Skip to main content
DIRITTO

Cessazione automatica del rapporto di lavoro del dirigente medico e illegittimo addebito dell’indennità sostitutiva del preavviso

L’art. 104 del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 disciplina l’ipotesi della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con preavviso (o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva).

Com’è noto, il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, in caso di dimissioni del dirigente, il termine di preavviso è di tre mesi che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

L’art. 12, comma 12 del vigente CCNL  prevede un’ipotesi particolare di cessazione automatica del rapporto di lavoro dei dirigenti già in servizio a tempo indeterminato, vincitori di concorso presso altra Amministrazione ed esonerati dalla prova.

“[…] sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del comparto. L’esonero determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro”.

Non v’è chi non veda che “l’immediata cessazione” determina l’impossibilità della provvisoria prosecuzione della prestazione lavorativa che, al contrario, è tipica del preavviso.

È, tuttavia, prassi di alcune Aziende applicare, anche al dirigente esonerato dal periodo di prova, la disciplina del preavviso e con essa, considerato che, il più delle volte, non potrà rispettare il termine di tre mesi, la trattenuta di un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non osservato (indennità di mancato preavviso).

In tal modo, l’addebito dell’indennità diventa di fatto automatico, con grave pregiudizio patrimoniale per il dirigente.

Si tratta di una situazione paradossale, considerato che sino all’approvazione del CCNL 19.12.2019 nella medesima situazione, il dirigente poteva richiedere l’aspettativa per motivi personali per un tempo esattamente corrispondente al periodo di prova (art. 14 CCNL 08.06.2000), senza alcun obbligo di preavviso nell’ipotesi in cui, al termine di esso, non avesse fatto rientro nell’Azienda di provenienza (cfr. artt. 14 e 19 CCNL 08.06.2000, quest’ultimo sostituto dall’art. 10 CCNL 10.04.2004).

Aspettativa che non è più contemplata proprio perché, nell’ipotesi considerata, il dirigente è esonerato dal periodo di prova[1].

Ad avviso di chi scrive, la suddetta prassi è illegittima.

Il dirigente, infatti, non può essere tenuto a corrispondere l’indennità di mancato preavviso proprio perché quella disciplina è ontologicamente incompatibile con qualsiasi ipotesi di cessazione automatica.

La circostanza che l’art. 105 del CCNL 19.12.2019 non includa tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, l’esonero dal periodo di prova del dirigente vincitore di concorso è del tutto irrilevante e non può certo comportare l’assoggettamento della suddetta ipotesi all’obbligo di preavviso.

A supporto di tale, direi ovvia, considerazione, appare esplicativa la disposizione di cui all’art. 105, comma 2, laddove le Parti sociali hanno stabilito che nel caso di cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessi “al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio” (art. 105, comma, 1 lett. a), “non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista”.

Si tratta, a ben vedere, della medesima situazione.

Anche nel caso di esonero dal periodo di prova, infatti, la risoluzione è automatica, con i conseguenti effetti sul piano giuridico ed economico.

@giacomodoglio

 

 

 

 

 

 

[1] L’art. 12, comma 10, prevede che l’aspettativa, per la durata del periodo di prova, possa essere concessa al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto che non si trovi nelle condizioni per esservi esonerato.

 

15 Comments

  • Annacarla Carissimi ha detto:

    Buonasera,
    Sono un dirigente medico di I livello presso una struttura pubblico convenzionata e vincitrice di concorso presso una struttura pubblica.
    Ho difficoltà a rispetta te il preavviso di tre mesi, inoltre la struttura di provenienza mi concederebbe l’aspettativa pari al periodo di prova nell’altra struttura.
    Avrei necessità di delucidazioni in merito

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Dovrebbe specificare quale sia il CCNL applicato dall’Azienda datrice di lavoro.

      I CCNL regolano, infatti, in modo diverso gli istituti contrattuali.

  • Lucia ha detto:

    Buonasera, sono dipendente oss di una pa a tempo indeterminato. Ho
    vinto un concorso in un’altra azienda. Ho richiesto l’aspettativa per
    vincita di concorso il 31 ottobre per il periodo di prova. L’aspettativa
    mi è stata rifiutata in quanto con l’ultimo ccnl sanita in vigore dal 2
    novembre si esonerano dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiamo
    già svolto. L’esonero di cui sopra comporta l’immediata cessazione del
    rapporto di lavoro originario. Ora l’azienda mi chiede di compilare il
    modulo di dimissioni. È corretta la procedura?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A mio parere, no.

      Faccia però bene attenzione a quello che scrivo di seguito e si avvalga preferibilmente della consulenza di un avvocato di sua fiducia, che previo esame della documentazione ritenuta necessaria, Le potrà consigliare il da farsi.

