L’art. 10, comma 1 e 8 del CCNL del Personale  della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N.  del 10 febbraio 2014 nel testo contrattuale vigente (il contenuto della lett. b del comma 8, è stato sostituito dall’art. 24, comma 13 del CCNL 03.11.2005), così dispone: 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio […] 8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione.”

L’art. 23 bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 – Disposizioni in materia di mobilità pubblico-privato – espressamente richimata nel testo contrattuale, prevede che “In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.

Come ha chiaramente affermato il Tribunale di Cagliari (ordinanza 42/2016) “la differenziazione di trattamento previsto dalla contrattazione collettiva è evidentemente volta ad agevolare la mobilità tra amministrazioni statali, superando i limiti altrimenti previsti dall’art. 23 bis cit.”

Dalla lettura della disposizione contrattuale si evince, quindi, che nel caso in cui il dirigente medico chieda l’aspettativa per un incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, la stessa non possa non essere concessa.

Nel linguaggio giuridico, infatti, l’indicativo presente viene utilizzato con il significato di un imperativo presente, il che significa che l’espressione “è concessa” deve essere evidentemente letta come “deve essere concessa”.

Deve, dunque, escludersi che l’azienda sanitaria possa discrezionalmente negare la concessione dell’aspettiva richiesta per “tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato” .

Depone a favore di siffatta interpretazione, del resto, anche un parere reso dall’ARAN che così rispondeva ad un quesito specifico (AIII92_Orientamenti applicativi ): “La concessione dell’aspettativa prevista dal comma 8 per i dirigenti a tempo indeterminato è discrezionale da parte dell’azienda?” L’aspettativa prevista dall’articolo 10 comma 8 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D’altra parte l’azienda – a sua volta – può scegliere se coprire il posto con un’assunzione a tempo determinato”.

Eppure, alcune aziende continuano a porre degli ostacoli all’esercizio del relativo diritto in nome delle consuete (e spesso genericamente dedotte) esigenze aziendali.

Avv. Giacomo Doglio

132 Commenti

  • Gabriele Capurso ha detto:

    Ma quindi una aspettativa per incarico a tempo determinato in IRCSS di diritto privato va concessa?

    • admin ha detto:

      Dalle norme sotto elencate si può evincere che l’aspettativa deve essere concessa soltanto per l’assunzione con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. Negli altri casi previsti può essere negata per esigenze di servizio.

      La differenziazione di trattamento previsto dalla contrattazione collettiva è evidentemente volta ad agevolare la mobilità tra amministrazioni statali, superando i limiti altrimenti previsti dall’art. 23 bis cit.

      Ecco il testo delle norme.

      L’art. 10 del CCNL 10 febbraio 2014, nella sua attuale formulazione, recita quanto segue: “1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio […] 8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione.”.

      L’art. 23 bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 – Disposizioni in materia di mobilità pubblico-privato – espressamente richimata nel testo contrattuale, prevede che “In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.

  • Giuseppe ha detto:

    Ma se l’azienda nega la concessione dell’aspettativa, dopo il tempo utile per prendere servizio presso altra pubblica amministrazione, aggrappandosi ai 30 giorni, quali sono i vantaggi nel.procedere per vie legali?

    • admin ha detto:

      Si tratta di valutare, in base alla situazione concreta, se possa o meno proporsi un’azione risarcitoria per danni patrimoniali e/o non patrimoniali (perché la prova del danno non è in re ipsa).
      Diversamente, credo, non via sia alcun vantaggio nel promuovere un’azione di mero accertamento della condotta illegittima del datore di lavoro (almeno, personalmente sconsiglierei di agire in giudizio, qualora, persa l’aspettativa, non fosse possibile chiedere i danni).

  • Valentina Deiana ha detto:

    Sono una dirigente medico in servizio presso la asl di Alessandria con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15/10/2018. Ho partecipato nel mese di febbraio c.a. al concorso per Dirigente medico anestesista all’ats di Sassari risultando inserita nella graduatoria degli idonei. L’ats di sassari mi ha comunicato l’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la firma del contratto per il primo luglio. Vorrei sapere se posso chiedere ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 2004 l’aspettiva di sei mesi all’asl di Alessandria e se la suddetta asl puo’ esercitare il suo potere discrezionale nella concessione dell’aspettativa. Si ringrazia per la risposta.

    • admin ha detto:

      Aspettativa
      La disciplina contrattuale nelle ipotesi di aspettativa concessa per motivi di lavoro è contenuta nell’art. 10, comma 8 del CCNL 10.02.2004, il quale dispone che “l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, nelle seguenti ipotesi:

      a) per un periodo massimo di 6 mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa (art. 10, comma 8, lett. a)

      b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in ospedali pubblici dei paesi dell’Unione Europea, non- ché presso organismi di quest’ultima ovvero Organismi internazionali (art. 10, co. 8, lett. b).

      Il dettato contrattuale parrebbe apparentemente escludere che l’aspettativa possa essere concessa in caso di assunzione a tempo indeterminato, salva l’ipotesi di incarico di dirigente di struttura complessa.

      In realtà, l’art. 14 del CCNL 8 giugno 2000 al comma 9 prevede che

      “Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione….”

      Considerato il tenore letterale della norma contrattuale (“è concessa”) sono del parere che l’azienda di provenienza non possa esercitare alcun potere discrezionale.
      Posso, tuttavia, anticiparle che pendono davanti ai Tribunali italiani diversi contenziosi in materia.

      • Giuseppe ha detto:

        Buonasera, sarebbe possibile sapere se un dirigente medico, presso pubblico ospedale, può ottenere l’aspettativa non retribuita per andare a lavorare in clinica convenzionata col SSN? Grazie.

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Il tema trattato nell’articolo pubblicato nel blog riguarda l’aspettativa per incarico tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto e quella prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (incarico conferito da organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da organismi internazionali).

          Il dirigente medico non potrebbe mai richiedere l’aspettativa per un incarico presso una clinica convenzionata con il SSN perché in palese contrasto con le disposizioni normative in materia di incompatibilità.

  • carlo calissano ha detto:

    Buongiorno,
    sono un medico internista assunto a tempo indeterminato presso un ospedale pubblico. In novembre us mi è stata rifiutata l’ aspettativa per un incarico a tempo determinato (1 anno) presso un’altra azienda ospedaliera pubblica. Il diniego è stato motivato con carenza di personale e indicato come possibile a fronte di nuove assunzioni (segnalo che in primavera 2018 hanno assunto 3 medici internisti, ma nessuno è stato assegnato alla medicina).
    Ho intenzione di partecipare i primi di gennaio ad un nuovo concorso sempre per un incarico di 1 anno.
    L’azienda in cui lavoro può rifiutare nuovamente l’aspettativa?
    Ho qualche strumento legale per convincere questa direzione a concedermi l’aspettativa ?
    Ringraziando per l’attenzione
    Cordiali saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Come potrà leggere nelle precedenti risposte, la giurisprudenza di merito (mi riferisco principalmente alle sentenze dei Tribunali) è divisa sull’esistenza o meno di un diritto del dirigente medico all’aspettativa o se, diversamente, essa soggiaccia al potere discrezionale del datore di lavoro, nel senso che quest’ultimo possa concederla o meno tenuto conto delle proprie esigenze organizzative.
      Esiste purtroppo anche una sentenza della Corte di Cassazione negativa (per quanto il caso si riferisca ad un lavoratore del comparto, la Corte ha esaminato anche le norme contrattuali applicabili alla dirigenza medica).
      A mio avviso il tenore delle norme (contrattuali e legislative) in materia, deve interpretarsi letteralmente, il che porta a ritenere l’esistenza di un vero e proprio diritto.
      In questo senso, ad esempio, i Tribunali di Cagliari e Sassari (ma mi risulta anche molti altri) che non hanno consapevolmente condiviso l’orientamento della Corte di Cassazione.
      Le consiglio di affrontare la questione con un legale di sua fiducia, esperto in materia di lavoro, che potrà certamente informarla sull’orientamento del Tribunale che dovrà decidere il suo eventuale ricorso, da promuoversi in via d’urgenza, unica strada percorribile per evitare che il riconoscimento del suo diritto si “spenga” per via delle note lungaggini processuali.

      • Palama ha detto:

        In merito all’aspettativa sul tempo determinato di un dirigente medico a tempo indeterminato…se invece che chiedere L’aspettativa…si comunica che dalla data tot si è in aspettativa per tutta la durata del contratto? Cosa può succedere?
        La mia asl ha più volte rifiutato aspettative per motivi di personale…sarebbe un ennesimo diniego per loro.

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Glielo consiglio vivamente per le gravissime conseguenze che potrebbero derivare sul piano disciplinare.

          Anche considerando l’aspettativa un diritto del medico (come ho scritto, in più occasioni, la questione purtroppo non è pacifica per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti) è il datore di lavoro a concederla.

          Il lavoratore può contestare la decisione e, se vi sono i presupposti, agire giudizialmente ma certamente non può “sostituirsi” al soggetto istituzionalmente preposto ad adottare il relativo provvedimento.

  • Paolo Caspani ha detto:

    Buongiorno, sono un dirigente medico presso una ASL, chiedo se vi è diritto all’aspettativa per un incarico a tempo determinato come medico presso una società di medicina del lavoro francese privata, in base all’art. 10 comma 8 lettera B del CCNL, dove si parla di organismi pubblici e privati della Unione Europea (oppure se per tali organismi privati dell’Unione Europea si intenda qualcosa di diverso dal caso sopra esposto, per cui l’interpretazione del comma è opinabile e la concessione dell’aspettativa discrezionale)

    grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’aspettativa per prestare un rapporto di lavoro a tempo determinato in un Paese dell’Unione Europea può essere richiesta sulla base dell’articolo 10, comma 8, lettera b) del CCNL 10 febbraio 2004.

      La concessione è, tuttavia, rimessa alla discrezionalità dell’azienda che potrebbe negarla quindi per esigenze di servizio.

      Nella sua formulazione originaria la norma contrattuale stabiliva che l’aspettativa potesse essere richiesta da un dirigente medico per tutta la durata del rapporto di lavoro a termine, se assunto con tale tipologia di contratto presso la stessa o altra azienda del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea.

      Il contenuto della disposizione è stato sostituito dall’articolo 24, comma 13 del CCNL 2002-2005, che così dispone: “…L’aspettativa prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali”.

