soluzione.
Se tale congedo ha una natura diversa rispetto alle ferie ordinarie (interpretazione data dalla Suprema Corte, che personalmente non condivido), tanto da essere qualificato come un riposo biologico imposto dalla necessità di allontanare il lavoratore dalle zone a rischio radiologico, ritengo che l’interessato debba beneficiarne nel corso dell’anno dopo aver prestato la sua attività in zona controllata per un certo periodo e che sarebbe opportuno concordare “il quando” (il soggetto che ha diritto al riposo dovrebbe avere voce in capitolo su quando ciò debba avvenire).
GD
Salve sono un infermiere rionosciuto in cat. A , chiedo essendo in malattia da diversi mesi è giusto che l’ufficio stipendi mi corrispondere l’indennità e i giorni di congedo aggiuntivo maturati?
Resto in attesa.
Grazie della disponibilità accordata
ND
Come è noto il periodo di riposo biologico si fonda sulla necessità di garantire il recupero biologico del lavoratore che si trova esposto, per motivi professionali, al rischio da radiazioni (o a quello da gas anestetici).
La valutazione in ordine alla necessità o meno della fruizione del periodo di riposo biologico da parte dei dipendenti viene effettuata dalle aziende sulla base delle risultanze di quanto misurato – circa l’effettiva esposizione al rischio da radiazioni dagli organismi preposti (esperto qualificato, commissione per la valutazione rischio radiologico).
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento e in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione parrebbe escludere la possibilità di frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo detto riposo, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie (non sarei proprio d’accordo, ma così la Cassazione ha sentenziato).
Si tratta quindi di verificare se Lei figuri o meno, nell’attualità, tra i soggetti considerati esposti al rischio a prescindere da eventuali periodi di assenza.
Saluti
GD
Buongiorno, sono un tecnico di radiologia. Durante il congedo di maternità cosa “succede” ai 15 giorni di riposo biologico? Essendo entrata in congedo per gravidanza a rischio nel mese di giugno 2015, non avendo ancora usufruito dei 15 gg, crede sia corretto “azzerare” per intero i giorni di riposo? Non dovrebbero essere trasferiti all’anno successivo? Inoltre, rientrando dalla maternità obbligatoria nel mese di aprile 2016, ho diritto per intero ai 15 gg per l’anno 2016?
Grazie.
Come è noto il periodo di riposo biologico si fonda sulla necessità di garantire il recupero biologico del lavoratore che si trova esposto, per motivi professionali, al rischio da radiazioni (o a quello da gas anestetici).
La valutazione in ordine alla necessità o meno della fruizione del periodo di riposo biologico da parte dei dipendenti viene effettuata dalle aziende sulla base delle risultanze di quanto misurato – circa l’effettiva esposizione al rischio da radiazioni dagli organismi preposti (esperto qualificato, commissione per la valutazione rischio radiologico).
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento e in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione parrebbe escludere la possibilità di frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo detto riposo, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie (non sarei proprio d’accordo, ma così la Cassazione ha sentenziato).
Si tratta quindi di verificare se Lei figuri o meno, nell’attualità, tra i soggetti considerati esposti al rischio a prescindere da eventuali periodi di assenza.
Non ritengo quindi corretto azzerare i 15 gg. del 2015.
Per il 2016, partendo dalla premessa che la lavoratrice madre non può essere esposta a radiazioni sino a 7 mesi di età del figlio e comunque durante l’allattamento, si tratta di capire da quanto potrà riprendere a svolgere la sua attività in zona controllata.
Se residuasse un periodo di esposizione tale da includerla nella categoria dei soggetti esposti, a mio avviso, avrebbe comunque diritto ai benefici di legge.
Saluti
GD
Salve. Sono un tecnico di radiologia in maternità a rischio. Volevo sapere se l’indennità di rischio viene comunque fruita per il tempo del congedo.
Grazie
L’indennità e il cd. “riposo biologico” sono riconosciuti esclusivamente al personale effettivamente esposto al rischio di radiazioni a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa.
L’applicazione non è infatti automatica e non può prescindere dall’effettiva esposizione al rischio.
Saluti
Salve, sono un tecnico di radiologia che lavora in una clinica privata nella quale si applica il CCNL case di cura private personale non medico.
Desideravo sapere da che giorno inizia il conteggio dell ‘ anno solare entro il quale si deve fruire dei 15 giorni di riposo radiologico. Vi spiego la situazione concreta : ho iniziato a lavorare il 17 Aprile 2018; per tutto il 2018 non ho fruito dei 15 giorni di riposo biologico, che sono stati poi da me effettuati ad inizio Aprile 2019. Ecco , ai soli fini del computo dei giorni di riposo radiologico , desideravo sapere se questi giorni da me effettuati si riferiscono al mio primo anno di lavoro ( quello che va dal 17 Aprile 2018 al 17 Aprile 2019 ) oppure si riferiscono al mio secondo anno di lavoro ( che inizia dal 1 Gennaio 2019 ) ?
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio in anticipo
In diverse pronunce si legge che i quindici giorni di congedo aggiuntivo debbano essere fruiti nell’anno solare.
Come precisato dalla circolare 2/2001 del Ministero del Lavoro, mentre per anno civile si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, per anno solare si intende, invece, il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell’anno e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo.
Nel suo caso, quindi, propenderei per la prima opzione.
Buongiorno
. Sono una infermiera di sala emodinamica(radio-diiagnostica) , sono entrata in servizio a settembre 2019, mi hanno comunicato che l’indennità mi aspetta solo dal1gennaio 2020. Questo è corretto?
Grazie!
I benefici di legge (indennità di rischio radiologico e congedo aggiuntivo di 15 gg.) sono legati all’esposizione qualificata.
Dovrebbe prendere visione, come suo diritto, della relativa documentazione aziendale (valutazioni dell’EQ, norme di radioprotezione, schede dosimetriche, schede di carico di lavoro, verbali della Commissione rischio radiologico, cartella sanitaria e di rischio ecc. – l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva), che Le consentirà di comprendere perché è stata ritenuta professionalmente esposta soltanto dal gennaio 2020, e valutare il dafarsi in ragione dei dati acquisiti.
Buongiorno,
sono tecnica diradiologia presso una azienza pubblica. Vorrei sapere se in caso di assenza dall’ambiente lavorativo per più di un anno solare, per gravidanza a rischio con successivo allattamento ed eventuale altra aspettativa, in tale periodo potrò continuare a percepire l’indennità economica di rischio radiologico e dei 15 giorni di riposo biologico. Grazie
L’indennità e il cd. “riposo biologico” sono riconosciuti esclusivamente al personale effettivamente esposto al rischio di radiazioni a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa.
L’applicazione non è infatti automatica e non può prescindere dall’effettiva esposizione al rischio.
Saluti
Buongiorno
. Sono una infermiera di sala emodinamica(radio-diiagnostica) , sono entrata in servizio a settembre 2019, mi hanno comunicato che l’indennità mi aspetta solo dal1gennaio 2020. Questo è corretto?
Grazie!
I benefici di legge (indennità di rischio radiologico e congedo aggiuntivo di 15 gg.) sono legati all’esposizione qualificata.
Dovrebbe prendere visione, come suo diritto, della relativa documentazione aziendale (valutazioni dell’EQ, norme di radioprotezione, schede dosimetriche, schede di carico di lavoro, verbali della Commissione rischio radiologico, cartella sanitaria e di rischio ecc. – l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva), che Le consentirà di comprendere perché è stata ritenuta professionalmente esposta soltanto dal gennaio 2020, e valutare il dafarsi in ragione dei dati acquisiti.
Buongiorno sono un infermiere di radiologia dal 2000 . Ruotando prevalentemente nelle diagnostiche ,in tac ,e risonanza magnetica. Vorrei sapere se eventualmente ho diritto o meno al rischio e hai 15 giorni di riposo. Grazie.
L’indennità e il cd. “riposo biologico” sono riconosciuti esclusivamente al personale effettivamente esposto al rischio di radiazioni a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa.
L’applicazione non è infatti automatica e non può prescindere dall’effettiva esposizione al rischio.
Si tratta quindi di verificare, nel caso concreto, qual è il suo livello di esposizione in relazione all’attività svolta nella S.C. di radiologia (a titolo non esaustivo: numero di turni in Radiologia o di ore prestate nella struttura rispetto al totale dell’attività)
Salve,sono una infermiera di anestesia e lavorando quotidianamente in sala operatoria oltre ad essere gas esposto sono quotidianamente impegnata in ortopedia durante gli interventi con esposizione a fonte radiog ena .ho diritto alle indennità di radioesposizione e gas anestetici ? Se si in che misura ne dovrei usufruire? La procedura da fare sarebbe? Grazie mille per l attenzione, cordiali saluti.
È necessario operare una distinzione.
INDENNITÀ GAS ANESTETICI
Nonostante, da più parti, sia stato legittimamente sollevato il problema del mancato riconoscimento dell’indennità di esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria, spettante al personale medico (unitamente al relativo periodo di riposo), anche agli infermieri sottoposti al medesimo rischio, anche il nuovo CCNL, incomprensibilmente, non ha esteso i benefici economico-giuridici al comparto.
INDENNITÀ RISCHIO RADIOLOGICO
I benefici – ferie radiologiche e indennità – competono a tutti i lavoratori che siano sottoposti al medesimo rischio del personale medico e tecnico di radiologia cui spetta per legge.
La Corte costituzionale si è espressa sul punto con la sentenza del 20 luglio 1992 n. 343 affermando che al dipendente, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, vadano estesi i benefici.
La Corte di Cassazione, nelle sentenze citate in altri commenti (che potrà leggere), ha stabilito con precisione a quali condizioni quei benefici possano essere estesi.
Le possibilità di azione sono ovviamente legale al suo grado di esposizione, per cui Le consiglio di informarsi (eventualmente acquisendo tutta la documentazione utile attraverso un’istanza di accesso) sulle ragioni per le quali l’azienda di appartenenza non la include tra i lavoratori esposti professionalmente.
buongiorno, siamo un gruppo di ortopedici operanti nel settore pubblico. svolgiamo per lo più attività di traumatologia, pertanto in sala operatoria utilizziamo tutti i giorni l’apparecchio amplificatore di brillanza. Dal 2010 ci è stata tolta l’indennità di rischio radiologico. Pensa che possiamo ricorrere?
grazie
L’indennità e il cd. “riposo biologico” sono riconosciuti esclusivamente al personale effettivamente esposto al rischio di radiazioni a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa.
E’necessario quindi verificare, nel caso concreto, qual è il livello di esposizione in relazione all’attività svolta in sala operatoria.
I turni in sala operatoria (rispetto al resto dell’attività), i dati tratti dal registro operatorio, le schede dei carichi di lavoro radiologico dei lavoratori interessati, le relazioni dell’esperto qualificato e le relazioni di radioprotezione relative alle sale operatorie, solo per citare alcuni tra i documenti da esaminare, potrebbero offrire gli elementi di valutazione indispensabili per l’opzione giudiziaria.
Sono a vs. disposizione per ogni eventuale approfondimento
Gentile Avvocato,sono uno specialista in Radiologia che presta la sua attività’ presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in un servizio di diagnostica per immagini,convenzionato con il servizio sanitario regionale.Gradirei sapere se è’ mio diritto percepire l’indennità di rischio radiologico e usufruire del cd riposo biologico,così ‘ come avviene per i colleghi ospedalieri .Grazie .
L’indennità di rischio radiologico è stata introdotta con l’art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, che così prevede: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di “rischio da radiazione” nella misura unica mensile di lire 30.000″.
Il diritto fu riconosciuto quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori (nella fattispecie, ai tecnici di radiologia medica) pubblici e privati.
La materia è stata ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) che ha elevato l’importo dell’indennità, prevedendo, all’art. 1, secondo comma, che “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell’articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l’indennità mensile lorda di £ 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , è aumentata a £ 200.000 a decorrere dall’l gennaio 1988”.
L’importo è stato dunque maggiorato, ma non per tutti i lavoratori, bensì solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell’articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270”.
Quest’ultimo decreto, infatti, ha per oggetto: “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”.
Da questa ricostruzione, secondo la Corte di Cassazione (sentenza, sezione lavoro, n. 3882/2010), emerge che l’incremento dell’indennità riguardò solo i dipendenti del SSN e non altri.
Trattandosi di un’indennità prevista per legge, qualora il suo CCNL non preveda il diritto all’indennità in discussione (il che mi pare scontato altrimenti il problema non si porrebbe), potrebbe ipotizzarsi un contrasto con l’art. 3 della Costituzione (“1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).
Non è dato comprendere, infatti, quale ragione giustifichi il diverso trattamento riservato al personale sottoposto al medesimo rischio.
Nella medesima sentenza sopra citata, la Corte di Cassazione (sentenza, sezione lavoro, n. 3882/2010) ha chiarito che le c.d. “ferie rx” (ex congedo ordinario per rischio radiologico) spettino anche ai dipendenti privati.
La loro istituzione risale, infatti, al DPR 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, ha previsto nell’ultimo comma dell’art. 36 che “il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti“.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico era disciplinato da quella normativa. Tuttavia, la Legge 31 gennaio 1983, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al DPR 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica) ne ha esteso la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui all’ articolo 36 del decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e allo articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti” (tratto da Sentenza Corte di Cassazione n. 3882 del 18 febbraio 2010).
Successivamente, l’art. 5 della L. 724 del 1994 ha stabilito che “1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata. 2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è’ vietato, a pena di decadenza dall’impiego, l’esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata. 3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. 4. Fino all’entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l’indennità mensile lorda prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460”.
L’art. 5 non è espressamente riferito ai dipendenti del servizio SSN e una diversa interpretazione contrasterebbe ancora una volta con l’art. 3 Cost. (cfr. supra).
Il tema è complesso e sarebbe da approfondire anche considerato che la Corte di Cassazione in altri contenziosi (ad esempio quelli promossi dai medici specializzandi che richiedevano il riconoscimento dell’indennità e del congedo aggiuntivo) ha riferito che “il legislatore ha inteso circoscrivere l’operatività della stessa (n.d.r. incremento dell’indennità) agli operatori sanitari che svolgono la propria attività nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche” (cfr. Cass. civ. sez. lav. 6 luglio 2011, n. 14850).
Gentile Avvocato sono un TSRM cat.A e sono un libero professionista con partita IVA lavoro presso un ospedale privato ma convenzionato. In 15 anni non ho mai usufruito dei c.d. riposi biologici ne di indennità economiche. Vorrei sapere se ne ho diritto oppure noi con partita IVA siamo sempre considerati lavoratori di serie B.
Grazie
Le disposizioni normative vigenti, come interpretate dalla Corte di Cassazione, si riferiscono al personale dipendente.
Salve, sono un infermiere e ho lavorato per 1 anno e 8 mesi in radiologia nelle unità operative di TAC e RM. In tutto questo lasso di tempo ho lavorato senza dosimetro e non ho percepito nessuna indennità, in più per reperire il materiale dovevo recarmi in medicina nucleare dove è ubicato il locale adibito a magazzino quindi esponendomi ad ulteriori radiazioni.
Mi chiedevo era un mio diritto avere il dispositivo dosimetrico??? Mi dovevano retribuire gli indennizzi???
Grazie.
L’indennizzo, come potrà leggere nell’articolo pubblicato nel blog, spetta al lavoratore professionalmente esposto.
Il D. Lgs. 230/95 s.m.i. stabilisce l’obbligo della Sorveglianza Fisica mediante dosimetro individuale per i lavoratori classificati in categoria A dall’Esperto Qualificato (EQ). È facoltà dell’EQ, d’intesa con il Datore di Lavoro, attribuire il dosimetro individuale anche ai lavoratori classificati in categoria B e, per finalità preventiva, anche ai lavoratori NON ESPOSTI.
È suo diritto acquisire copia della documentazione che l’Esperto Qualificato deve obbligatoriamente predisporre (in altre risposte ad analoghi quesiti ho specificato i quali documenti) per avere le necessarie informazioni e valutare il dafarsi.
Salve sono stato in malattia per 28 giorni ad agosto e sulla busta paga mi sono ritrovato decurtati con questa dicitura : VOCE 6005 – REC. Mal. Ind. Professionale 51,65 . POSSONO DECURTARE L INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO PERCHÉ SONO STATO IN MALATTIA? PREMETTO CHE SONO TECNICO DI RADIOLOGIA.
