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DIRITTODIRITTO SANITARIO

Demansionamento e dequalificazione professionale – La Corte di Cassazione conferma le ragioni degli infermieri.

By 25 Settembre 2022No Comments

Finalmente si chiude il cerchio.

La Corte di Cassazione, con tre ordinanze pubblicate nel mese di luglio 2022 – nn. 21924, 21942 e 23183 – ha rigettato i ricorsi proposti da alcune Aziende sanitarie contro le sentenze pronunciate dalla Corte d’Appello di Cagliari in materia di demansionamento degli infermieri.

La Suprema Corte, in particolare, ha validato le ragioni che hanno motivato numerose azioni collettive proposte dagli infermieri a tutela della loro dignità e immagine professionale, lese dall’inadempimento contrattuale delle Aziende datrici.

Argomenti che avevano indotto il Tribunale di Cagliari (nelle sentenze poi confermate dal Collegio sardo) a condannare le Aziende interessate a reintegrare gli infermieri nelle loro esclusive attività ed a risarcire i danni non patrimoniali, quantificati equitativamente in base al diverso impegno di ciascuno nelle mansioni del personale di categoria A, B e BS.

Per anni, infatti, le Aziende sanitarie, per ovviare alla gravissima carenza di personale di supporto (ausiliari/OTA/OSS), hanno imposto agli infermieri un “mortificante” ruolo di sostituzione che, da un lato, li ha costretti a svolgere le attività tipiche delle categorie inferiori (secondo la declaratoria contrattuale), dall’altro, li ha, sia pure in parte, costretti a sacrificare le proprie ed a compromettere il processo di “nursing”.

In particolare, “era emersa una condizione strutturale di carenza di personale addetto allo svolgimento di mansioni di base, che aveva portato gli infermieri a svolgere le mansioni inferiori, quali: il rifacimento dei letti, la distribuzione del vitto, la pulizia ed il cambio di padelle e pappagalli, la cura dell’igiene personale dei pazienti allettati, la movimentazione degli stessi. Dal quadro probatorio emergeva che il ricorso agli infermieri professionali non era limitato, come dedotto dalla AZIENDA appellante, a rari casi, coincidenti con particolari esigenze cliniche ma era invece costante ed imprescindibile, alla luce della grave carenza di personale di assistenza di base “(ordinanza 11 luglio n. 21942).

“La rilevanza quantitativa della prestazione relativa alle qualifiche inferiori era tale da escludere che il loro svolgimento potesse essere considerato come obbligazione accessoria, che per sua natura doveva avere una rilevanza marginale ed essere funzionalmente collegata alla obbligazione principale” (ordinanza 11 luglio n. 21924).

La Corte di Cassazione ha evidenziato come, correttamente, “la Corte territoriale ha accertato il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità̀ dei lavoratori attraverso la prova per presunzioni, fondata sulle circostanze concrete del demansionamento e, in particolare, sulla sua frequenza e sul carattere pubblico”. E ha, altresì, osservato come, nella fattispecie sia del tutto irrilevante la contestata “mancanza di prova del cambiamento delle abitudini di vita, venendo in rilievo il danno all’immagine professionale e non un danno di tipo esistenziale”(ordinanza del 25 luglio n. 23183).

La consistenza qualitativa e quantitativa del demansionamento consentiva di desumere, sulla base della comune esperienza, che l’esercizio promiscuo di mansioni proprie del profilo di appartenenza e di mansioni di livello anche assai inferiore era idoneo ad ingenerare nei degenti una confusione di ruoli, per cui l’utente si aspettava (e pretendeva) dall’infermiere anche i compiti dequalificanti: risultavano provati il disagio personale e la sofferenza interiore, per l’apparenza creata all’esterno”(ordinanza 11 luglio n. 21924).

Non si tratta certo delle prime decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in materia di demansionamento degli infermieri, ma sono certamente le prime che concludono azioni proposte collettivamente a difesa del ruolo dell’infermiere come professionista dell’assistenza.

Azioni collettive che hanno avuto il merito di arginare pericolose iniziative datoriali finalizzate ad “istituzionalizzare” quell’illegittimo ruolo di supplenza e di porre all’attenzione generale i riflessi negativi sull’assistenza al malato che derivano dall’insufficienza degli operatori sanitari impegnati nelle attività alberghiere e igienico sanitarie.

@giacomodoglio

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