      Mentre nella precedente formulazione l’aspettativa per un contratto di lavoro a tempo determinato in un Paese dell’Unione Europea veniva considerata non discrezionale, così come quella richiesta per un incarico a tempo determinato in una qualsiasi amministrazione pubblica, il rinvio all’articolo 23-bis del DLGS 30 marzo 2001, n. 165 (che stabilisce la possibilità che l’amministrazione di appartenenza possa opporre un motivato diniego per “preminenti esigenze organizzative”) ha assoggettato la concessione di tale tipologia di aspettativa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro.

      Vi è da aggiungere come nonostante la tenace resistenza di alcuni Tribunali, che nel difendere la lettera della norma contrattuale continuano a riconoscere natura obbligatoria (almeno) all’aspettativa richiesta per la stipula di un contratto a tempo determinato “presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto”, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha posto in discussione l’interpretazione consolidata, affermandone la natura sempre discrezionale.

      • Anonimo ha detto:

        Salve,
        sono un dirigente medico ospedaliero assunto con contratto a tempo indeterminato.

        Dalla sua risposta evinco che la concessione dell’aspettativa in caso di trasferimento presso altro ospedale, anche pubblico, dell’UE, è sempre discrezionale da parte dell’azienda?

        Io mi volevo trasferire in un ospedale all’estero (in Europa), dove firmerei un contratto a tempo determinato di due anni.
        L’azienda in questo momento, si è acuito il problema cronico sottorganico nel mio servizio, e ho timore che responsabile servizio o azienda mi rifiutino richiesta. Pochi mesi fa è morta mia madre dopo anni lunga malattia, mio padre ha 104 comma 3, e io sono in cura per una forte depressione. Il trasferimento temporaneo mi permetterebbe, di assistere per più giorni al mese mio padre, abita a 6 ore di auto da dove lavoro attualmente, visto che il contratto proposto prevede una turnazione fissa con una settimana di riposo dopo 3 settimane di lavoro, senza weekend, quindi 19 giorni di lavoro e 9 giorni ferie.
        Avevo letto seguente comma nel CCNL: “c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238 “. Potrei addurre gravi motivi di famiglia nel mio caso in caso di diniego aspettativa?

        2) Nel caso azienda mi costringa a licenziarmi, posso iniziare il nuovo rapporto di lavoro , nel periodo di smaltimento ferie? Ho accumulato 5 mesi di ferie in 5 anni, o andrei incontro a sanzioni se svolgo attività come medico durante le ferie, avendo esclusività di lavoro in Italia?

        3) i tre mesi di preavviso in caso di mio licenziamento, devono essere lavorativi? Quindi escluso sabato e domeniche?

        4) Nel caso mi licenzi perderò anzianità di servizio?

        Grazie

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          1. In questo caso, la concessione dell’aspettativa è rimessa alla discrezionalità dell’Azienda sanitaria di appartenenza che potrà negarla quando non sia compatibile con le esigenze di servizio.
          Se richiesta allo scopo di accettare una proposta contrattuale a termine (e non per gravi e documentati motivi di famiglia – art. 10, comma 8 lett. c. del CCNL 10.02.2004 per i quali, ritengo debba essere invece concessa), i motivi familiari potranno certamente essere rappresentati, ma non potranno vincolare l’Amministrazione.

          2. Durante il periodo di preavviso non possono essere assegnate ferie, per cui Le consiglio di domandarne la fruizione prima o di pretenderne la monetizzazione considerata la palese responsabilità dell’Azienda datrice (che ha disatteso l’obbligo di pianificazione).
          Se è sua intenzione dimettersi, potrà prendere servizio presso il nuovo datore di lavoro al termine del preavviso oppure, qualora optasse per il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, immediatamente (salvo ricorra l’ipotesi di immediata risoluzione del rapporto – vedi art. 104, comma 5 CCNL 19.12.2019).

          3. I tre mesi devono essere lavorativi, ma includono anche i giorni di riposo.

          4. Assolutamente no: anche il periodo di preavviso è computato nell’anzianità.
          Tenga contro che entro 5 anni potrebbe richiedere la ricostituzione del rapporto (vedi art. 13 CCNL 19.12.2019).

  • BIOVI GIULIO ha detto:

    Buongiorno Avvocato; dopo aver ricevuto dalla mia azienda il diniego alla mia richiesta di aspettativa senza retribuzione per avviamento attività professionale (art. 18 legge 183/2010), adducendo il “solito motivo” della carenza di personale, vorrei gentilmente chiederle , avendo intenzione di presentare una nuova richiesta , se ci sono dei nuovi, possibili presupposti a mio favore per ottenere la suddetta aspettativa.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 18 comma 1 della L. 183/2010, nel testo attualmente vigente, stabilisce che “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi (e rinnovabile per una sola volta), anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa e’ concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato”.

      La formulazione letterale della norma è chiara nel condizionare la concessione dell’aspettativa all’insussistenza delle esigenze organizzative cui fa espresso riferimento.

      Avrebbe, quindi, ben ragione di contestare il diniego qualora le esigenze rappresentate dall’amministrazione fossero, in realtà, inesistenti.

      Non vedo altra strada…

  • Luca ha detto:

    Buongiorno avvocato sono un biologo assunto con contratto a tempo indeterminato presso un azienda pubblica. Sono stato chiamato in un altra azienda pubblica tramite vincita di pubblico concorso. La mia azienda può negarmi l’aspettativa x superamento periodo di prova?
    Devo avere il loro assenso o basta che mandi la domanda con la data di presa in servizio.?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Stante la formulazione letterale della norma contrattuale (“è concessa” – vedi art. 14, comma 9 CCNL 8 giugno 2000), a mio avviso, costituisce un diritto e non può essere negata
      In ogni caso, deve espressamente domandare l’aspettativa (specificando i motivi) e non può certo sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro senza aver prima ottenuto la concessione.
      In caso di diniego, potrà agire davanti al Giudice del Lavoro.

      • Luca ha detto:

        Grazie infinite avvocato.
        Il termine temporale della concessione è facoltà dell’azienda? Se io metto come data il 1 novembre, la mia azienda potrebbe allungare i tempi e comunicarmi l’approvazione dopo la data da me indicata? Costringendomi quindi a posticipare l’entrata in servizio nella nuova azienda? O peggio a perdere l’assunzione?

        Grazie

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Sin quando c’è la possibilità di conciliare le esigenze dell’azienda di appartenenza e quella di destinazione, Le consiglio di mediare. Se viceversa questo non è possibile (perché l’azienda proponente non è disponibile a posticipare il termine) e sempre che abbia comunicato la domanda di aspettativa in modo formalmente corretto, l’unica strada percorribile è quella di valutare attentamente l’opzione giudiziaria (previo, se vi è lo spazio temporale, l’invio di una diffida ad adempiere)

  • dr. Oreste Basso ha detto:

    Ringrazio Avv. Doglio per la sollecita chiarezza. Saluti e complimenti per il valore eccellente del blog.

  • Alba ha detto:

    Buongiorno. Sono un dirigente medico a contratto a tempo indeterminato. Ho vinto un concorso per ricercatore a tempo determinato di 3 anni. Ho chiesto l’aspettativa per questi 3 anni all’azienda ospedaliera. La richiesta è stata inoltrata il 16 di ottobre con partenza dall’1 di novembre. Al momento ho ricevuto solo vaghe risposte secondo cui l’azienda non è d’accordo a concedermela, ma non ho ancora ricevuto nessuna risposta ufficiale.
    Avrei le seguenti domande: 1) c’è un limite di tempo per cui l’azienda deve dare una risposta, dal momento della richiesta di imminente presa di servizio all’università? 2) qualora non rispondessero entro il 31 ottobre (termine massimo per poter firmare l’altro contratto) posso fare un’azione legale? 3) qualora la risposta fosse negativa, cosa posso fare dal punto di vista legale? Premesso che il posto universitario per me rimane la priorità assoluta.
    Grazie per la vostra attenzione.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Purtroppo, non posso sempre rispondere con la velocità necessaria e me ne scuso…

      A mio avviso, l’aspettativa per motivi di lavoro costituisce un diritto del lavoratore (potrà eventualmente leggere nel blog uno specifico articolo sulla questione) e questo giudizio (nonostante una criticata sentenza della Corte di Cassazione di segno negativo), cosa ben più importante, è condiviso da buona parte della giurisprudenza di merito.

      Il mio consiglio, qualora fosse ancora in tempo, è di chiedere all’Ente che propone l’assunzione con contratto a tempo determinato se sia possibile posticipare la presa di servizio e, in caso positivo, valutare immediatamente l’opzione giudiziaria, tenendo conto dell’orientamento del Tribunale in cui dovrà radicare il contenzioso (essenziale quindi rivolgersi ad un avvocato esperto della materia).

  • Cristina Contu ha detto:

    Buongiorno sono un dirigente medico a tempo indeterminato lavoro in un reparto di medicina interna. Ho anche punteggio per partecipare alla graduatoria delle zone carenti della medicina di base della mia stessa Azienda. Qualora vincessi la zona carente posso chiedere aspettativa per 12 mesi per iniziare la nuova attività?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’instaurazione di un rapporto convenzionale non rientra tra le ipotesi per le quali il CCNL prevede la possibilità di domandare la concessione dell’aspettativa.

      Stante, poi, il divieto stabilito dall’art. 4 comma 7 della L. n. 412/1991 (“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”), dubito fortemente possa esserle concessa quella prevista dall’art. 18 L. 183 /2010 (aspettativa di 12 mesi per avviare un’attività professionale o imprenditoriale) che peraltro avrebbe natura discrezionale.

  • Sandro ha detto:

    buongiorno, assistente medico a tempo indeterminato c/o struttura privata convenzionata, per un incarico a tempo determinato come dirigente medico c/o struttura pubblica della stessa ASL, mi spetterebbe l’Aspettativa? Vale quanto detto prima e cioè: b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in ospedali pubblici dei paesi dell’Unione Europea, non- ché presso organismi di quest’ultima ovvero Organismi internazionali (art. 10, co. 8, lett. b).

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Se la struttura privata convenzionata applica il medesimo CCNL, a mio parere, vale quanto riferito nell’articolo pubblicato sul blog (anche se, come ho scritto, non esiste un orientamento giurisprudenziale univoco).

      Diversamente, non sarebbe possibile estendere la disciplina normativa di un CCNL diverso da quello a Lei applicato.

