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L’art. 86, commi 6 e 9 de CCNL Comparto sanità del 21.05.2018[1] riconosce al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari (Oss), assegnati ai servizi/reparti di malattie infettive (e discipline equipollenti, così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.), un’indennità di € 5,16 “per ogni giornata di effettivo servizio.”

Singolarmente, il diritto a percepire la suddetta indennità (invero di modesta entità) è posto in discussione con riferimento al personale infermieristico e Oss assegnato a reparti/servizi organizzati dalle Aziende sanitarie per il trattamento dei pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2.

La contestazione muove dal presupposto che i reparti/servizi Covid-19 non rientrerebbero tra le strutture di “malattie infettive” individuate dalla norma contrattuale.

Eppure, e da qui la singolarità della vicenda, non può esistere alcun dubbio sul fatto che i reparti Covid-19 siano strutture destinate, in via esclusiva, al trattamento di malattie infettive (quali sono indiscutibilmente il virus SARS-CoV-2 e varianti), peraltro, ad elevata contagiosità[2].

La disputa, a ben vedere, ruota quindi intorno al “nome” della struttura che secondo un’assurda interpretazione della norma contrattuale costituisce un ostacolo al riconoscimento dell’indennità al personale impegnato in prima linea sul fronte dell’emergenza pandemica e, come tale, più esposto di altri al rischio di contagio.

L’interpretazione della norma proposta da alcune Aziende sanitarie per giustificare il mancato pagamento dell’indennità di malattie infettive al suddetto personale appare assolutamente contrastante con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Secondo l’interpretazione unanime della Suprema Corte, infatti, l’anzidetta indennità compete al personale infermieristico e Oss che presta servizio presso specifiche articolazioni del servizio sanitario, che pur diversamente denominate (divisione, reparto, dipartimento, ecc.), siano identificabili come parti dell’organizzazione sanitaria preposte esclusivamente alla cura delle malattie infettive.

Così esplicitamente Cass. civ. sez. lav. n. 9248 del 09.04.2008 “il senso letterale dell’espressione lavoro prestato nei servizi di malattie infettive indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura di malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti). “Servizio” è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominali in modo diverso (“divisione”, “reparto”, “dipartimento”, ecc.) ma comunque sempre identificabili come parti dell’organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. Il senso letterale dell’espressione utilizzata dalle parti stipulanti pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere l’indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di malattie infettive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell’organizzazione sanitarie non finalizzate alla cura delle malattie infettive “ogni qualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive” (conforme, ex multis, Cass. n. 16701/2018).

Le medesime indicazioni possono ricavarsi anche da Cass. n. 550/2021 che ha deciso il caso di un’infermiera di una struttura pediatrica cui è stata negata l’indennità di malattie infettive.

La pronuncia della Suprema Corte non si è discostata, infatti, dalla consolidata giurisprudenza e ha confermato la pronuncia di merito (di rigetto) perché dall’istruttoria non era emerso né che la struttura di appartenenza fosse preposta alla cura delle malattie infettive né che la lavoratrice svolgesse la sua attività in stanze appositamente dedicate, in modo da poter configurare l’esistenza di uno specifico servizio all’interno della Pediatria (“mancava il riscontro delle concrete modalità di svolgimento delle attività nelle stanze dedicate ai pazienti infettivi in età pediatrica”).

Ciò che rileva, dunque, non è il nome della struttura, ma la sua univoca destinazione e, quindi, il rischio concreto cui è esposto il personale ad essa assegnato.

La ratio dell’indennità in discussione è, infatti, quella di compensare non già il rischio lavorativo generico legato al tipo di patologia con la quale il personale sanitario può venire in contatto in un qualsiasi reparto, ma quello “effettivo” derivante dal prestare servizio proprio in un’articolazione aziendale che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, è organizzata proprio per la cura delle malattie infettive.

In questo stesso senso, del resto, si è espressa l’ARAN[3], che non può certo essere sospettata di partigianeria.

In particolare, l’Agenzia ha osservato come l’indennità spetti al personale infermieristico sottoposto “non già al rischio generico di poter contrarre contagio di una malattia infettiva, ove fosse scoperto – nel corso di un ricovero – che il paziente ne sia affetto, ma […] al rischio reale esistente nei servizi di malattie infettive”.

A parte di chi scrive, quindi, il mancato pagamento dell’indennità costituisce l’illegittima negazione di un diritto.

 

@avv.giacomodoglio

 

[1] Con l’entrata in vigore del presente CCNL 21.05.2018 è stato disapplicato l’art. 44 CCNL del 01.09.1995 che nei commi 6 e 8 che disciplinava il medesimo istituto contrattuale.

[2] Il Ministero della salute ha classificato la il virus SARS-CoV-2 come malattia infettiva.

[3] cfr. Ipotesi di CCNL di interpretazione autentica (04.12.2001) dell’art. 44, comma 6) lett. c del CCNL 01.05.1995.

Vedi anche orientamento ASN7 in https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-della-sanita/orientamenti-applicativi/7583-sanita-comparto-indennita/10532-asan7.html : Si deve anzitutto rilevare che il sistema indennitario previsto dall’articolo 86, comma 6, del CCNL del comparto sanità del 21/05/2018, ripropone la disciplina del previgente articolo 44 del CCNL dell’ 01/09/1995. Al pari della previgente disciplina, anche quella attuale non ha assunto come fondamento per il sistema indennitario in parola una situazione di “rischio” generico e pertanto le indennità in questione sono erogabili solo al personale ivi espressamente individuato e in quanto operante nei servizi indicati (terapie intensive, sub-intensive e malattie infettive)”.

 

 

 

2 Comments

  • Liana ha detto:

    Salve vorrei porle una domanda…
    Che possibilità ha un operatore che ha prestato servizio in un reparto COVID x tutto il periodo, e non saltuariamente, di ricevere l’ indennità di malattie infettive, pur lavorando in ospedale privato ( a sovvenzione in parte pubblica)?
    Nb: la regione non ha sovvenzionato l’ ospedale con il cosiddetto premio COVID , perché questo era garantito solo ed esclusivamente per ospedali pubblici.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Si tratta di verificare quale sia il CCNL applicato.
      Se prevede l’indennità di malattia infettive, a mio parere, sì.

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