L’art. 36 Cost. come argine contro i fenomeni di “politicizzazione delle nomine”

L’art. 18 del CCNL 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005 (che ha sostituito il comma 2, e aggiornato la misura delle indennità di cui al comma 7), stabilisce che 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati” […] 4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 31. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52”[1].

Com’è noto, la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (ex multiscfr. Cass. civ. sez. lav. n. 33136 del 16.12.2019; Cass. civ. sez. lav., ord. n. 7863 del 20.03.2019; Cass. civ. sez. lav., ord. n. 30913 del 29.11.2018; Cass. civ. sez. lav. n. 21565 del 03.09.2018; Cass. civ. sez. lav. n. 9879 del 19.04.2017; ma vedasi in senso contrario Cass. civ. sez. lav n. 13809 del 06.07.2015) ha escluso la possibilità di applicare l’art. 36 Cost. nei casi in cui il sostituto del dirigente responsabile di struttura ricopra il relativo incarico per un periodo eccedente i sei mesi ovvero dodici mesi (ipotesi massima considerata allorquando debbano espletarsi le procedure selettive), sulla base delle seguenti considerazioni, che si riassumono sinteticamente:

  1. L’equivalenza delle mansioni della dirigenza sanitaria, inserita, ex art. 15 DLGS n. 502/1992, in unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, esclude la possibilità di applicare l’art. 2103 c.c. (cfr. anche art. 18, comma 7 CCNL 06.08.2000).
  2. L’art. 24, comma 3, DLGS 165/2001 fissa il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico che remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall’amministrazione.
  3. Le Parti Sociali, cui è devoluta discrezionalmente la disciplina del trattamento economico remunerativo delle funzioni dirigenziali, non hanno, significativamente, contemplato le conseguenze economiche del mancato rispetto del termine posto dall’art. 18, comma 4 cit., che assume, dunque, una funzione meramente sollecitatoria.

L’assunto della Suprema Corte non è condivisibile e, in ogni caso, non rileva al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 36 Cost. nei casi di abuso dell’istituto contrattuale.

In tali circostanze, si deve, infatti, escludere che lo svolgimento dell’incarico di sostituzione, possa considerarsi un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria dirigenziale.

Per quanto, infatti, la dirigenza medica sia collocata in un ruolo unico, distinto per profili professionali, e in un unico livello, quest’ultimo è articolato in ben diverse responsabilità professionali e gestionali, che non possono certamente ritenersi comprese in un ruolo di supplenza pluriennale, specie quando le funzioni del sostituto e del titolare dell’incarico siano assolutamente sovrapponibili.

Se è vero, infatti, che l’art. 2103 c.c. contiene disposizioni incompatibili con l’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, costituisce, tuttavia, principio condiviso e consolidato, anche in tale settore, quello della necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita.

Né tale principio può essere sminuito dal principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24, comma 3, DLGS n. 165/2001), posto che se è vero che il trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa“, il presupposto, perché sia realmente satisfattivo, è rappresentato dal fatto che le nuove funzioni siano compatibili con il ruolo dirigenziale assegnato dall’amministrazione e non già riferibili ad incarichi diversi.

In particolare, una caratteristica peculiare degli incarichi di responsabilità di struttura, che li distingue dalle tipologie di incarichi sotto ordinati[2][3], di natura professionale (ivi compresi quelli di alta specializzazione, di consulenza, studio, ricerca, ispettivi, di controllo), è lo svolgimento di funzioni di direzione manageriale (cfr. artt. 15, comma 6, 15 bis DLGS n. 502/1992); ai dirigenti di Struttura Complessa (ma anche Semplice Dipartimentale[4]) sono richieste, infatti, non solo capacità tecnico-professionali, ma anche di gestione e organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Tale rilievo spiega perché, per ciascun incarico (n.d.r.: di natura professionale e di direzione di struttura), ai sensi dell’art. 15 ter comma 1, ult. parte, del DLGS n. 502/1992, “sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire[5], la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”.  

Per le medesime ragioni, anche il trattamento economico accessorio – che include la retribuzione di posizione parte variabile, la retribuzione di risultato, ma anche l’indennità di incarico[6] – deve essere “correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti” (art. 24, comma 1, DLGS n. 165/2001).