  • Francesco ha detto:

    Gentile avvocato sono un medico a tempo indeterminato in aspettativa non retribuita per incarico di direttore di struttura complessa a tempo determinato!
    Posso partecipare ad una selezione interna per posizione organizzativa nell’azienda che mi ha concesso l’aspettativa?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Devo dedurre, mi corregga se non ho correttamente inteso, che l’aspettativa sia stata concessa per un incarico da svolgere presso altra azienda.

      Come si ricava dalla normativa contrattuale, l’aspettativa determina una sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e quindi di ogni altra attività ad esso collegata (la retribuzione è sospesa, così come l’incarico già conferito presso l’azienda di appartenenza, e non decorre l’anzianità).

      In alcuni avvisi di selezione viene specificato che la partecipazione è consentita anche i dirigenti medici a tempo indeterminato collocati in aspettativa e in comando presso altra amministrazione.

      Dall’avviso di selezione potrebbe trarre le necessarie indicazioni (ad esempio, anche nel caso in cui non fosse specificata l’estensione ma tra i requisiti non fosse richiesta la presenza in servizio) e nel dubbio presenterei comunque la domanda e valuterei il dafarsi in relazione alle determinazioni dell’azienda.

      La questione è certamente da approfondire.

  • Francesco ha detto:

    Grazie mille!
    È proprio come ha inteso!
    Presenterò la domanda
    Grazie

  • Giovanna ha detto:

    Buongiorno avvocato, sono un’operatrice sanitaria assunta con contratto a tempo indeterminato in una struttura pubblica. Ho fatto formale richiesta per 6 mesi di aspettativa non retribuita per svolgere un lavoro a termine presso un altro ospedale pubblico.
    Attualmente non ho ancora ricevuto una risposta formale, ma più volte mi è stato ripetuto che la mia richiesta verrà respinta per esigenze aziendali. Inoltre mi è stato riferito che non possono accettare perché in tal caso sarei una unità che non possono sostituire, se invece mi dimettessi potrebbero farlo.
    Volevo chiederle se possono rifiutare la mia richiesta di aspettativa e nel caso se posso agire per vie legali affinché vengano rispettati i miei diritti.
    La ringrazio per il servizio che svolge

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La ringrazio, innanzitutto.

      Ho assistito in diversi procedimenti giudiziari dirigenti medici a cui è stata negata l’aspettativa per svolgere un lavoro a tempo determinato presso altra amministrazione.

      Il Giudice del lavoro ha accolto i ricorsi, ritenendo (sintetizzo molto, ma ho scritto un articolo pubblicato nel blog) che la normativa vigente, di fonte legislativa e contrattuale, debba interpretarsi nel senso che il dirigente medico abbia, a differenza del lavoratore del comparto, diritto all’aspettativa.

      Il Giudice del Lavoro, in particolare, non ha condiviso il ragionamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – sentenza 11 marzo 2015, n. 4878.

      In questa pronuncia, la Corte di Cassazione, dopo aver affermato che la richiesta di aspettativa del lavoratore del comparto sia sottoposta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione (che potrebbe, quindi, legittimamente negarla quando fosse incompatibile con le esigenze aziendali), ha incidentalmente affermato che anche la normativa che regola l’aspettativa del dirigente medico debba interpretarsi nel senso anzidetto.

      Per i lavoratori del comparto resta però l’ostacolo di questo autorevole “precedente” che interpreta la norma contrattuale del comparto nel senso di escludere l’esistenza di un diritto, per cui un eventuale ricorso presenterebbe evidenti profili di criticità, tanto più se le esigenze aziendali ostative fossero realmente esistenti.

  • Lorenzo ha detto:

    Buon pomeriggio Avvocato.
    Sono un dirigente medico anestesista rianimatore assunto a tempo indeterminato presso azienda pubblica.
    Volevo chiederLe se c’era la possibilità di chiedere aspettativa al mio ospedale pubblico per un contratto a tempo determinato di 12 mesi presso azienda privata convenzionata di una provincia diversa da quella in cui lavoro (ma nella stessa regione).
    Approfitto per ringraziarla anticipatamente per la disponibilità

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Come può evincere dalla lettura delle norme sotto elencate è esclusa la possibilità di chiedere l’aspettativa per prestare servizio in le strutture sanitarie private, convenzionate e non con il SSN.

      Ecco il testo delle norme.

      L’art. 10 del CCNL 10 febbraio 2014, nella sua attuale formulazione, recita quanto segue: “1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio […] 8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione.”.

      L’art. 23 bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 – Disposizioni in materia di mobilità pubblico-privato – espressamente richimata nel testo contrattuale, prevede che “In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.

  • carla ha detto:

    Buongiorno, è possibile richiedere l’aspettativa , da dipendente a tempo indeterminato , medico, non avendo ancora superato il periodo di prova, per incarico a tempo determinato?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 12, comma 3 del CCNL 19.12.2019 prevede che: “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 43”.

      La circostanza che la sospensione del periodo di prova sia prevista soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e dal CCNL – tra i quali non rientra l’aspettativa – porta a concludere, a prescindere anche da altre ulteriori possibili considerazioni, che la normativa vigente non lo consenta.

  • Mathias ha detto:

    Buona Sera Avvocato,
    innanzitutto complimenti per il servizio che svolge!
    sono un medico a tempo indeterminato presso una ASL da meno di 5 anni, ma ho superato il periodo di prova.
    ho ricevuto una proposta per un incarico quinquennale a tempo determinato come responsabile di U.O., da un Ospedale Privato Equiparato al Pubblico.
    Posso richiedere aspettativa, tenendo conto che la graduatoria del concorso, che mi ha visto vincitore, è ancora attiva e dalla quale stanno prendendo specialisti sia la mia ASL di appartenenza, che altre ASL della regione.
    per questo motivo la mia azienda avrebbe facilità di sostituzione per la posizione che lascerei sguarnita.
    la ringrazio anticipatamente.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La questione dovrebbe essere approfondita, per cui mi limito ad alcune osservazioni nell’auspicio che possano esserle di qualche utilità (purtroppo di questi tempi non riesco a rispondere con la necessaria tempestività).

      L’art. 24 comma 13 del CCNL 03.11.2005 ha sostituito il comma 8, lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, prevedendo quanto segue: L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per “tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”.

      L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001, a differenza rispetto a quella all’interno delle amministrazioni del comparto sanità (per le quali l’opinione prevalente ritiene sussistente un diritto all’aspettativa) sarebbe, tuttavia rimessa alla discrezionalità dell’azienda, per cui potrebbe sorgere qualche problema in presenza di esigenze aziendali ostative.

      La possibilità di “facile” sostituzione farebbe, tuttavia, pensare all’assenza di esigenze ostative.

      • Federico polisetti ha detto:

        Gentile Avvocato,
        in attesa di un eventuale incontro Le chiederei l’esistenza di qualche possibilità per la concessione di un’aspettativa per un incarico (tempo determinato) di responsabile di reparto chirurgico presso un Ospedale privato convenzionato con SSN. Il Dirigente medico sarebbe un ospedaliero a tempo indeterminato attualmente in part time e l’incarico presso la struttura privata sarebbe in regione diversa da quella lavorativa.

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Le disposizioni dell’art. 10, comma 1 e 8 del CCNL 10.02.2004, di cui riporto il testo completo nell’attuale formulazione (vedi art. 24, comma 13 del CCNL 03.11.2005 che ha sostituito il comma 8), a mio avviso, non lo consente, in ragione della limitazione posta all’ambito di applicabilità dell’art. 23 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

          “1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio […] 8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione.”

          La concessione dell’aspettativa trova, peraltro, un ostacolo “a monte” nell’art. 4 comma 7 della L. 30.12.1991, n. 412:

          “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e’ incompatibile con ogni altro
          rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
          nazionale […] L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”.

          Mentre il primo “divieto” è derogabile proprio nelle ipotesi di aspettativa per la stipula di un contratto a tempo determinato (ipotesi in cui, per l’appunto, il rapporto a tempo a tempo indeterminato resta sospeso durante il periodo di lavoro a tempo determinato), lo stesso non può dirsi nell’ipotesi prospettata proprio in ragione del generale regime di incompatibilità stabilito dal legislatore.

  • Giuseppina ha detto:

    Sono un dirigente Medico I livello che ha gia usufruito di 3 anni di aspettativa senza assegni per un incarico in posizione di Dirigente medico II livello, in un paese del Medio Oriente. Vorrei richiedere un altro anno ed esiste già una graduatoria attiva per sostituzione, in tal caso l’aspettativa non può essere rifiutata,,vero?
    Nel caso di rifiuto io penso di licenziarmi e poi fare causa all’azienda , Lei cosa ne pensa?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Ipotizzo, considerato che scrive nella sezione relativa all’aspettativa ex art. 10 comma 8 del CCNL 10.02.2004 (sostituito dall’art. 24. comma 13 del CCNL 03.11.2005), che si tratti di un incarico conferito da un organismo internazionale e, quindi, Le risposto partendo da questa premessa.

      L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per “tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”.

      Ebbene, mentre all’interno delle aziende del comparto si ritiene che l’aspettativa costituisca un diritto del dirigente (la questione è comunque controversa), nelle altre ipotesi contemplate dalla norma essa soggiace alla discrezionalità dell’azienda di appartenenza che può negarla in presenza di preminenti esigenze organizzative ostative.

      Qualora fossero opposte esigenze ostative e Le stesse fossero veritiere (la questione relativa alla presenza di una graduatoria attiva per la sostituzione di per sé non mi pare un sufficiente argomento e, comunque, andrebbe approfondita), non potrei suggerirle di licenziarsi e fare causa all’azienda.

      Segnalo, per scrupolo (qualora, in realtà, avesse a suo tempo domandato tale tipo di aspettativa), che l’art. 28 della L. 11 agosto 2014, n. 125 prevede un diritto all’aspettativa senza assegni attività di cooperazione internazionale allo sviluppo per lo svolgimento di per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili

  • Stefano ha detto:

    Gentile avvocato,
    sono un anestesista assunto a tempo indeterminato presso una azienda pubblica, vorrei chiedere l’aspettativa per accettare un contratto presso un’altra azienda pubblica con contratto 15 septies (o ex 15 septies). Dalla asl dalla quale dovrei essere assunto mi dicono che per questo tipo di contratto non possono rifiutare di darmi l’aspettativa mentre l’azienda di provenienza mi dice che potrebbero non autorizzarla per carenze di personale, anche in base alle esigenze di personale legate all’emergenza COVID. chi dei due ha ragione?
    Grazie della risposta

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno,
      come ho scritto in più occasioni, a mio avviso, l’art. 10 comma 8 del CCNL 10.02.2004 riconosce un diritto all’aspettativa, ma la questione è controversa.

