Nel sistema delineato dal CCNL del Comparto Sanità la valorizzazione delle professionalità, unitamente alle esigenze di flessibilità, sono all’origine dell’istituzione delle posizioni organizzative.
Le posizioni organizzative costituiscono, infatti, uno strumento che concorre a realizzare un modello organizzativo flessibile che assume quale principio base quello meritocratico, come tale finalizzato a premiare i dipendenti dell’area apicale del comparto (categoria D), appositamente scelti per la particolare competenza e preparazione professionale.
La dottrina ha osservato che le posizioni organizzative costituiscono uno strumento incentivante e fidelizzante per i collaboratori diretti dei dirigenti e che il mancato rispetto del principio della meritocrazia mina il grado motivazionale dei singoli individui e dell’intera organizzazione, sviluppando una cultura non aziendale[1].
Il CCNL configura l’istituto, non già quale progressione giuridica della carriera, ma come incarico temporaneo, rinnovabile (condizionatamente al raggiungimento dei risultati preventivamente programmati), avente a oggetto lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
In particolare, le seguenti disposizioni contrattuali regolano, da un lato, il potere di istituire, graduare e valutare le singole posizioni organizzative (art. 20), dall’altro, indicano i due criteri generali cui le aziende sanitarie devono uniformarsi per il conferimento degli incarichi (art. 21), e ciò, al fine di assicurare la correttezza e trasparenza dell’esercizio del potere datoriale.
La selezione del dipendente cui attribuire la posizione organizzativa deve, infatti, avvenire in base ai requisiti culturali posseduti, alle attitudini, alla capacità professionale e all’esperienza acquisita (presupposti di natura soggettiva) e tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare (criterio tipicamente oggettivo).
E così, l’art. 20 del CCNL del Comparto Sanità del 07.04.1999 (doc. 1) prevede che: 1. Le aziende ed enti […] istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
- Le posizioni organizzative […] possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale e organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione […].
- La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
- a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
Quanto, poi, specificamente, alle modalità di affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative, l’art. 21 (doc. 1) stabilisce quanto segue.
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l’indennità di funzione prevista dall’art. 36, da attribuire per la durata dell’incarico. Al finanziamento dell’indennità si provvede con il fondo previsto dall’art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
Poiché l’istituto in esame non risulta essere pienamente regolamentato dal CCNL 07.04.1999, è stata affidata alle singole aziende sanitarie, nell’ambito del proprio potere di autogoverno, la definizione di una compiuta disciplina in ordine alle modalità di individuazione e attribuzione delle posizioni organizzative.
In analogia a quanto già disciplinato per gli incarichi dirigenziali, dunque, le aziende sanitarie devono dotarsi di un apposito regolamento per definire le modalità di affidamento, valutazione, conferma e revoca delle posizioni organizzative, oltre che per precisare i poteri e le responsabilità concretamente conferiti ai dipendenti prescelti.
La procedura attraverso cui nel comparto sanità si sceglie il dipendente al quale attribuire l’incarico di posizione organizzativa non può ritenersi un vero e proprio concorso interno, in quanto non prevede alcuna progressione verticale; ciò che viene attribuita è, infatti, una funzione di direzione/coordinamento, avente durata temporanea, prestabilita e rinnovabile, all’interno della categoria (D) nella quale l’interessato resta contrattualmente inquadrato.
In sede di valutazione, il datore di lavoro deve verificare i requisiti di idoneità dei candidati, predisponendo un elenco degli idonei in possesso dei requisiti di professionalità e delle capacità manageriali richieste in relazione all’incarico da conferire, da cui poi il Direttore generale attinge il prescelto.
Tali regole sono state codificate nel D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che, con l’obiettivo di valorizzare il merito e le capacità individuali, ancora tutti i criteri di scelta del personale destinatario dei trattamenti accessori o progressioni di carriera a criteri di natura oggettiva, assolutamente vincolanti per il datore di lavoro pubblico (cfr. artt. 1, comma 2: “Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”; art. 18, comma 1: “Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera”; art. 24, comma 2: “L’attribuzione dei posti riservati al personale interno e’ finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”; art. 25: 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”).
La giurisprudenza considera la scelta del datore di lavoro sindacabile giudizialmente oltre che per i vizi di legittimità causati dalla violazione delle norme contrattuali (in particolare, di quelle che codificano i criteri di valutazione), anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede, con conseguente possibilità per il Giudice di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti e di condannare l’amministrazione alla ripetizione della selezione e/o della scelta medesima nel rispetto del CCNL e della normativa vigente ovvero (cfr. Cass. Sez. un. sentenza n. 15764 del 19.07.2011) al risarcimento dei danni causati al candidato dall’inadempimento contrattuale.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito alle qualifiche dirigenziali, ma certamente applicabile anche al personale di comparto di posizione apicale che aspira all’incarico di posizione organizzativa[2], posto che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l’amministrazione al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte (Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; nello stesso senso cfr. Cass. Civ. 05 marzo 2012, n. 3415; Cass. Civ. 17 aprile 2012, n. 5999; Cass. Civ. 04 aprile 2012, n. 5369).