GRAZIE
L’indennità di rischio radiologico rappresenta, secondo l’unanime giurisprudenza, un concorso alle spese che l’operatore sanitario esposto al rischio deve sostenere a scopo profilattico e terapeutico.
In particolare, la Suprema Corte ha interpretato le disposizioni normative nel senso che, al di là dalla più ampia sorveglianza fisica della radioprotezione, l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo (in tal senso, Cass. 19178/2013).
Nel suo caso trovo assai discutibile, quindi, che 28 gg. di malattia, in un contesto generale di continua esposizione, possano giustificare la decurtazione.
Buongiorno sono un ortopedico
Il 28 dicembre io ed altri 7 scolleghi e tutti gli infermieri siamo stati messi in classe B precedentemente eravamo A
Vorrei far notare alcuni punti :
In sala operatoria di effettuano
– 1000 interventi con scopia
– 2000 scatti in grafia in stanza non schermata senza dosimetro alla parete quindi tutti vengono irradiati anche gli ausiliari.considerati non esposti ….
– i macchinari di scopia non si collegano alla rete quindi si ricorre alla grafia sempre con 2 scatti a pz
-nessuno cita in ASL la grafia come procedura abituale in sala operatoria fanno finta di non sapere….
-il primario intervistato ha fornito dei dati non precisi … non Sa Cosa ha firmato.!!!!
– il dosimetro rileva solo le dosi del dosimetro non quelli che prende la persona …. sulla mano e sul cristallino.
-DICONO nella delibera DI AVER RIVISTO I DOSIMETRI DEI 5 anni e che hanno controllato gli interventi sett-dic 2015
-parlano di guanti per le Rx sono 2 anni che ho fornito il telefono ed i preventivi della persona ma non hanno fatto nulla
Vorrei sapere quanto tempo abbiamo per fare opposizione alla delibera
Vorremmo inoltre la sostituzione del membro sindacale presente nella commissione perché di un Sindacato di minoranza !!!!
Per info le la sciò la mail teori@tiscali.it
Buongiorno,
la classificazione in A o in B rileva ai fini delle diverse misure di sorveglianza sanitaria che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare mentre non è decisiva ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio radiologico e del beneficio del congedo aggiuntivo (nel senso che secondo la Corte di Cassazione indennità e ferie radiologiche devono essere concesse anche quando il lavoratore, classificato in B, sia comunque professionalmente esposto).
I suoi rilievi mi paiono legittimi e vi sono i presupposti per contestare un’inadeguata valutazione del rischio.
A mio avviso non si pone, però, tanto un’ipotesi di impugnazione della deliberazione aziendale, quanto di palese violazione dei diritti soggettivi dei lavoratori esposti al rischio radiologico in misura diversa da quanto accertato (alla salute e sicurezza e, in caso di negazione dei benefici, anche di omesso riconoscimento dell’indennità e delle ferie) che, salvi i necessari approfondimenti, potrebbe azionarsi davanti al Giudice del Lavoro competente per territorio.
Salve, sono un TSRM, lavoro da 4 anni in uno studio privato di radiologia, il contratto con cui sono stato assunto è “Studi professionali”. Non ho mai percepito l’indennità di rischio radiologico, volevo chiederle se ci sia un articolo , un protocollo o un integrazione al mio attuale contratto dove venga espressamente citata la voce “indennità di rischio radiologico”, perché sebbene abbia mostrato al mio datore di lavoro ed al suo consulente del lavoro tutte le varie leggi esplicite sull’indennità, le risposte sono state negative.
Dall’esame della normativa vigente si evince che ai TRSM impiegati nel settore privato spettino sia ferie radiologiche che l’indennità di rischio.
FERIE RADIOLOGICHE
La loro istituzione risale, infatti, al DPR 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, ha previsto nell’ultimo comma dell’art. 36 che “il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti“.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico era disciplinato da quella normativa. Tuttavia, la Legge 31 gennaio 1983, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al DPR 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica) ne ha esteso la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui all’ articolo 36 del decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e allo articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti” (tratto da Sentenza Corte di Cassazione n. 3882 del 18 febbraio 2010).
Per quel che specificamente riguarda il suo profilo, il Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011, all’art. 5 (“Misura del periodo di ferie”) stabilisce che “[…] per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico […]” .
INDENNITÀ DI RISCHIO
L’Art. della L. 28 marzo 1968, n. 416 (“Indennita’ di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica” stabilisce che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e’ istituita una indennita’ di “rischio da radiazione” nella misura unica mensile di lire 30.000.
La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l’art. 1, comma 2) ha disposto che “Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l’indennita’ mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e’ aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988”.
La Corte di Cassazione (sentenza, sezione lavoro, n. 3882/2010) ha escluso che l’anzidetta maggiorazione possa estendersi al settore privato (vedi, in questa sezione, un mio precedente parere sul tema in discussione) per il quale resta ferma la precedente misura dell’indennità prevista dalla legge sopra citata.
Salve, sono un infermiere di Emodinamica e lavoro un un asl pubblica. Volevo chiederle cosa succede se un operatore supera le dose massima nel periodo (bimestre) di controllo. Ha diritto ad ulteriori ferie aggiuntive, cioè oltre i famosi 15 gg?
Grazie per la sua disponibilità.
Il superamento della dose massima non rileva ai fini del riconoscimento di ferie radiologiche ulteriori.
Saluti
Sono un radiologo che lavora presso una struttura ospedaliera, devo andare in pensione il 1° luglio di quest’anno. Vorrei sapere di quanti gg di rischio biologico posso usufruire.
Saluti
Il periodo di riposo biologico si fonda sulla necessità di garantire il recupero biologico del lavoratore che si trova esposto, per motivi professionali, al rischio da radiazioni (o a quello da gas anestetici).
La valutazione in ordine alla necessità o meno della fruizione del periodo di riposo biologico da parte dei dipendenti viene effettuata dalle aziende sulla base delle risultanze di quanto misurato – circa l’effettiva esposizione al rischio da radiazioni dagli organismi preposti (esperto qualificato, commissione per la valutazione rischio radiologico).
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento e in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione parrebbe escludere la possibilità di frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo detto riposo, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie (come ho già scritto, non sono d’accordo, ma così la Cassazione ha sentenziato).
Si tratta certamente di un caso particolare, diverso dalle ipotesi di malattia o gravidanza (su cui mi sono già espresso), perché “il recupero biologico” ha la finalità di garantire, a scopo di prevenzione, un intervallo di riposo nell’anno solare.
Facendo leva sul fatto che non è prevista contrattualmente la possibilità di frazionarlo, insisterei perché Le sia concesso di beneficiarne per intero.
Saluti
GD
Buongiorno, sono un infermiere che lavora presso la sala operatoria di neurochirurgia. Ogni anno vengono in media effettuate tra le 400 e le 500 procedure con amplificatore di brillanza… la nostra fisica sanitaria effettua il conteggio e quindi stabilisce la fascia di appartenenza in base ai secondi di scopia effettuati non tenendo conto invece del DAP ossia della dose effettiva… Questo comporta che alcuni operatori vengano esclusi dall’indennizzo e dal riposo biologico. Volevo chiedere se è giusto prendere in considerazione i secondi di scopia effettuati, per la fisica saniatria devono essere 7200 all’anno per essere classificati in fascia A, o se invece visto l’elevato numero di procedure effettuate dovremmo essere classificati in fascia A comunque.
Buongiorno,
la classificazione in A o in B (che riguarda la suscettibilità del lavoratore di assorbire una dose efficace rispettivamente non superiore a 20 mSv/anno in un anno solare e a 6 mSv/anno) rileva ai fini delle diverse misure di sorveglianza sanitaria che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare mentre non è decisiva ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio radiologico e del beneficio del congedo aggiuntivo di 15 gg.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, indennità e ferie radiologiche devono essere concesse anche quando il lavoratore, pur classificato in categoria B, sia comunque soggetto professionalmente esposto in ragione della costante presenza in zona controllata perché, per l’appunto, esposto – per intensità e continuità – ad un rischio equiparabile a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia cui spetta per legge.
E’ necessario, quindi, dimostrare che la situazione lavorativa concreta del personale diverso da quello adibito alla radiologia comporti un’esposizione a siffatto rischio in misura continuativa e permanente, considerati le modalità, i tempi e l’intensità dell’esposizione.
La valutazione dell’esperto qualificato è sempre contestabile con un adeguato supporto tecnico.
Nel suo caso che dice la Commissione preposta alla valutazione del rischio radiologico?
Buongiorno, innanzitutto la ringrazio per la sua risposta.
Nel mio caso la Commissione asserisce che per poter ottenere il riposo biologico e l’indennità bisogna appartenere alla fascia A che si ottiene con l’esposizione annua di 7200 secondi a radiazioni ionizzanti.
Personalmente non sono d’accordo.
Per potersi esprimere con migliore cognizione di causa sarebbe necessario prendere visione degli atti
Gentile avvocato, sono un medico gastroenterologo, non effettuo esami utilizzando RX (che vengono effettuate in Sala ad hoc) bensi lavoro in un Reparto di Gastro attaccato alla sala radiologica.Per tali motivi sono stato classificato in Categoria B.Ho diritto, per le premesse esposte, ad avere la Categoria A con i 15 giorni di ferie e il rischio radiologico? dico ciò perchè altri gastroenterologi “veterani” pur non entrando in Sala Radiologica hanno comunque il Rischio Radiologico….grazie
Buongiorno,
per non ripetermi La invito a leggere quanto appena scritto in risposta al precedente quesito.
Certo appare sorprendente che i benefici siano riconosciuti soltanto ai colleghi “veterani” e fossi in Lei approfondirei la questione accedendo ai verbali della Commissione preposta alla valutazione del rischio radiologico e ai relativi allegati
Gentile avvocato.
Sono un medico ortopedico a cui da circa 4 anni non viene riconosciuta l’indennità radiologica.
Effettuo circa 250 interventi/anno con l’uso di amplificatore di brillanza in sala operatoria.
L’esclusione dal beneficio viene giustificata dal fatto che il dosimetro rileva una quantità di radiazioni inferiore ai limiti stabiliti per legge.
Non capisco come tali livelli di escposizione rilevata possano essere cosi bassi visto il numero di interventi eseguiti in ambiente radioesposto.
Tenedo conto quindi delle risultanze dei dosimetri le motivazioni della azienda relative alla mia esclusione dai benefici sembrano inattaccabili. Lei cosa ne pensa?
Ci potrebbero essere spiragli, dato il numero di procedure eseguite, per contestare tale condotta dell’azienda?
Quali documenti nello specifico bisogna richiedere all’azienda sanitaria per avere un quadro più completo della mia esposizione radioligica in modo da poter avere un suo giudizio in merito alla fattibilità del ricorso?
La ringrazio per la sua consulenza
Cordiali saluti
La classificazione in A o in B (che riguarda la suscettibilità del lavoratore di assorbire una dose efficace rispettivamente non superiore a 20 mSv/anno in un anno solare e a 6 mSv/anno) rileva ai fini delle diverse misure di sorveglianza sanitaria che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare mentre non è affatto decisiva ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio radiologico e del beneficio del congedo aggiuntivo di 15 gg.
Alcune aziende sanitarie reputano erroneamente il contrario.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, indennità e ferie radiologiche devono essere concesse anche quando il lavoratore, pur classificato in categoria B, sia comunque soggetto professionalmente esposto in ragione della costante presenza in zona controllata perché, per l’appunto, esposto – per intensità e continuità – ad un rischio equiparabile a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia cui spetta per legge.
E’ necessario, quindi, provare in giudizio che le condizioni operative La espongano (almeno) a quel medesimo rischio in misura continuativa e permanente, considerate le modalità, i tempi e l’intensità dell’esposizione.
La prova deve essere articolata in modo preciso e pontuale senza dare nulla per scontato.
Oltre alle schede dosimetriche, esaminerei, innanzitutto, i verbali della Commissione preposta alla valutazione del rischio radiologico e verificherei se le schede dei carichi di lavoro radiologico corrispondono effettivamente al carico di lavoro effettivo (potrebbero esserci delle sorprese….).
Cordialità
Gentilissimo Avvocato Doglio,
sono un medico radiologo.
Sto effettuando una sostituzione per circa 9 mesi come specialista ambulatoriale presso una U.O. di radiologia in ospedale , svolgendo refertazione di esami RX , TC ed ecografia.
La mia ASL ha arbitrariamente deciso di sospendere sia ai sostituti che ai titolari l’indennità di rischio radiologico , e l’indennità di riposo biologico (ferie radiologiche).
Crede che possa essere una cosa legale?
Cordialità.
Innanzitutto, partiamo dalla norma contrattuale vigente che così stabilisce:
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni
articolo 44
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
E INDENNITÀ SPECIFICA DI CATEGORIA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’indennità di rischio radiologico viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti ambulatoriali esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto legislativo n. 230/95 ed alla legge n.460/88 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreché il rischio abbia carattere professionale.
2. Per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante in zona controllata, l’accertamento del diritto all’indennità è demandata a un’apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall’azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generale dell’azienda.
Le norme di carattere generale (richiamate dal contratto) sono invece le seguenti
Le norme di carattere generale che disciplinano l’indennità di rischio radiologico ed il periodo di riposo biologico che spetta ai professionisti esposti alle radiazioni ionizzanti sono le seguenti:
l’articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460
l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724
L’art. 1 comma 2 della L. 460/1998 prevede che “Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, l’indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi del comma 1 dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988”.
L’art. 5, comma 1 della 724/1994 dispone che “A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata”.
Possono negarle il diritto all’indennità e al congedo aggiuntivo, dunque, soltanto se non ricorrono i presupposti ivi indicati.
Dal complesso delle norme sopra riportate, in particolare, si evince che nel caso in cui lo specialista ambulatoriale operi costantemente in zona controllata il beneficio spetti di diritto, negli altri casi (ossia quando non vi opera con continuità), deve essere costituita un’apposita commissione per verificarlo.
Salve sono un tecnico di radiologia che lavora in uno studio privato con un contratto a tempo indeterminato, in maternità dal mese di maggio.
Volevo chiedere se mi spettano o meno i 103.00 euro di indennità radiologica.
Qui ci sono pareri discordanti, e ad ogni modo non mi stanno retribuendo nulla.
La finalità preventiva rispetto ai danni potenzialmente collegati all’esposizione alle radiazioni ionizzanti (che ha indotto la Corte di Cassazione a sottolineare dalla diversità rispetto alle ferie ordinarie), suggerirebbe di escludere il godimento di congedo aggiuntivo ed indennità quando non vi sia esposizione.
Si potrebbe per contro obiettare che l’esposizione vi è stata fino al mese di maggio, per cui sarebbe discriminatorio, nel suo, escluderne il godimento.
Le consiglio di presentare una richiesta scritta e valutare poi, in relazione alla risposta, il dafarsi.
Salve Avvocato, grazie in anticipo per la sua disponibilità, sono in infermiere di sala operatoria, ricopro il ruolo di strumentista e sono a contatto quotidianamente con radiazioni ionizzanti;
in molti interventi che svolgiamo non sono in grado per necessità dell’operatore chirurgo, di potermi allontanare ad una distanza di sicurezza dall’apparecchio di brillanza, vorrei chiederle quale procedura posso attivare per vedermi riconosciuta l’indennità di rischio radiologico.
Cordiali saluti
Secondo la Corte di Cassazione indennità e ferie radiologiche devono essere concesse quando il lavoratore, pur classificato in categoria B (se classificato in A non si pone alcun problema), sia comunque soggetto professionalmente esposto alle radiazioni ionizzanti per via della costante presenza in zona controllata.
In particolare, si tratta di verificare se il lavoratore sia o meno esposto – per intensità e continuità – ad un rischio equiparabile a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia cui spetta per legge.
Per trarre i necessari elementi di valutazione, Le suggerisco, quindi, di richiedere al datore di lavoro, tramite istanza di accesso, le schede dosimetriche, i verbali della Commissione preposta alla valutazione del rischio radiologico, le schede dei carichi di lavoro radiologico, le relazioni tecniche di radio protezione, gli estratti dei registri operatori, ecc. e di verificare criticamente, se valori e valutazioni siano coerenti rispetto alle modalità di svolgimento della prestazione in zona controllata (potrebbero esserci delle sorprese….).
Intanto, nell’attesa, interrompa la prescrizione, richiedendo al datore di lavoro la concessione dei benefici.
