Queste brevi considerazioni hanno lo scopo di offrire ai lavoratori, di fronte alle illegittime iniziative recentemente assunte da alcune aziende sanitarie, finalizzate ad imporre la fruizione delle ferie, alcuni argomenti di contestazione.

Nessuna norma autorizza, infatti, il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore in deroga alle previsioni stabilite dai CCNL di riferimento (per il comparto: CCNL Comparto Sanità, art. 33[1]; per la dirigenza: CCNL Area Sanità, art. 33[2]).

Il principio inviolabile sottostante alle norme contrattuali, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 36, comma 3 Cost.[3]), è nel senso che debba essere garantito un equo contemporaneamento tra le esigenze di vita dei lavoratori e gli interessi aziendali.

In ogni caso, anche tacendo del chiaro tenore letterale delle norme contrattuali vigenti e del fatto che, a partire dal DPCM del 08.03.2020, è stata addirittura prevista la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico (inizialmente, art 1, comma 1 lett. p., misura da ultimo ribadita sino al 03.05.2020 con l’art. 1, comma 1 lett. hh. dal DPCM 10.04.2020), nessuna interpretazione di segno contrario può ricavarsi dalla raccomandazione indirizzata ai datori di lavoro pubblici affinché promuovano, laddove necessario, la fruizione delle ferie (inizialmente, art 1, comma 1 lett. e., misura da ultimo ribadita con l’art. 1, comma 1, lett. r. sino al 03.05.2020 con il DPCM 10.04.2020).

Una siffatta prospettiva applicativa della norma contrasterebbe non soltanto con il suo tenore letterale (“si raccomanda…di promuovere”) ma con le stesse disposizioni ordinarie che presidiano la regolazione del diritto alle ferie (art. 2109 c.c.[4] e art. 10 DLGS n. 66/2003[5]) attraverso un equo bilanciamento tra le esigenze di vita dei lavoratori e gli interessi aziendali.

Che il diritto alle ferie non possa piegarsi alle esigenze aziendali sino ad annullarsi, si ricava anche dai Considerando 4 e 5 della Direttiva 2003/88/CEE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro: “Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.

Non fa eccezione alla regola generale nemmeno l’art. 87, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale stabilisce che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Anche dall’anzidetta disposizione si evince, quindi, quanto segue: 1) l’amministrazione può utilizzare unicamente le ferie pregresse, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, che, com’è noto, prevede, tra l’altro, non soltanto che si debba tener conto delle richieste del dipendente ma anche della possibilità di goderne in modo continuativo per quindici giorni continuativi nel periodo 1 giugno-30 settembre; 2) l’amministrazione non può disporre in nessun caso delle ferie che il lavoratore non abbia ancora maturato.

Con specifico riferimento alle ferie pregresse, allo scopo di prevenire possibili obiezioni[6], si dovrà ulteriormente considerare quanto segue. Se è vero, come ha ricordato, anche di recente, la Corte di Cassazione (Cass., sez. L, ordinanza 12.02.2020, n. 3476, richiamando Cass., n. 27206 del 2017), che qualora nel corso del rapporto di lavoro il dipendente non abbia usufruito delle ferie nella misura contrattualmente prevista, l’amministrazione sia legittimata ad imporne la fruizione per prevenire richieste di pagamento dell’indennità sostitutiva, è altrettanto vero che il datore di lavoro sia tenuto a garantire la fruizione attraverso una loro tempestiva programmazione annuale che deve tener conto anche delle esigenze del lavoratore.

Sarebbe conseguentemente irragionevole ritenere che la possibilità di concorrere alla pianificazione delle ferie residue venisse meno nell’ipotesi in cui il lavoratore non avesse potuto goderne per esigenze di servizio ostative, e quindi per colpa del datore di lavoro.

È da escludere, quindi, che il collocamento in ferie d’ufficio possa ritenersi lecito quando si traduca in un atto d’imperio meramente strumentale che si sostanzierebbe in un obbligo di permanenza domiciliare per le note esigenze di salute pubblica.

 

 

[1] Art. 33 – Ferie e recupero festività soppresse

  1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).
  2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
  3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
  4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.
  5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2,3, e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
  6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
  7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
  9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
  10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
  11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
  12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
  14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
  15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b). E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
  16. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.

[2] Art. 33 – Ferie e recupero festività soppresse

  1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all’Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo d’intesa dell’11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell’area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
  2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
  3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
  4. Ai dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

5.Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

  1. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
  2. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  3. Il dirigente che è stato assente ai sensi degli artt. 36 (Assenze giornaliere retribuite) e 38 (Assenze previste da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
  4. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinchè sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

9bis.In relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno- 15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

  1. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

11.Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

  1. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
  2. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 36 comma 1, lett. b) (Assenze giornaliere retribuite). E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’Azienda o Ente al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
  3. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre i termini di cui al comma 12.
  4. L’Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.