La violazione del diritto soggettivo del lavoratore all’adempimento da parte dell’azienda sanitaria dell’obbligo di procedere al corretto svolgimento dell’attività selettiva e della legittima aspettativa a vedere correttamente valutata la propria capacità ed esperienza professionale, può evidentemente motivare la pretesa risarcitoria per perdita di chance oltre che per eventuali danni all’immagine professionale.
[1] cfr. Dionisio Serra. L’incarico relativo alle posizioni organizzative nel pubblico impiego con particolare riferimento alle autonomie locali e alla sanità in http://impiegopubblico.com
[2] Come si evince, infatti, dal contenuto dell’art. 19, comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita’ professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico), il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa soggiace sostanzialmente agli stessi criteri di valutazione di natura oggettiva e soggettiva di cui all’art. 21 del CCNL cit.
Avv. Giacomo Doglio
Interessante e da approfondire l’aspetto del risarcimento danni per perdita da chance nel caso di mancato conferimento dell’incarico formale da parte dell’Ente: ma ciò si potrebbe configurare anche nel caso in cui – istituite già le posizioni organizzative – il lavoratore abbia di fatto svolto la funzione – su precise indicazioni del dirigente – ma senza formale incarico del Direttore Generale?
Secondo me in questo caso no, perché una volta istituita la posizione, ritengo non si possa fondatamente sostenere che il lavoratore abbia perso una chance (beninteso, collega, se sei di diverso avviso mi piacerebbe conoscere la tua opinione).
Ovviamente, l’interessato potrà agire per il pagamento della retribuzione aggiuntiva qualora l’azienda avesse omesso di corrispondere quanto dovuto.
in caso in cui la posizione organizzativa della tua U.O. sia stata data ad uncooordinatore di un’altra U.o. operativa e questo coordinatore non si è mai interessato anzi gli è stata assegnata perchè lavora nell’U.O. del rettore dell’università e il collega non ha neanche un curriculum da poter sostenere una graduatoria di merito gli è stata assegnata ad personam nonostante avesse la posizione della mia unità operativa non ha mai fatto neanche una riunione in 4 anni si può richiedere un risarcimento per aver svolto effetivamente la sottoscritta l’organizzazione del reparto complessa ed avendo tutti i titoli per poterla ottenere ma l’azienda usa un sistema clientelare
Se ha prestato l’attività di cui alla posizione organizzativa (e ha gli elementi per dimostrarlo) potrà certamente agire in giudizio per l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione dovuta per le mansioni svolte di fatto ed eventualmente del danno qualora fosse in grado di provare che la posizione organizzativa è stata illegittimamente conferita alla collega piuttosto che a Lei.
nel caso in cui il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, titolare di posizione organizzativa sia posto in aspettatva, art 12 comma 8 lettera b CCNL comparto sanita` 20/09/2001, e per l`espletamento della funzione di RSPP, come impone la legge venga nominato un altro dipendente, il primo ha diritto al mantenimento della titolarita`di posizione organizzativa
Se la posizione organizzativa non viene revocata anticipatamente (ossia prima della scadenza dell’incarico), certamente.
Verificherei se il regolamento aziendale prevede tra le ipotesi revoca per impossibilità oggettiva proprio l’ipotesi dell’aspettativa.
il nostro regolamento prevede tra le ipotesi di revoca anticipata esclusivamente la valutazione negativa.
Da due anni l incarico di RSPP e`svolto da un atro dipendente, con atto deliberativo e nomina nei quali non si fa cenno alcuno alla temporaneita`dell`incarico di questùltimo.
Da precisare che l`incarico di posizione organizzativa goduto dal primo e`scaduto e non rinnovato da due anni. Al momento della richiesta della aspettativa era scaduto da cinque mesi.Quindi il secondo RSPP puo`vantare il diritto al conferimento della posizione organizzativa visto che ha anche sostenuto una selezione per ricoprire l`incarico di RSPP?
Il secondo RSPP può legittimamente domandare all’azienda perché non bandisca una selezione per il conferimento della posizione organizzativa formalmente vacante (l’incarico del primo RSPP è scaduto e non rinnovato, la posizione non è stata soppressa,) che mi pare di capire, leggendola, sia ricoperta di fatto dal medesimo.
Con riferimento al periodo pregresso, si potrebbe valutare – ma il caso andrebbe approfondito – la sussistenza di un diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, ex art. 36 Cost., o, in alternativa, al risarcimento del danno patrimoniale.
Buonasera nel 2015 con il cambio al vertice del management il direttore generale ha presentato un nuovo modello organizzativo e relativo bando di selezione.
Possedevo già una posizione organizzativa ed allo stesso tempo ricoprivo il ruolo di coordinatore non ds conferito a seguito di selezione pubblica.
Con il nuovo modello organizzativo il direttore generale in delibera ha pubblicato che con il conferimento del nuovo incarico di posizione organizzativa cessano i precedenti incarichi di coordinamento.
Personalmente ho scritto all’amministrazione facendo seguito alla nuova nomina di posizione organizzativa e presentando le dimissioni dalla stessa in considerazione del fatto che dalla delibera di affidamento di nuova posizione organizzativa si evinceva che sarebbe cessato il ruolo di coordinamento.
A rispettare la delibera siamo stati in due, tenendoci il ruolo di coordinatori,mentre altri hanno mantenuto il doppio ruolo.