      In questi anni, ho proposto diversi ricorsi d’urgenza davanti al Giudice del Lavoro in caso di diniego che sono stati accolti proprio sul presupposto dell’esistenza del diritto all’aspettativa, ma sono al corrente di orientamenti giurisprudenziali differenti (favoriti da una cassazione negativa sia pure espressamente riferita alle norme de comparto).

      Certo che, in questo momento, la nota contingenza emergeniziale potrebbe costituire un serio ostacolo all’accoglimento di un ricorso d’urgenza.

  • Chiara Calafato ha detto:

    Carissimo Avvocato,

    In caso di rientro presso l’Azienda di appartenenza di un dirigente di struttura complessa in aspettativa, a seguito del conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa presso un’altra azienda, lo stesso mantiene la titolarità del precedente incarico di struttura complessa oppure si deve procedere al conferimento di un nuovo incarico, anche di altra tipologia?

    La ringrazio Anticipatamente per la disponibilità

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La risposta al quesito è offerta dall’art. 24 del CCNL 03.11.2005 che ha sostituito l’art. 10 comma 8 del CCNL 10.02.2004.

      In particolare l’art. 24 cit. al comma 13 prevede che “L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”.

      Dalla norma si evince, quindi, chiaramente l’esistenza di un diritto alla conservazione dell’incarico che è sospeso durante il periodo di aspettativa, per poi proseguire sino al completamento del periodo mancante sino alla valutazione.

  • Marco ha detto:

    Buongiorno, sono medico dipendente a tempo indeterminato presso pubblica amministrazione. Sono risultato idoneo in più graduatorie a tempo determinato presso altre pubbliche amministrazioni. Posso inviare più richieste di aspettativa per poi eventualmente decidere, se concesse, quale incarico accettare? In sintesi: può essere considerato illecito o punibile anche solo la richiesta di più aspettative contemporaneamente?
    Grazie e buon lavoro

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La domanda di aspettativa presuppone che il dirigente medico abbia inteso accettare la proposta contrattuale a tempo determinato ricevuta da altra azienda.

      Il consenso dell’azienda di appartenenza consente di formalizzare il contratto a tempo determinato con l’azienda proponente.

      Non vedo, quindi, come sia possibile presentare contestualmente una pluralità di domande.

      • Marco ha detto:

        Grazie, la non concessione dell’aspettativa da parte dell’azienda di appartenenza quindi mi consentirebbe dì inoltrare una nuova richiesta di aspettativa per incarico presso altra pubblica amministrazione ?

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Assolutamente si. Ovviamente, in relazione alla risposta che dovesse ricevere, Le consiglio di valutare ogni possibile opzione.

  • Bruno ha detto:

    Sono un giovane Direttore di una UOC di un Ospedale pubblico, con cronica carenza di organico. Ho ricevuto l ‘attestazione da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per un contratto di 4 anni con una ONG come Capo Progetto in una missione all’estero.Con quanto anticipo devo presentare istanza di aspettativa ai sensi della legge 125 del 2014?L’aspettativa può essermi negata?In quest’ultimo malaugurato caso, rivolgendomi ad un Giudice, in quanto tempo potrei vedere riconosciuto quello che la legge dice essere un mio diritto?Grazie infinitamente per la sua cortesia e professionalità.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 28 della L. 11 agosto 2014, n. 125, ai commi 3 e 4 prevede (sintetizzo), nel quadro dello svolgimento delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, il diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili e che il periodo di aspettativa comporti il mantenimento della qualifica posseduta.

      L’amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia su richiesta
      dell’organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni.

      La disposizione normativa, che non lascia alcuna discrezionalità all’azienda di appartenenza nel valutare se accogliere o meno la domanda,
      non precisa entro quali termini debba essere presentata.

      Considerato l’attuale contesto emergenziale, che l’azienda potrebbe cercare di opporre, Le consiglio però di proporla con la massima urgenza (non appena potrà disporre della documentazione necessaria).

      In caso di diniego, potrà attivare, ricorrendone le condizioni, un procedimento d’urgenza, i cui tempi non sono in grado di quantificare.

      La finalità di tale procedimento è, infatti, proprio quella di evitare che il diritto possa essere pregiudicato definitivamente dall’attesa di una decisione per via ordinaria, per cui il Tribunale competente dovrà certamente tener conto dell’urgenza rappresentata.

      In caso di diniego, Le consiglio pertanto di rivolgersi immediatamente ad un avvocato esperto della materia.

      • Bruno ha detto:

        Gentile Avvocato, grazie per la sua tempestiva ed esaustiva risposta!Una volta concessa l’aspettativa, se per una malaugurata evenienza non potessi più partire per il nuovo incarico, potrei essere reimmesso in servizio a mia domanda?

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Certo che si. Il presupposto dell’aspettativa è, infatti, i questo caso, la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato e, quindi, la costituzione di un nuovo rapporto negoziale. Se, per qualsiasi motivo si estingue l’anzidetto rapporto (a maggior ragione, ovviamente, qualora non venga nemmeno costituito), cessa anche l’aspettativa e il rapporto originario riprende il suo corso.

  • A. Di Matteo ha detto:

    Buonasera Avvocato, sono un dirigente medico a tempo indeterminato.
    Vorrei sapere se l’aspettativa per malattia possa essere negata dall’azienda;
    Se l’aspettativa non retribuita per motivi familiari/personali dà diritto a lavorare come libero professionista in un Paese UE;
    Se esiste un’aspettativa per motivi di studio. Ringrazio anticipatamente e auguri di buon Natale.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      I temi proposti esulano da quelli trattati negli articoli pubblicati nel blog.

      Come già scritto in altre occasioni, in questa sede, posso rispondere unicamente ai quesiti che riguardino quegli specifici argomenti, mentre per il resto devo richiamare le indicazioni contenute nella sezione del sito relativa alla consulenza on line.

      Di seguito alcune indicazioni di carattere generale che, per quanto premesso, non hanno la pretesa di esaurire le questioni.

      La disciplina che regola l’istituto dell’aspettativa del dirigente medico, anche dopo l’entrata in vigore del CCNL 2016-2018, è quella contenuta negli art. 10 e 11 del CCNL 10.2.2004, oltre che in altre specifiche disposizioni di legge.

      La normativa contrattuale conosce, principalmente (ma non solo), tre tipi di aspettativa:

      1. per esigenze personali o di famiglia (art.. 10, comma 1);

      2. per gravi e documentati motivi di famiglia (individuati ai sensi dell’art. 4, 2 e 4 della 53/2000 e dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 – art. 10, comma 8, lett. c);

      3. per “motivi di lavoro”, ovvero per l’affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa o per assunzione a termine presso altra azienda o ente del comparto (art. 10, comma 8, lett. a e b).

      Tutte le sopra indicate ipotesi di aspettativa non sono retribuite e sospendono la decorrenza dell’anzianità di servizio.

      Il tratto distintivo delle anzidette fattispecie è costituito dal fatto che mentre la concessione dell’aspettativa per motivi personali o familiari è discrezionale, il che significa che l’azienda di appartenenza può negarla qualora sussistano esigenze di servizio, gli altri due tipi di aspettativa (per gravi e documentati motivi di famiglia; per l’assunzione a tempo determinato), costituiscono espressione di un vero e proprio diritto soggettivo del dirigente (anche se la materia è controversa), per cui l’amministrazione è obbligata a concederle.

      L’aspettativa determina una sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e, quindi, di ogni altra attività ad esso collegata, ivi compresa la libera professione.

      Gli artt. 36 e seguenti del CCNL 2016-2018 disciplinano tutte le ipotesi di assenze, permessi e congedi per motivi di studio, malattia, ecc.

      Spero di averle offerto delle indicazioni utili per un eventuale approfondimento e ricambio gli auguri di buone feste.

  • A.R. ha detto:

    Gentile Avvocato, quali sono i doveri del Dirigente sovraordinato (Direttore ff) nei confronti dei suoi Dirigenti ed in particolare quali gli obblighi da assolvere da parte del Direttore f.f. (Primario) nelle modalità/contenuti di affidamento degli incarichi e degli obiettivi di performance individuale?
    Per esempio, ho letto che dovrebbe affidare incarichi ed obiettivi rispettando inclinazioni, attitudini; che dovrebbe stimolare i suoi Collaboratori, ecc.
    Lo chiedo perché ci sono “Primari” che nemmeno mettono nero su bianco l’obiettivo di performance individuale e poi riservano ex abrupto valutazioni scarse a fine anno, dal sapore punitivo, esercitando con modalità muscolari il potere della loro posizione nei confronti di coloro che lavorano, facendo da medici, da infermieri, da segretari e talvolta anche da ausiliari. Se avesse anche link/documenti di riferimento da consultare, Le sarei grata. Complimenti per il blog e
    grazie per la Sua disponibilità. Buone Feste

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Quanto agli incarichi la normativa di riferimento è costituita dall’art. 19 del CCNL 2016-2018
      […]
      7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8.
      8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente su proposta:
      a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l’incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
      b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l’incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
      c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;
      d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;
      9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:
      a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell’art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
      b) dell’area e disciplina o profilo di appartenenza;
      c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
      d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell’Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
      e) del criterio della rotazione ove applicabile.

      Quanto alla valutazione, potrà far riferimento agli artt. 56 e ss. del medesimo CCNL.

      La sua azienda, sia in materia di incarichi che in tema di valutazione della performance, avrà certamente adottato dei regolamenti che La invito a consultare.

      Per il resto, condivido con Lei che le valutazioni, in talune circostanze, siano utilizzate in modo distorto, in contrasto con le stesse finalità del “processo” che presuppone, evidentemente, in un’ottica strategica, un progressivo miglioramento della performance organizzativa e individuale.

      Il mio suggerimento è quello di acquisire una conoscenza approfondita dei regolamenti e contestare formalmente le eventuali violazioni compiute nel percorso di valutazione. Spesso, infatti, chi agisce con “modalità muscolari” ne ignora i contenuti.

      La ringrazio e ricambio di cuore gli auguri.

  • Federica ha detto:

    buongiorno avvocato,
    sono un dirigente medico con contratto a tempo indeterminato, presso asl di Fg ma ancora nel periodo di prova. Ho avuto una proposta da parte un’altra asl più vicina a casa a tempo determinato.
    posso chiedere aspettativa.
    la ringrazio anticipatamente

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 12 comma 3 del CCNL 19.12.2019 prevede che il periodo di prova sia sospeso (peraltro per un tempo limitato) in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL.

