Con una recente sentenza (n. 950/2017), il Tribunale di Cagliari, confermando alcune precedenti pronunce della sezione, ha sanzionato il comportamento di un’azienda sanitaria che, nell’organizzare un servizio di pronta disponibilità diurna feriale, “ha integrato un illecito avendo utilizzato un istituto contrattuale al di là dei limiti consentiti, con indubbio pregiudizio in capo ai lavoratori coinvolti.”
Il CCNL del Comparto Sanità (cfr. art. 7 del CCNL integrativo del CCNL 07.04.1999) prevede, infatti, che il servizio di pronta disponibilità (rectius: reperibilità) possa essere organizzato soltanto nei turni notturni e nei giorni festivi.
Nella fattispecie, invece, lavoratori interessati sono stati obbligati dall’azienda sanitaria, a prescindere da un’effettiva chiamata in servizio, ad essere “a disposizione”anche nel sabato feriale diurno (nella fascia oraria 13,30-20), con grave pregiudizio per le esigenze di riposo, giocoforza sacrificato.
Ha, in particolare, osservato il Tribunale che “l’esistenza di un pregiudizio, in primis al diritto al riposo e quindi alla libera disponibilità del proprio tempo, cui si correla una usura psico-fisica, è riconosciuta dalla contrattazione collettiva per i periodi notturni e/o festivi sicché non vi è ragione di negarlo per l’ipotesi di effettuazione di analogo servizio, pur se al di fuori della disciplina collettiva”.
Il Tribunale ha ritenuto provato il danno non patrimoniale sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 11278/2007) e l’azienda sanitaria inadempiente è stata condannata a risarcire i lavoratori.
Se lo fai notare all’azienda rischi mobbing. Conviene aspettare la pensione e fare causa? Grazie
Per rispondere con cognizione di causa, sarebbe necessario conoscere il contesto.
Il comportamento mobbizzante del datore di lavoro incide sullo stato di salute psicofisica del lavoratore quindi, in linea di massima, sarebbe il caso di intervenire con la massima tempestività.
Il condizionale è imposto però dalla premessa.
Buonasera Collega. Sono l’avv. Italo Meoli del Foro di Avellino. Vorrei chiederle, se possibile, una copia della sentenza citata (950/2017).
La ringrazio. Cordialità
Buongiorno,
può contattarmi telefonicamente o all’indirizzo di posta che trova nel sito.
Buona sera, è accaduto qualche giorno fa di essere costretto a prolungare il mio orario di lavoro per assenza del cambio fino alle due del mattino. Tempestivamente contatto la coordinatrice per comunicare la situazione essendo il sitra non reperibile ( solo orario di ufficio, dopo le 17 non c’è più nessuno); la coordinatrice mi dice di dover rimanere fino alla dodicesima ora e poi poter andar via. A questo punto le chiedo se non si rischia a lasciare il posto di lavoro senza che sia stato verbalizzato il fatto e lei tranquillamente mi risponde che farà fede la timbratura.
Leggendo noto che più sindacati suggeriscono la chiamata alle autorità giudiziarie per segnalare la situazione in cui mi trovavo.
Detto questo le pongo le seguenti domande:
Avrei dovuto chiamare le forze dell’ordine?
Rischio il licenziamento da parte dell’azienda se denuncio il fatto?
Grazie, cordiali saluti
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