Nel frattempo altro manager,nuovo modello organizzativo ed allora mi chiedo i coordinatori che hanno mantenuto doppio ruolo contrariamente alla delibera ( senza fare i coordinatori ma soltanto posizione organizzativa) terminando l’incarico di posizione organizzativa potranno tornare a fare i coordinatori,oppure dovrebbero tornare a fare gli infermieri?
preciso che l’amministrazione non ha mai risposto alla mia lettera di dimissione dove specificavo i motivi sopra descritti.
di chi e’ la responsabilità? chi doveva vigilare?
chi dovrebbe eventualmente risarcire la mia perdita di chance?
grazie
Per potere rispondere con cognizione di causa sarebbe necessario esaminare le deliberazioni aziendali.
Certo è che, dal punto di vista contrattuale, incarico di coordinamento e di posizione organizzativa sono due istituiti diversi, per cui è difficile comprendere perché non potessero convivere.
Se la deliberazione che introduceva il nuovo modello organizzativo fosse legittima, non vi sarebbe evidentemente alcun danno.
Quanto alla posizione dei suoi colleghi, mi pare di capire da quel che ha scritto che il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa ha determinato la revoca delle funzioni di coordinatore, per cui il loro destino parrebbe segnato (salvo nuovo incarico).
La questione, per quanto detto in premessa, sarebbe da approfondire.
È possibile ottenere il livello di infermiere coordinatore solo perché ho svolto questa funzione insieme al coordinatore effettivo? Mi spiego meglio faccio parte di coop sociale che gestisce assistenza domiciliare .Aumentata la mole di lavoro sono stata spostata in ufficio da 3 anni e mezzo senza adeguamento del livello pur svolgendo parte del lavoro di coordinamento.
Per risponderle sarebbe necessario esaminare il contenuto delle declaratorie CCNL di riferimento.
se la posizione organizzativa avviene senza bando o valutazione di tutto il personale D e DS è impugnabile la delibera?
La disciplina è contenuta principalmente negli artt. 20 e 21 del CCNL del Comparto Sanità del 07.04.1999.
Dalle disposizioni contrattuali sopra citate si ricava che se la scelta aziendale ha inciso su posizioni di diritto soggettivo (altri lavoratori di categoria D e DS che potevano legittimamente concorrere con possibilità di successo) certamente la deliberazione è impugnabile e potrebbe legittimare un’azione risarcitoria.
Buonasera avvocato ho bisogno del suo aiuto per capire se posso fare causa alla mia ASL per mancato ricollocamento della mia posizione organizzativa,vi spiego sono stato titolare di posizione organizzativa come coordinatore del reparto di radiologia di un comune in provincia di Napoli per 6anni sempre con valutazione positiva, con il nuovo atto aziendale le posizioni previste per la radiologia territoriale dove afferiscono 4comuni della provincia di Napoli sono scese da 4 a 2 ed io sono così rimasto fuori per curriculum rispetto agli altri due che hanno preso i due posti liberi, ma fino a qui niente da dire ci sta quello che invece non comprendo è il mio mancato ricollocamento in altro reparto d radiologia della stessa Asl con la stessa posizione organizzativa dove c’era il posto vacante da assegnare ritengo che non sia stata valorizzata la mia figura e non solo l’azienda ci va anche a rimettere in termini economici perché la retribuzione che dava a me la sta dando a un altro ma allo stesso tempo per chi ha avuto soppresso la posizioni organizzativa gli danno un assegno ad personam visto che si parla sempre di risparmiare le sembra corretto un comportamento del genere da parte della mia ASL?Da specificare inoltre che nel conferire le nuone posizioni alla scadenza del contratto non è stato fatto nessun regolamento aziendale in merito,in fine vorrei capire perché altre persone titolare di posizione organizzativa sono state ricollocate addirittura in altri reparti o uffici ed io invece no?Posso fare ricorso?La ringrazio in anticipo e complimenti per la sua professionalità
Non esiste un obbligo contrattuale di ricollocare l’assegnatario di una posizione organizzativa in caso di riorganizzazione (salvo disposizioni interne che dovrei esaminare).
Esiste però l’obbligo di assegnargli la fascia superiore sussistendo le condizioni previste nel CCNL.
Buongiorno, ho 36 anni di servizio in Amministrazione ASL ,Assunto come Coadiutore ho avuto solo in tanti anni una promozione verticale ad Assistente C ed arenatomi poi all’attuale C5 , poi nulla piu’ grazie ai blocchi verticali . Mi chiedo se sia possibile per me avere un premio alla carriera senza macchia ed avere una Posizione Organizzativa almeno nell’ultimo anno di Servizio .Delusissimo dalla legge Brunetta
Mi spiace per la sua situazione e condivido le sue perplessità circa l’insufficiente valorizzazione della professionalità.
Tuttavia, il conferimento delle posizione posizioni organizzative, come disciplinato dal CCNL e (ordinariamente) normato dalle aziende sanitaria attraverso appositi regolamenti, prevede che i destinatari possano essere soltanto i lavoratori collocati in categoria D.
Mi spiace per la mancata valorizzazione della professionalità acquisita.
Quanto al premio alla carriera, nessuna disposizione normativa lo prevede.