      Tra “gli altri casi espressamente previsti” (come può ricavarsi dalla normativa che regola l’istituto) non rientra l’aspettativa che presuppone che il dirigente medico assunto con contratto a tempo indeterminato abbia superato il periodo di prova.

  • Francesco ha detto:

    Buon giorno Avvocato, sono un dirigente medico a tempo indeterminato (contratto ANAAO 23 anni fa in seguito concorso pubblico) presso un Ospedale religioso convenzionato ed accreditato con il SSN e SSR. Mi Trovo ora nella posizione di aver vinto un concorso per Direttore struttura complessa ma presso un ospedale pubblico. Posso chiedere aspettativa di 5 anni (tale, come sa, è la durata determinata dal nuovo incarico apicale) all’Ospedale religioso dal quale provengo? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      In questa sezione rispondo unicamente ai quesiti strettamente inerenti gli articoli pubblicati nel blog (nella fattispecie diritto all’aspettativa nell’ambito del CCNL della dirigenza medica del SSN).
      Le chiedo cortesemente di specificare quale sia il CCNL che regola il suo rapporto contrattuale con l’Ospedale religioso di provenienza.

  • Francesco ha detto:

    Gent.mo Avvocato,
    se interpreto bene alcune recenti risposte, il CCNL 2016-2018 della dirigenza medica SSN firmato nel 2019 NON disapplica l’art. 10 c1 del CCNL 10/2/2004 integrato dall’art. 24 del CCNL 3/11/2005)?
    Se posso chiedere, da che cosa si evince? dal fatto che non è esplicitamente abrogato?
    Grazie mille in anticipo per il chiarimento ,
    cordiali saluti
    Francesco

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La sua interpretazione è corretta.
      Lo ricava dall’art. 123 del CCNL del 19.12.2019 (CCNL 2016-2018) che così dispone:
      1.Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti della presente area dirigenziale della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli e nei commi appositamente riferiti alle disapplicazioni e/o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL.

  • gioacchino volpe ha detto:

    Buongiorno gentilissimo Avvocato. son un dirigente medico dipendente pubblico ASP. ho chiesto l’aspettativa alla mia asp per 6 mesi in quanto vincitore di concorso pubblico per incarico quinquennale di UOC, presso altra asp. posso partecipare a un bando per “manifestazione di interesse” pubblicato dall’asp dove risulto in aspettativa, al fine di poter rientrare prima ed eventualmente accettare la manifestazione di interesse? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il rapporto di lavoro del dirigente in aspettativa è temporaneamente sospeso per la durata del contratto stipulato con altra amministrazione.

      Per risponderle dovrei conoscere il contenuto della manifestazione di interesse.

  • Nicola Cirota ha detto:

    Buongiorno Avvocato

    Complimenti per il blog aspettativa
    Si impara tanto leggendo tutto .
    Ho una domanda da porre alla sua cortese competenza .
    Dirigente medico a tempo indeterminato presso asp dal 2007 ho già goduto di 6 mesi di aspettativa non retribuita per formazione e di altri 24 mesi per incarico in altro ospedale pubblico francese. Passati 6 anni dal rientro in azienda volevo chiedere un periodo di aspettativa di 1 anno per lavorare in in ospedale pubblico svizzero.
    Si può considerare equivalente alla aspettativa che ” illo tempore ” domandai per la Francia ?
    E se fosse possibile sarebbe discrezionale o no ?

    Grazie per un suo cortese parere

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La ringrazio.

      L’art. 10, comma 8 cit. prevede, tra l’altro che “L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali”.

      Com’è noto la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, per cui la proposta lavorativa non mi pare assimilabile a quella per la quale ha già richiesto e ottenuto l’aspettativa (che l’Azienda di appartenenza ha discrezionalmente concesso).

      • Anna ha detto:

        Buongiorno avvocato, sono una dirigente medico assunta a tempo indeterminato presso ospedale pubblico italiano. Ho avuto una proposta di lavoro a tempo indeterminato da un ospedale pubblico belga. L’aspettativa, se ho ben capito, non sarebbe dovuta, ma è comunque concedibile? La ringrazio anticipatamente .

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Ha ben compreso.
          In questo caso non costituisce un diritto, ma è concepibile discrezionalmente dall’Azienda di appartenenza

  • Francesco ha detto:

    Gentilissimo Avvocato sono un Dirigente medico neo-assunto a tempo indeterminato. Avendo due bambini piccoli con età inferiore a tre anni e la coniuge lavoratrice in altra regione ho richiesto l’avvicinamento familiare art 42bis d.lgs. 151/2001 . Questo mi è stato negato con motivazione grave carenza d’organico. Ora mi trovo idoneo in una graduatoria a tempo determinato nella stessa asp in cui ho chiesto l’assegnazione provvisoria e a breve dovrebbero chiamare per un contratto . Può l’ asp negare anche l’aspettativa per incarico a tempo determinato con la stessa motivazione? Il periodo di prova può costituire un problema? La condizione in cui mi trovo è davvero spiacevole tenendo conto che l’ azienda ha anche ancora persone in graduatoria dietro di me da potere chiamare per eventuali assunzioni.
    La ringrazio anticipatamente e grazie per questo blog molto interessante.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Di fronte ad una richiesta assegnazione temporanea ex art. 42-bis del DLGS n. 151/2001, sempre che sia presente “un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” nell’amministrazione di destinazione, il dissenso (da comunicarsi entro 30 gg.) deve essere motivato e “limitato a casi o esigenze eccezionali”, tra cui non rientrano certamente le croniche carenze di organico che, come Lei scrive, nel caso concreto sarebbero, peraltro, facilmente rimediabili facendo ricorso ad una graduatoria.

      Per quanto nella motivazione di diniego l’amministrazione non abbia fatto riferimento al periodo di prova, non Le nascondo che, nella fattispecie, si ponga un problema interpretativo, e ciò, in quanto la ratio della clausola è quella di consentire di verificare la convenienza dell’instaurazione definitiva del rapporto di lavoro. Sotto questo profilo, l’assegnazione provvisoria rischierebbe di impedire all’Ente di prima assunzione di verificare la convenienza del rapporto di lavoro, con ciò frustrando la ratio stessa del patto di prova.

      La questione, nel caso in cui ritenesse di dover impugnare il diniego, sarebbe quindi senz’altro da approfondire.

      Quanto all’aspettativa per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, come potrà leggere nel mio articolo, essa costituisce, per la giurisprudenza di merito maggioritaria (ma vi sono orientamenti negativi, per cui sarà necessario verificare quello del foro competente), un diritto soggettivo, per cui il diniego sarebbe illegittimo. Questo anche prescindendo dalla possibilità di sostituzione che, nel suo caso, come Lei scrive, sarebbe possibile.

      La concessione dell’aspettativa, a mio avviso, non è legata al superamento o meno del periodo di prova, in quanto la normativa contrattuale non prevede un’espressa limitazione in tal senso. Naturalmente, durante l’aspettativa il periodo di prova sarebbe sospeso e riprenderebbe a decorrere dal momento del rientro del dirigente.

      Le segnalo, infine, anche se non ha posto la questione, un ulteriore elemento di approfondimento che riguarda il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione (dovrebbe verificare cosa prevede, al riguardo, il suo contratto di assunzione).

      Con particolare riferimento all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, pur non essendovi una disposizione di legge né un consolidato orientamento giurisprudenziale che possa consentire di risolvere facilmente la questione, ritengo che l’anzidetto divieto non possa comportare la compressione di una posizione giuridica, quale quella del lavoratore-genitore di figlio con meno di tre anni.

      Tale disposizione è stata, infatti, introdotta nell’ordinamento per tutelare interessi di rango costituzionale che appaiono prevalenti rispetto all’interesse organizzativo dell’amministrazione.

      L’esistenza di vincolo potrebbe, invece, incidere sulla valutazione della legittimità del comportamento dell’amministrazione che, per ipotesi, negasse la concessione dell’aspettativa per la stipula di un contratto a tempo indeterminato ricorrendo a tale motivazione.

  • I. M. ha detto:

    Buongiorno avvocato Doglio.
    Sono un Dirigente Medico ospedaliero e vorrei chiedere un periodo di aspettativa senza assegni alla mia ASL per andare a coprire un posto a tempo determinato presso azienda ospedaliera pubblica estera all’interno della UE (F) ai sensi dell’art. 10 comma 8 b) del CCNL della Dirigenza medica 13.03.04.
    L’Azienda sarebbe tenuta a riconoscere il mio diritto soggettivo all’aspettativa come da recenti pronunce di numerosi Tribunali del lavoro? O esistono differenze tra il contratto a tempo determinato presso altra Azienda sanitaria italiana e quello presso Azienda ospedaliera pubblica UE?
    Nel caso in cui la struttura pubblica UE non fosse assimilabile e, pertanto, la mia Azienda potesse negare legittimamente il consenso, in cosa potrei incorrere dando le mie dimissioni senza rispettare i 3 mesi di preavviso?

    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno,
      la giurisprudenza di merito (che non univocamente, è bene sottolinearlo, riconosce l’esistenza di un diritto soggettivo), distingue tra le due ipotesi disciplinate dall’art. 10, comma 8 lett. b) del CCNL 10.02.2004, come modificato dall’art. 24 comma 13 del CCNL 03.11.2005, ritenendo che si possa configurare un diritto soggettivo soltanto in caso di aspettativa per la stipula di cui contratto di lavoro presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto e ha giustificato la differenziazione di trattamento allo scopo di agevolare la mobilità tra amministrazioni statali, superando i limiti altrimenti previsti dall’art. 23-bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità pubblico-privato), espressamente richiamato nel testo contrattuale.

      L’art. 23-bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 stabilisce, infatti, che “In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.

      L’inciso “salvo motivato diniego”, esclude, quindi, che nell’ipotesi in cui l’incarico sia proposto da organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da organismi internazionali si possa configurare un diritto soggettivo all’aspettativa.

      Qualora l’aspettativa fosse negata dall’Amministrazione e il dirigente non potesse rispettare i tre mesi di preavviso, prevedibilmente l’Azienda gli addebiterà l’indennità di mancato preavviso.

      Al riguardo, l’art. 104, comma 4, del CCNL 19.12.2019, prevede quanto segue:

      “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito”.

