Skip to main content

Con una recente sentenza (n. 181/2019), il Tribunale di Cagliari ha condannato un’azienda sanitaria, che aveva illegittimamente espletato una procedura selettiva (nella specie relativa al conferimento di alcune posizioni organizzative istituite ai sensi dell’artt. 20-21 CCNL del Personale del Comparto Sanità 7 aprile 1999[1]), a risarcire il danno da perdita di chance subito da un candidato giudicato idoneo ma non vincitore in esito ad una valutazione comparativa degli aspiranti all’attribuzione dell’incarico.

Il Tribunale ha, infatti, accertato che il ricorrente aveva, a differenza del candidato cui venne poi attribuito l’incarico, tutti “i requisiti per ottenere la posizione organizzativa anelata, sulla base di una selezione condotta correttamente”.

Il Giudice di prime cure ha sottolineato come“non solo la seria possibilità ma addirittura la ragionevole certezza di un esito favorevole della selezione” poteva palesemente evincersi non soltanto dal curriculum vitae ma anche dalle documentate capacità professionali, gestionali, organizzative del candidato non vincitore.

L’accertamento compiuto è conforme al più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che, correggendo in modo più rigido i propri più risalenti orientamenti, ha ritenuto che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporti di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento del datore di lavoro e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza “essendo insufficiente il mero criterio di probabilità dell’esito favorevole”(Cass. civ. sez. lav., 9 maggio 2018, n. 11165).

Il raggiungimento del risultato sperato (esito favorevole della selezione) – ha osservato il Giudice del capoluogo sardo – è stato dunque impedito dalla condotta illecita datoriale, e il danno subito dal ricorrente, stimato in misura esattamente corrispondente alla retribuzione dell’indennità di funzione annua connessa alla posizione organizzativa, deve ritenersi risarcibile perché “ne costituisce una conseguenza immediata e diretta”.

 

 

 

[1] Come si evince dall’art. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, le anzidette norme contrattuali sono state disapplicate con effetto dall’entrata in vigore del nuovo contratto. La disciplina transitoria è contenuta nell’art. 22, il quale stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa “attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”. La nuova disciplina degli incarichi di funzione è invece contenuta negli artt. 14 e seguenti

 

 

2 Comments

  • Marco tabulati ha detto:

    Egregio Avvocato,
    Sono un otorino che lavora a tempo indeterminato per l’ azienda sanitaria di Novara..
    Una volta al mese capita di essere reperibile dal sabato alle 8:00 am sino al lunedì alle 8:00.
    Vengo avvisato dal centralino quando qualcuno necessita del mio intervento.
    Guardando i tabulati mi sono accorto che se per esempio vengo chiamato alle 10:00 am di sabato e arrivò in ospedale alle 10:10 timbro , visito il Pz o i pazienti e poi stimbro dopo 4 ore, mi vengono automaticamente calcolate come debito orario le restanti 3 ore e 36 min che insieme alle 4 ore fatte farebbero le famose 7 ore e 36 min di comune giornata lavorativa settimanale.
    A me sembra una ingiustizia in quanto il giorno sono di reperibilità e quelle 4 ore fatte dovrebbero essere calcolate in credito orario e non in debito.
    Cosa ne pensa?

    Cordialita’

    Marco Tabulati

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il suo dubbioè legittimo.

      Il contratto collettivo non autorizza certo l’azienda sanitaria a considerare come debito orario le ore di pronta disponibilità cd. passiva; quelle effettivamente prestate poi sono trattate alla stessa stregua dello straordinario.

      Così esplicitamente l’art. 27, comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019

      “5. In caso di chiamata, l’attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell’interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente”.

Leave a Reply

STUDIO LEGALE DOGLIO
Via Grazia Deledda 74 Cagliari

T: +390706670413
T: +393395706257
E: avvocatogiacomodoglio@gmail.com