Per le posizioni organizzative, invece, le stesse potevano essere conferite (il CCNL 2016-2018 – artt. 14 e ss. – introduce infatti la nuova disciplina degli incarichi di funzione) nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinavano le modalità di affidamento degli incarichi (che potrà leggere nell’articolo).
Come si ricava dall’art. 22 gli incarichi di posizione organizzativa “attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
Tale precisazione, da un lato, esclude che possano esserne conferiti di nuovi, dall’altro, che quelli già conferiti resteranno in vigore sino al momento in cui le aziende, una volta definiti i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi di funzione, non li attribuiranno in esito alle procedure di selezione cui potrà eventualmente partecipare (se ancora in servizio).
(Nuovo profilo e perdita fasce acquisite in passato). salve da poco più di un anno sono passato da collaboratore (infermiere) a coordinatore (caposala) avevo la fascia più alta d6 avendo maturato più di 30 anni di sevizio. con il nuovo profilo sono stato inquadrato in fascia ds1 , le chiedo è possibile perdere le fasce acquisite in passato, ed inoltre, i miei colleghi vincitori di concorso come me, e in passato infermieri con fascia d3 era giusto collocarli ds1 come il sottoscritto, se da infermieri non eravamo in fasce uguali, perche da coordinatori(caposala) uguali.
Con decorrenza 01.09.2003, l’art. 19 del CCNL 2002-2005 prevede il collocamento in Ds dei professionisti cui vengano conferite le funzioni di coordinamento. Stabilisce inoltre che l’inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avvenga nel rispetto dell’art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 23, comma 6 del presente contratto.
Relativamente al trattamento economico spettante ai dipendenti in caso di passaggi di fascia all’interno della medesima categoria (nel suo caso D), l’art. 31 comma 10 del CCNL 1998-2001 prevede che:
“In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all’interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta – ove spettante al nuovo profilo acquisito – la indennità di cui all’art.30, comma 5 . Non si dà luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento”.
Come anticipato, la norma è stata modificata dall’art. 23, comma 6 del CCNL 2002-2005
Nel caso in cui con l’applicazione dell’art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l’assegno stesso è trasformato in fascia e solo l’eventuale residuo rimane come assegno personale.
Il CCNL salvaguarda quindi il trattamento economico in godimento.
salve, nel caso ad un assistente tecnico Asl gli sono state affidate con ordine di servizio mansioni di coordinamento dei mezzi 118, può richiedere tali indennità, fin ora mai riconosciute?
Nella sua nota non riferisce la durata e i contenuti dell’incarico di coordinamento affidato con ordine di servizio (per le modifiche contrattuali in materia rinvio ad una precedente risposta), informazioni essenziali per passare dalla valutazione del caso in astratto (che potrà leggere) a quella in concreto.
Se l’attività svolta è riconducibile in tutto e per tutto a quella tipica del ruolo che ordinariamente svolge il coordinatore infermieristico incaricato con atto formale, ritengo possa applicarsi lo stesso principio espresso dalla Corte di Cassazione in materia di mansioni riconducibili ad una posizione organizzativa ricoperta di fatto (sentenza n. 8141/2018): “la mancanza o illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Anche nel settore pubblico trova, infatti, applicazione, l’art. 36 della Costituzione il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sempre che, beninteso, l’esercizio delle mansioni non avvenga contro o all’insaputa del datore di lavoro.
È necessario considerare però che la giurisprudenza in materia non è univoca, anche quando è favorevole.
Ad esempio, il Tribunale di Cagliari, in uno dei casi analoghi che ho seguito personalmente, non ha applicato l’art. 36 Cost. ma ha motivato l’accoglimento della domanda con le regole dell’inadempimento contrattuale, condannando l’azienda sanitaria a risarcire il “coordinatore di fatto” in misura corrispondente all’indennità non percepita.
I presupposti per promuovere un contenzioso astrattamente ci sono ma, come anticipato, per esprimersi con cognizione di causa sarebbero necessari gli opportuni approfondimenti.
Egr. Avv. approfitto della sua disponibilità x chiedere se ritiene legittimo quanto sotto descritto:
-nel 01.01.2011 mi viene conferito incarico di P.O. area amministrativa Distrettuale. Incarico ricoperto sino al 31/05/2018 quando, a seguito di diversa organizzazione aziendale, la P.O. viene soppressa;
-dal 1/6/2018 mi viene riconosciuta la fascia superiore(da D1 a D2);
– ad aprile 2019 partecipo ad una nuova selezione x incarico PO area amministrativa Contabilità Finanziaria e dal 1/5/2019 mi viene conferito il nuovo incarico con il riconoscimento economico di euro 540 mensili (x 13 mensilità).
Tutto ciò premesso, ecco il quesito: nel cedolino mensile da tale indennità viene detratto il valore della fascia superiore. Nel dettaglio: fascia superiore euro X, ind.PO euro 460.
Ritiene legittimo che a fronte di una delibera di conferimento valorizzata in 540 euro mensili vengano liquidati 460?
Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL del 11.10.2018, gli incarichi di posizione organizzativa, così come quelli di coordinamento, sono stati soppressi e “sostituiti” con gli incarichi di funzione (cfr. artt. 14 e ss.), per cui devo necessariamente ritenere che la posizione organizzativa Le sia conferita in virtù di una procedura avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL (così come previsto dalla disciplina transitoria – art. 22), diversamente non mi spiego.
