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Il Tribunale di Cagliari (sentenza n. 619/2016) riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione del diritto al riposo giornaliero (11 ore ogni 24 ex art. 7 del D.lgs. n. 66/2003) con la seguente motivazione: “Spetta dunque a costoro (n.d.r. si trattava di medici, ma numerose cause in corso interessano il personale del comparto) il risarcimento del danno loro arrecato dalla lesione del diritto al riposo che trova copertura a livello costituzionale quale danno prodottosi per la protrazione della maggiore pensosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato ai riposi compensativi […] potendosi ulteriormente precisare che l’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3 – avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro – deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva (cfr. Cass. n. 14710/2015) […] Si tratta di una fattispecie di illecito che genera un pregiudizio da ritenersi presunto giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi […] è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per i ricorrenti non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso”.

2 Comments

  • mattia ha detto:

    Buongiorno, volevo chiedere se anche le partite iva hanno diritto allo stesso riposo di un lavoratore dipendente. Nel mio caso sono un infermiere in partita iva che lavora per una cooperativa settore ambulanze(118), nel caso in cui non rispettassi il riposo psicofisico dovuto hai turni che mi assegnano rischio dal punto di vista penale in prima persona se dovesse succedere qulacosa ?

    • admin ha detto:

      La normativa sui riposi non si applica ai lavoratori autonomi.
      Il lavoratore autonomo, a differenza del lavoratore subordinato, infatti, organizza il proprio tempo che non è evidentemente eterodiretto da un datore di lavoro.
      Diverso sarebbe il discorso, nell’ipotesi in cui la forma del rapporto di lavoro non corrispondesse alla sostanza (ad esempio, rapporto di lavoro autonomo che dissimula un rapporto di lavoro subordinato) ma sarebbe onere del prestatore di lavoro offrire la relativa prova.
      Per il resto, “se succede qualcosa”, una responsabilità penale potrà configurasi in presenza di un comportamento doloso o colposo (il che prescinde dall’effettivo recupero psicofisico)

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