      Il comma 5 prevede, comunque, che “E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte”.

  • A.R. ha detto:

    Gentile Avvocato, il mio quesito riguarda l’aspettativa per gravi motivi (“situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo”).
    Volevo sapere se essa sia o meno compatibile con l’attività lavorativa privata, se il Richiedente è un Dirigente Medico a tempo indeterminato, a rapporto non esclusivo con l’Azienda Sanitaria (regime di extramoenia). La ASL non riescr a rispondere e i tempi sono piuttosto stringenti. Ringrazio. Cordiali saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A mio parere si, ma deve tener conto che la questione è assai dibattuta e controversa.

      Com’è noto, infatti, l’aspettativa determina una sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e, quindi, di ogni altra attività ad esso collegata, ivi compresa (certamente) la libera professione intramoenia.

      Ma se nel regime di esclusività, l’esercizio della libera professione intramuraria costituisce un elemento caratterizzante del contratto di lavoro, con la conseguenza che l’esercizio del diritto di esercitare la libera professione intramuraria appare inscindibile dall’assolvimento degli obblighi istituzionali, altrettanto non può dirsi con riferimento al diverso regime di extramoenia.

      Nel regime non esclusivo, infatti, il dirigente medico, ai sensi dell’art. 15-sexies del DLGS n. 502/1992, deve garantire “la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza”.

      L’espressione utilizzata – ”nell’ambito dell’impegno di servizio”- definisce il confine delle obbligazioni contrattuali con riferimento all’espletamento delle attività istituzionali e alla realizzazione dei programmi dirigenziali, il che lascia intendere che, al di fuori di quell’impegno e di quei programmi, l’attività professionale in regime extramoenia possa essere liberamente esercitata dal medico.

      Per evitare che possa essere contestato un utilizzo improprio dell’aspettativa per incrementare la propria attività professionale (e quindi un uso distorto dell’istituto), riterrei necessario mantenere l’attività libero professionale entro i volumi e gli orari ordinari.

      Preme ribadire che esistono pareri discordanti, per cui Le suggerisco di formalizzare la sua intenzione di continuare a svolgere l’attività libero professionale affinché l’Azienda di appartenenza possa pronunciarsi, valutando, in caso di parere negativo, l’eventuale opzione giudiziaria (dopo il necessario approfondimento) con un avvocato di sua fiducia.

  • valentina borgo ha detto:

    Buonasera, sono un dirigente medico neoassunto a tempo indeterminato presso un ospedale pubblico, non si e’ ancora concluso il periodo di prova per me. Necessito di un periodo di aspettativa per grave malattia in stadio terminale di parente di primo grado residente in regione diversa da quella in cui io lavoro. L’azienda puo’ negarmi l aspettativa? o puo’ utilizzarla come motivo per fornire una valutazione negativa e quindi un non suoeramento del periodo diprova?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La concessione dell’aspettativa per esigenze personali/familiari è soggetta alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza che può negarla in presenza di particolari esigenze di servizio ostative (che dovranno essere debitamente motivate).

      Allo stesso modo, è soggetto alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione il congedo per gravi e documentati motivi familiari previsti dall’art. 4 della L. n. 53/2000 (sempre che ne ricorrano le condizioni – vedi art. 2 del Decreto ministeriale Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278), per un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni (che può sommarsi al periodo di aspettativa).

      La concessione dell’aspettativa prescinde dal superamento del periodo di prova. La normativa contrattuale non prevede, infatti, una espressa limitazione in tal senso.

      Durante il periodo di aspettativa il periodo di prova resta sospeso e riprenderà a decorrere dal momento del rientro sino al suo completamento, cui seguirà valutazione finale che in nessun modo potrà essere condizionata dalla concessione della richiesta.

  • Chiara ha detto:

    Buongiorno, sono un medico-specialista assunta in un ospedale pubblico con contratto a tempo indeterminato da 4mesi e mezzo.
    Vorrei sapere se è possibile chiedere un periodo di aspettativa prima di aver concluso il periodo prova (6mesi).
    La ringrazio per l’attenzione.

  • Chiara ha detto:

    Buongiorno,
    Sono un medico-specialista assunta con contratto a tempo indeterminato presso una struttura pubblica da circa 4mesi e mezzo.
    Ho chiesto un’aspettativa per un’esperienza lavorativa all’estero che mi consente inoltre un’avvicinamento coniugale.
    Purtroppo però l’azienda si rifiuta di concedermela adducendo la motivazione che non ho concluso il mio periodo prova.
    Esistono i margini per un’azione legale?

  • Chiara ha detto:

    Buongiorno, sono un medico-specialista assunta con contratto a tempo indeterminato ma non ho ancora terminato il periodo di prova. Ho chiesto un’aspettativa per effettuare un’esperienza lavorativa all’estero (UE) che mi consente inoltre un avvicinamento coniugale. Purtroppo però la mia Azienda si rifiuta adducendo la motivazione che non ho ancora terminato il mio periodo di prova.
    Esistono i margini per un ‘azione legale?
    La ringrazio per la cortese attenzione.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Rispondo all’ultimo dei quesiti che Lei pone (che assorbe i due precedenti).

      Le norme contrattuali vigenti in tema di aspettativa non ne condizionano la concessione al superamento del periodo di prova.

      L’interpretazione dell’Azienda sanitaria si pone, peraltro, in insanabile contrasto con l’orientamento applicativo dell’ARAN (il più recente – CSAN60b – risale al 31 marzo 2020) che ha sempre affermato che non vi sia alcuna discrezionalità nella concessione anche quando il contratto a termine (per il quale è stata richiesta l’aspettativa) abbia decorrenza durante il periodo di prova.

      A supporto della propria argomentazione l’ARAN richiama l’art. 25 comma 3 del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto sanità, norma assolutamente identica nei contenuti all’art. 12 comma 3 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

      Entrambe le norme sopra richiamate prevedono, infatti, che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL”.

      Il CCNL, com’è noto, prevede che durante l’aspettativa il rapporto sia sospeso, anche ai fini dell’anzianità, e riprenda a decorrere alla scadenza del periodo concesso.

      Se il diniego dell’Azienda è motivato unicamente nei termini sopra riferiti, ritengo quindi possa agire giudizialmente.

  • Giovanni ha detto:

    Sono un Medico odpedsliero e sostituisco Medici in adpettstiva däl mese novèmber 2020 e ho rinnovo per altri due anni posso fare domanda per essrre adsunto a tempo indeterminatìṿ? Grazie sono Giovanni

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La sostituzione del dirigente medico in aspettativa non attribuisce al sostituto alcun diritto all’assunzione a tempo indeterminato né, più in generale, esso può derivare dalla titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato, salvo ricorrano i requisiti per la stabilizzazione come previsti dalla relativa normativa (e sempre che l’Azienda sanitaria, beninteso, decidesse di avviare le relative procedure).

  • martina micalizzi ha detto:

    egregio avvocato sto per concludere i 6 mesi di prova assunta a t.i. presso ospedale pubblico. sono in graduatoria nella specialistica ambulatoriale interna presso altra asp . potendo accedere ad un congruo numero di ore posso chiedere aspettativa di 6 mesi dalla mia asp di appartenenza? possibile? non possibile? discrezionale? grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 10, comma 1 e 8 del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3.11.2005, nel prevedere l’aspettativa per incarico a tempo determinato, non contempla anche l’ipotesi dell’assunzione dei medici in regime di convenzione.

      Le medesime indicazioni di segno contrario possono ricavarsi dall’art. 12, comma 10 del CCNL 19.12.2019 che regola l’ipotesi dell’aspettativa (discrezionale) per vincita di concorso pubblico presso altra amministrazione anche di diverso comparto.

      Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, vale, quindi, il divieto stabilito dall’art. 4 comma 7 della L. 412/1991:
      “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”

  • Francesco Ferrara ha detto:

    Buongiorno sono un dirigente medico a tempo indeterminato. Si può chiedere l’aspettativa per tutto il contratto di specializzazione medica o altro incarico a tempo determinato presso ente universitario (ricercatore). C’è discrezionalità dell’ente oppure è obbligatoria concederla?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 11 comma 2 del CCNL 10.02.2004 stabilisce che “I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa”.

      L’indicativo presente (“sono collocati”) nel linguaggio giuridico assume di regola valore imperativo, il che suggerisce, a mio avviso, l’interpretazione più favorevole, ossia che l’amministrazione non possa negare l’aspettativa.

      Del resto, il medesimo art. 11, al comma 3, con riferimento all’aspettativa richiesta dal dirigente il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, utilizza il termine “può chiedere”, segno evidente del diverso trattamento.

      Ci sono pareri discordanti (ad es., https://www.anaao.it/anaao/public/aaa_8009084_slide_aspettativa.pdf), motivati in ragione della previsione contenuta nell’art. 2 della l. 13 agosto 1984, n. 476 che pretende la compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.

      • Francesca ha detto:

        Buongiorno Avvocato, sono un dirigente medico con contratto a tempo indeterminato. Attualmente usufruisco dell’aspettativa senza assegni per la frequenza di una seconda scuola di specializzazione. Vorrei sapere se, essendo in aspettativa senza assegni, posso lavorare in guardia medica come previsto dal contratto di scuola di specializzazione. La ringrazio.

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          A mio avviso no.

          L’art. 24, comma 4, del DLGS 368/99 prevede “…il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

          La concessione dell’aspettativa (per la frequenza del corso) determina la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che continua evidentemente ad “esistere” con i conseguenti effetti.

          In particolare, ai sensi dell’art. 4, co. 7, L. n. 412/1991 (Assistenza sanitaria), “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”.

          • Francesca ha detto:

            Quindi l’aspettativa per la frequenza della seconda specializzazione é diversa da quella concessa per un contratto a tempo determinato? Anche lì il primo rapporto di lavoro risulta sospeso e ne viene permesso un altro a tempo determinato sempre con il SSN.
            La ringrazio ancora.

          • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

            L’aspettativa è stata concessa per la frequenza del corso di specializzazione e non per poter svolgere un incarico di continuità assistenziale. Tale incarico (non autorizzato) sarebbe, a mio avviso, incompatibile con quello già esistente (a tempo indeterminato).