Ciò premesso, e salva l’esistenza di una normativa di secondo livello e/o di altra aziendale (che ovviamente ignoro), non vedo come l’indennità di funzione possa ridurre/eliminare quella di fascia, visto che essa – per espressa previsione contrattuale (art. 36 CCNL 07.04.1999 e art. 20 CCNL 11.10.2018) assorbe unicamente i compensi per il lavoro straordinario.
Preg.mo Dott. DOGLIO,
in riferimento ai criteri di selezione per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative, la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche, o altri titoli in genere, possono essere esclusi dall’Azienda Ospedaliera in sede di valutazione dei candidati? In breve l’Azienda può, de facto, escludere i titoli nello stilare i requisiti necessari per il conferimento dell’incarico?
In attesa di Sua cortese risposta porgo distinti saluti ed ossequi.
Per dare una risposta completa avrei necessità di esaminare i criteri adottati e il relativo regolamento aziendale
Infatti le date indicate sono da leggersi come 2017 e 2018… la ringrazio per il chiarimento..
Egregio avvocato, nel complimentarmi per le sue chiare ed esaustive risposte, Le porgo la mia domanda:
nel rispetto delle gerarchie e delle responsabilità descritte nelle declaratorie di categoria D e DS del CCNL, valutati e appurati i requisiti, può la Direzione affidare l’incarico di funzione organizzativa ad un livello D sovra – ordinandolo di fatto ad un DS già presente nella struttura di svolgimento dell’incarico?
grazie
l’art. 17 comma 5 del CCNL 2016-2018 prevede che “Il requisito richiesto per l’incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l’incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso”.
Deriva da quanto precede che l’incarico potrebbe essere conferito anche ad un D, piuttosto che ad un DS.
La invito però a verificare quali siano i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi stabiliti dall’azienda.
“Deriva da quanto precede che l’incarico potrebbe essere conferito anche ad un D, piuttosto che ad un DS.”, pur essendo di sua natura superiore un DS rispetto ad un D? Essendo l’I. di O. sovraordinato a tutti gli altri, nell’ambito di una stessa struttura, non si creerebbero conflitti di natura gerarchica tra un D con I.O. e un DS già di per se adibito a maggiori responsabilità?
Sono domande a cui Lei mi ha già in parte risposto e la ringrazio, ma credo che a questo punto ci sia un vuoto nel CCNL con il dubbio che non si siano approfonditi determinati argomenti nella stipula del documento contrattuale e che lascia poco arbitrio in fase di contrattazione decentrata nelle aziende Sanitarie.
cordialmente La saluto
Le sue preoccupazioni sono giustificate tant’è che il nuovo CCNL all’art. 12 stabilisce come sia indispensabile avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale, anche in ragione della particolare rilevanza degli incarichi di organizzazione.
Quanto al ruolo delle organizzazioni sindacali nella gestione aziendale dei nuovi istituti, è necessario precisare quanto segue.
1. Compete all’Azienda individuare gli incarichi funzionali necessari alla propria organizzazione, come indicato dall’art. 18, c.1.
2. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, sono oggetto del nuovo istituto di relazioni sindacali “confronto”, come anche la definizione dei criteri per la graduazione ai fini dell’attribuzione della relativa indennità (art. 5, c.3, lett. d) e lett. e).
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale (art. 8, c.5, lett. a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce).
Ok allora sarà doveroso da parte delle Aziende, di concerto con le RRSS, nei processi di organizzazione, porre le basi per accogliere le nuove categorie e relative declaratorie del personale, in attesa che si concluda il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale, CCNL all’art. 12.
La ringrazio e rinnovo i saluti.
Concordo.
La posizione organizzativa può fare prestazioni aggiuntive?
salve , sono un infermiere e nel 2013 ho partecipato ad una selezione interna per l’attribuzione di una Posizione Organizzativa nella Direzione Sanitaria arrivando in 2° posizione . la titolare della P.O. è andata in pensione il 1° luglio 2019 e ho richiesto lo scorrimento della graduatoria senza ricevere risposta . vi anticipo che l’azienda non ha ancora attuato gli incarichi di funzione previsti dal ccnl 2016/19 e ho saputo che il direttore sanitario del Presidio ha conferito le funzioni di Posizione Organizzativa ( F.F) ad una infermiera della direzione sanitaria che peraltro non aveva partecipato a detta selezione. può darmi un consiglio . grazie
Le sue perplessità sono assolutamente giustificate.
Le consiglio di acquisire attraverso un’istanza di accesso copia degli atti aziendali relativi al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa alla collega che, suo tempo, non partecipò alla selezione e di recuperare l’Avviso di selezione e l’eventuale regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa dell’Area Comparto.
Motivi l’istanza rappresentando che si riserva di contestare il conferimento dell’incarico perché utilmente collocato nella graduatoria.
Disporrà in questo modo dei documenti necessari per valutare, con un avvocato di sua fiducia, se proporre eventuali azioni.
okk , l’eventuale ricorso è di competenza del giudice del lavoro o al Tar !!!
vi ringrazio dell’attenzione .
Giudice del Lavoro
Scusi a livello di PEO mi erano stati assegnati 2 punti per il punteggio finale in quanto titolare di PO.