Da un’interpretazione sistematica delle norme, si evince, quindi, che la norma del comma 3 dell’art. 24, DLGS 165/2001 non possa essere interpretata nel senso preteso dalla Suprema Corte, ossia che ad un dirigente con incarico professionale possano essere attribuite, addirittura senza limiti di tempo e incidenza sul trattamento economico, le medesime funzioni di un dirigente responsabile di struttura.

Proprio per la natura precaria dell’incarico, il sostituto non può avere l’obiettivo assegnato al dirigente di struttura complessa, ma quello tipico del rapporto negoziale già intercorrente con l’amministrazione e deve, quindi, essere valutato per le specifiche funzioni attribuite, in relazione ai programmi concordati e ai risultati conseguiti per il relativo incarico professionale (cfr. artt. 15 e ss. del DLGS n. 502/1992 e s.m.i., art. 24, comma 6 CCNL 03.11.2005, e art. 4, comma 2 CCNL 06.05.2010, integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008, art. 57, comma 2 CCNL 19.12.2019).

Il sostituto del dirigente di Struttura Complessa è, infatti, un dirigente, titolare di un incarico professionale (art. 27 lett. c] CCNL 08.06.2000), o al più di Struttura Semplice (art. 27, lett. b] CCNL 08.06.2000), cui viene conferito un incarico meramente temporaneo e provvisorio (la norma contrattuale fissa un preciso limite temporale), insuscettibile di essere esteso sino a confondersi con il ruolo del titolare[7].

Non si vede, del resto, perché il principio di temporaneità – che costituisce uno dei capisaldi del sistema degli incarichi dirigenziali, per i quali è espressamente previsto un termine di scadenza, salvo rinnovo – dovrebbe valere per qualsiasi incarico dirigenziale ad eccezione di quello del sostituto, ipotesi che favorirebbe fenomeni di politicizzazione delle nomine (in senso contrario all’impostazione della “riforma Balduzzi”), consentendo all’amministrazione sanitaria di scegliere quali selezioni effettuare e quali no, proprio grazie allo “scudo” dell’istituto della sostituzione.

Né si comprende perché mai le Parti Sociali avrebbero dovuto stabilire, come osserva la Suprema Corte, al fine di giustificare l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost., le conseguenze sul piano economico dell’omesso rispetto del termine, quasi che, al contrario, fosse invece la regola stabilire anticipatamente le conseguenze di un inadempimento contrattuale, quando soccorrono, specie di fronte all’evidenza, i principi generali. Principi, per nulla scalfiti dalle previsioni dell’art. 15 ter del DLGSn. 502/1992 e dell’art. 28, comma 7 del CCNL 08.06.2000, che si limitano ad escludere l’applicabilità dell’art. 2103, comma 1 c.c.

Al contrario, si può fondatamente sostenere che le Parti Sociali non abbiano avuto alcuna necessità di prevedere un’espressa sanzione per diverse ragioni:

1) “la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedureconcorsuali”. In tal caso, si legge nella norma, “può durare sei mesi, prorogabili sino a 12”;

2) l’indennità di sostituzione – come ha anche chiarito l’ARAN – ha carattere straordinario proprio perché remunera una funzione tipizzata contrattualmente come provvisoria[8];

3) il sostituto, proprio per via della precarietà del ruolo, non è remunerato per svolgere le medesime funzioni del dirigente di Struttura Complessa, ma agisce sulla base di obiettivi e programmi di gestione e organizzazione evidentemente già definiti dal titolare, di cui non può assumere le medesime responsabilità (diversamente il trattamento economico non potrebbe che essere equivalente, ex art. 24 comma 1, DGLS n. 165/2001, e certamente non potrebbe avere carattere straordinario). Non è, del resto, casuale la diversa previsione contenuta nei commi 4 e 5 del medesimo art. 18 cit.[9], da cui si evince che, nel caso in cui la sostituzione del dirigente di Struttura Complessa si renda necessaria perché il titolare richieda l’aspettativa per la stipula di un contratto a tempo determinato “per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale” e, quindi, per un tempo astrattamente superiore a 6/12 mesi, il dirigente, proprio perché chiamato a svolgere le stesse funzioni del responsabile e non già quelle di sostituto provvisorio, stipula con l’amministrazione un contratto ai sensi degli artt. 15 e ss. del DGLS 502/1992, e viene evidentemente retribuito come tale[10].

Diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere che il principio di equivalenza delle mansioni dirigenziali possa tradursi in un principio di equivalenza di incarichi, legittimando assurdamente l’amministrazione a conferire formalmente un semplice incarico professionale per poi imporre a quel medesimo dirigente di ricoprire l’incarico vacante di direzione della struttura senza corrispondere la “giusta” retribuzione.

Non si comprenderebbe, nemmeno, a ragionare diversamente, il senso della graduazione delle funzioni dirigenziali – con i relativi “pesi” – disciplinata nell’art. 24 del DLGS 165/2001[11] e, a livello contrattuale, nell’art. 51 del CCNL 05.12.1996[12], il quale stabilisce che “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993. 2. L’individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima, che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1: – complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; – grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; – affidamento e gestione di budget; – consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; – importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; – svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali; – grado di competenza specialistico – funzionale o professionale; – utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’azienda od ente; – affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda o ente; – produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda od ente; – rilevanza degli incarichi di cui all’art. 53 interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale; – ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; – valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. 3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica. […]”.

Alla luce della norma sopra richiamata, il cui contenuto è stato peraltro espressamente confermato dai CCNL successivi (cfr. art. 26 del CCNL 08.06.2000, e art. 6, comma 2 del CCNL 17.10.2008), appare del tutto evidente che le diverse attribuzioni non possano assolutamente essere considerate né equivalenti, né ricomprese, per loro natura, nell’unico ruolo dirigenziale. Così esplicitamente l’art. 6 del CCNL 17.10.2008: “le tipologie degli incarichi […] rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale”.

A tale ratio si conformano – e non potrebbe essere diversamente – i regolamenti aziendali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i quali attribuiscono un “peso” diverso a ciascun incarico proprio in virtù delle responsabilità assunte, della complessità della Struttura, della professionalità richiesta.

A ben vedere, quindi, nessuna disposizione normativa può legittimamente consentire di qualificare come di natura “sostitutiva” o “provvisoria” un incarico di direzione di Struttura “di fatto”, quando si protragga oltre i limiti definiti normativamente e/o includerlo tra quelli conferibili ex art. 24 comma 3 del DLGS 165/2001, in deroga all’obbligo di garantire il trattamento economico corrispondente alle funzioni realmente svolte.

Per le ragioni esposte, si ritiene che, nei casi di violazione della norma contrattuale, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata anche alla qualità del lavoro prestato.

 

[1] La nuova disciplina introdotta dal CCNL 19.12.2019 prevede quanto segue. Art. 22 Sostituzioni – 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.  2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice.  4. Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.  5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’Azienda o Ente provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell’art. 108 (Assunzioni a tempo determinato).  6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall’art. 109 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L’incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall’ Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell’assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l’indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo – costituito dal cumulo delle due frazioni d’incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 55 e segg. del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti).  7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell’art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.  9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.

[2] Art. 27 CCNL 08.06.2000: Tipologie di incarico – 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al DLGS 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. 2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.

[3] L’art. 18 comma 3 del CCNL 19.12.2019 non modifica le differenti caratteristiche degli incarichi di gestione rispetto a quelli professionali.

[4] Art. 4, comma 1 CCNL 06.05.2010: Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali – 1. Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in tema di incarichi e ferma restando la competenza dell’azienda in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 51 del CCNL 5.12.1996, come modificato dall’art. 26 del CCNL 8.6.2000, si precisa che: – l’incarico di direzione di struttura semplice, ed in particolare quella dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie; – l’incarico di natura professionale di cui all’art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.6.2000 prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche.

[5] Per il dirigente di Struttura Complessa cfr. art. 29 comma 2 CCNL 08.06.2000 e art. 20 CCNL 19.12.2019.

[6] Cfr. art. 33 CCNL 03.11.2005 e art. 83 CCNL 19.12.2019.

[7] Per le nuove tipologie di incarico cfr. artt. 17 e ss. CCNL 19.12.2019.