Salve avvocato sono un’infermiera professionale che ha lavorato fino al 31 maggio 2017 in radiologia interventistica con rischio radiologico classe A. Il 1 giugno vengo trasferita in un altro reparto, nefrologia, medesima azienda ospedaliera, ove non esiste il rischio radiologico. Ho maturato nei primi 5 mesi dell anno 6 giorni di rischio. Nel mese di dicembre ho fatto richiesta di usufruire dei giorni rx ferie aggiuntive e mi é stato risposto che avendo cambiato reparto non ho più diritto ad usufruire dei giorni rx
È vero ciò che mi hanno detto o posso impugnare la cosa?
Grazie infinite
La Corte di Cassazione ha reiteratamente sottolineato che il periodo di riposo biologico si fonda sulla necessità di garantire il recupero biologico del lavoratore che si trova esposto, per motivi professionali, al rischio da radiazioni (o a quello da gas anestetici).
La valutazione in ordine alla necessità o meno della fruizione del periodo di riposo biologico da parte dei dipendenti viene effettuata dalle aziende sulla base delle risultanze di quanto misurato – circa l’effettiva esposizione al rischio da radiazioni dagli organismi preposti (esperto qualificato, commissione per la valutazione rischio radiologico).
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento e in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione secondo la Corte di Cassazione esclude la possibilità di frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo detto riposo, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie.
Seguendo questa interpretazione, il trasferimento in altra struttura, ove il lavoratore non si trovi più esposto al rischio, precluderebbe, quindi, la possibilità di godere del congedo aggiuntivo.
Non condivido questa interpretazione, ma è ovviamente necessario tenere conto dei (seri) rischi processuali.
Nulla Le impedisce, intanto, di formalizzare la richiesta (con un atto di costituzione in mora), al fine di interrompere la prescrizione e di posticipare la decisione su un’eventuale impugnazione.
Saluti
GD
Buongiorno gentile Avvocato Doglio,
la contatto per chiederle un’informazione sul rischio di indennità radiologico. Sono un tecnico radiologo in pensione dal 1998, anno in cui tale rischio non era una voce pensionabile in quanto lo è diventata in seguito. Avrei diritto a richiedere il rimborso del rischio di indennità radiologico non percepito nella pensione?
Grazie in anticipo per una sua eventuale risposta.
La saluto cordialmente.
Gerardo.
L’indennità di rischio radiologico, inizialmente, non rientrava nella retribuzione soggetta alla contribuzione per cassa pensione, per cui escluderei tale possibilità.
Peraltro, considerato il decorso degli anni, qualsiasi pretesa sarebbe evidentemente prescritta.
sono un Ausiliario Specializzato da piu’ di 5 anni faccio servizio nel reparto di radiologia ,voglio sapere se io devo essere dotato di DOSIMETRO PERSONALE,perche ogni volta che lo richiedo fanno finta di niente,Vi ringrazio anticipatamente
Se presta servizio abitualmente in zona controllata, come soggetto esposto dovrebbe essere sottoposto alle medesime misure di sorveglianza e controllo
Buongiorno gentile avvocato,
Sono un tsrm che lavora presso uno studio privato, sono assunta con contratto film time (40 ore) a tempo indeterminato.
Il mio contratto è quello confcommercio del settore terziario secondo livello con mansione tecnico di radiologia .
Il fisico esperto mi ha classificato come lavoratore esposto di categoria B.
Vorrei gentilmente sapere se ho diritto all’indennità e come dovrebbe essere erogata (ferie aggiuntive, retribuzione aggiuntiva) .
Grazie mille
Come ha osservato, a più riprese, la Corte di Cassazione, per il TSRM esiste una presunzione di esposizione al rischio radiologico tale da giustificare il riconoscimento dei benefici di legge, per cui indennità e ferie aggiuntive possono essere negate solo se il datore di lavoro dimostri che il lavoratore non è soggetto esposto.
Dalla sua ricostruzione, mi pare di capire, che l’Esperto Qualificato l’avrebbe esclusa dai beneficiari e francamente ne ignoro (come Lei, del resto) il motivo.
Dovrebbe quindi preliminarmente acquisire, magari ricorrendo ad un legale di sua fiducia, tutta la documentazione utile (parte di quella da acquisire può rintracciarla in altre risposte ai quesiti posti sullo stesso argomento che potrà leggere nel blog).
Nell’espositiva sottostante potrà leggere il quadro normativo di riferimento degli istituti in discussione secondo la ricostruzione fattane dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 18 febbraio 2010, n 3882.
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
L’indennità venne introdotta con la L. 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che cosi’ si esprime: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e’ istituita una indennita’ di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000”.
Il diritto fu concepito quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati.
La materia venne ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennita’ di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che elevo’ l’importo prevedendo, all’art. 1, comma 2: “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58 l’indennita’ mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, e’ aumentata a L. 200.000 a decorrere dall’1 gennaio 1988.
L’importo venne quindi elevato, ma non per tutti, bensi’ solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58”.
Quest’ultimo decreto ha per oggetto: “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”. L’art. 1 disciplina il suo campo di campo di applicazione in questi termini: “le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nel D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 58 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985 – 31 dicembre 1987. Il decreto richiamato e’ quello che definisce i comparti di contrattazione collettiva, di cui alla Legge-Quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, art. 5. L’art. 6 individua il “comparto del personale del servizio sanitario nazionale”, in questi termini: “il comparto di contrattazione collettiva del personale del servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita’ sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 42;
istituti zooprofilattici sperimentali;
[…]
Da questa ricostruzione emerge chiaramente che l’incremento dell’indennità a 200.000 riguardo’ solo i dipendenti del SSN.
Il risultato di questa ricostruzione, infine, permette di comprendere perché la contrattazione collettiva per il settore privato non abbia regolato la materia, che risulta ripresa solo dalla contrattazione collettiva pubblica.
CONGEDO STRAORDINARIO 15 GIORNI
Questo discorso non vale per il congedo straordinario di 15 giorni, che spetta anche ai dipendenti da studi privati.
La sua istituzione risale al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde nell’art. 36, u.c.: “il periodo di congedo e’ aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti”.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, in questo caso la L. 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attivita’ di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 36 e al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, art. 17 sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti”.
Pertanto il diritto al congedo straordinario spetta a tutto il personale, pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
Le norme di radioprotezione prevedono che i dosimetri individuali siano assegnati ai lavoratori esposti al rischio radiazioni ionizzanti.
Le consiglio di richiedere formalmente all’Esperto qualificato della Sua Azienda perché, pur prestando servizio in Radiologia, non è stato valutato come soggetto esposto.
Buongiorno Avvocato,
Sono un ortopedico che regolarmente utilizza apparecchi scopici in sala operatoria per gli interventi chirurgici a cui da anni l’indennità radiologica non viene riconosciuta.
Dal 2017 la mia asl, nella quale non veniva riconosciuta tale indennità, è stata accorpata con la asl contigua, nella quale invece tale indennità veniva riconosciuta.
La nuova Asl venutasi a creare a seguito dell’unificazione, nonostante le nostre ripetute richieste protocollate, non ha mai provveduto ad uniformare il trattamento tra i vari orotopedici. Quindi ad oggi nel mio ospedale tale indennità continua a non essere riconosciuta, mentre negli altri 2 si.
Dai dati in nostro possesso risulta che i carichi di lavoro sono equiparabili se non superiori tra le varie strutture ospedaliere.
Quali potrebbero essere, a suo giudizio, oltre alle numerose richieste di equiparazione già inviate, le azioni lecite da poter intraprendere, per veder riconosciuti i nostri diritti?
Volevo chiederLe se fosse lecito, vista l’evidente disparità di trattamento, che viene ignorata orami da più di un anno dai vertici della azienda, RIFIUTARSI di eseguire interventi con utilizzo di amplificatore di brillanza.
Preciso che tali interventi sono per la maggior parte di tipo traumatologico, non interventi di elezione.
Lo siopero può trovare anche una sua giustificazione?
La ringrazio infinitamente
Cordiali Saluti
Andrea Gatti
Eviterei di rifiutare la prestazione ma agirei per far accertare il diritto a percepire i medesimi benefici riconosciuti ai colleghi.
Innanzitutto, qualora non l’aveste già fatto, interrompete immediatamente la prescrizione con una diffida (l’indennità di rischio si prescrive in 5 anni; quella per ferie radiologiche non godute in 10), quindi, attraverso un’istanza di accesso recuperate tutta la documentazione indispensabile (schede dosimetriche, dei carichi di lavoro, verbali commissione rischio radiologico, relazioni esperto qualificato, ecc.). Qualora persistesse il silenzio del datore di lavoro, valutate con un professionista esperto se promuovere un contenzioso.
Sono un medico radiologo a cui è stata riconosciuta la malattia professionale da radiazioni nel 2008.Ho lavorato a tutt’oggi con questo giudizio” Prevalentemente in ecografia e possibilità occasionale di effettuare altro ( RX e TC) nei pomeriggi che ero da solo e in Pronta Disponibilità o in turni di notte”.
Da qualche giorno , il nuovo medico autorizzato, senza una nuova documentazione aggiuntiva a quella già Loro possesso , mi ha dichiarato NON IDONEO e classificato in categoria B.
Domande :
1)E’ lecito che per 10 anni ho potuto fare cose che adesso non potrò più? Posso agire legalmente per avermi fatto lavorare in questi 10 anni in zone non dovute? soprattutto in virtù di una probabile nuova lesione cutanea ( in attesa di istologico).
2) Perderò i benefici che avevo? ferie radiologico e i 100 euro circa che avevo prima?
Distinti saluti Rinaldi Lorenzo
Innanzitutto, è bene sapere che giudizio del Medico competente può essere impugnato entro 30 giorni.
Per ricorrere è, tuttavia, indispensabile un supporto medico legale (allo scopo di contestare la valutazione).
Pur non disponendo di elementi diversi da quelli da Lei sinteticamente esposti, concordo sul fatto che sia a dir poco anomalo, che, in assenza di documentazione medica aggiuntiva, quel che poteva fare prima, adesso le viene invece precluso (con conseguente perdita dei benefici previsti dalle norme vigenti).
Se il giudizio del nuovo Medico competente fosse incontestabile, vorrebbe dire che il datore di lavoro, per dieci anni, ha violato le norme in materia di salute e sicurezza.
Anche in ragione della patologia di origine professionale, valuterei quindi la possibilità di promuovere un’azione risarcitoria.
Salve sono un tsrm da poco assunto con contratto per tecnici di laboratorio e poliambulatorio, il responsabile non ci vuole riconoscere l’indennità, poiché classificati in categoria b è secondo l’esperto qualificato non siamo sottoposti a nessuna dose, nonostante lavoriamo su RX TC e mammo, volevo sapere se la cosa è contestabile, in primis il tipo di contratto in secondo il fatto di non riconoscere l’indennità. Grazie
danieleprincipessa@libero.it
Certo che è contestabile. Per valutare però le concrete possibilità di azione, Le consiglio di chiedere formalmente al suo datore di lavoro tutta la documentazione utile (valutazioni EQ, verbali Commissione rischio radiologico, ecc.)
Salve, sono una infermiera turnista che lavora in radiodiagnostica di pronto soccorso dove presto la continuità assistenziale durante tutto il percorso diagnostico (rx e TC) del paziente. Il mio lavoro si svolge esclusivamente all’interno di zone classificate. Dal 2012 L’E.Q. ci ha classificati come personale non esposto. A maggio di questo anno il Direttore di unità operativa ha chiesto che il personale infermieristico ed oss fosse tutelato in base alle normative vigenti relative alle zone controllate e di fare nuovamente le schede di valutazione radiologica visto l’incremento di accessi in radiologia (circa 60.000 pazienti, cifra in difetto). L’esperto Qualificato risponde con testuali parole:
“confermo per il personale infermieristico ed oss operante presso Radiodiagnostica del DEA, la classificazione radioprotezionistica come personale NON ESPOSTO.
La relazione da me inviata a suo tempo (2012) appare chiara sia nel quantificare come assolutamente trascurabile la dose efficace presunta assorbita dal personale che staziona dietro la paratia schermata nelle sale si diagnostica rx, sia nel ribadire che il personale non necessario non deve stazionare in zona controllata durante l’esame. Si ribadisce altresì che la classificazione di zona controllata e quella di zona sorvegliata sono attive soltanto del momento di passaggio rx, (pochi msec per una radiografia tradizionale) e, a parte casi particolari e del tutto sporadici, non esiste nessuna necessità di stazionare a pochi cm dal fascio durante l’erogazione rx (quindi ribadisco con chiarezza quando è operativa la classificazione di “zona controllata”).
In qualità di EQ dispongo comunque che:
– le zone ubicate dietro le paratie schermate nelle sale diagnostiche vengano classificate come zone sorvegliate ( hanno attaccato un adesivo di 5 cm non conforme con su scritto zona sorvegliata al box consolle e fuori dalla porta di ingresso è rimasta zona controllata con cartellonistica conforme)
– all’esclusivo fine di tranquillizzare gli infermieri, detto personale, pur rimanendo NON ESPOSTO, venga dotato di dosimetro personale.
– Ricordo inoltre che in tutti i casi (che ritengo essere la maggioranza) in cui questo è possibile, l’eventuale assistenza al paziente durante l’erogazione rx, deve essere effettuata da parenti o prossimi, non dal personale infermieristico”.
I 60.000 accessi vanno moltiplicati per una media in difetto di 10 scatti rx a persona e 20.000 TC annue.
Ci siamo sentiti offesi nell’animo noi infermieri, per la tipologia di pazienti che trattiamo, di poter essere sostituiti semplicemente dai parenti! Può entrare in merito all’assistenza infermieristica l’EQ?
Nella commissione del rischio radiologico, fino al 2016, non faceva parte il sindacato come la normativa richiede!! Ed hanno deliberato per moltissimi anni tranquillamente così.
Cosa possiamo fare? Secondo Lei, possiamo essere equiparati ai nostri TSRM visto che dove è il paziente, ci deve essere un tecnico e un infermiere e meno frequentemente l’oss?
L’EQ può essere denunciato anche per come ha offeso la professione indispensabile infermieristica?
Grazie!
Certamente l’EQ non può entrare nel merito dell’assistenza infermieristica.
Nel merito condivido tutte le sue perplessità e considererei la possibilità di contestare formalmente (magari con un valido supporto peritale) le determinazioni aziendali che fanno proprie le valutazioni dell’EQ.
La Cassazione, in più occasioni ha precisato che, a prescindere dalla categoria di classificazione, i benefici (ferie radiologiche e indennità di rischio) spettino a tutti quei lavoratori che si trovino esposti nella medesima misura di quelli cui è riconosciuta per legge.
buongiorno, siamo un gruppo di infermieri di sala operatoria, strumentisti e nurse di anestesia, sostanzialmente meta’ del personale del blocco operatorio, organizzato sino ad oggi in due gruppi uno che lavorava nelle chirurgie che usano i raggi (urologia e ortopedia) e l’altro no. di recente nessuno di noi ha ricevuto comunicazioni , ma una lettera e’ stata inviata a tutti i responsabili di struttura e sindacati, (che ci hanno informato) recita:
OGGETTO: Riclassificazione dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzati
Facendo seguito alla convocazione per il giorno 30 maggio 2018 ore 13.30 si informano codeste OO.SS di quanto segue: in applicazione della vigente normativa in materia di radioprotezione dei lavoratori, l’Esperto Qualificato ha proceduto alla revisione della classificazione degli esposti attraverso il monitoraggio delle attività e dell’esposizione a partire dall’anno 2014 ( vedasi allegata relazione);
in data 15 Marzo 2018 la Commissione rischio radiologico ha discusso le modalità ed ha approvato gli esiti di tale rivalutazione, che ha comportato la riclassificazione di alcuni lavoratori dalla categoria A alla categoria B. Visto quanto sopra, a decorrere dal prossimo 1 Luglio 2018, i lavoratori verranno ricondotti alla categoria di appartenenza e contestualmente si procederà, per coloro che risultano non più classificati in A, alla interruzione della erogazione della specifica indennità ed al ricalcolo dei giorni di riposo biologico.
Si precisa che in funzione della decorrenza di cui sopra, i giorni di riposo biologico per l’anno 2018 sono stati quantificati in numero 7,5 fruibili entro il 31 dicembre del corrente anno.