Successivamente mi sono stati tolti per posizionarmi in classifica al di sotto di una certa persona che nella PEO del 2016 era 2 posti dietro me. La prima domanda è la seguente:
i titolari di P.O. svolgono funzioni direttive ?? questa era la ragione dell’assegnazione dei due punti. Prima avevano deciso di si e dopo hanno ritrattato.
La seconda domanda è:
Se si presenta un attestato di due ricercatori universitari nel quale dichiarano che il sottoscritto ha collaborato per le loro pubblicazioni per quanto riguarda le analisi statistiche si può non assegnare il punteggio previsto per quella collaborazione ? Grazie mille anticipatamente
Alla prima domanda che Lei pone potrei rispondere soltanto dopo aver preso visione dei documenti; alla seconda in parte si, nei seguenti termini: alla luce di quel che scrive (vedi aggiornamento), la commissione può non attribuire il punteggio quando ritenga che non sia possibile individuare l’apporto del candidato all’opera collettiva.
Le suggerisco di acquisire, attraverso un’istanza di accesso, copia dell’intera documentazione relativa alla selezione cui ha partecipato al fine di valutare se sussistano i presupposti per far valere i suoi diritti.
aggiornamento domanda precedente (21 ottobre ore 9:47): per il punteggio sulle pubblicazioni questa è la direttiva:
Le pubblicazioni saranno valutate secondo i criteri di cui all’art. 11 lettera c del DPR 220/01 precisando che le pubblicazioni in collaborazione potranno essere valutate solo se da esse “sia possibile individuare l’apporto del candidato all’opera collettiva o perchè questa consiste di parti separabili redatte dai diversi autori o perchè l’apporto dei singoli autori è in esse enunciato e specificato o è da essa altrimenti desumibile in modo certo (CGA 29/01/2001)
Vedi risposta precedente
Un titolare di posizione organizzativa nn può fare straordinario e ok ma può fare prestazioni aggiuntive???
L’art.1 della Legge 8 gennaio 2002 n.1 di conversione del Decreto Legge 2001/402, “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario,” consente alle aziende sanitarie, di remunerare anche il personale infermieristico e tecnico di radiologia attraverso il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive.
Questi i requisiti:
1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
2. essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
3. non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell’orario di servizio comprese le assenze per malattia (ad es., ma non tutti i regolamenti aziendali sono univoci sul punto: part-time; permessi della Legge 104/92; congedi parentali; permesso retribuiti ( nel mese), assenze per malattia che comportino una riduzione del debito orario)
Né la legge né le norme contrattuali impediscono al titolare di posizione organizzativa (istituto peraltro residuale dopo l’approvazione del nuovo CCNL), che sia in possesso dei requisiti, di svolgere prestazioni aggiuntive.
Buongiorno, ho letto che col nuovo CCNL sanità 2016-2018 è stata introdotta una durata massima di 10 anni per incarichi di posizione organizzativa, volevo chiedere se ciò è inderogabile, in quanto presso l’ente pubblico dove lavoro è stato conferito tale incarico ad un dipendente nel 03/2009 (rinnovato più volte) quindi ad oggi con una durata superiore a 10 anni, può l’ente trovare uno stratagemma per non applicare tale norma?
Grazie
Maria
Il nuovo CCNL distingue, nell’ambito degli incarichi di funzione, tra incarichi di organizzazione e professionali (artt. 14 e seguenti).
La durata dei primi non può superare i 10 anni.
L’art. 22 stabilisce che “Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
“Gli incarichi sono attribuiti dall’Azienda o Ente a domanda dell’interessato sulla base di avviso di selezione” (art. 19 comma 3).
L’incarico di posizione organizzativa è, quindi, destinato a scomparire.
Naturalmente nulla potrà impedire al titolare del “vecchio” incarico di partecipare alla selezione per il nuovo ruolo e, qualora, risultasse vincitore di essere eventualmente incaricato sino al termine massimo di dieci anni (trattandosi di un nuovo incarico).
Salve! Lavoro presso un Istituto di ricerca ed inquadrato come ds. È piu di trent’anni che gli incarichi di posizione organizzativa è affidatata sempre alle stesse persone e x noi assunti nel 2006 siamo stati ibernati senza alcuna possibilità di crescita, tanto è vero che in 14 anni io (cone tanti altri) sono appena divenuta ds1. Non è discutibile ?
In astratto, direi di sì.
Per rispondere in concreto sarebbe necessario esaminare della documentazione aziendale che disciplina l’istituto.
Salve avvocato sono un Infermiere (laurea triennale) in forza al risk management aziendale da 2 mesi, , con un trascorso di anni 12 nella stessa azienda ma in un altra UOC. In funzione di un bando interno di prossima pubblicazione proprio per PO non avendo master posso partecipare per l assegnazione al pari requisito della fascia D e con i miei anni di servizio?
Cordialmente
Se si riferisce ad un bando per incarichi di funzione, la risposta la ricava dall’art.16 comma 5 del CCNL 21.05.2018, che riporto testualmente, diversamente Le chiedo di spiegare meglio.
“Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità”.