[8]L’indennità di sostituzione, per sua natura, ha carattere straordinario. Pertanto, non è ricompresa tra le voci menzionate nell’art. 35 di entrambi i contratti del 2000 e compete per dodici mensilità” (cfr. Note di chiarimento 2012, p. 28 in https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5045/Note%20di%20chiarimento%20dirigenti%20ssn_rev.pdf)

[9] Norma rimasta sostanzialmente immutata anche nel nuovo regime contrattuale (cfr. art. 22, comma 5 cit.).

[10] Ad ulteriore prova del fatto che il dirigente sia remunerabile con l’indennità di sostituzione soltanto quando egli è chiamato a svolgere le funzioni del dirigente di Struttura Complessa in via provvisoria, sarà utile richiamare quanto riferito dall’ARAN nelle note di chiarimento cit. (cfr. nota 34, p. 24). Nel caso di aspettativa previsto dall’art. 19 comma 6 del CCNL 08.06.2000 (“L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg. del DLGS 502/1992”“In tale situazione trova applicazione l’art. 18, comma 2 di entrambi i CCNL, al quale segue la procedura prevista dal citato DPR 484 solo nel caso in cui il dirigente – già titolare dell’incarico – non rientri dall’aspettativa concessa lasciando così il posto di organico disponibile per l’azienda”. 

[11] Art. 24, comma 1, DLGS 165/2001: “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai  fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto  ministeriale  per  le  amministrazioni  dello  Stato  e  con provvedimenti  dei  rispettivi  organi  di  governo  per   le   altre amministrazioni o enti,  ferma  restando  comunque  l’osservanza  dei criteri e dei limiti delle  compatibilità  finanziarie  fissate  dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze.”

[12] Per la nuova disciplina contrattuale cfr. art. 91 CCNL 19.12.2019.

42 Commenti

  • GIUSEPPINA BALDO ha detto:

    Buongiorno, alla luce delle novità inserite nell’ACN 21.03.2020 ( Specialisti e Professionisti SAI) , è previsto l’accesso agli incarichi di struttura complessa (art. 37, comma 1 lettera d). L’attribuzione di incarichi di responsabile di Struttura Semplice, così come il riconoscimento e l’attribuzione dell’alta professionalità o specializzazione sono implicite? Nel mio caso specifico di psicologa con incarico a tempo indeterminato da 14 anni nella branca di psicoterapia presso una ASL, mi è stata riconosciuta ed attribuita la stessa anzianità di servizio (titoli di carriera) con punteggio equiparato al ruolo di dirigente, in occasione della partecipazione ad un concorso pubblico nella stessa Azienda. Per quale motivo quindi sono preclusa dal partecipare agli “avvisi interni ” per incarichi di strutture semplici riservati ai soli dipendenti e, paradossalmente, potrei partecipare a quelli per struttura complessa? Grazie anticipatamente per la sua attenzione.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Perché così prevede la normativa vigente che consente di assegnare gli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa soltanto ai dipendenti (tant’è che per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di selezione interna).

      Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti, senza alcuna preclusione per l’accesso dall’esterno (come per l’appunto si evince anche dall’art. 37, comma 1, lett. d che Lei correttamente cita)

  • PIETRO ROMANO ha detto:

    Buonasera, sono stato incaricato di sostituire il Direttore di U.C. pensionato, svolgendo la sostituzione per 5 anni, ricevendo una integrazione stipendiale non corrispondente allo stipendio del Direttore. Nel corso di questi anni ho svolto il corso Manageriale Regionale, quindi un livello corrispondente al Direttore. Si può fare ricorso? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La Suprema Corte è orientata, direi ormai quasi unanimemente, in senso contrario, ritenendo che l’indennità di sostituzione sia interamente satisfattiva anche quando, come nel suo caso, l’impegno abbia una durata ben superiore rispetto a quella contrattuale.

      Per quanto non condivida i principi espressi dalla Corte e ritenga vi siano, almeno in alcuni casi, validi argomenti che possano condurre ad una diversa valutazione, è innegabile che qualsiasi contenzioso che coinvolga la fattispecie del ruolo di sostituzione del dirigente di struttura complessa presenti oggettive difficoltà.