A seguito di questo abbiamo chiesto come mai siano stati decurtati giorni di ferie a chi aveva gia’ effettuato il riposo biologico e su quale norma si riducessero i giorni, la risposta e’ stata su “nessuna norma l’ho hanno fatto anche altri ospedali”, abbiamo trovato anche pareri Aran che dicevano che non si riproporzionano o frazionano i giorni e presentati ma l’amministrazione fa finta di niente, e sostiene che noi dobbiamo effettuare quotidianamente interventi con raggi come prima senza avere diritto ai 15 giorni e alla retribuzione, cioè che non cambia niente ma siccome non siamo più’ classe A ma B non abbiamo diritto e dobbiamo rimetterci anche giorni di ferie normali per compensare, ai giorni rx.
secondo lei abbiamo diritto e non perdere i giorni quest’anno e a chiedere di mantenere i 15 giorni e la retribuzione aggiuntiva?, come dobbiamo comportarci durante gli interventi nel frattempo? puoi darci un parere su come dovremmo agire.
grazie per la sua attenzione
Condivido in pieno tutte le vostre perplessità.
Trovo il comportamento dell’azienda scorretto anche nell’ipotesi in cui la riclassificazione operata fosse, per ipotesi, esatta.
Per potersi esprimere sui quesiti posti occorre però esaminare tutta la documentazione aziendale utile.
Chiederei formalmente le valutazioni dell’EQ, norme di radioprotezione, schede dosimetriche, schede di carico di lavoro, verbali della Commissione rischio radiologico, Documento di valutazione dei rischi, cartella sanitaria e di rischio ecc.(l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva)
Posso ovviamente già dire che la riduzione dei giorni di ferie radiologiche relative all’anno 2018 è, a mio avviso, illegittima così come la compensazione tra giorni di ferie ordinare e congedo aggiuntivo.
Sono un infermiere di radiologia, dal 2002 , quando sono stato assunto percepivo l’indennità di rischio radiologico e i 15gg di rischio biologico. Dal 2016 mi è stato tolto , in quanto il fisico mi dice che non mi spettano. vorrei sapere se tutto questo è veritiero?
Per rispondere è indispensabile esaminare l’intera documentazione relativa alla valutazione del rischio radiologico che potrà richiedere attraverso un’istanza di accesso.
Chiederei formalmente le valutazioni dell’EQ, norme di radioprotezione, schede dosimetriche, schede di carico di lavoro, verbali della Commissione rischio radiologico, Documento di valutazione dei rischi, cartella sanitaria e di rischio ecc.(l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva).
Il fisico ha ritenuto che la sua esposizione, con decorrenza 2016, sia diversa ma immagino che Lei abbia una percezione diversa (per cui Le consiglio di indagare).
Salve ,sono strumentista in sala operatoria ortopedica e percepisco l’indennita di rischio radiologico,vorrei saper se il periodo di recupero può essermi imposto d’ufficio o se posso scegliere io il periodo in cui usufruirne
Il CCNL si limita a prevedere che i 15 giorni di ferie aggiuntive debbano essere fruiti in un’unica soluzione.
La Corte di Cassazione ha escluso che possano essere assimilate alle ferie ordinarie, per via della diversa finalità dei relativi istituti.
Le modalità di fruizione dovrebbero pertanto tener conto della riconosciuta finalità preventiva del riposo biologico (che deve comportare un effettivo e continuativo allontanamento dalla fonte di rischio), il che può certamente consentire al lavoratore di contestare un’eventuale imposizione delle ferie aggiuntive che non tenga conto di quel principio.
Quanto precede non implica tuttavia che il lavoratore possa scegliere quando goderne.
Buongiorno Avvocato, sono un tsrm e dal 2012 lavoro con un contratto part-time (18 ore) orizzontale (5 giorni) presso un istituto di riabilitazione. MI è stato ricalcolato il periodo di riposo aggiuntivo, e quindi decurtati circa tre giorni, ma anche l’indennità di rischio che da 103 Euro è attualmente di 51 Euro. E’ corretto? Grazie
Come potrà leggere, relativamente alla riduzione proporzionale dell’indennità, il CCNL è piuttosto esplicito.
In particolare, l’art. 35, comma 7, del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 stabilisce che “Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.”
Ritengo invece che nel caso di part time orizzontale, a differenza dell’ipotesi di part time verticale, non si possano ridurre i giorni di ferie radiologiche che dovranno essere concessi per intero.
Questo, sia nell’ipotesi in cui si assuma che esse siano assimilabili, proprio perché “aggiuntive”, alle ferie ordinarie (art. 35, comma 11, CCNL: I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”), sia nella diversa ipotesi, fatta propria dalla Suprema Corte, che siano diverse per via della finalità di prevenzione connaturata al riposo biologico di 15 gg.
Anche aderendo a tale opinione, che personalmente non condivido, non si vede come si possano ridurre le ferie radiologiche di un lavoratore che, quale lavoratore con part time orizzontale, è evidentemente esposto quotidianamente al medesimo rischio radiologico (sempre che la sua azienda non sia in grado di stabilire un diverso grado di esposizione giornaliera).
Buongiorno Avvocato, mi scuso se le scrivo di nuovo.
Benche abbia letto l’art. 35, comma 7, del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, vorrei capire per quale motivo, se le ferie radiologiche non si possono ridurre in quanto l’esposizione è quotidiana, l’indennità è invece soggetta a riproporzione benchè l’esposizione sia ugualmente quotidiana (comprese le corsie e senza barriere protettive). Come dire che se si contrae un “linfoma”, lo si contrae per metà del corpo (nel caso di part-time al 50%).
Inoltre la riproporzione delle ferie vale anche per quelle ordinarie e le ex festività soppresse? Cordialmente la ringrazio
Perché le parti sociali firmatarie del CCNL così hanno stabilito….
La norma contrattuale (art. 35, comma 7 CCNL 20.09.2001) prevede la riduzione dell’indennità e limita il riproporzionamento delle ferie radiologiche ai casi di part-time orizzontale (da qui l’ipotesi che il riproporzionamento non possa estendersi oltre la fattispecie prevista).
In caso di part-time il lavoratore matura un numero di giorni di ferie ordinarie rapportato alla percentuale di tempo lavorato (vedi art. 58, comma 2 del CCNL 2016-2018)
Salve avvocato,sono un tsrm categoria B ,lavoro in RX e TC , presso un centro privato che applica il CCNL studi professionali.
Vorrei sapere se mi spetta l’indennità e il riposo biologico.
La ringrazio anticipatamente.
Ferie radiologiche.
La loro istituzione risale infatti al DPR 27 marzo 1969, n. 130, rubricato “Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri”, che, nel disciplinare il congedo ordinario, ha stabilito con l’art. 36, ult. comma, quanto segue: “il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti“.
Inizialmente, quindi, l’applicazione della norma era destinata ai dipendenti degli enti ospedalieri.
Successivamente, la L. 31 gennaio 1983, n. 25 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari, disponendo all’art. 9 che “le norme di cui all’art. 36 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, e all’art. 17 del dDPR 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti” (cfr. sentenza Corte di Cassazione sez. lav. n. 3882 del 18 febbraio 2010).
I CCNL del settore privato si sono quindi adeguati, prevedendo espressamente il beneficio:
Così, per quel che la riguarda, credo, direttamente, il Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011.
Art. 5 “Misura del periodo di ferie”: “per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico …” .
Indennità di rischio radiologico
L’indennità di rischio radiologico è stata introdotta con l’art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, che così prevede: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di “rischio da radiazione” nella misura unica mensile di lire 30.000″.
Il diritto fu riconosciuto quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati.
La materia è stata però ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che ha elevato l’importo dell’indennità, prevedendo, all’art. 1, secondo comma, che “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell’art. 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l’indennità mensile lorda di £ 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a £ 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
L’importo venne quindi elevato, ma non per tutti i lavoratori, bensì solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell’ articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270”.
Quest’ultimo decreto, infatti, ha per oggetto: “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”.
Da questa ricostruzione, secondo la Corte di Cassazione (sentenza, sezione lavoro, n. 3882/2010 già citata), emerge che l’incremento dell’indennità riguardò solo i dipendenti del SSN e non altri.
Buonasera sono un tsrm lavoro dal 1 settembre 2018 in ospedale pubblico prima assunzione in medicina nucleare, vi chiedo posso usufruire in questo caso di rischio radiologico frazionato visto che fino al 31 dicembre maturo 1.25 gg al mese e quindi di 5gg fi rischio. La direzione sanitaria mi ha rifiutato i 5 gg chiesti per il mese di novembre,ma legalmente tutto ciò è possibile ? Grazie anticipatamente
Com’è noto il periodo di riposo deve essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione. Non è, quindi, frazionabile per espressa previsione contrattuale.
Il problema si pone proprio in casi analoghi al suo, ossia quando il lavoratore è stato assunto nel corso dell’anno o cessa dal servizio entro l’anno oppure si assenta per periodi di tempo significativi per le più svariate ragioni.
Una chiave di lettura è stata offerta dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato come la fruizione del riposo biologico debba essere strettamente collegata ad un’esposizione continuativa alle radiazioni ionizzanti.
Per tale motivo, si può certamente affermare che qualora il dipendente si assenti per l’intero anno (o sia adibito a mansioni diverse con conseguente esclusione dell’esposizione al rischio), lo stesso, non essendo mai stato esposto alle suddette radiazioni, non abbia diritto al periodo aggiuntivo di ferie.
In caso di assenze, invece, a qualsiasi titolo, assunzioni o cessazioni in corso d’anno, l’azienda sanitaria, tramite l’Esperto Qualificato o altro organismo competente dovrebbe regolamentare, stabilendo gli opportuni parametri, quando al lavoratore spetti il periodo di riposo biologico.
Le consiglierei di informarsi sull’esistenza o meno presso la sua azienda di una disciplina regolamentare specifica della materia (o se vi siano delle indicazioni delle Esperto qualificato in tal senso), di contestare il diniego e di chiedere di essere specificamente informato sulle ragioni che inducono il datore di lavoro ad escludere che la sua esposizione non meriti comunque un adeguato riposo biologico.
Buongiorno avvocato, sono un medico specialista radiologo neoassunto con avviso pubblico presso il reparto di radiologia di un ospedale pubblico dal primo novembre. Vorrei sapere se ho diritto al godimento dei 15 gg di riposo biologico entro l’anno.
grazie
Com’è noto il periodo di riposo deve essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario e non è, quindi, frazionabile per espressa previsione contrattuale.
Il problema si pone proprio in casi analoghi al suo, ossia quando il lavoratore è stato assunto nel corso dell’anno o cessa dal servizio entro l’anno oppure si assenta per periodi di tempo significativi per le più svariate ragioni.
Una chiave di lettura è stata offerta dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato come la fruizione del riposo biologico debba essere strettamente collegata ad un’esposizione continuativa alle radiazioni ionizzanti.
Per tale motivo, si può certamente affermare che qualora il dipendente si assenti per l’intero anno (o sia adibito a mansioni diverse con conseguente esclusione dell’esposizione al rischio), lo stesso, non essendo mai stato esposto alle suddette radiazioni, non abbia diritto al periodo aggiuntivo di ferie.
In caso di assenze, invece, a qualsiasi titolo, assunzioni o cessazioni in corso d’anno, l’azienda sanitaria, tramite l’Esperto Qualificato o altro organismo competente dovrebbe regolamentare, stabilendo gli opportuni parametri, quando al lavoratore spetti il periodo di riposo biologico.
Chiaramente il problema, nel suo caso, si pone soltanto qualora si consideri l’anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e non l’anno solare (il periodo di 365 giorni decorrente da qualsiasi giorno dell’anno), come ad esempio fa l’ARAN.
Se si considera, infatti, l’anno solare dovrebbe semplicemente attendere.
In mancanza di ulteriori informazioni, Le consiglio comunque di presentare comunque la richiesta e di valutare il dafarsi una volta ricevuto riscontro.
Buongiorno, il personale tecnico di radiologia assegnato alla sola risonanza magnetica , ha diritto ai 15 gg di ferie radiologiche ? Essendo considerato la risonanza magnetica una cosiddetta “zona controllata “ ? Grazie
Le vigenti disposizioni legislative prevedono che il personale medico e tecnico di radiologia abbia diritto ai benefici (indennità e ferie aggiuntive) e la Corte di Cassazione pone una presunzione assoluta di esposizione al rischio per il relativo personale proprio sulla base del dettato normativo.
Salve, sono un infermiere di sala operatoria, a seguito di nuove disposizioni della Asl di appartenenza, ci vediamo costretti ad una turnazione che va da febbraio a novembre (escludendo il periodo estivo) per usufruire del rischio radiologico, a seguito di ciò puo’ capitare di utilizzare il congedo biologico pur non avendo maturato il numero adeguato di esposizioni.
Le chiedo se ciò è possibile e se non si dovesse poi raggiungere il numero congruo di esposizioni per motivi vari( trasferimento,maternità, malattia, infortunio, ecc.) cosa succede dei giorni già fruiti.
In che senso “può capitare di utilizzare il congedo biologico pur non avendo maturato il numero adeguato di esposizioni”?
Il presupposto per la concessione è il fatto di essere classificato come lavoratore esposto (il che presuppone l’esposizione professionale continuativa), diversamente il congedo aggiuntivo non è dovuto.
Se si riferisce ad un regolamento ad hoc adottato dalla sua azienda, per poterle rispondere dovresti esaminarne il contenuto.
Attendo un suo eventuale aggiornamento
saluti
Salve sono un infermiera lavoro in un centro privato la mia attività si svolge in radiologia tra tac e risonanze magnetiche svolgo più di 36ote settimanali sono in possesso del dosimetro e ogni anno firmo il certificato di esposizione se nn sbaglio sono categoria B come i tecnici cn cui lavoro.
Il dirigente dice che a me non spetta ne l’indennizzo ne il congedo è così?
Attendo in una vostra gentile risposta grazie
Ignoro (ma se ho ben capito siamo in due) le ragioni che abbiano indotto il dirigente ad esprimersi così come Lei riferisce.
L’esposizione del lavoratore al rischio radiologico deve essere valutata in relazione alla concreta attività svolta, sulla base sostanzialmente dei due parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità: a) classificazione in categoria A ovvero 2) essere esposto al medesimo rischio dei soggetti cui i benefici spettano per legge.
Per risponderle con cognizione di causa sarebbe quindi indispensabile esaminare l’intera documentazione relativa alla valutazione del rischio radiologico che potrà richiedere attraverso una specifica istanza di accesso.
In particolare, chiederei formalmente le valutazioni dell’EQ, le norme di radioprotezione, le schede dosimetriche, le schede di carico di lavoro, i verbali della Commissione rischio radiologico, il Documento di valutazione dei rischi, la cartella sanitaria e di rischio ecc.(l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva) e verificherei con un avvocato di sua fiducia se sussistano o meno i presupposto per contestare la mancata inclusione tra i soggetti professionalmente esposti.
Salve sono un tecnico di radiologia medica, lavoro in uno studio privato non convenzionato con contratto a part time orizzontale .. volevo sapere l’indennità di rischio radiologica mi spetta per intero o in percentuale al part time ? Grazie per l’attenzione ?
Buongiorno, sono un tsrm assunta con contratto a tempo indeterminato parziale orizzonatel in uno studio privato … Volevo sapere ma l’indennità di rischio radiologica mi deve essere retribuita per intero o in percentuale al part time ? Grazie per l’attenzione
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche.
Solo per scrupolo verifichi se il CCNL a Lei applicato (nel quesito non lo ha specificato) preveda una disciplina più favorevole.
Buongiorno Avvocato, nell’Azienda ospedaliera in cui presto servizio, non esiste nè il regolamento interno di radioprotezione, nè il percorso di formazione, informazione e aggiornamento inerente appunto alla radioprotezione e dei dispositivi individuali di sicurezza. E la Commissione rischio radiologico è senza rappresentante sindacale. Questo da molti e molti anni.
Come, non per tutti, non viene fatta la visita preventiva di idoneità all’esposizione a radiazioni ionizzanti per lavoratori classificati in categoria B, e l’eventuale visita di cessazione attività con R.I.
Inoltre, andando a rivedere le schede di destinazione lavorativa (che solo il dirigente compila e firma insieme al preposto la parte riguardante la tipologia dettagliata di lavoro svolto da quel determinato professionista) con i carichi di lavoro radiologici allegati, sono risultate non veritiere alla realtà lavorativa , a discapito o a favore di uno o l’altro lavoratore, assegnando così, da parte dell’E.Q. a chi sì e a chi no l’esposizione. Praticamente una falsa netta differenza di permanenza di esposizione in zone classificate, con più valenza nelle zone controllate ove è installato un amplificatore di brillanza per i clismi opachi ed i transiti, del medico radiologo rispetto all’infermiere, con conseguente esposizione in B ai medici di radiologia col riposo biologico giustificato e la non esposizione, per cui classificato non esposto, l’infermiere.
