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DIRITTODIRITTO SANITARIO

Il diritto costituzionale al riposo feriale – Indennizzo per le ferie non godute, maturate al momento della cessazione del rapporto di lavoro pubblico.

By 13 Ottobre 2024No Comments

Nell’ordinamento giuridico italiano, il diritto alle ferie (art. 36 Cost;  art. 2109, comma 2 c.c.), espressamente riconosciuto anche a livello sovranazionale (art. 7 della direttiva 2003/88 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003), realizza la duplice funzione di garantire al prestatore di lavoro non soltanto il pieno recupero delle proprie energie psicofisiche, ma anche la libera esplicazione della personalità e la cura degli interessi familiari, sociali e di relazione.

Rileva quindi anche, se non soprattutto, in funzione della qualità della vita, ossia in relazione a tutto ciò che non è quantificabile, ma essenziale, perché rende la vita degna di essere vissuta.

Per citare uno slogan coniato all’inizio del secolo scorso, “We want bread and roses too” (“Vogliamo il pane, ma anche le rose”) [1], il diritto ad un tempo retribuito di non lavoro ed al benessere psicofisico concorre a realizzare una società dove si è più felici, realizzati e liberi [2].

In questi termini si è sostanzialmente espressa la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 543/1990: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3, garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”.

La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie quando fosse compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.” (Corte Cost. Sentenza n. 95 del 2016).

In particolare, la Corte di Giustizia UE (sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C‑218/22) ha rilevato che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea “devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà [3].

Il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite ed “al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”.

L’orientamento della Corte di Cassazione, affermatosi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016, si è consolidato nel senso di ritenere che il datore di lavoro è sempre tenuto a corrispondere l’indennizzo salvo che offra in giudizio la prova di aver consentito al dirigente medico di godere delle ferie (cfr. per tutte Cass. civ. sez. L., sentenza n. 29113 del 06.10.2022 n. 29113.).

«Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. civ. sez. lav. 13613/2020).

La più recente giurisprudenza di legittimità, a riprova della massima tutela che ha inteso garantire al lavoratore in caso di compromissione del diritto al riposo feriale,  ha, peraltro, abbandonato la distinzione tra dirigenza apicale e non, prevedendo che tale obbligo sussista  anche nei confronti del primo, e ciò, in quanto «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18140/2022).

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi “soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riposo autorizzato” (Cass. civ. sez. lav. n. 21780/2022).

La circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore è del tutto irrilevante, considerato che la perdita del diritto alle ferie può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato che in caso di mancata fruizione, le stesse andranno perse. Il che significa che nessun valore di rinuncia all’indennità sostitutiva può essere automaticamente attribuito alle dimissioni volontarie, “atto volontario posto dalla disciplina sullo spesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto” (cfr. Cass. civ. sez. lav., ordinanza del 27.11.2023 n. 32807).

Insomma, a dispetto dei tentativi del legislatore di ridimensionare le tutele al chiaro scopo di contenere la spesa pubblica, almeno il diritto al riposo feriale gode di massima salute.

 

@avv.giacomodoglio

 

 

 

 

[1] Lo slogan, citato da Kean Loch nel film Bread and Roses, è stato attribuito alle operaie delle fabbriche tessili di Lawrence, in Massachusetts, che il 12 gennaio 1912 lo fissarono in uno striscione durante uno sciopero contro una riduzione dei salari.

[2] Considerando 4 della direttiva UE 2003/88: “«Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico».

[3] La Corte si riferisce all’art. 5, comma 8, del D.L. del 06.07.2012, n. 95 adottato dal Governo Monti nel corso della XVI legislatura (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. del 07.08.2012, n. 135): Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

 

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