[3] Art. 36, comma 3 Cost..

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

 

[4] Art. 2109 – Periodo di riposo.

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.

[5] Art. 10 – Ferie annuali1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

[6] Il rilievo è imposto dal mero scrupolo perché il senso dell’art. 87, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è chiarissimo.

20 Commenti

  • Cristina ha detto:

    È possibile recuperare le ferie assegnate d’ufficio relative al 2020 (maturate e non maturate)???
    S’è si in che modo?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Per risponderle dovrei esaminare la documentazione di cui dispone.
      Ha ricevuto una comunicazione scritta da cui risulta che è stata collocata in ferie d’imperio? Per quanti giorni (tra ferie pregresse e ferie non ancora maturate) ?
      Il primo passo è certamente quello di contestare la disposizione (sempre che, come sarebbe preferibile, non l’abbia già fatto prima).

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno avvocato
    Le scrivo in merito ad un’ulteriore chiarimento circa le ferie d’imperio emergenza covid_19.
    Io sono stata collocata in ferie d’ufficio inizialmente in modo verbalmente poi in forma scritta per 13 giorni ,di cui 2 giorni ferie pregressa(2019) i restanti
    ferie relativi al 2020.
    Ho contestato la dispozione ma non ho avuto nessuna risposta …..
    Ho qualche speranza che le mie ferie vengano ripristinate???
    Grazie mille per la sua disponibilità

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Come ho scritto, il comportamento dell’azienda che pone in ferie il dipendente con un atto d’imperio è, a mio avviso, illegittimo ma è onere del lavoratore contestarlo, rappresentando la propria disponibilità a prestare servizio.
      Se intendesse agire per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del datore di lavoro, dovrebbe prendere contatti con un avvocato di sua fiducia per valutare le iniziative da assumere.

  • Umberto ha detto:

    Buonasera Avvocato, lavoro in ospedale sono affetto da diabete insulinodipendente-ischemia cardiaca trattata con due stent ( 2018) ipertensione arteriosa e ipertiroidismo -sono in possesso legge 104/92 art.1, dal 10 Marzo al 30 Aprile risulto in astensione dal lavoro. Avendo sentito il medico competente della mia ASL ho prodotto copia del decreto unitamente come richiesto idonea certificazione a cura del mio medico curante attestante le mie patologie; per le quali ovviamente sono un soggetto a forte rischio.Vorrei sapere se il mio iter è corretto e nel caso il Governo per le categorie a rischio dovesse ratificare una proroga se ne ho diritto.
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Art. 26 comma 2 del DL.Cura Italia, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

      “Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;”.

      I disabili gravi, i pazienti oncologici e tutti i lavoratori che si stanno sottoponendo a terapie salvavita possono assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile usufruendo di un’assenza giustificata perché equiparata al ricovero ospedaliero.

      Non posso ovviamente sapere se, come auspicabile, il Governo disporrà una proroga.
      Se così fosse sarei sorpreso se la platea dei soggetti beneficiari venisse ridotta.

  • Maria Teresa Orru' ha detto:

    Salve Avvocato Doglio, vorrei farle una domanda in quanto sono un coordinatore tecnico, vorrei sapere se sono obbligata a dare il mio numero di cellulare ai mie colleghi che lo usano impropriamente quando sono in ferie, cioè non per motivi urgenti di lavoro!
    Posso far utilizzare solo la mail aziendale quale strumento di lavoro, per le comunicazioni d’ufficio ?
    Ad esempio per comunicarmi in giornata una assenza per malattia !
    La ringrazio e le auguro buona giornata!

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      In questa sede, come specificato nella sezione blog del sito, posso rispondere unicamente ai quesiti inerenti gli argomenti trattati nelle pubblicazioni.
      Il quesito esula dall’argomento relativo al collocamento in ferie d’ufficio.
      Se ritiene potrà scrivermi privatamente utilizzando uno dei miei contatti.

  • paternesi doc ha detto:

    se un dipendente esposto a radiazioni ionizzanti avente diritto a 15 giorni di ferie (riposo biologico) l’Azienda sanitaria in cui lavoro può impedire di usufruire dei suddetti 15 giorni semplicemente perché si aspetta l’atto deliberativo che stabilisce la fruizione
    Se nel frattempo il dipendente va in pensione ha diritto alla monetizzazione?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il riposo biologico di 15 gg. nell’anno solare, qualora il lavoratore è titolare dei benefici di legge, non può essere impedito dalla mancanza di un atto deliberativo.