– In cosa potrebbe incorrere l’azienda non rispettando l’art. 61 del D.lgs. 230/95?
– Le non veritiere dichiarazioni sulle schede di destinazione lavorativa/radiologica da parte del dirigente e del preposto, che valenza hanno ai fini giuridici?
– Il riposo biologico per i medici radiologi va di paripasso con l’indennità professionale per cui spetta loro sempre e comunque, o ne possono beneficiare solamente se giustificato da una continua esposizione in zone classificate?
– A richiesta scritta e protocollata due mesi fa del documento valutazione rischi, (in qualità di RLS) con specifico riferimento alla normativa nelle modalità e nei tempi di consegna, non mi è stato dato.
La ringrazio e porgo cordiali saluti.
Ci sono più motivi (direi tutti quelli da Lei esposti) per valutare, eventualmente con un avvocato di sua fiducia, l’opportunità di ricorrere all’autorità giudiziaria (e/o eventualmente all’Ispettorato del Lavoro competente).
Le rispondo sinteticamente ai quesiti posti:
1 – La violazione dell’art. 61, comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 139 del D.lgs. 230/1995.
2.- Se le dichiarazioni riportate nelle schede sono false (e non semplicemente erronee) potrebbe configurarsi una fattispecie di reato ben più grave rispetto alla prima.
3. Il riposo biologico e l’indennità di rischio sono i benefici previsti per i soggetti professionalmente esposti. Se è accertata l’esposizione devono essere concessi entrambi.
4. Ai sensi dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 9 aprile 2008, a pena di sanzione penale alternativa dell’arresto o dell’ammenda, “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:[…] “o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [Documento di Valutazione dei Rischi -DVR], anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento é consultato esclusivamente in azienda.”
Il diritto di ricevere la copia del documento è previsto anche dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), secondo cui il RLS “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali”.
In conclusione, il suo diritto, quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di ricevere la documentazione e/o le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza del lavoro, è stato palesemente violato, per cui può legittimamente agire per pretenderne il rispetto.
Buongiorno Avvocato,
sono un infermiere strumentista di una sala traumatologica di un grande ospedale pubblico.
Non ho mai percepito nessuna indennità radiologica per la mia attività, nonostante ogni giorno si usi l’amplificatore di brillanza e il sia il medico ortopedico, sia il tsrm percepiscano tale indennità. Nella quasi totalità dell’erogazione di raggi sono più vicino alla sorgente radiogena rispetto al tsrm. Io come i miei colleghi infermieri abbiamo il dosimetro che riporta valori pressochè uguali, 0.8 mSv/anno. La cosa strana è che i valori sono i medesimi per me che lo indosso sempre, sia per il collega che non lo indossa mai e lo lascia sistematicamente in armadietto. Com’è possibile? Quali sono i parametri che prendono in considerazione i fisici medici e l’esperto qualificato? Grazie.
L’esposizione del lavoratore al rischio radiologico deve essere valutata in relazione alla concreta attività svolta, sulla base sostanzialmente dei due parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità: a) classificazione in categoria A ovvero 2) essere esposto al medesimo rischio dei soggetti cui i benefici spettano per legge.
Nel caso in cui Lei fosse esposto al medesimo rischio dei lavoratori cui spetta per legge non esiste alcuna ragione che possa giustificare l’esclusione dai benefici di legge.
Per risponderle però con cognizione di causa sarebbe indispensabile esaminare l’intera documentazione relativa alla valutazione del rischio radiologico che potrà richiedere attraverso una specifica istanza di accesso.
In particolare, chiederei formalmente le valutazioni dell’EQ, le norme di radioprotezione, le schede dosimetriche, le schede di carico di lavoro, i verbali della Commissione rischio radiologico, il Documento di valutazione dei rischi, la cartella sanitaria e di rischio ecc.(l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva) e verificherei con un avvocato di sua fiducia se sussistano o meno i presupposti per contestare la mancata inclusione tra i soggetti professionalmente esposti.
Buongiorno egregio Avvocato, io sono un lavoratore dipendente di una ditta metalmeccanica con relativo contratto metalmeccanico con mansioni di operaio manutentore impianti reflui ( non vengono menzionati impianti radioattivi).
E lavoriamo per enti pubblici ospedalieri con varie mansioni.
Io nello specifico svolgo lavoro di conduzione e manutenzione degli impianti delle acque reflue radioattive con presenza di tecnezio e iodio 131, e sono a contatto con questi liquidi giornalmente con pericolosità sia biologica che radiologica.
Il nostro esperto qualificato circa 24 anni fa mi ha passato da esposto di tipo A a tipo B (svolgo questo lavoro da 27anni).
Premetto che in busta paga la voce indennità di rischio e tanto meno giorni di ferie extra non sono mai stati presenti.
Sia quando ero esposto di tipo A che B.
Faccio inoltre presente che gli impianti radioattivi che seguo giornalmente hanno la dicitura ( zona controllata con tanto di avvisi) rischio di esposizione esterna e da contaminazione da sorgenti non sigillate.
Inoltre i registri e la scheda dosimetrica personale viene ritirata dal responsabile della sicurezza aziendale.
Io in mano non ho niente.
I benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione per i lavoratori del settore sanitario, professionalmente esposti, non si estendono a tutti i lavoratori.
Questa in sintesi la ricostruzione della disciplina.
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
La legge 27 ottobre 1988, n. 460 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 258). – Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concerne esclusivamente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.
Il DPR 384/90 Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 295). – Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 6, del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 prevede che “Ai fini della percezione della indennità per rischio radiologico di cui all’ art. 1 comma 2, l. 7 ottobre 1988 n. 460, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l’ordinamento ricollega una presunzione assoluta circa l’esposizione al rischio, per il rimanente personale è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della speciale Commissione di cui all’art. 58 comma 4, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270; segue da ciò che la percezione di detta indennità, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, è mediata da un accertamento tecnico devoluto ad una apposita Commissione, al cui giudizio l’Amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli interessati.
Il Decreto legislativo 17/03/1995, n. 230 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). – Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti impone forme particolari di sorveglianza e protezione sanitaria ma non prevede indennità risarcitorie ( ma piuttosto sanzioni di carattere penale) .
Né può richiamarsi in questo caso l’art 36 Costituzione che garantisce l’equa retribuzione con riferimento alla paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti di origine indennitaria percepiti in attività di servizio per lo svolgimento di particolari mansioni.
CONGEDO AGGIUNTIVO
La sua istituzione risale al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde nell’art. 36, u.c.: “il periodo di congedo e’ aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti”.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, in questo caso la L. 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attivita’ di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 36 e al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, art. 17 sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti”.
Salve, sono un infermiere strumentista che lavora in elettrofisiologia cardiaca presso una struttura privata, pur essendo classificati di categoria A come radio esposti, percepiamo una indennità di rischio esposizione pari a 66 centesimi l’ora e nessun congedo di riposo biologico. La mia domanda è questa.. È normale il fatto che percepiamo un indennità cosi ridicola e niente riposo biologico. Noi eseguiamo circa 120 procedure l’anno lavorando nel raggio di circa 50 cm dalla sorgente di emissione. Sarei felice se lei ci desse delucidazioni in merito.
Buongiorno,
Le chiederei gentilmente di indicare quale sia il CCNL applicato.
Sono un collega, avv. Salvatore Fanni, che ha proposto un ricorso per conto di un ortopedico dell’Osp. di Lanusei il quale dal 2016 è stato declassato dalla cat. A) in quella B) con relativa perdita del diritto all’indennità da rischio rad. e ferie agg. I suoi valori di esp. sono i seguenti: A. 2015 (Cat. A): mSv di 2,8/corpo, di mSv 289,66/mani, mSv 20.81/ cristallino; A.16 (Cat. B): 0,22/mSv corpo, 55 mSv/mani e 2.20 mSv crist.; A.17 (Cat.B): corpo mSv 0,28, mSv/55 mani, mSv/ 2,83 crist. La difesa dell’ATS ritiene che non sussistano le condizioni per l’accoglimento perché l’indenn. per la cat. B) è stata soppressa con L. 24/12/93 n. 537 restando indennizzabile solo la Cat. A) rientrante nei param. di espos. del D.Lgs 230/95 e di cui non ci sarebbero le condizioni. Quindi mancando una esposizione qualificata con valori coincidenti a quelli del D.lgs 230/95 ex all.3 par.3.1 non sussisterebbe il diritto. In effetti e sebbene abbia valutato ed esaminato questa situazione in anticipo, valorizzando quegli aspetti giurisprudenziali favorevoli, sono un po preoccupato dall’argomento dif. avverso che mi pare abbia qualche buon fondamento. Potrei avere un suo pensiero in proposito? La ringrazio in anticipo per il suo auspicato riscontro. Nell’occasione la saluto cordialmente. Barì Sardo, lì 19/06/2019 Avv. Salvatore Fanni
Condivido la sua preoccupazione, che è la mia stessa quando propongo contenziosi in tema di rischio radiologico.
Ritengo si possa ovviare (Giudice permettendo) argomentando (e ovviamente offrendo la prova del sul fatto) che il medico (stesso discorso vale per il personale del comparto) sia sottoposto al medesimo rischio di esposizione dei soggetti cui l’indennità spetta per legge.
Si tratta del resto – e in questo senso mal comprendo alcune “resistenze” in sede di CTU – di una linea condivisa dalla Suprema Corte che ha ben chiarito come il diritto del lavoratore ai benefici di legge sia strettamente legato ad una condizione di rischio.
saluti
Tecnico di radiologia, contratto a tempo indeterminato, ho lavorato in radiologia, fino ad aprile, sono stata poi assegnata in segreteria, in quanto in stato di gravidanza. l’ufficio del personale mi nega di usufruire dei 15 gg di rischio radiologico. è corretta questa interpretazione??
Grazie
Il diritto all’indennità e all’astensione dal lavoro è strettamente correlato all’effettiva esposizione al rischio.
Quanto precede, porta ad escludere che l’indennità spetti durante il periodo in cui non vi sia esposizione.
Con riferimento al congedo aggiuntivo, invece, sarebbe corretto prevedere un suo riproporzionamento in relazione al periodo di effettiva esposizione al rischio e quindi all’effettiva presenza in servizio.
Contrariamente alle ferie ordinarie, che maturano, infatti, anche durante il congedo di maternità (cfr. art. 22, comma 3 del DLGS 26 marzo 2001, n. 151), il periodo di riposo biologico deve essere commisurato all’effettiva presenza in servizio, il che induce a ritenere che esso debba essere determinato rapportando i 15 giorni spettanti su base annuale ai giorni di presenza effettiva in servizio (in condizioni di esposizione, s’intende).
Per quanto riguarda l’ indennità, per i tecnici di radiologia, è legata alla qualifica e spetta anche se si è allontanati dal lavoro…le riporto la interpretazione dell’ aran in merito https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/sanita/3649-sanita-indennita/7274-san245orientamenti-applicativi.html per quanto riguarda il congedo per rischio radiologico viene comunque Maturato durante il congedo obbligatorio per maternità.
Le ho già risposto e confermo integralmente il mio parere.
Mi permetto di contraddirla.
L’indennità viene sempre pagata, perche è collegata alla qualifica professionale, anche l’aran dò la stessa interpretazione https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/sanita/3649-sanita-indennita/7274-san245orientamenti-applicativi.html
per quanto riguarda i giorni di rischio radiologico, afferma che i 15 giorni non sono riproporzionabili https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-iv-medica-e-veterinaria/7071-area-iv-indennita-di-rischio-radiologico/7001-aiv279orientamenti-applicativi.html
comunque sia, anche se il rischio radiologico, fosse ricalcolato , per i mesi realmente lavorati, (4 mesi) l’amministrazione mi nega anche di usufruire di 4 giorni di rischio
Conosco ovviamente l’orientamento dell’ARAN, ma Lei – mi pare – ha richiesto il mio, che confermo.
In ogni caso, se legge con maggiore attenzione, noterà che l’Agenzia riferisce che l’indennità “può” (e non deve) essere pagata.
La presunzione di rischio, tipica della qualifica professionale, (come ogni presunzione) può infatti essere superata dall’assenza di rischio.
Per il medesimo motivo, ritengo invece possa essere riproporzionata (eventuale rischio inferiore da esposizione meno prolungata = riposo biologico più contenuto). Il fatto che debba essere fruito in un’unica soluzione non significa che non possa essere eventualmente ridotto; diversamente ragionando, le aziende avrebbero un comodo pretesto, di fronte a periodi di assenza dal lavoro più meno prolungati, per non concedere nessun periodo di riposo.
Ovviamente si tratta del mio parere e non pretendo certo che abbia valore assoluto. Ci mancherebbe!
Buonasera Avvocato, sono in tecnico sanitario di radiologia medica con contratto part time orizzontale a tempo determinato. Lavoro in un reparto di medicina nucleare( quindi in zona controllata). Sono stata assunta da un’azienda privata come tsrm per prestare servizio in strutture sanitarie pubbliche per espletare delle gare d’appalto. La mia domanda è: ho diritto per legge ad usufruire dell’indennita’di rischio radiologico sia per quel che concerne l’aspetto economico(103 euro circa lordi mensili, sia per la parte feriale 15 giorni di recupero biologico? Se si, in che misura?
Nell’espositiva sottostante potrà leggere il quadro normativo di riferimento degli istituti in discussione secondo la ricostruzione fattane dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 18 febbraio 2010, n 3882.
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
L’indennità è stata introdotta con la L. 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che cosi’ si esprime: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e’ istituita una indennita’ di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000”.
Il diritto fu concepito quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati.
La materia venne ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennita’ di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che elevo’ l’importo prevedendo, all’art. 1, comma 2: “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58 l’indennita’ mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, e’ aumentata a L. 200.000 a decorrere dall’1 gennaio 1988.
L’importo venne quindi elevato, ma non per tutti, bensi’ solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58”.
Quest’ultimo decreto ha per oggetto: “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”. L’art. 1 disciplina il suo campo di campo di applicazione in questi termini: “le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nel D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 58 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985 – 31 dicembre 1987. Il decreto richiamato e’ quello che definisce i comparti di contrattazione collettiva, di cui alla Legge-Quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, art. 5. L’art. 6 individua il “comparto del personale del servizio sanitario nazionale”, in questi termini: “il comparto di contrattazione collettiva del personale del servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita’ sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 42;
istituti zooprofilattici sperimentali;
[…]
Da questa ricostruzione si evince che, a livello legislativo, l’incremento dell’indennità nella misura di 200.000 ha interessato unicamente i dipendenti del SSN, il che spiega perché la contrattazione collettiva del settore privato, a differenza di quella pubblica, non abbia sempre regolato la materia (ma vedi infra).
CONGEDO STRAORDINARIO 15 GIORNI
Ai lavoratori professionalmente esposti del settore privato, spetta anche il congedo straordinario di 15 giorni.
La sua istituzione risale al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde nell’art. 36, u.c.: “il periodo di congedo e’ aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti”.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, in questo caso la L. 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attivita’ di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 36 e al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, art. 17 sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti”.
Pertanto il diritto al congedo straordinario spetta a tutto il personale, pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
Ed è proprio per questa ragione che i CCNL della sanità privata prevedono espressamente tale beneficio:
CCNL Sanità Privata – AIOP, ARIS e Fond. Don Gnocchi (parte normativa 2002-2005).
Art. 61, comma a), “Indennità di rischio da radiazioni”:
“Al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia”.
Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011.
Art. 5 “Misura del periodo di ferie”:
“per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico”.
Buongiorno Avvocato,
da tempo mi sorge un dubbio, sono infermiera professionale in sala gessi in un ospedale pubblico, mi è stato riconosciuto il rischio radiologico e quindi percepisco Euro 103.00 lordi al mese e riposo biologico di giorni 12.5 (quindi 12) all’anno; premetto che ho un contratto part-time di 32 ore settimanali invece di 34 e che lavoro dal lunedì al venerdì tutte le mattine per ore 6.30.
I primi mesi mi erano stati riconosciuti i 15 giorni completi, poi hanno portato a 12.5 per il mio part-time invece la quota economica è rimasta invariata.