Una situazione particolare rivesto incarico di P.O.con responsabilità riguardanti determinati rpocessi assistenziali ,non gestionale delle risorse umane. In pratica da 3 anni continuo a svolgere il lavoro quotidiano CPSI turnista con responsabilità aggiuntive di controllo e responsabilità diretta riguardante la prevenzione delle cadute e delle reazioni trasfusionali. Il primario riferisce che non devo andare oltre i miei campi ed in pratica assisto che il facente funzione caposala ha piu’ potere dirigenziale del sottoscritto.
Il CCNL prevede che il titolare di P.O. continui a espletare la propria mansione assolvendo come aggiuntive le responsabilità date ?
Continuando a compiere il dovere da CPSI Turnista posso svolgere le responsabilià datomi con il conferimento dell’incarico ?
Per esprimersi compiutamente sarebbe necessario conoscere il contenuto dell’atto di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e del regolamento aziendale che disciplina le posizioni organizzative.
Certamente l’incarico di posizione organizzativa e di coordinamento (attualmente residuali dopo l’entrata in vigore del CCNL 21.05.2018 che ha disciplinato gli incarichi di funzione), non si identificano, per cui il tema non è quello del peso delle rispettive responsabilità, ma se Lei possa o meno svolgere quelle assegnate (di cui ignoro i contenuti) nel rispetto delle norme contrattuali.
Norme contrattuali che pretendono che le funzioni assegnate siano prestate con autonomia gestionale ed organizzativa e assunzione diretta di responsabilità, siano esse funzioni di direzione di servizi/unità organizzative o funzioni di alta professionalità e specializzazione (cui mi pare possano essere ricondotte quelle oggetto del suo incarico).
le indennita di funzione sono date solo a chi è sindacalizzato -politicizzato ect
noi laureati con magistrale dottorati e siamo coordri di ruolo sè non sei allineato
non ti prendono in considerazione , poichè dai fastidio alla triplice che ormai sono con le amministrazioni.
L’unico rimedio possibile, se ricorrono i presupposti, è l’azione giudiziaria.
Attraverso un’istanza di accesso potrà acquisire la documentazione utile per comprendere se vi sia una possibilità di azione.
Non si arrenda e agisca lucidamente.
Buonasera, sono un’incaricato di PO e non posso non farvi i complimenti per l’articolo. La realtà dei fatti, del requisito della professionalità purtroppo non viene mai applicato, in quanto le selezioni sono palesemente indirizzate sui destinatari vincitori, così come per la Dirigenza vera e propria. La concorrenza, se così si può chiamare, tra colleghi aventi lo stesso diritto, viene compromessa da evidenti paletti formativi. E’ di tutta evidenza che se un amministrativo operante in una struttura diversa da quella per cui concorre per un incarico, non ha le conoscenze piene della materia, ha solo conoscenza teorica delle normative, dettagli operativi ma niente più. Questo comporta che anche se più bravo, in gamba, disponibile, e ha attitudini evidenti per quell’incarico, verrà comunque posto ai margini dalla stessa amministrazione, a favore di altro elemento di mediocre valore, ma già operante con il dirigente preposto alla U.O.
Anche la valorizzazione economica è lasciata alla sola decisione della Direzione Strategica (chiaramente già concordata con le OO.SS. in assise privata), a volte senza alcun senso logico e oggettivo, basta spostare dettagli e il gioco è fatto. La verifica dei nuclei di valutazione è del tutto inesistente così come per la dirigenza, è raro trovare valutazione negative tali da compormettere l’incarico. Essendo un ‘incarico di natura privata basato sul principio di fidelizzazione, il DG può tenere sempre sotto controllo la PO, operando una coercizione mentale ai fini della sussistenza nell’atto aziendale di quella determinata Struttura.
Scusate ma dovevo trasmettere a codesto Studio, una visione panoramica sintetica della vera applicazione delle normative contrattuali in sede locale, applicazione che mai avviene correttamente, nonostante l’ARAN risponda compiutamente a tutti i quesiti. E’ per questi motivi che la PA non funziona, perchè non pone elementi validi a sua disposizione nei ruoli chiave, ma perchè risponde solo alle sirene politico-sindacali.
La ringrazio per i complimenti e per il contributo.
Sostituitsco da due anni una P.O. andata in pensione, firmo determine, autorizzata alla firma di determine di liquidazione , ma la stessa non è stata ancora bandita quindi non ho alcuna indennità.
Come devo procedere?
Se l’incarico di funzione (di organizzazione mi pare di capire) è stato istituito, lo svolgimento di fatto delle relative attività legittima il diritto a percepire la remunerazione prevista.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che se il dipendente svolge le mansioni di una posizione organizzativa e ne assume le connesse responsabilità «la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate” (tra le tante: Cass. civ. sez. L., sentenza 31 luglio 2019, n. 20722).
La questione merita senz’altro un approfondimento, per cui Le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia.
Si può essere, contemporaneamente responsabile di unità operativa semplice e di posizione organizzativa?
Si tratta di incarichi che hanno destinatari diversi: rispettivamente, il personale della dirigenza e il personale del comparto.
L’incarico di responsabile di unità operativa (=struttura) è previsto dal CCNL applicabile alla dirigenza, mentre quello di posizione organizzativa (che resta in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione) è disciplinato dal CCNL del Comparto.