      Alcune Aziende sanitarie nonostante il vincitore di concorso sia esonerato dal periodo prova (e quindi impossibilitato a richiedere l’aspettativa), pretendono, comunque, il pagamento dell’indennità sostitutiva anche quando non sia possibile osservare il periodo minimo di preavviso.

      Si tratta di una vera assurdità, perché se il rapporto di lavoro cessa automaticamente, così come prevede l’art. 40 del CCNL 02.11.2022, non si vede come si possa pretendere l’osservanza del periodo minimo richiesto dall’art. 85.

      Le Parti sociali hanno deciso di riproporre per il Comparto, quanto già normato per la Dirigenza, senza escludere espressamente tra le ipotesi in cui la disciplina del preavviso non si applica proprio quella in cui il rapporto cessa automaticamente.

      C’è da augurarsi che la giurisprudenza demolisca l’interpretazione pro azienda che di fatto si risolve nel penalizzare il vincitore del concorso esonerato dal periodo di prova.

      Le suggerisco, quindi, di non compilare una semplice lettera di dimissioni, a meno che non abbia la certezza che l’Azienda di destinazione sia disponibile ad attenderla sino al maturare del periodo di preavviso (Le dico subito, però, che non ha alcun obbligo al riguardo e che anzi lei sarà tenuta ad osservare i termini indicati nel bando e nel CCNL) o che l’Azienda datrice sia disponibile a non addebitare l’indennità sostitutiva.

      Qualora non avesse tale certezza, ho già consigliato ad altri lavoratori che si trovano nella medesima situazione di formalizzare una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 40 CCNL 02.11.2022, in cui si dovrà precisare che con la sottoscrizione del contratto individuale recante l’esonero dal periodo di prova si verificherà la cessazione del rapporto.
      Nella suddetta comunicazione sarà necessario specificare che la data effettiva sarà notificata non appena sarà indicato il giorno della presa servizio.

      A tale informativa dovrà, quindi, seguire una nuova comunicazione con l’indicazione dell’ultimo giorno di lavoro, non appena si conoscerà la data di effettiva presa di servizio.

      È mio dovere precisare che, al momento, non sono al corrente di pronunce della giurisprudenza di merito sulla corretta interpretazione delle norme contrattuali.

      Nell’interesse di alcuni dipendenti, cui è stata addebitata l’indennità di mancato preavviso, ho proposto alcuni ricorsi, ma le cause sono tuttora in corso.

      Come ogni parere anche il mio è evidentemente opinabile.

  • Annalisa ha detto:

    Buona sera. Sono un dirigente medico dipendente a tempo indeterminato di una ASL. Data la mia anzianità di servizio, ho rassegnato le dimissioni il 31.10, con un preavviso di tre mesi (ultimo giorno di lavoro 31.01). Poteri trovarmi nella necessità di anticipare l’ultimo giorno di lavoro al 15.01. In questo caso, a quanti giorni ammonterebbe l’indennità di mancato preavviso? A 15 giorni o ripartirebbero i tre mesi? Grazie per la risposta

  • Giovanni ha detto:

    Avvocato buonasera avrei bisogno di un chiarimento, sono un medico ospedaliero direttore facente funzione di uoc . Vorrei dimettermi, ho 250 gg di ferie arretrate che non voglio prendere, è necessario prenderle? Posso inviare le dimissioni con i tre mesi di preavviso?
    Cordai saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il tema che Lei propone è diverso rispetto a quella oggetto dell’articolo pubblicato nel blog, per cui mi limiterò ad alcune considerazioni, sperando che possano esserle utili.

      La Corte di Cassazione ha evidenziato che la responsabilità dell’Azienda sanitaria per il mancato godimento delle ferie da parte del medico sussiste anche quando si tratti di dirigente apicale (purché ricorrano determinate condizioni).

      Se l’Azienda sanitaria si è resa inadempiente agli obblighi pianificazione delle ferie deve monetizzarle al momento della cessazione del rapporto (art. 33, comma 10, CCNL 19.12.2019).

      Ritengo, quindi, assurdo che si possa pretendere dal lavoratore di posticipare la data di decorrenza delle dimissioni con la motivazione che debba prima godere del riposo, quando è stata la stessa Azienda a impedirglielo sino quel momento.

      Considerata le prevedibile “resistenza” dell’Amministrazione di appartenenza ad una sua richiesta di monetizzazione delle ferie, Le consiglio, prima di dimettersi, di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per valutare meglio come procedere, cosa possibile soltanto attraverso un approfondimento del caso concreto.

      In ogni caso,

  • Giovanni ha detto:

    Salve, sono un dirigente medico di I livello a tempo indeterminato da 4 anni, ho appena vinto un concorso a tempo indeterminato presso un’altra asp, nella stessa regione, medesima specializzazione .
    Posso chiedere aspettativa?
    Devo dare preavviso di licenziamento?
    Posso cumulare l’anzianità di servizio, al fine dello scatto stipendiale dei 5 anni?
    Grazie
    Cordiali saluti.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Se ha vinto un concorso nella medesima disciplina e ha già superato il periodo di prova non può chiedere l’aspettativa.