  • Francesca ha detto:

    Egregio Avvocato, sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato da meno di un anno, avendo vinto un tempo determinato presso altra Azienda Ospedaliera posso chiedere aspettativa o devo maturare un periodo di anzianità prima di chiederla? Grazie

  • Francesca ha detto:

    Buongiorno avvocato,
    vorrei soltanto sapere entro quanto tempo l’azienda deve dare una risposta a seguito di una regolare richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali?
    e se la durata richiesta (4 mesi) può essere oggetto di “non concessione” ?

    grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’Art. 10, comma 1, del CCNL 10.02.2004 prevede che
      “Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.

      Il successivo comma 4 che “L’aspettativa […], fruibile anche frazionatamente […] si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

      La durata di per sé non può essere di ostacolo alla concessione dell’aspettativa che l’Azienda può (e non deve) concedere, pronunciandosi entro 30 gg.

  • Francesca ha detto:

    Buona sera Avvocato,
    sono un Dirigente medico a tempo indeterminato presso Azienda pubblica, in seguito a vincita di concorso a tempo determinato come dirigente medico presso altra Azienda sto chiedendo aspettativa di un anno. Mi chiedevo se, qualora dovessi rientrare presso la mia Azienda, nel conteggio degli anni di anzianità per lo scatto di retribuzione, venisse conteggiato anche l’anno in cui sono stata in aspettativa dal momento che ricoprirei presso l Azienda dove vado in aspettativa il medesimo ruolo.
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 10, comma 8 del CCNL 10.02.2004 (che include le ipotesi di stipula di contratto a tempo determinato ivi previste) prevede, tra l’altro, che l’aspettativa è concessa “senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.”

      Secondo la previsione contrattuale, quindi, il periodo di aspettativa non si computa ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.

      Ad una prima lettura parrebbe, quindi, che quel tempo di lavoro a tempo determinato non possa includersi nel computo dell’esperienza/anzianità utile al fine della progressione nella fascia superiore dell’indennità di esclusività, il che, però, è illogico perché secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente “La fattispecie di cui al comma 8 della art. 10 cit. è finalizzata a garantire la più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente medico, proprio in ragione della elevata professionalità dei lavoratori coinvolti e del particolare settore in cui gli stessi operano. Dunque, la norma appare volta, quantomeno di riflesso, a tutelare anche l’interesse pubblico a garantire all’utenza la formazione di personale sempre più specializzato”.

      Il diritto all’aspettativa per l’assunzione di un incarico a tempo determinato soddisfa, infatti, un interesse generale, coincidente con quello individuale del dirigente medico, alla crescita professionale derivante dall’acquisizione di una più ampia e diversa esperienza professionale utilizzabile all’interno dell’Azienda di appartenenza al momento del rientro in servizio o, comunque, in favore del SSN.

      L’art. 89, comma 2 del CCNL 19.12.2019, del resto, stabilisce che l’esperienza professionale/anzianità̀ richiesta dalle disposizioni contrattuali vigenti in tema di indennità di esclusività si deve intendere riferita alla effettiva anzianità̀ di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.

      La mancata inclusione nel conteggio dell’incarico a tempo determinato potrebbe peraltro integrare una violazione la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla direttiva del Consiglio 1999/79/CE che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.

  • francesco ha detto:

    Avv Giacomo Doglio
    sono un medico assunto a tempo indeterminato chiederò l’aspettativa per altro pari incarico presso altra azienda sanitaria del SSN. Prima dell’aspettativa dovrò usufruire delle ferie restanti?
    grazie
    cordiali saluti F.S

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro con l’Amministrazione di appartenenza è sospeso e il dirigente non matura nuove ferie.

      Fossi in Lei, specie se ha intenzione (oppure se considera la possibilità), al termine dell’aspettativa, di non riprendere servizio nell’Azienda di appartenenza, le chiederei prima.

      Tenga conto (la notazione è d’obbligo perché Lei scrive di “altro pari incarico”), che, al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova (art. 12, comma 10 del CCNL 19.12.2019).

      Non può invece chiedere l’aspettativa se si trova invece nelle condizioni di esonero dal periodo di prova: dirigente che abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbia già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del comparto (art. 12, comma 10 del CCNL 19.12.2019)

  • TD ha detto:

    Buongiorno

    sono un dirigente medico con contratto a tempo indeterminato in una azienda sanitaria. Ho vinto di recente un concorso per un incarico di struttura complessa in un’altra azienda sanitaria. Ho chiesto l’aspettativa all’azienda dove lavoro per poter svolgere l’incarico ed il rispettivo periodo di prova nell’altra azienda. L’amministrazione mi ha risposto che mi viene concessa l’aspettativa ma fra 5 mesi , periodo che a me sembra troppo lungo e potrebbe mettere a rischio il rapporto con la nuova azienda. Sarebbe alcuna possibilità per accorciare tale periodo? Grazie!

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 10, comma 8 lett. a) del CCNl 10.02.2014 dispone che “L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”.

      Come riferito nel blog, secondo un orientamento condiviso della giurisprudenza di merito, la norma (“é concessa”) riconosce al dirigente medico un diritto soggettivo, per cui la concessione dell’aspettativa, così come le modalità di fruizione, non sono rimesse alla discrezionalità dell’Azienda. Si tratta, peraltro, di un’interpretazione condivisa anche dall’ARAN in sede di orientamenti applicativi.

      Il pericolo di perdere l’incarico giustifica, ricorrendone i presupposti, il ricorso al Tribunale del lavoro in via cautelare ed urgente.

      In caso di resistenza da parte dell’Amministrazione di appartenenza, Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato giuslavorista per far valere i suoi diritti.

  • Teresa Venditto ha detto:

    Buongiorno,
    sono dirigente medico fisiatra a tempo indeterminato presso Asl della regione Lazio, attualmente in astensione obbligatoria per maternità. Ho ricevuto, a seguito di scorrimento della graduatoria di un concorso a tempo indeterminato, la proposta di assunzione presso altra asl. Potrei comunque usufruire della richiesta di aspettativa della durata di 6 mesi durante il periodo di prova?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La richiesta di aspettativa per vincita di concorso è prevista unicamente per il dirigente medico che non abbia ancora superato il periodo di prova.

      In questa particolare ipotesi la concessione è rimessa alla discrezionalità dell’Azienda datrice.

      Art. 12, comma 10, CCNL 19.12.2019

      Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV e art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).

      Nel caso del dirigente che abbia superato il periodo di prova, come ho già scritto in altro articolo pubblicato sul sito, l’esonero dal periodo di prova determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario (art. 12, comma 12), il che spiega perché le Parti sociali non abbiano previsto la possibilità di chiedere l’aspettativa.

      • Vale ha detto:

        Quindi se si è vincitori di concorso a tempo indeterminato nella medesima disciplina, per nessuna ragione è possibile chiedere l’aspettativa al posto di lavoro di origine? Poter provare il nuovo ambiente di lavoro, chiedendo aspettativa nel precedente, mi farebbe sentire più tutelato.
        Potrebbe contestualizzarmi meglio?

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Un’ipotesi (l’unica) è prevista dall’art. 12, comma 10 del CCNL 191.12.2019.

          “Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV e art. 10, del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa)”.

          Se il dirigente è esonerato dal periodo di prova (vedi art. 12, comma 12) tale possibilità, è tuttavia, preclusa perché il precedente rapporto cessa in modo automatico.

  • Marta ha detto:

    Buongiorno,
    potrebbe chiarire quali sono sono le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, previste, per rimando, dalla lettera c) dell’art. 10, comma 8, del CCNL del Personale della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. del 10 febbraio 2014 che giustificherebbero una richiesta di aspettativa non discrezionale?
    In particolare, una condizione di mobbing in cui versa il medico durante nello svolgimento del rapporto di lavoro rientrerebbe in tali situazioni di grave disagio personale?
    Ho ben inteso che in tali casi l’amministrazione deve e non può concedere l’aspettativa?
    Grazie in anticipo per il riscontro.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Nei casi previsti dall’art. 10, comma 8 del CCNL 10.02.2004, l’inciso “è altresì concessa”, secondo l’interpretazione di un’autorevole giurisprudenza di merito (con riferimento alla richiesta motivata per incarico a tempo determinato, ex lett. b), impone all’Azienda di concedere l’aspettativa.

      Non si tratta però di un orientamento unanime, per cui è ben conoscere quale sia l’orientamento del Tribunale cui potrà eventualmente rivolgersi in caso di rigetto dell’istanza.

      Per i gravi e documentati motivi famiglia dell’art. 10, comma 8, lett. c) occorre far riferimento all’art. 4, comma 2 Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 che, per l’appunto, individua anche “le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia”, senza però nulla specificare al riguardo.

      L’ampia formula utilizzata nella disposizione normativa consente di includere qualsiasi situazione di malessere lavorativo che sarà indispensabile documentare.

      Piuttosto che rappresentare all’Azienda datrice di lavoro di essere vittima di una condotta mobbizzante che, per esperienza, posso dirle non verrebbe mai pacificamente ammessa (se ci sono i presupposti per agire, meglio rivolgersi all’autorità giudiziaria), ricorrerei allo Servizio di Prevenzione e Sicurezza del lavoro competente affinché sia certificata la situazione di disagio.

      Le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia per valutare il da farsi.

  • francesco ha detto:

    Egr Avv.
    è possibile dimettersi da un incarico a tempo determinato presso un azienda sanitaria mentre in aspettativa presso altra azienda sanitaria dove invece si è titolari di contratto a tempo indeterminato?
    molte grazie
    cordialità
    F.S

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 10, comma 8, del CCNL 10.02.2004 e art. 24, comma 13, del CCNL 03.11.2005 stabiliscono che l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato […] L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione.

      Il lavoratore ha sempre la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro a tempo determinato, presentando le dimissioni nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL.

      In tal caso, è necessario comunicare con la massima tempestività all’Azienda che ha concesso l’aspettativa di aver rassegnato le dimissioni e l’intenzione di rientrare in servizio al termine del periodo di preavviso.

      Prima di dimettersi, suggerirei, comunque, di contattare l’Amministrazione di appartenenza.

      • francesco ha detto:

        Grazie Avv.

      • francesco ha detto:

        Grazie Avv.

        in realtà non mi sono espresso bene. Intendo dimettermi dall’incarico a tempo determinato e contestualmente anche da quello a tempo indeterminato cercando di evitare il preavviso. Ad oggi ormai i tempi sono trascorsi. Nella fattispecie: ho un incarico a tempo determinato fino al 31.12.2022; alla scadenza dovrei rientrare dove ho il contratto a tempo indeterminato, salvo proroga ; le mie reali intenzioni sono di dimettermi sia dal tempo indeterminato che dal determinato evitando il preavviso; pensavo che rassegando le dimissioni in prossimità della scadenza del contratto a termine per il 31.12.2022, quindi nei primi 15 gg di dicembre avrei ottenuto le dimissioni da entrambi gli incarichi evitando il preavviso dei tre mesi per le dimissioni senza avere l’obbligo di dover rientrare presso l’amministrazione dove ho il contratto a tempo indeterminato chiedo scusa per la ripetitività.
        Grazie ancora
        F.S

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Effettivamente non avevo compreso.