      Se il dipendente non ha potuto godere dei 15 gg. di ferie aggiuntive nell’anno solare potrà certamente pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale.

  • Maria Pia ha detto:

    Salve avvocato, sono un’infermiera e le chiedo se il coordinatore infermieristico può programmare delle ferie d’ufficio senza avvisare il dipendente ? Con la nuova assunzione di personale, il coordinatore si permette spesso di riempire il cartellone lasciandoti a casa perché sostanzialmente non gli ‘servi’.Ora però questo comportamento autoritario non mi sta bene… vorrei inviarle una mail ….per difendere i miei diritti.!

    Graziee per l’ascolto

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il comportamento descritto è palesemente illegittimo.

      Le ferie devono essere pianificate dall’azienda perché il dipendente possa goderne nei termini contrattualmente previsti, e devono essere fruite (nel rispetto di turni prestabiliti), previa autorizzazione, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenendo conto delle sue richieste.

      La norma di riferimento è l’art. 33 del CCNL del 21.05.2018, di cui riporto le disposizioni essenziali (commi 8, 10 e 12)

      9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

      10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

      12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

  • Pina ha detto:

    Buonasera avvocato. Ho una situazione lavorativa un po’ disastrata, in continuo conflitto con il mio amministratore che, su sente libero di mettermi in ferie da un giorno all’altro anche per lunghi periodi e poi richiamarmi da un giorni all’altro per esigenze di servizio. Ho specifiche mansioni con scadenze ma questo a lui poco importa per poi richiamarmi ed esigere che venga fatto subito rispettando le scadenze.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Le sue doglianze sono assolutamente legittime.

      Il diritto riposo feriale ha natura costituzionale (art. 36 Cost.) e non può essere sacrificato (come appare evidente nella fattispecie) per soddisfare mutevoli, e direi anche poco chiare, esigenze aziendali.

  • Antonio ha detto:

    È possibile imporre 6 ferie d’ufficioin un mese ?
    Dopo 2 giorni di 104 la notte mi è stato messo ferie d’ufficio.
    L’azienda ha dato mandato di consumare ferie estive ma la coordinatrice impone di richiedere un turno completo e non solo mattina e pomeriggio altrimenti impone notte d’ufficio.
    Anche quando si utilizza la 104 mattina e pomeriggio impone ferie d’ufficio la notte .

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La normativa contrattuale, nella parte d’interesse, è la seguente (art. 33 CCNL Comparto Sanità 21.05.2018):

      comma 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

      comma 10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

      comma 12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

      comma 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

      Il CCNL non consente, quindi, l’imposizione d’ufficio delle ferie (la pianificazione è altra cosa) e nel suo caso l’abuso dell’istituto mi pare di solare evidenza.

  • FIORE Antonio ha detto:

    Chiedo: è legittimo quanto di seguito disposto dalla Amministrazione pubblica? I dipendenti possono opporsi a queste disposizioni?

    OGGETTO: Chiusura delle sedi universitarie– anno 2022.

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di contrattazione per la disciplina del rapporto di
    lavoro del personale di categoria B-C-D-EP, sottoscritto il 14 ottobre 2019, “l’Amministrazione si
    avvale della possibilità di disporre la chiusura delle sedi per un periodo massimo di 10 giorni
    lavorativi, nell’anno, coincidenti con le giornate lavorative previste da calendario, ferme restando
    eventuali decisioni dell’Amministrazione in merito alla necessità di tenere aperte alcune strutture.
    In tali periodi, il personale è collocato d’ufficio in ferie, con imputazione al corrente anno, fatta salva
    la possibilità di fruire di festività soppresse, riposo compensativo o ferie di anni differenti,
    opportunamente autorizzate secondo le formalità previste”.
    Per il corrente anno corrente si ritiene necessario derogare al suddetto articolo, quale misura di
    contenimento dei costi per il riscaldamento delle sedi universitarie, al fine di dare seguito alle
    indicazioni fornite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in attuazione del
    Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas predisposto dal Ministero della Transizione
    ecologica, delle azioni del Dipartimento della Funzione Pubblica per il risparmio energetico e l’uso
    intelligente e razionale dell’energia nella Pubblica Amministrazione, nonché del documento
    “Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio – Guida operativa per i Dipendenti” predisposto
    dall’ENEA.
    Si ricorda che sono già state disposte le seguenti chiusure:
    – 3 gennaio 2022 (1 g)
    – 7 gennaio 2022 (1 g)
    – 16/19 agosto 2022 (4 g)
    Con riguardo al periodo delle festività natalizie, l’Amministrazione intende disporre la chiusura delle
    sedi universitarie nelle seguenti giornate:
    – 23 dicembre 2022 (1 g)
    – dal 27 al 30 dicembre 2022 (4 gg).
    Si invitano le SS.LL. a far pervenire eventuali osservazioni in merito entro le ore 12:00 del 7 ottobre
    2022.
    Si anticipa inoltre che, per le medesime ragioni, le sedi resteranno chiuse nelle giornate dal 2 al 5
    gennaio 2023 (4 gg).
    Nelle more dell’emanazione del documento operativo, destinato a tutta la comunità accademica,
    relativo alle misure attuative per il contenimento dei consumi e per l’efficientamento delle risorse
    energetiche, si precisa che l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di chiudere le sedi
    universitarie in occasione dei ponti di Ognissanti e dell’Immacolata Concezione attivando,
    contestualmente, il lavoro da remoto per tutto il personale in servizio nelle giornate lavorative che
    precedono e/o seguono tali festività (ipoteticamente 31 ottobre e 9 dicembre 2022)
    IL DIRETTORE GENERALE