      Per esprimersi compiutamente sarebbe necessario esaminare l’intera documentazione in suo possesso, oltre ad assumere le necessarie informazioni sulla storia lavorativa.

      Approfondimento che in questa sede mi è impossibile compiere.

  • Matteo Giordano ha detto:

    Buongiorno, nel caso di incarico ad interim quale direttore di dipartimento (poichè in quel dipartimento non era in servizio in quel momento nessun direttore di Struttura Complessa ) ad un direttore già titolare di incarico di direttore di altro dipartimento , come va remunerato tale incarico da parte dell’azienda sanitaria , essendo esso ben più gravoso del semplice interim su S.C. , visto che il dipartimento è composto da più strutture complesse? Grazie.
    Matteo Giordano

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La norma contrattuale di riferimento, attualmente l’art. 22 del CCNL 19.12.2019, prevede che il maggiore aggravio che ne deriva per il dirigente incaricato potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

  • Giampiero ha detto:

    Un direttore di struttura complessa, in aspettativa per motivi politici per 11 anni consecutivi, può rientrare mantenendo lo stesso ruolo? È necessaria, in caso affermativo, una valutazione prima del rientro?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Come ho già avuto modo di specificare, posso rispondere unicamente ai quesiti relativi agli argomenti trattati nel blog (in questo caso, il tema riguarda l’abuso dell’istituto contrattuale della sostituzione del direttore di struttura complessa).

      Le chiederei, quindi, cortesemente di contestualizzare la questione con riferimento alla fattispecie dell’abuso.

  • Giovanni ha detto:

    Buongiorno Avvocato.
    Sono un Dirigente Medico di I Livello di Direzione Sanitaria (17 anni di servizio.
    2 anni fa in seguito alla rimodulazione della rete ospedaliera della Regione Sicilia, la Direzione Medica di Presidio, prima Complessa, è stata rimodulata a UOSD.
    Il vecchio Direttore è stato pensionato ed io pensavo che diventassi il naturale sostituto nelle more dell’emanazione di un avviso per l’assegnazione dell’incarico di UOSD.
    Di converso il D.G., senza l’emanazione di un avviso interno ha dato l’incarico ad un Dirigente Medico non appartenente all’U.O. per di più proveniente dal Distretto,
    Successivamente il DG ha emanato l’avviso interno, per il quale ho fatto domanda, ma da allora l’avviso non è stato portato a termine e da allora sono trascorsi 18 mesi l’incarico con varie proroghe c’è l’ha lo stesso Dirigente.
    Io da quel periodo sono stato demansionato.
    Posso fare causa?
    Lei mi assisterebbe in Sicilia
    Dr. Giovanni Merlo

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Considerato l’inequivocabile tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 22 CCNL 19.12.2019, se Lei è in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico di sostituzione, previsti dal comma 2, che riporto –

      a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

      b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) –

      ritengo che l’incarico conferito ad dirigente di altra struttura (per di pù attraverso le modalità descritte) sia palesemente illegittimo.

    • Giovanni ha detto:

      Grazie per il suo cortesissimo riscontro.

  • Salvatorangelo Maoddi ha detto:

    Sono un digente medico a tempo indeterminato e pieno. Circa 9 mesi fa ho avuto la nomina a Direttore facente funzioni di una Struttura complessa per 9 mesi prorogabili per altri 9. Se dovessi per iscritto dichiarare la mia indisponibilità alla proroga o presentare le dimissioni per motivi personali e di salute, per quanto tempo ancora devo fare il Direttore facente funzioni della struttura complessa che attualmente dirigo? Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Tenga presente che è sempre buona norma consultare il regolamento aziendale in materia di incarichi.

      In generale posso dirle, che in caso di accoglimento della sua richiesta di dimissioni, dovrà certamente attendere che l’amministrazione provveda alla sua sostituzione. Nell’ipotesi in cui intenda manifestare la sua indisponibilità alla proroga dell’incarico, Le suggerisco di comunicare le sue motivate intenzioni con largo anticipo.

