Con una recente sentenza il Tribunale di Cagliari (sentenza n. 325/2017), confermando il proprio orientamento, ha riconosciuto ai dirigenti medici il diritto al risarcimento del danno da violazione del diritto al riposo giornaliero (11 ore ogni 24 ex art. 7 del D.lgs. n. 66/2003).
Questa la motivazione in sintesi: “Spetta dunque a ciascuno dei ricorrenti il risarcimento del danno loro arrecato dalla lesione del diritto al riposo che trova copertura a livello costituzionale quale danno prodottosi per la protrazione della maggiore pensosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato ai riposi compensativi […] potendosi ulteriormente precisare che l’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3 – avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro – deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva (cfr. Cass. n. 14710/2015) […]”
“Si tratta di una fattispecie di illecito che genera un pregiudizio da ritenersi presunto giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi […] è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per i ricorrenti non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso”.
La lesione, secondo il Giudice, è una conseguenza dell’impossibilità di poter “beneficiare del tempo necessario per ricostruire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso”.
Nella medesima sentenza il Tribunale di Cagliari ha, inoltre, riconosciuto una ulteriore voce di danno risarcibile (da usura psicofisica) che ricorre nell’ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo in coincidenza con la pronta disponibilità cd. attiva (ossia con chiamata in servizio).
Si tratta, infatti, “di un danno prodotto a cagione dell’espletamento dell’attività lavorativa in condizioni di maggiore penosità stante la mancata fruizione dei riposi compensativi per i quali non sussiste alcuna necessità di previa richiesta da parte del lavoratore”.
avv. Giacomo Doglio