          L’art. 10 comma 9 del CCNL 10.04.2004 prevede che “Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima”.

          Se avesse manifestato tale intenzione avrebbe potuto evitare il preavviso di dimissioni dal contratto a tempo indeterminato.

  • Giovanni ha detto:

    Buongiorno Avvocato. sono un medico ospedaliero assunto a tempo indeterminato con anzianità superiore ai 20 anni.
    intendo chiedere aspettativa non retribuita di tre mesi per motivi familiari e personali vari. Sul modulo ASL da presentare per la richiesta vi è scritto ….per i seguenti motivi familiari e personali ……..con uno spazio laddove specificare questi motivi.
    I miei sono diversi e complessi : personali legati anche a problemi di salute pregressi – familiari ma anche l’esigenza personale di un periodo di stop per tirare il fiato.
    Puo’ suggerirmi una brevissima formula in cui non citare problemi di salute ma che possa soddisfare la mia Direzione?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Innanzitutto, deve sapere che la concessione dell’aspettativa (art. 10, comma 1 CCNL 10.04.2004) per esigenze personali o di famiglia è rimessa alla discrezionalità dell’Azienda di appartenenza che potrà negarla quando fosse incompatibile con le esigenze di servizio o nell’ipotesi in cui fosse, ad esempio, immotivata.

      Tali esigenze non devono necessariamente identificarsi con situazioni/eventi gravi (con la connessa possibilità dell’azienda di esercitare un potere di valutazione circa la sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto riferirsi ad interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo e che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

      Le suggerisco, quindi, di indicare nella richiesta le esigenze personali e di famiglia che ritenga di poter adeguatamente motivare ed eventualmente, ove sia richiesto, documentare.

  • Luigi ha detto:

    Buondì. Sono un medico anestesista assunto con contratto pubblico a tempo determinato. Ora ho ricevuto proposta di contratto a tempo determinato (1 anno) da un ospedale pubblico di Barcelona. La mia azienda ha rifiutato di concedermi l’aspettativa per carenza di personale. Nel mio caso l’aspettativa è’ dovuta o è a discrezione dell’azienda? Leggo in commenti precedenti che se fosse stato ospedale italiano sarebbe dovuta, per ospedali europei e’ a discrezione dell’azienda. Ho capito bene? Posso impugnare il diniego? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 23 bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 – Disposizioni in materia di mobilità pubblico-privato – espressamente richiamato nelle norme del CCNL che regolano l’istituto dell’aspettativa (vedi articolo pubblicato nel blog), prevede quanto segue:

      “In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.

      Nel caso in cui la proposta di incarico provenga da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali, la richiesta di aspettativa del dirigente medico può, dunque, essere motivatamente negata.

      In alcuni provvedimenti della giurisprudenza di merito è stato affermato che la differenziazione di trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici che richiedono l’aspettativa per un incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto è finalizzata ad agevolare la mobilità tra amministrazioni statali, superando i limiti altrimenti previsti dall’art. 23 bis cit.”

      Nel suo caso, il diniego potrà essere quindi essere impugnato, a mio avviso, soltanto se immotivato.

  • Luigi ha detto:

    Chiedo scusa ho sbagliato il mio contraffo attuale è a tempo INDETERMINATO e mi è stato proposto tempo DETERMINATO in ospedale pubblico EUROPEO

  • Antonio Prisco ha detto:

    Salve! Sono Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Presidio Ospedaliero di un ASL, e vorrei chiedere, nel caso di vincita di concorso per seconda specializzazione medica , quindi sarebbe una borsa di studio, può essere concessa aspettativa per tutta la durata del corso di specializzazione? Tale concessione è discrezionale da parte dell’azienda o dovuta?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La questione è regolata dall’art. 24, comma 4, del DLGS 368/99: “…il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

      Dal testo della norma si ricava che la concessione dell’aspettativa sia rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione di appartenenza.

      • Antonio ha detto:

        Grazie per la risposta avvocato!
        Quindi non può essere equiparabile ad un contratto a tempo determinato, per la quale so che la concessione dell’ aspettativa è dovuta e non discrezionale, dato che la specializzazione ha un termine preciso (4 aa)?

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Come ho scritto, dal testo della norma (“é collocato….compatibilmente con le esigenze di servizio”) s ricava che l’Amministrazione possa negarla qualora ricorrano esigenze di servizio.

  • Mariacristina ha detto:

    Egr. Avv. buongiorno.

    Sono un dirigente medico di primo livello del servizio di anestesia e rianimazione con contratto a tempo indeterminato presso una ASST lombarda con anzianità di servizio di 21 anni.

    Vorrei partecipare ad un avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato con le medesime caratteristiche di posizione presso altra ASST sempre in Lombardia.

    Vorrei avere da Lei conferma su alcune questioni in merito all’aspettativa per motivi di lavoro, qualora dovessi vincere il predetto bando.

    1. L’aspettativa per motivi di lavoro mi dovrà essere concessa dall’attuale datore di lavoro per tutta la durata del contratto a tempo determinato presso la nuova ASST (art. 10 del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 13 del CCNL 3.11.2005 Area IV). Oppure non ho diritto all’ aspettativa avendo già superato il periodo di prova ( art. 12 comma 12 CCNL 19.12.2019)?
    2. La fruibilità dell’aspettativa non è subordinata al decorso di alcun termine dalla domanda di aspettativa, posto che i 30 giorni sono previsti solo per l’aspettativa per esigenze personali e di famiglia (art 20, comma 4, CCNL 10.2.2004).
    3. Qualora intendessi non riprendere più il servizio nell’ ASST di provenienza al termine dell’aspettativa o prima della sua naturale scadenza perché vincitrice di concorso per un ruolo a tempo indeterminato presso la nuova struttura sarò esonerata dal preavviso dei tre mesi solo se manifesterò per iscritto tale mia volontà 15 gg prima del termine dell’aspettativa (quindi, non saranno delle dimissioni).
    4. Ho letto che prima di chiedere l’aspettativa dovrò aver esaurito le ferie maturate. Questo solo perché le aziende tendono a non liquidare le ferie maturate (come previsto per legge e contrattualmente)?
    Grazie molte.

    Dott.ssa MC

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Se intende richiedere l’aspettativa per incarico a tempo determinato, valgono le regole previste dall’art. 10, comma 8 lett. b) CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 13 del CCNL 3.11.2005 Area IV.

      L’art. 12 CCNL 19.12.2019 disciplina la diversa ipotesi del dirigente medico vincitore di un concorso per incarico a tempo indeterminato in altra Amministrazione e, quindi, disciplina una fattispecie del tutto diversa e, quindi, diversamente regolata.

      1.
      È del tutto irrilevante che abbia superato il periodo di prova.
      Tale circostanza è, invece, decisiva in caso di vincita di concorso a tempo indeterminato, considerato che può richiederla soltanto il dirigente che non abbia ancora superato il periodo di prova (vedi art. 12 comma 10 CCNL 19.12.2019).

      2.
      Il dirigente medico non potrà stipulare l’incarico a tempo determinato sin quando la domanda di aspettativa non venga accolta dall’Amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui sia imminente la scadenza del termine fissato dall’Amministrazione proponente per prendere servizio, per evitare di perdere l’opportunità lavorativa, potrà eventualmente rivolgersi all’autorità giudiziaria.

      3.
      Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima (non confonda con la diversa ipotesi dell’art. 10, comma 8 lett. a che non riguarda l’aspettativa per incarico a tempo determinato)

      4.
      L’aspettativa per incarico a tempo determinato determina la sospensione del rapporto di lavoro e il dirigente medico, salvo non intenda più riprendere servizio al termine di essa, proseguirà il suo rapporto con l’Amministrazione di appartenenza.

      All’atto della cessazione del rapporto a tempo indeterminato (se mai il rapporto cessasse al termine del periodo di aspettativa o prima del suo decorso), le ferie che non siano state godute perché l’Azienda datrice ha omesso di pianificarle/programmarle dovranno essere monetizzate. Quando questo non avvenga, o comunque in caso di inadempimento datoriale, è sempre possibile ricorrere al Giudice del lavoro.

  • paolo ha detto:

    Buongiorno sono dirigente medico assunto presso un azienda IRCCS a tempo indeterminato .
    Potrei chiedere l aspettativa per partecipare al corso triennale di formazione in medicina generale con borsa di studio ?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 24, comma 4, del D.lgs. 368/99 prevede che “…il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

      L’art. 11, comma 6, del D.M. della Salute 7 marzo 2006 stabilisce che “il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza”.

      La concessione dell’aspettativa, possibile sempre che sussista un rapporto di pubblico impiego (anche privatizzato), è, dunque, rimessa alla discrezionalità dell’Azienda.

      Non ha specificato quale sia la natura giuridica dell’IRCCS.

  • francesca ha detto:

    Egregio Avvocato,
    sono un dirigente medico presso Ospedale pubblico, vincitore di dottorato di ricerca, avendo rinunciato alla borsa di studio mi domando se posso chiedere aspettativa o congedo straordinario presso la mia Azienda conservando il trattamento economico relativo al mio rapporto di lavoro e se il congedo straordinario o aspettativa debba essere richiesto per tutti e tre anni del dottorato o possa essere richiesta solo per l’ultimo anno. Nel mio caso ho vinto il Dottorato a Novembre 2022 rinunciando alla borsa e da adesso vorrei richiedere aspettativa o congedo straordinario fino al termine del dottorato.

    Grazie
    Cordiali saluti
    Dr F.N

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 19 della L. n. 240/2010, che ha modificato l’art. 2 della L. 13 agosto 1984 n. 476, ha stabilito che la concessione del congedo straordinario (= aspettativa) non costituisca più un obbligo per l’amministrazione.

      L’aspettativa, infatti, può essere concessa “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione” ed è quindi discrezionale.

      Come prevede la norma, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e’ instaurato il rapporto di lavoro.

      Tenga conto, però, che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, e’ dovuta la ripetizione degli importi corrisposti”

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