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 36, comma 3 Cost. impone un equo contemperamento tra le esigenze di vita dei lavoratori e gli interessi del datore di lavoro.

      Che il diritto alle ferie non possa piegarsi sino ad annullarsi, si ricava anche dai Considerando 4 e 5 della Direttiva 2003/88/CEE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro: “Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.

      Passando dall’astratto al concreto, si deve rilevare come, nel caso specifico, l’Accordo di contrattazione definisca un bilanciamento tra il diritto alle ferie e le esigenze dell’amministrazione di chiudere le proprie sedi per un periodo di tempo massimo di 10 giorni.

      La deroga unilaterale al contenuto dell’Accordo – soprattutto laddove comporti un superamento di quel limite – non mi pare giustificata (vedi: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-09-2022/pa-dieci-azioni-il-risparmio-energetico-e-luso-intelligente-e-razionale).

      Di più, senza poter esaminare i documenti, non posso aggiungere (spero che questa nota possa comunque esserle utile).

  • Giuseppe ha detto:

    Salve avvocato sono un infermiere con contratto a tempo determinato con scadenza 31/12/2023, il coordinatore infermieristico ha deciso di testa sua di darci le ferie che maturiamo ogni mese d’ufficio , inoltre chiedendoci a noi di inviargli la richieste per le ferie nei giorni in cui stabiliva lui ( ovviamente ha trovato muro almeno da parte mia, così facendo eravamo noi che volevamo le ferie per l’azienda sanitaria ), adesso mi ritrovo le ferie inserite nei turni cartacei ma nessuna comunicazione di servizio o pec dove mi viene scritto che mi sono state assegnate le ferie d’ufficio. Vorrei sapere se è legittimo tutto questo, se il cordinatore è tenuto a inviarci qualche comunicazione ufficiale ( fino adesso soltanto verbale e inseriti nei turni cartacei due F) oppure visto che non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale e nel portale del dipendente non sono caricate le ferie posso tranquillamente presentarmi sul posto di lavoro ( nel caso in cui non mi presenti possa risultare la mia un’assenza ingiustificata sul lavoro? credo ) La ringrazio anticipatamente

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Di seguito, preliminarmente e per migliore chiarezza, riporto il testo della norma (art. 49 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022)

      “9. Le ferie sono […] sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 12.Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

      Come potrà leggere, la norma prevede un bilanciamento tra le esigenze aziendali (è l’Azienda che pianifica) e quelle del dipendente, il quale, però, deve chiedere le ferie (e quindi formalizzare la relativa richiesta) che dovranno essere concesse nei periodi compatibili con le esigenze di servizio.

      La sistematica imposizione delle ferie è certamente contestabile, ma occorre dare prova del fatto che le richieste del lavoratore siano state altrettanto sistematicamente ignorate.

      Nel caso considerato, mi pare ovvio, quindi, che in mancanza di una sua espressa richiesta le ferie siano state imposte, ma le possibilità di un’efficace contestazione riposano sulla prova della violazione della norma contrattuale.

      Le consiglio di formalizzare (sempre utilizzando un tono consono) le sue ragioni di contestazione (chiedendo la revoca della disposizione) e di presentare le richieste di ferie evitando che si accumulino. Se l’Azienda dovesse negarle, perché non compatibili con le esigenze di servizio, proponga delle opzioni alternative tenendo conto di quell’indicazione.

      Se la disposizione non venisse revocata eviti di presentarsi al lavoro, ma d’ora in poi Le consiglio di tenere a mente quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali ed eventualmente di rivolgersi ad avvocato esperto della materia per la migliore tutela dei suoi diritti.

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