      Quanto al preavviso di licenziamento, se l’Amministrazione di destinazione è indisponibile ad attenderla per il termine di tre mesi (visto che i bandi di concorso prevedono che il vincitore di concorso debba prendere servizio nei termini indicati dall’amministrazione), consiglio una strategia che ho già sperimentato con successo davanti ad un Tribunale (anche se l’Azienda sanitaria interessata ha proposto ricorso in appello).

      Ho scritto un articolo al riguardo (https://www.studiolegaledoglio.it/cessazione-automatica-del-rapporto-di-lavoro-del-dirigente-medico-e-illegittimo-addebito-dellindennita-sostitutiva-del-preavviso/) che potrà consultare nel sito.

      Se si trovasse in tale condizione (non poter osservare il preavviso), Le suggerisco, quindi, prima di presentare la domanda di dimissioni di consultare un avvocato esperto in diritto sanitario.

      Certamente, ai fini del diritto all’incarico e della progressione stipendiale si considera l’anzianità di servizio già maturata.

  • Mirko Scarpelli ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    Sono un dirigente Medico di I livello con contratto a tempo indeterminato.
    Da circa 18 mesi sono in aspettativa perché assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso altro ente ( stessa qualifica).
    Da poco ho vinto il concorso a tempo indeterminato presso l’azienda ospedaliera presso cui attualmente presto servizio.
    Volevo chiederle se devo presentare formali dimissioni e se devo rispettare i 15 gg di preavviso. a tal proposito, faccio presente che non sono stato ancora contattato dall’azienda per la stipula del nuovo contratto.
    Inoltre vorrei chiederLe se in questo caso è previsto un periodo di prova.
    Cordiali Saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      In questo caso, s’intrecciano diverse disposizioni contrattuali (in materia di aspettativa per incarico a tempo determinato: art. 10, comma 9 CCNL 10.02.2004; cessazione del rapporto a tempo indeterminato nell’ipotesi di vincita di concorso: art. 16, comma 11, CCNL 23.01.2024; recesso dal contratto a tempo indeterminato e determinato: rispettivamente, art. 83, comma 2 e art. 85, comma 4 del CCNL 23.01.2024 ), per cui La invito a considerare la situazione complessiva, visto che è attualmente assunto a tempo indeterminato presso altra Amministrazione.

      In particolare, deve porsi non tanto il problema del preavviso da rispettare verso l’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto a tempo determinato, quanto evitare di trovarsi “esposto” nei confronti dell’Azienda di cui è attualmente dipendente a tempo indeterminato (tre mesi di preavviso oppure pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso).

      Ogni problema sarebbe superato (verso entrambe) se potesse prendere servizio a tempo indeterminato alla scadenza del contratto a tempo determinato (scadenza che coincide con il termine finale del periodo di aspettativa), perché in tal modo potrebbe limitarsi a comunicare (15 gg. prima) che al termine dell’aspettativa non riprenderà servizio.

      Questa la norma di riferimento.

      L’art. 10, comma 9 del CCNL 10.02.2004 stabilisce che il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8 lett. b) (per l’appunto, quella concessa per tutta la durata del contratto a termine), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg. prima.

      Se non avesse tale possibilità (potrà accertarsene contattando il servizio competente dell’Azienda sanitaria presso cui ha vinto il concorso), Le suggerisco di prendere contatto con un avvocato di sua fiducia che, esaminata la situazione contrattuale complessiva (con la relativa documentazione), troverà senz’altro la soluzione più adatta per evitare oneri economici.

      Quanto al periodo di prova, l’ha già superato (avendo prestato servizio con la stessa qualifica) per cui non è obbligato (cfr. art. 16 CCNL 24.01.2024).

  • Ferdinando ha detto:

    Buongiorno,
    sono un dirigente medico a tempo indeterminato che ha vinto un regolare concorso presso altra azienda ospedaliera. Ho regolarmente inviato la domanda di preavviso per dimissioni volontarie. Volevo sapere se, avendo avuto un infortunio sul lavoro, questi giorni devo recuperarli nel computo del preavviso o sono computati nei 3 mesi del preavviso stesso.
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Ritengo debba recuperarli, salvo diversi accordi con l’Amministrazione (ex art. 83, comma 5 CCNL 23.01.2024), perché l’infortunio interrompe il decorso del periodo di preavviso.

Leave a Reply

STUDIO LEGALE DOGLIO
Via Grazia Deledda 74 Cagliari

T: +390706670413
T: +393395706257
E: avvocatogiacomodoglio@gmail.com