Mi domando se è giusto che mi abbiano diminuito i giorni di riposo biologico.
La ringrazio anticipatamente, attendo sua risposta
errata corrige: 32 ore lavorative invece di 36
Vale sempre quanto già riferito
Come potrà verificare, l’art. 62 commi 9 e 10 del vigente CCNL del 21 maggio 2018 offrono una risposta al suo quesito.
Il comma 9 stabilisce che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia”.
Dirimente sarà quindi stabile la natura del suo part time.
Il comma 10 dispone che “Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale”.
Dall’anzidetta disposizione si ricava invece che il riproporzionamento dell’indennità è sempre possibile indipendentemente dalla natura del part time.
Buongiorno Avvocato,
volevo sapere se il personale infermieristico che presta servizio in Medicina Nucleare e usufruisce dell’indennita’ di rischio e ferie biologiche,
dal momento che,il reparto è chiuso per ristrutturazione dallo scorso Novembre 2018, e lo stesso personale presta servizio in altro reparto, può percerire ancora di tali indennita, e godere delle ferie Rx?
La ringrazio anticipatamente
Se non c’è esposizione non possono trovare applicazione i benefici di legge.
Ritengo invece che con riferimento al 2018, le ferie radiologiche debbano essere godute per intero.
Buongiorno Avvocato
sono medico radiologo a tempo indeterminato dal 2009.
Dopo 10 anni nello stesso ospedale, nella primavera del 2019 ho cambiato azienda per mobilità, senza usufruire del rischio radiologico per l’anno in corso.
Successivamente, nei mesi estivi, vincitore di concorso presso altra azienda, ho richiesto aspettativa per i sei (6) mesi di prova.
La nuova azienda presso la quale lavoro quindi con un nuovo contratto, pur avendo mantenuto la continuità di servizio, non mi riconosce i 15 giorni di riposo biologico, in quanto sostiene non li abbia maturati.
E’ corretto?
Ciò significa che avendo cambiato azienda per concorso non vengono considerati tutti i mesi precedenti di lavoro del 2019?
Grazie
Distinti Saluti
Le chiederei di indicare con maggiore precisione i periodi (da / a) in cui ha prestato servizio per l’azienda x (quella originaria), y (quella in cui è transitato per mobilità) e z (l’attuale datore di lavoro).
Salve sono un tecnico di radiologia medica lavoro presso un blocco operatorio, volevo sapere se mi spetta anche l’indennità di terapia intensiva e sala operatoria ?
Grazie
Trova la risposta nell’art. 86 (Indennità per particolari condizioni di lavoro) del CCNL 2016-2018 (che sostanzialmente ripete la precedente normativa contrattuale).
Il comma 6 stabilisce, infatti, che
“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell’ambito del confronto regionale di cui all’art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.
il comma 7
Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un’indennità mensile, lorda di € 28,41, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l’indennità del comma 6.
Il comma 10 prevede la “possibile” estensione soggettiva dell’indennità prevista dal comma 6 ad altre categorie alle seguenti condizioni
“Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.”
Salve sono un tsrm é sono stato il 1 febbraio 2019, ad oggi sono circa 8 mesi che sono assunto e volevo sapere se mi spettasse o meno il riposo biologico.
La ringrazio anticipatamente per la sua attenzione
Com’è noto il periodo di riposo deve essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario e non è, quindi, frazionabile per espressa previsione contrattuale.
Il problema si pone quando il lavoratore cessi dal servizio entro l’anno oppure si assenti per periodi di tempo significativi per le più svariate ragioni.
Una chiave di lettura è stata offerta dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato come la fruizione del riposo biologico debba essere strettamente collegata ad un’esposizione continuativa alle radiazioni ionizzanti.
Per tale motivo, si può certamente affermare che qualora il dipendente si assenti per l’intero anno (o sia adibito a mansioni diverse con conseguente esclusione dell’esposizione al rischio), lo stesso, non essendo mai stato esposto alle suddette radiazioni, non abbia diritto al periodo aggiuntivo di ferie.
In caso di assenze, invece, a qualsiasi titolo, o cessazioni in corso d’anno, l’azienda sanitaria, tramite l’Esperto Qualificato o altro organismo competente, dovrebbe regolamentare, stabilendo gli opportuni parametri, quando al lavoratore spetti il periodo di riposo biologico.
Quando il lavoratore sia stato assunto nel corso dell’anno non vedo, invece, quale sia il problema, specie laddove si consideri l’anno solare (così come fa l’ARAN, ad esempio)
Nel caso specifico, considerato il tempo di esposizione continuativa (ben 8 mesi), non vedo come possa esserle negato il beneficio.
Potrebbe eventualmente porsi un eventuale problema di rideterminazione della misura del congedo nell’ipotesi in cui si considerasse non già l’anno solare (periodo di 365 giorni che decorre da qualsiasi giorno dell’anno e, quindi, nella fattispecie, dal giorno di febbraio 2019 in cui è stato assunto), ma l’anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Buongiorno,sono infermiera che lavora in tac e risonanza da 18 anni. Come figura non siamo classificati per rischio radiologico anche se a parte esecuzione del esame siamo più noi in sala rispetto Tecnico.
Fino a oggi infermieri sono penalizzati.
L’esposizione del lavoratore al rischio radiologico deve essere valutata in relazione alla concreta attività svolta, sulla base sostanzialmente dei due parametri individuati dalla Corte di Cassazione: a) classificazione in categoria A ovvero 2) essere esposto al medesimo rischio dei soggetti cui i benefici spettano per legge.
Nel caso in cui Lei fosse esposta almeno al medesimo rischio del TSRM (che rientra tra i soggetti cui spetta per legge) non esiste alcuna ragione che possa giustificare l’esclusione dai benefici di legge.
Per risponderle però con cognizione di causa sarebbe indispensabile esaminare l’intera documentazione relativa alla valutazione del rischio radiologico che potrà richiedere attraverso una specifica istanza di accesso.
In particolare, chiederei formalmente al suo datore di lavoro, con una specifica istanza di accesso, le valutazioni dell’EQ, le norme di radioprotezione, le schede dosimetriche, le schede di carico di lavoro, i verbali della Commissione rischio radiologico, il Documento di valutazione dei rischi, la cartella sanitaria e di rischio ecc. (l’indicazione è meramente esemplificativa e non esaustiva) e verificherei con un avvocato di sua fiducia se sussistano o meno i presupposti per contestare la mancata inclusione tra i soggetti professionalmente esposti.
Salve avvocato, sono un tecnico sanitario di radiologia medica, con contratto per studi professionali 2 livello in una struttura privata. Mi occupo esclusivamente di Risonanza Magnetica, non percepisco nessuna indennità di rischio. Mi spetta indennità di rischio?
Grazie per la disponibilità, cordiali saluti
Le riporto il quadro della normativa vigente in materia di indennità di rischio per il settore privato.
INDENNITÀ DI RISCHIO
L’art. della L. 28 marzo 1968, n. 416 (“Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica” stabilisce che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e’ istituita una indennità di “rischio da radiazione” nella misura unica mensile di lire 30.000.
La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l’art. 1, comma 2) ha disposto che “Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l’indennita’ mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e’ aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988”.
La Corte di Cassazione (sentenza, sezione lavoro, n. 3882/2010) ha escluso che l’anzidetta maggiorazione possa estendersi al settore privato (vedi, in questa sezione, un mio precedente parere sul tema in discussione) per il quale resta ferma la precedente misura dell’indennità prevista dalla legge sopra citata.
Buongiorno sono un operatore socio sanitario che saltuariamente svolge servizio presso la sala emodinamica in unnazienda sanitaria pubblica mi capita di effettuare anche reperibiltà notturne e durante lo svolgimento delle procedure degli esami mi viene chiesto di entrare in sala ovviamente indossando il camice in piombo e tutti i DPI, l’azienda ci fornisce una piastrina che rileva le radiazioni individuali acquisite,quando questa piastrina viene sostituita mensilmente per la verifica,noi lavoratori siamo allo scuro dei dati rilevati da quasta piastrina e non ci viene corrisposta nessuna indennità e nessun riposo per il riscio biologico,volevo sapere se tuttoquesto sia corretto da parte dell’azienda.Cordialità e Grazie anticipatamente!!!!!!
Sinteticamente, posso riferirle (richiamando il contenuto di altre risposte su quesiti simili che potrà leggere nel blog) che le ferie radiologiche e l’indennità spettino unicamente ai lavoratori che si trovino “professionalmente esposti,” ossia a quei lavoratori che per continuità e intensità di presenza in zona controllata operino nelle medesime condizioni di rischio dei lavoratori cui quei benefici competono per legge.
In ogni caso, per valutare il dafarsi, ha certamente diritto di accedere (anche) ai dati dosimetrici che la riguardano.
Buongiorno Avvocato
sono un addetto alla radioprotezione presso un centro privato con un ccnl studi professionali e tra i vari compiti assegnati ricopro anche quello della chiusura e smaltimento dei rifiuti radioattivi attraverso la ditta autorizzata. Sono classificato A e mi è stato detto , anche in base alle letture dosimetriche, che non ho diritto a nessun indennizzo e congedo aggiuntivo. è giusto ?
Con quale qualifica contrattuale?
Gentile avvocato, sono un medico ortopedico che lavora costantemente in sala operatoria. Solo DOPO UN ANNO dalla presa di servizio, nonostante le richeste siano state inoltrate a tempo debito, mi é stato fornito il piastrino dosimetrico.
L’azienda dice che tale ritardo è stato dovuto a disguidi di tipo amministrativo.
Tengo a precisare che l’indennità radiologica non è riconosciuta al personale ortopedico.
L’esperto qualificato afferma che tutti i dosimetri dei miei colleghi omologhi e quello ambientale non rilevano dosi significative quindi sono equiparabile a loro.
Si scusa, concedendomi a scopo cautelativo per il prossimo anno delle visite di controllo trimestrali mantenendo la mia classificazione in B.
È tutto corretto, Come mi devo comportare?
La ringrazio, saluti
Buongiorno gentile avvocato Doglio
Sono un dirigente medico ortopedico in serivizio presso un ospedale pubblico.
Soltanto DOPO UN ANNO dalla presa di servizio, nonostante le dovute richieste inviate da parte del mio primario al personale preposto, mi è stato fornito il dosimetro personale.
L’azienda, scusandosi dell’accaduto, ha attribuito l’accaduto a disguidi di tipo amministrativo.
L’esperto qualificato afferma che comunque sia i dosimetri dei mie colleghi che quello ambientale della sala operatoria non hanno rilevato dosi significative.
A scopo cautelativo mi farà fare visite di sorveglianza sanitaria trimestrali.
Le preciso che attualmente l’azienda non riconosce l’indennità radiologica agli ortopedici e, nonostante l’accaduto, non intende modificare, almeno per il prossimo anno, la mia classificazione.
Mi chiedo se tutto ció sia lecito e cosa, a suo giudizio, dovrei fare.
La ringrazio
Cordiali saluti
Le consiglio di acquisire, attraverso un’istanza di accesso l’intera documentazione aziendale relativa alla classificazione operata dalla Commissione rischio radiologico, le rilevazioni dosimetriche, i carichi di lavoro, la normativa aziendale sulla radioprotezione ed eventualmente rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di diritto del lavoro per valutare il dafarsi.
La Corte di Cassazione ha escluso che la collocazione in fascia A o B, ossia la quantità di dose efficace ricevuta dal singolo lavoratore, possa costituire la linea di demarcazione tra quanti hanno diritto ai benefici e quanti devono essere invece esclusi perché non raggiungono la dose di 6 millisievert /anno.
Se è vero, infatti, che secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. nn. 4525/2011, 4795/2012, 10667/2014, 17116/2015, 14836/2018) l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti, prevista dall’art. 1 della L. n. 460 del 1988, spetti in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale medico e tecnico di radiologia (per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita), è vero anche quei benefici possano essere attribuiti ad ulteriori categorie.
Ricade ovviamente sulla restante platea dei lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l’attribuzione, l’onere di dimostrare di essere sottoposti al medesimo rischio dell’anzidetto personale per il quale opera la presunzione assoluta ovvero, alternativamente, di provare l’esposizione qualificata in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995
TSRM ( falsa ) partita iva da 10 anni in monocommittenza con casa di cura convenzionata, contratto annuale, turno full time, badge e firme ingresso/uscita, comunico anticipatamente le assenze, devo coprire il turno del dipendente in ferie.
Questa premessa per inquadrarmi meglio. Sono un dipendente a tutti gli effetti, ma sulla carta sono una libera partita iva e le mie domande sono le seguenti:
1) Se per prevenzione la figura del TSRM dipendente ha 15gg di riposo biologico e l’indennità, è regolare che al TSRM a partita iva non vengano riconosciuti in contratto? è una contrattazione tra privati?
2) è regolare che il TSRM a partita iva debba pagarsi la sorveglianza sanitaria (idoneità, analisi, visita oculistica, ecg ecc) ?
3) se il TSRM a partita iva si ammala, il committente chiude il contratto, lo sostituisce e ha risolto? o ci sono tutele?
4) Nella mia clinica ci sono due medici competenti e chiedo se è regolare che la sorveglianza sanitaria prevede differenti protocolli (esami e visite) a secondi ci sia un TSRM dipendente o un TSRM a partita iva (età simile, anni di servizio, prestazioni orari simili)? ed è regolare che la partita iva si accolli gli oneri?
Il problema, e da quel che scrive mi pare ne sia perfettamente consapevole, è a monte.
La migliore tutela sarebbe quella di agire, ricorrendone tutti i presupposti (questione evidentemente da approfondire) per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con i conseguenti effetti anche sul piano della concessione dei benefici (e l’eventuale risarcimento per la mancata concessione nel periodo pregresso).
Salve Avvocato, sono un Dirigente Medico cardiologo interventista che presta da anni regolare attività in Sala di Emodinamica. Sapendo che lei ha già chiara la situazione dei dirigenti medici non radiologi esposti continuativamente a radiazioni ionizzanti vado direttamente al quesito:
al momento della mia assunzione a tempo indeterminato (Gennaio 2017) mi e’ stato negato il riposo biologico per tutto il 2017 giustificando la cosa con la spiegazione che prima di ottenere il riposo biologico doveva essere documentato il reale diritto a fruirne (prima di tale assunzione avevo lavorato in maniera continuativa a tempo determinato nella medesima professione presso altra azienda senza discontinuità di servizio). Nel 2018 comunque mi e’ stato riconosciuto (sulla base dell’esposizione 2017) e ne ho fruito. La domanda che le faccio e’ questa: e’ normale fruire del riposo biologico nel 2018 per un’esposizione avvenuta nel 2017? Ma non bisogna “usufruirne entro l’anno solare di riferimento”? Spero di essere stato chiaro. Rimango a sua disposizione per ogni chiarimento e la ringrazio anticipatamente per la sua preziosa collaborazione. In attesa di un suo riscontro.
Saluti
Il suo dubbio, a mio avviso, è più che legittimo.
Se la sua esposizione è stata accertata con riferimento all’anno 2017, avrebbe dovuto fruirne entro l’anno solare.
Del resto, presumo che i suoi colleghi, nell’anno 2017, godessero dei benefici per cui mi pare assurdo che l’Esperto qualificato e la Commissione rischio radiologico abbiano atteso il 2018 per evincere che la sua esposizione qualificata non poteva essere diversa da quella di tutti i cardiologi dell’équipe.
Considero la violazione palese.
Buongiorno Avvocato, siamo dei medici ortopedici che lavorano in ospedale centro di riferimento traumatologico. Ci siamo ritrovati ( 5 su 11 medici in totale) improvvisamente declassati dalla tabella A ella B con la motivazione che l’esposizione totale era minore alla soglia che loro, penso arbitrariamente, hanno posto di un’ora di esposizione ai raggi nell’anno solare precedente. Abbiamo lavorato tutti i mesi ed ogni mese abbiamo effettuato numerosi interventi di Traumatologia (a volte siamo usciti dalla sala operatoria fosforescenti). Secondo loro l’esposizione si calcola in milisendi ogni scatto dell’amplificatore di brillanza (quà ci vorrebbe una emoticon con il soggetto con la mano tra i capelli) ed inoltre asseriscono che essendo in Tabella B non abbiamo diritto a 103 euro mensili e soprattutto ai 15 giorni consecutivi di riposo.
Rimanendo in attesa di una Sua risposta Le inviamo cordiali saluti.