Buongiorno,
se, con deliberazione aziendale ASL del 2020, viene indicato come funzionario (con funzioni di segretario) nelle attività di “vigilanza ed ispezioni di farmacie convenzionate con SSN” un COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE cat.D -dipendente della medesima ASL-, lo stesso avrebbe diritto o meno ad una indennità o gettone di presenza per le attività espletate, e mai corrisposte sino ad oggi?
Vi ringrazio anticipatamente
Non mi pare che Lei faccia riferimento all’esistenza di un incarico una posizione organizzativa (oggi incarico di funzione) che costituisce il tema della pubblicazione in cui ha inserito il quesito.
In ogni caso, per rispondere sulla sussistenza o meno di un diritto a percepire un’indennità o altra forma di remunerazione, dovrei disporre di un’informazione più completa ed esaminare gli atti cui fa riferimento.
Gent.mo Dott. DOGLIO, buonasera
anche io nel complimentarmi per le sue risposte, Le porgo un’altro quesito: un incarico di Organizzazione di Coordinamento di Reparto attribuito senza una formale sottoscrizione di un contratto individuale d’ incarico, condizione tra l’altro contemplata sia nel regolamento aziendale che nella delibera di assegnazione dello stesso, può configurarsi dal punto di vista giuridico-legale come un vizio tale da nom poter essere considerato valido?
Situazione questa sulla quale lo scrivente vorrebbe fare leva nei confronti della propria ASL per recuperare su istanza di parte gli emolumenti degli istituti contrattuali della pronta disponibilità e dello straordinario, tolti in quanto assorbiti dall’indennità di incarico percepita, per poi attendere l’applicazione,del nuovo CCNL del comparto 2019/2021 che e maggiormente favorevole si tali questioni.
Grazie
Cordialità
Francamente direi di no.
L’indennità assorbe il compenso per il lavoro straordinario e non potrà far leva sulla mancata sottoscrizione del contratto individuale per pretendere, oltre alla remunerazione prevista per l’incarico di organizzazione e coordinamento, anche gli emolumenti rimasti assorbiti.
Anche se il conferimento dell’incarico è viziato sotto il profilo formale, infatti, avendo svolto la prestazione che ne costituisce l’oggetto, ha comunque diritto all’indennità, con i conseguenti effetti sul piano giuridico economico.
buonasera
Sono un CPSEI Cat.DS5, vincitore di concorso (1993 )per caposala abilitato a funzioni direttive, ho svolto il ruolo di caposala dal 1995 al settembre 2022, non avendo partecipato al concorso per funzioni di coordinamento sono stato sostituito da un vincitore di tale concorso e sono stato relegato in un limbo, può darmi chiarimenti in merito? Potrei rivolgermi ad un giudice del lavoro per essere reintegrato nel ruolo?
Dopo le modifiche contrattuali (CCNL 21.05.2018 e CCNL 02.11.2022), il capo sala a cui non sia stato conferito l’incarico, in esito alla specifica selezione, non può evidentemente conservare le funzioni direttive svolte in precedenza.
Se l’oggetto dell’incarico per il quale è stata bandita la selezione (a cui avrebbe potuto partecipare) riguarda le funzioni di coordinamento del servizio è, pertanto, pienamente legittimo che a svolgerle sia il vincitore.
Ritengo, quindi, che non possa ricorrere al Giudice del lavoro per domandare di essere reintegrato nelle funzioni di coordinamento assegnate al vincitore della selezione, ma, eventualmente, previo il necessario approfondimento della situazione (“sono stato relegato in un limbo”), per tutelare la sua professionalità qualora sia stata effettivamente compromessa.
Buongiorno, avrei un quesito, se una persona viene assunta in Ufficio Tecnico fascia D come Capo Tecnico e, nel corso degli anni gli vengono attribuiti livelli superiori fino alla D3 (l’ente ha più di 250 posti letto) ma non il D4 come prevede il CCNL per la Sanità Privata e, nel tempo la qualifica di Capo tecnico viene cambiata in Coordinatore Servizi per un totale di servizio ad oggi di 27 anni; secondo il criterio delle indennità di coordinamento non dovrebbe spettargli il riconoscimento di un’indennità di funzione e/o di coordinamento?
Fermo restando la volontà da parte dell’azienda di non riconoscere nulla, né il livello D4 né nessuna indennità nonostante il tempo trascorso senza valutazione alcuna in merito e nel rispetto delle funzioni svolte.
Grazie Andrea
La pubblicazione ha ad oggetto le posizioni organizzative nel CCNL Comparto sanità (contratto che peraltro non è più vigente) e le regole del blog mi consentono di rispondere unicamente alle domande che interessano il tema proposto nell’articolo.
Il suo quesito riguarda un tema completamente diverso, relativo ad altro CCNL (Sanità privata), che richiederebbe un approfondimento attraverso l’esame della documentazione in suo possesso (non è chiaro se Le sia stato formalmente conferito l’incarico di coordinamento).
In generale, posso limitarmi a riferire che l’inquadramento in D4 – secondo l’ultimo CCNL ARIS/AIOP – potrà avvenire al verificarsi delle condizioni previste nell’art. 48 (che La invito ad esaminare) e che lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, con l’assunzione delle connesse responsabilità (art. 62), costituisce titolo per pretendere il relativo trattamento economico.
Tenga conto che i crediti di natura retributiva si prescrivono in cinque anni per cui Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per valutare il da farsi.