Condivido le sue perplessità.
I benefici di legge spettano al lavoratore esposto professionalmente e quindi non in modo occasionale né temporaneo.
Come ha sottolineato, infatti, in più occasioni, la Corte di Cassazione (ad esempio, Cass. n. 10667/2014): “Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 L. n. 460 del 1988, l’indennità della quale si controverte presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea analoga all’esposizione del personale di radiologia. Ne deriva che indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per indennità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologi”.
Ciò che rileva quindi, anche a prescindere dalle classificazioni, è l’esistenza o meno del rischio radiologico nel senso anzidetto.
Per valutare il dafarsi, preferibilmente avvalendosi della consulenza di un professionista esperto della materia, è indispensabile acquisire, attraverso un’istanza di accesso, tutta la documentazione aziendale relativa alla valutazione del rischio radiologico che è alla base della classificazione in categoria A (negli anni precedenti) e della riclassificazione successiva.
Sono un medico radioterapista, volevo sapere se il rischio possa essere assegnato arbitrariamente dal responsabile della U.O o se vige il diritto di poter scegliere il periodo più congeniale al dirigente medico per andare in rischio radiologico.
Grazie.
L’art. 99, comma 5 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che “Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione”.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 26364 del 16 dicembre 2009 ha stabilito che il periodo di allontanamento dalle zone soggette a rischio radiologico debba essere inteso come periodo di riposo biologico e pertanto non possa essere assimilato all’istituto delle ferie, per il quale la disciplina contrattuale (per quel che interessa evidenziare) prevede espressamente che il datore di lavoro deve tener conto delle esigenze espresse dal lavoratore (cfr. art. 33 del CCNL cit.).
Trattandosi di un periodo di riposo biologico ritengo debba essere salvaguardata la finalità preventiva che lo ispira.
È necessario, quindi, che soddisfi l’esigenza di allontanare il lavoratore dalla fonte di rischio dopo un certo periodo di esposizione.
Nulla impedisce al lavoratore di chiedere (sempre meglio, farlo formalmente), in mancanza di un’espressa regolamentazione, quando fruirne, fermo restando che qualora venga rispettata la finalità propria dell’istituto non ci sarà modo di pretendere che la “preferenza” sia accolta.
In ogni caso, La invito a verificare se nella sua azienda vige una regolamento che disciplina le modalità di fruizione del riposo biologico.
Salve
Sono un’infermiera di sala operatoria, classificata in fascia A. Da questo mese dalla busta mi vengono tolte le indennità di radioesposizione (mi hanno ripreso Genn 2020) e mi comunicano che non mi spettano più le ferie di 15 giorni.
Questo perché l’attività è diminuita e quindi, a rotazione, tutto il personale infermieristico mieristico entrerà a turno nella sala radioesposta.
Le chiedo: è lecito togliere già da ora (Aprile) le indennità?
Inoltre, è corretto per legge non individuare nessuno tra il personale, da classificare in fascia A, ma a rotazione far turnare tutto il personale?
I benefici di legge spettano al lavoratore esposto professionalmente.
Il punto quindi non è se sia corretto non individuare alcuno in fascia A ma valutare se la rotazione faccia o meno venir meno l’esposizione. Non darei, infatti. per scontato, che la rotazione determini una situazione di esposizione occasionale (anche perché è non specifica le modalità della rotazione in termini di impegno settimanale e di durata)
L’esposizione professionale, come ho già avuto modo di scrivere, non può essere né occasionale né temporanea.
Come ha sottolineato, infatti, in più occasioni, la Corte di Cassazione (ad esempio, Cass. n. 10667/2014): “Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 L. n. 460 del 1988, l’indennità della quale si controverte presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea analoga all’esposizione del personale di radiologia. Ne deriva che indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per indennità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologi”.
È suo diritto acquisire tutta la documentazione aziendale relativa al rischio radiologico su cui si fonda la riclassificazione.
Gentile Avvocato
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità
Sono un anestesista assegnato in maniera univoca e continuativa presso reparto di odontoiatria che si occupa principalmente di interventi odontoiatrici su disabili in sala operatoria in cui vengono eseguite radiografie quotidiane
I colleghi odontoiatrici godono dei giorni e dell’indennità radiologica, e si alternano in sala operatoria , io sono sempre presente e esposto alle rx eseguite da ogni odontoiatra ad ogni paziente .
In considerazione del fatto di essere esposto a raggi x in egual misura , anzi maggiore visto che sono io l’ unico anestesista e non posso allontanarmi dalla testa del paziente per tutta la durata dell’intervento , è lecito chiedere stesso trattamento e ottenere uguali diritti degli odontoiatri?
La ringrazio.
Se è esposto in misura eguale o maggiore ai colleghi che ne beneficiano (considerati evidentemente esposti) è certamente un suo diritto pretendere parità di trattamento.
Prima di agire, considerato che il mancato riconoscimento dei benefici è legato agli accertamenti compiuti dall’Esperto Qualificato e dalla Commissione preposta alla valutazione del rischio, acquisirei tutta la documentazione utile (in altre risposte ho specificato quella essenziale).
Salve, sn un tsrm lavoro in ospedale, quest’anno ho preso una aspettativa retribuita di 7 mesi legge 104 x problemi di salute di mia moglie. Volevo capire se mi aspettano per intero i 15 giorni di riscio radiologico , o vengono riproporzionati alla assenza. Ringrazio anticipatemente
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, del Comparto Sanità prevede che il periodo di riposo biologico debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione.
Come ha evidenziato anche l’ARAN l’utilizzo dell’espressione che compare nella norma contrattuale ha proprio lo scopo di escludere frazionamenti e riproporzionamenti derivanti da particolari situazioni lavorative non essendo il riposo in questione, per le diverse caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle ferie.
Riterrei, quindi, che Le spettino per intero considerando l’anno solare di riferimento.
Buongiorno Avvocato.
Sono una tecnica di radiologia e svolgo il mio lavoro in una azienda privata con un contratto di 32 ore settimanali.
In busta paga quanto mi spetta mensilmente col fatto che faccio part time?
Nel caso in cui fruisca di gg di ferie in un mese , l indennitá di rischio in busta paga viene diminuita?
La ringrazio in anticipo.
Per tutti gli aspetti relativi alla verifica della correttezza degli importi inseriti in busta paga Le consiglio di rivolgersi ad un consulente del lavoro.
Non conosco quale sia il CCNL applicato e cosa esso preveda.
In generale, posso dirle che l’indennità di rischio deve essere corrisposta per 12 mensilità per tutto il periodo di esposizione, il che, mio avviso, esclude che possa essere ridotta durante il periodo di ferie.
Buongiorno avvocato, sono un medico radiologo. Da marzo 2020 a marzo 2021 son stata lontana dal servizio tra maternità e allattamento. A marzo 2021 sono rientrata a lavoro con orario ridotto fino al compimento dell’ anno del bambino.
Nel 2020 mi è stato detto ho maturato le ferie ordinarie ma le ferie RX le ho perse dato che sono da usufruire entro la fine dell’anno. Ok… questo discorso l’ho accettato.. quest’anno invece mi hanno concesso solo 15 gg di ferie ordinarie (anziché 28) e 9 gg di ferie RX (anziché 15). La giustificazione che mi è stata data è che le ferie ordinarie e le ferie RX sono da proporzionare alle ore di lavoro effettive. Mi sembra assurdo… cosa posso fare?
La ringrazio in anticipo.
I suoi dubbi sono legittimi.
L’art. 99 comma 5 del CCNL del 19.12.2019 (come, in precedenza, l’art.16, comma 2, del CCNL del 06.05.2010) prevede che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario (nel computo dei quali sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale espressione – come rilevato anche dall’ARAN in sede di orientamento applicativo (AIV279_Orientamenti Applicativi del 03.12.2015) – non è casuale è ha lo scopo di escludere frazionamenti e riproporzionamenti che possano derivare da particolari situazioni lavorative, non essendo tale riposo, per le diverse caratteristiche e finalità (assicurare al lavoratore un periodo di allentamento dalla fonte di rischio), assimilabile all’istituto delle ferie.
In questo stesso senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione, rilevando, per l’appunto, la diversa natura del riposo biologico rispetto alle ferie.
Ritengo possa, quindi, legittimamente rappresentare il suo diritto al godimento del riposo biologico in misura integrale.
Buonasera Avvocato ,io per 9 anni ho lavorato all’interno del Reparto di Risonanza Magnetica come impiegato senza mai aver ricevuto sia l’indennità che il congedo radiologico , mi spettavano?
Non le spettavano, perché i benefici (indennità e congedo aggiuntivo) possono essere riconosciuti soltanto ai lavoratori professionalmente esposti.
La condizione posta dal legislatore e dalla giurisprudenza (che ha esteso l’ambito di applicazione della norma) per il riconoscimento dei benefici è, infatti, quella di svolgere in modo abituale una specifica prestazione professionale all’interno della zona controllata, intendendosi per tale, ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett. e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore a 1,5 rem all’anno, quest’ultima unità di misura sostituita (ex D.Lgs. n. 230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000) dal sievert, equivalente a 100 rem.
Gentile Avvocato
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità, sono un infermiere che lavora il un laboratorio di elettrofisiologia durante gli interventi svolgo attività in zona controllata e pertanto un tempo classificato come radioesposto beneficiavo dell’indennità di rischio radiologico e relative ferie.
Dal 2016, in seguito a riclassificazione sono stato classificato come esposto in categoria B. Rimango in tale categoria nonostante, negli anni, vi sia stato un incremento doppio dell’attività di sala. Mi chiedevo come possa essere possibile che un tempo percepivo detta indennità ed ora non più a fronte di un sostanziale incremento dell’attività.
Grazie
Alla luce di quello che scrive, mi pare che le sue perplessità meritino un approfondimento.
La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che i benefici di legge (sintetizzo) spettino ai soggetti professionalmente esposti e che operino (quanto meno) nelle medesime condizioni di rischio dei soggetti per i quali opera la presunzione di legge.
Le consiglio di acquisire, attraverso un’istanza di accesso, l’intera documentazione relativa alla valutazione del rischio radiologico e di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia per il necessario approfondimento.
Grazie per la disponibilità ed il consiglio
Salve,
sono un tsrm categoria B ,lavoro in RX e TC , presso un centro privato che applica il CCNL studi professionali.
Vorrei sapere se mi spetta l’indennità e il riposo biologico. L’esperto qualificato che fa i dovuti controlli dice che non mi spettano in quanto classificato come cat. B appunto.
La ringrazio anticipatamente.
La normativa vigente, cui ho fatto riferimento sia nell’articolo che in precedenti commenti, ha individuato il personale di radiologia tra le categorie di lavoratori tutelate in modo peculiare, attraverso il riconoscimento dei noti benefici (indennità di rischio radiologico e ferie aggiuntive) sul presupposto che esso sia abitualmente esposto per ragioni professionali al pericolo da radiazioni derivanti da una “zona controllata.”
Come ha sottolineato la Corte Costituzionale, per il personale di radiologia esiste una presunzione assoluta di rischio connaturata alle mansioni collegate alla qualifica, tant’è che la giurisprudenza ha ritenuto di estendere i benefici in discussione anche a quel personale che, all’interno di altre categorie, esplichi individualmente attività lavorativa, in modo continuo e permanente, assimilabile a quella propria del personale di radiologia.
Il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 stabilisce (cfr. in particolare artt. 6, 61 e 82 e allegati III e IV) che il datore di lavoro debba procedere, tramite un esperto qualificato, alla classificazione, per motivi di radioprotezione, degli ambienti di lavoro e dei lavoratori.
L’art. 6 stabilisce che gli ambienti di lavoro sottoposti a regolamentazione per motivi di radioprotezione (definiti “zone classificate”) si dividono in “zone controllate” e “zone sorvegliate”.
La “zona controllata” è un ambiente di lavoro in cui l’accesso è segnalato e regolamentato ed in cui possono essere superati determinati limiti di dose radiante (6mSv/anno di dose efficace o 1/3 di uno dei limiti fissati per l’esposizione di estremità e cristallino); la “zona sorvegliata” è un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti di esposizione fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.
Quanto al personale, lo stesso art. 6 definisce come “lavoratori esposti” le persone sottoposte, per l’attività che svolgono, a un’esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico; sono “lavoratori esposti di categoria A” i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a 6mSv/anno di dose efficace o a 1/3 di uno dei limiti fissati per l’esposizione di estremità e cristallino; gli altri lavoratori esposti sono classificati come “lavoratori esposti di categoria B”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue:“indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità” (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n. 19178 del 2013).
“Il lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l’accertamento della Commissione di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati, ha quindi l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia”.
La legge ha posto una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata e l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta, individuata con riferimento al personale qualificato in categoria A, e quindi tra le caratteristiche oggettive e le ripercussioni soggettive della prestazione “pericolosa”.
Il sanitario che agisca per ottenere l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo ricorrente può quindi dedurre (e deve dimostrare) la sussistenza dell’uno o dell’altro aspetto della medesima situazione.
La classificazione in categoria B di un qualsiasi lavoratore non è quindi decisiva per il riconoscimento dei benefici, figuriamoci per il personale di radiologia per il quale vige una presunzione assoluta di esposizione.
Le consiglio di acquisire la documentazione in forza della quale l’esperto qualificato ritiene che nel Centro radiologico dove lavora i tecnici di radiologia non siano esposti al rischio presunto per legge e di rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto del lavoro per valutare quali eventuali iniziative assumere per la migliore tutela dei suoi diritti.
Buonasera Avvocato, sono un infermiere che il 1 febbraio 2022 ho preso servizio presso un Az Osp in Sicilia, reparto emodinamica, dopo aver fatto tutte le visite per essere idoneo alla mansione, vengo assegnato in SALA EMODINAMICA quindi infermiere esposto a 360 gradi alle radiazioni ionizzanti; il mio Coordinatore infermieristico mi ha messo a conoscenza che la “commissione di rischio” si è gia riunita ma che comunque io rientro nei “parametri”per essere classificato (operatore esposto alle Radiazioni come gli altri collghi infermieri; succesivamente mi dice che INDENNITA’ RISCHIO radiologico iniziero’ a prenderla nel 2023 con i rispettivi mesi di arretrati, ma invece il RIPOSO BIOLOGICO per questo 2022 non mi spetta, anche se io lavorero’ in maniera continua e permanente 11 mesi su 12 in questo anno 2022; possibile mai che questo riposo biologico parte dal 2023?
Grazie tante della sua considerazione.
Il periodo di riposo biologico (cd. ferie radiologiche) deve essere fruito entro l’anno solare di riferimento in un’unica soluzione.
Quindi, nel suo caso, se l’esposizione è stata accertata dal 01.02.2022, nel periodo compreso tra il 01.02.2022 e il 31.01.2023.
L’indennità di rischio matura dal momento dell’accertata esposizione.
Buona Sera avvocato, sono qui dinuovo a scriverle in base all ultimo commento da parte mia esposto; quindi secondo la normativa vigente ‘ rischio radiologico ‘ io infermiere assunto il 1 febbraio 2022 entro quest anno solare devo smaltire i 15 giorni di riposo biologico. Ho capito bene? Grazie della sua disponibilità.
per anno solare s’intende il periodo di 365 giorni decorrente da qualsiasi giorno dell’anno e non quello tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
Buona sera avvocato,
Sono un tecnico di radiologia ed ho lavorato per quattro anni presso uno studio di radiologia con un contratto di lavoro che fa riferimento ai dipendenti professionisti. Il mio lavoro si svolgeva per 40 ore settimanali facendo esami rx , rm e mammografie .
In tutto il periodo di rapporto lavorativo non mi è mai stato riconosciuta l’indennità di rischio né il riposo biologico consistente nei 15 giorni all’anno .
A tale proposito le chiedo se posso fare rivalsa nei confronti del datore di lavoro per ricevere l’indennità per quanto sopra non riconosciuto ?
E se si a quanto ammontano le rispettive indennità ?
Il rapporto di lavoro si è concluso a maggio scorso .
La ringrazio in anticipo.
Per comodità, ripropongo, con qualche minimo aggiornamento, il quadro normativo degli istituti in discussione secondo la ricognizione effettuata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 18 febbraio 2010, n 3882.
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
L’indennità è stata introdotta con la L. 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che cosi’ si esprime: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e’ istituita una indennita’ di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000”.
Il diritto fu concepito quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati.
La materia venne ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennita’ di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che elevo’ l’importo prevedendo, all’art. 1, comma 2: “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58 l’indennita’ mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, e’ aumentata a L. 200.000 a decorrere dall’1 gennaio 1988.
L’importo venne quindi elevato, ma non per tutti, bensì solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58”.
Quest’ultimo decreto ha per oggetto: “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”. L’art. 1 disciplina il suo campo di campo di applicazione in questi termini: “le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nel D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 58 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985 – 31 dicembre 1987. Il decreto richiamato e’ quello che definisce i comparti di contrattazione collettiva, di cui alla Legge-Quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, art. 5. L’art. 6 individua il “comparto del personale del servizio sanitario nazionale”, in questi termini: “il comparto di contrattazione collettiva del personale del servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita’ sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 42;
istituti zooprofilattici sperimentali;
[…]
Da questa ricostruzione si evince che, a livello legislativo, l’incremento dell’indennità nella misura di 200.000 ha interessato unicamente i dipendenti del SSN, il che spiega perché la contrattazione collettiva del settore privato, a differenza di quella pubblica, non abbia sempre regolato la materia (ma vedi infra).
CONGEDO STRAORDINARIO 15 GIORNI
Ai lavoratori professionalmente esposti del settore privato, spetta anche il congedo straordinario di 15 giorni.
La sua istituzione risale al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde nell’art. 36, u.c.: “il periodo di congedo e’ aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti”.
L’ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, in questo caso la L. 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio della attivita’ di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all’art. 9: “le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 36 e al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, art. 17 sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti”.
Pertanto, il diritto al congedo straordinario compete a tutto il personale, pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
Ed è proprio per questa ragione che i CCNL della sanità privata prevedono espressamente tale beneficio.
Ecco alcuni esempi:
CCNL Sanità Privata – AIOP, ARIS e Fond. Don Gnocchi (2002-2005)
Art. 61, comma a), “Indennità di rischio da radiazioni”:
“Al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia”.
La norma è rimasta sostanzialmente immutata nel nuovo CCNL del 08.10.2020.
Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011.
Art. 5 “Misura del periodo di ferie”:
“per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico”.
Le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia, perché in astratto (ma, beninteso, la valutazione deve essere effettuata in concreto tenendo conto del CCNL applicato) sussistono presupposti per far valere i diritti di natura indennitaria e/o risarcitoria.
Buona sera avvocato sono un ‘infermiera . Ho lavorato per piu’ di 3 anni in radiologia e negli ultimi mesi in angiografia. Mi sono ritrovata un tumore che quando iniziai a lavorare in radiologia non avevo perche’ ho fatto un esame che escludeva la neoplasia proprio all’inizio del 2019. Quali sono i miei diritti? Grazie infinite
Il quesito esula dal tema trattato nell’articolo pubblicato nella sezione, ma mi sento in dovere di fornirle, anche in ragione del tempo già trascorso, un’informazione fondamentale.
Previo il necessario approfondimento da compiersi con un supporto medico legale, potrebbero sussistere, infatti, i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale (e ricevere le prestazioni erogate dall’INAIL), ossia una patologia contratta a seguito di una prolungata esposizione personale a fattori lavorativi nocivi che determinano il rischio di ammalarsi.
La relativa denuncia deve essere presentata entro tre anni e 150 giorni dal suo manifestarsi e il primo passo dell’iter procedurale è quello di rivolgersi al medico di base, al servizio di medicina del lavoro o al medico di un patronato per accertare se la malattia abbia o meno origine professionale.
Buongiorno avvocato, sono una tsrm e lavoro in un ospedale pubblico. A maggio 2021 sono entrata in maternità. Rientrerò a gennaio 2023. L’amministrazione mi ha cancellato adesso i giorni di riposo radiologico, dei quali avevo già usufruito (10 nel 2021 e tutti e 15 nel 2022), in quanto, non essendo esposta, non ne ho diritto. L’ARAN (orientamento applicativo SAN 245) definisce che “l’indennità può essere erogata comunque in considerazione della qualifica giuridicamente ricoperta dal lavoratore.” Dato che a tutte le altre colleghe TSRM precedentemente in gravidanza sono stati riconosciuti i 15 giorni di riposo radiologico nonostante l’assenza lavorativa, possono decidere di non assegnare solo a me i giorni di riposo? In base a che criterio di valutazione? Grazie mille.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l’istituto del riposo biologico (= ferie radiologiche) ha la finalità preventiva di allontanare per un periodo continuativo (15 gg. consecutivi) il lavoratore professionalmente esposto dalla fonte di rischio.
Se il lavoratore, come nel suo caso, da tempo non presta servizio in zona controllata non è evidentemente attuale la situazione di rischio che giustifica il periodo di riposo biologico.
Mi pare comunque discutibile il comportamento dell’Amministrazione che è tenuta ad osservare verso i dipendenti obblighi di correttezza e buona fede contrattuale. Sul punto, sarebbe certamente necessario un approfondimento anche per comprendere come è stata regolata la successiva “decurtazione” delle ferie radiologiche.
Segnalo, a titolo informativo che l’art. 110, comma 2 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 02.11.2022 ha previsto il riproporzionamento del periodo di riposo biologico sulla base dei mesi di effettiva durata dell’esposizione nel corso dell’anno di riferimento (computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni).
Salve, lavoro come tecnico si radiologia in un ospedale pubblico. Come da abitudine e diventata consuetudine negli anni abbiamo sempre goduto del riposo biologico di 15 giorni liberamente nel corso dell’anno e anche e soprattutto nei mesi estivi (giugno/settembre) .
Improvvisamente ci è stato comunista dalla direzione che non è più possibile calanderizzare il riposo biologico nei mesi esisti (nei quali siamo obbligati a godere solo di ferie normali) ma goderne in determinati slot pre assegnati durante l’anno ad eccezione del periodo estivo.
È normale e legale questa cosa?
Grazie
L’art. 110 (Riposo biologico) del CCNL 02.11.2022 prevede che “1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell’art. 109 comma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in una unica soluzione”.
La norma, a differenza di quanto stabilito dall’art. 49 in materia di ferie, non dice nulla riguardo alle modalità di fruizione, se non che il riposo debba godersi consecutivamente per 15 giorni.
Escludo possa si possa validamente contestare un illegittimo comportamento datoriale, se l’Azienda sanitaria indichi dei periodi precisi (con esclusione di quelle festivo) in cui il personale avente diritto possa presentare la richiesta di riposo biologico.
Ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il riposo biologico abbia una finalità ben diversa dalle ferie, individuata nella necessità di allontanare, per un periodo di tempo consecutivo, il lavoratore dalla fonte di rischio.
La diversa finalità, spiega a mio parere perché la norma contrattuale non si preoccupi di considerare eventuali esigenze del lavoratore di collocare il riposo in un periodo piuttosto che in un altro.
Salve, sono un OSS e lavoro in ambito pubblico da circa due anni nel reparto di Radiologia in accettazione. Lavoro 6 ore al giorno, 6 giorni su 7. La distanza da dove lavoro ai macchinari dove si svolgono Rx e TAC è poca e le ho di fronte
Volevo sapere se in base al CCNL Sanità Pubblica gli articoli 109 e 110 riguardano anche me (dosimetro, indennità, riposo biologico, visite sanitarie periodiche).
Inoltre, in base alle Sue risposte su un quesito di un altro utente riguardante un apposita Commissione speciale per valutare i rischi, a chi dovrei indirizzare le domande e/o istanze che mi riguardano ( direzione amministrativa, sanitaria o al direttore della radiologia dove lavoro) ?
Grazie
Se Lei presta servizio in accettazione ritengo proprio di no, salvo particolari condizioni ambientali che francamente non riesco a immaginare (cosa intende per distanza minima tra la sua postazione e le apparecchiature radiogene?)
I benefici spettano, infatti, al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica che sia esposto in modo permanente al rischio radiologico (ad es. personale di sala operatoria in relazione alle particolari condizioni ambientali di esposizione).
Buongiorno sono un tecnico di radiologia così come lo è mia moglie, lavoriamo nella stessa Asl ma in luoghi differenti, io in ospedale lei al distretto, volevo sapere se per legge il rischio biologico va fatto insieme oppure separati ( visto che come accade in ospedale ci sono delle turnazioni )
Il quesito proposto non è chiaro, per cui La inviterei a riformularlo qualora la mia risposta non fosse quella attesa.
Qualsiasi rischio deve essere valutato dal datore di lavoro con riferimento al luogo in cui il lavoratore presta la sua attività.
Buongiorno Avvocato. Sono un medico anestesista, lavoro in un ospedale privato convenzionato, IRCCS, sede di istituti universitari.
I miei colleghi ed io partecipiamo alle attività di cardiologia interventistica e di aritmologia, stabilmente ed in misura sempre crescente ogni anno. Si tratta di centinaia di procedure, durante le quali siamo esposti a radiazioni “almeno” quanto i nostri colleghi cardiologi e chirurghi, vista la posizione che dobbiamo mantenere in sala operatoria e per il fatto che le sale stesse sono progettate per proteggere gli operatori, non l’anestesista anni fa non previsto per tali procedure. Chirurghi e cardiologi sono in classe A, la nostra fisica medica esperta si ostina a classificarci in classe B. Abbiamo chiesto la rivalutazione, ma i metodi utilizzati per valutare l’esposizione non ci convincono. Abbiamo ovviamente tutti DPI e dosimetri le cui letture sono sempre ben al di sotto dei limiti, ma ciò vale ovviamente anche per chirurghi e cardiologi in classe A. Potremmo chiedere un parere “terzo” rispetto all’esperto qualificato dipendente dell’ospedale? Potremmo rivolgerci all’Ispettorato del Lavoro? La nostra esposizione radiologica è aumentata enormemente, ma nessuno tranne noi sembra accorgersene.
Grazie per la sua attenzione
I vostri dubbi sono assolutamente legittimi, anche perché le risultanze dosimetriche (ipotizzando che siano corrette) non costituiscono l’unico elemento di valutazione dell’esposizione al rischio radiologico.
Le suggerisco, quindi, di acquisire, eventualmente tramite un’istanza di accesso, tutta la documentazione che supporta la vostra diversa classificazione (rispetto ai colleghi) e di approfondire la questione con un avvocato di vostra fiducia (che dovrà avvalersi del necessario supporto tecnico).
Ritengo che l’Ispettorato del lavoro non abbia alcuna competenza per effettuare una rivalutazione dell’esposizione professionale.
Buonasera avvocato, sono un tsrm in maternità, rientro il 2 ottobre 2023,quindi nell’anno solare saranno 3 i mesi di lavoro. È vero che i 15 gg mi spettano ugualmente? Se si, dove posso trovarne menzione? Altrimenti cosa mi spetterebbe.
Cordialmente
Lucrezia
Trova la risposta al suo quesito nell’art. 110 del CCNL 09.11.2022
“1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell’art. 109 comma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in una unica soluzione.
2. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i 15 giorni di cui al comma 1, le ferie e le festività soppresse.”
Anche nel suo caso, quindi, le “ferie radiologiche” dovranno essere riproporzionate.
La nuova normativa contrattuale ha posto fine alla dibattuta discussione sulla possibilità di riproporzionare il riposo biologico di 15 gg.
L’ARAN – richiamando il costante orientamento della Corte di Cassazione sulla non frazionabilità del riposo biologico – si era espressa, ritenendo che dovesse essere l’Esperto qualificato (o altro organismo competente) a definire gli opportuni parametri di valutazione “per chiarire l’incidenza del periodo di presenza in servizio sulla quantità di radiazioni assumibili dal lavoratore, valutando, da un lato, la permanenza minima in servizio per il conseguimento della soglia di pericolosità da esposizione di radiazioni e, dall’altro, l’impatto, sul raggiungimento di tale soglia della mancata esposizione alle radiazioni sempre in ragione d’anno” (cfr. Raccolta sistematica orientamenti ARAN, dicembre 2015, pp. 17-18)
Ci sarebbe molto da discutere su quale delle due parti del CCNL (Lavoratori o Amministrazioni) abbia tratto vantaggio dalla nuova norma contrattuale.
Sono un tecnico di radiologia e avrei una domanda riguardo il rischio radiologico:
Mi sono laureata a novembre 2022 e da Gennaio a Maggio ho lavorato in un istituto privato per poi cambiare e passare ad un altro centro privato dove sono attualmente.
Ho chiesto al mio capo di poter utilizzare i 15 giorni a ottobre, ma lui mi ha prima risposto che ancora non ne ho “maturati’ 15 e dopo (sostenenendo di essersi informato) mi ha detto che non ho nessun giorno di rischio da utilizzare per questo anno, ma che dovrò aspettare maggio 2024.
Io sinceramente non sapevo andassero maturati, ma al massimo ridistribuiti sulla base dei mesi lavorati.
Scusi per il disturbo e le auguro buona giornata 😊
Escludo che si possa considerare il periodo in cui prestava servizio per altro datore di lavoro privato.
I quindici giorni di riposo biologico, da fruire in un’unica soluzione, maturano per anno solare e mi pare di capire che Lei presti servizio presso il nuovo soggetto solo da qualche mese.
Le suggerisco di verificare se e cosa preveda il CCNL a Lei applicato (che non ha indicato, per cui non posso effettuare alcuna verifica) in tema di modalità di fruizione del congedo e “riproporzionamento”.
Buongiorno, volevo una piccola informazione.
Sono un tsrm e lavoro in medicina nucleare da novembre 2022. Volevo sapere se il riposo biologico posso prenderlo nel mese di settembre o di ottobre o se è necessario che passi un anno dall’assunzione (e quindi obbligata a usufruirne da novembre in poi).
Grazie
Devo dare per scontato, visto che non l’ha specificato che Lei presti servizio per un’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale.
In tal caso, la risposta al suo quesito è contenuta nell’art. 110 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 02.11.2022.
“1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell’art. 109 comma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in una unica soluzione.
2. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i 15 giorni di cui al comma 1, le ferie e le festività soppresse”.
Infermieri di blocco operatorio, classificazione rischio A ,prestiamo servizio in sala di ortopedia e utilizziamo scopia in brillanza durante gli I.C. quando ci spetta l’indennità e il riposobiologico?
Da quando siete professionalmente esposti al rischio radiologico.
Se l’Azienda, e per essa gli organismi preposti (Commissione rischio radiologico / Esperto Qualificato), non riconosce i benefici di legge, ricorrendo i presupposti di legge, potreste senz’altro prenderne l’applicazione.
Buongiorno, sono un medico radiologo assunto a tempo indeterminato presso ASL in regime di extramoenia. Posso esercitare attività privata durante il congedo per rischio radiologico? Grazie!
Il dirigente medico non può prestare l’attività libero-professionale intramoenia durante le ferie, perché la prestazione è inscindibile dall’adempimento degli obblighi istituzionali che discendono dal rapporto di servizio e che sono sospesi durante l’assenza.
La sospensione del rapporto di servizio per ferie non può, al contrario, considerarsi incompatibile con l’esercizio della libera professione extramoenia, perché, in questo caso, non esiste alcun legame contrattuale e giuridico tra tale attività e il rapporto di pubblico servizio.
L’istituto del congedo aggiuntivo (cd. ferie radiologiche) ha, tuttavia, un fondamento giuridico diverso rispetto alle ferie che, com’è noto, sono finalizzate (sintetizzo) a consentire il recupero delle energie psico–fisiche e l’estrinsecazione della personalità del lavoratore durante il godimento del tempo libero.
La “ratio” delle cd. ferie radiologiche è stata individuata, infatti, nella prevenzione dei danni potenzialmente collegati all’esposizione delle radiazioni e dalla conseguente necessità di allontanare il lavoratore dalla relativa situazione di rischio per un periodo continuativo di 15 giorni.
Per tale ragione, sono del parere che il beneficiario, anche qualora eserciti in regime extramoenia, durante il periodo di congedo aggiuntivo, dovrebbe astenersi dall’esercitare un’attività che lo esponga alla medesima situazione di rischio che il riposo biologico mira a prevenire.
Qualsiasi lavoratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di salvaguardare la propria salute e sicurezza, per cui anche l’assenza di una disposizione che espressamente vieti l’attività libero professionale in occasione del congedo per rischio radiologico (prevista, invece, unitamente ad altre ipotesi, nei regolamenti aziendali che disciplinano l’attività intramoenia), non autorizza “l’esposizione al rischio” nel periodo di riposo biologico.
La questione è, comunque, opinabile.