  • Francesco ha detto:

    Buonasera Avvocato,

    pongo un quesito che può sembrare banale:

    il Dirigente Medico (con tutti i requisiti previsti) che abbia ricevuto ufficialmente il conferimento di incarico di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa ex art.22 può firmarsi “Direttore f.f.” oppure deve firmarsi “Dirigente Responsabile f.f.” ? anche ai fini di inserimento della dizione in un c.v.

    Grazie! Cordiali saluti e grazie per le sempre interessanti discussioni e le risposte precise e complete

  • Alvise ha detto:

    Buongiorno Avvocato,

    nel caso in cui un dirigente abbia svolto per 5 anni funzioni di direttore di unità operativa complessa ai sensi dell’articolo 18, poi 22, del CCNL della dirigenza medica, e sia stato successivamente nominato direttore di struttura complessa a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale, si può ritenere che abbia maturato i 5 anni di anzianità di funzione richiesti dall’art. 7 – 7 quater del Decreto Legislativo n°229, 19 giugno 1999 per l’attribuzione della responsabilità di direttore del dipartimento di prevenzione?

    La ringrazio

    • Alvise ha detto:

      mi riferisco naturalmente al testo dell’art. 7 quater come modificato dal DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

      grazie ancora.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 7-quater, comma 1, del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 dispone che “[…] Il direttore del dipartimento e’ scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate”.

      Contrattualmente le funzioni del direttore di struttura complessa e quelle del sostituto non si identificano, così come l’anzianità maturata nelle rispettive funzioni (il sostituto ha la titolarità di un incarico di struttura semplice o professionale), diversamente sarebbe del tutto ingiustificato il diverso trattamento economico.

      Che poi nella pratica accada, in particolare, quando la durata dell’incarico di sostituzione risulti eccedente rispetto a quella prevista – originariamente, dall’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e, in progresso di tempo, dall’art. 22 CCNL 19.12.2019 – e questo giustifichi, come ho avuto modo di scrivere (è però di avviso diverso la giurisprudenza di legittimità prevalente), la pretesa creditoria del “sostituto” che svolga pienamente le funzioni di direzione, è un’altra questione.

      Allargare il campo delle possibile pretese derivanti dallo svolgimento di fatto delle funzioni di direzione (e non di semplice sostituto), al riconoscimento di un’equivalente anzianità, mi pare quindi azzardato.

  • domenico landi ha detto:

    Preg.mo Avvocato,
    Sono un chirurgo 62enne e fino al 31 dicembre del 2021 sono stato direttore di una UOSD di Day Surgery conferitami, per titoli nel gennaio 2019 in seguito ad un avviso per titoli.
    Dal 1 gennaio 2022 sono transitato in altra Azienda Sanitaria in qualità di chirurgo ambulatoriale. Il tutto è avvenuto in seguito a “ differenza di vedute” con l’amministrazione in quanto nella UOSD da me diretta vi era un solo dirigente medico non autonomo per cui avevo richiesto collaborazione/integrazione con altro collega .
    Dopo circa 20 giorni , ho presentato domanda di trasferimento dalla ASL dove ora presto servizio presso l’azienda ospedaliera lasciata. Ho partecipato ad un avviso di mobilità ed il 1 giugno dovrei prendere servizio in chirurgia generale.
    La mia domanda:
    – in assenza di una lettera dell’amministrazione chi assume la responsabilità della UOSD ? ;

    – Il Capo Dipartimento che ruolo può svolgere nella nomina di un referente della struttura se tale figura realmente ha una valenza di autonomia gestionale della UOSD?

    Nel ringraziare anche rispetto ad ulteriori altre delucidazioni voglia darmi porgo
    Distinti saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Per rispondere al quesito occorre fare riferimento agli arti. 18 e 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

      La cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda dove attualmente presta servizio, imporrà all’Azienda cessionaria, ex art. 22, la sostituzione con altro dirigente della medesima struttura che, in questo caso, deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e di un incarico di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) o, in difetto, almeno di altro incarico professionale (ad eccezione di quello di base), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza.

      La sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale che dovrà effettuare una valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure selettive. Può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

      Qualora l’Azienda non possa fare ricorso alla sostituzione secondo le modalità sopra descritte (perché nella struttura non è presente un dirigente medico in possesso dei requisiti prescritti dalla norma), può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente.

      Il dirigente nominato dal Direttore Generale sostituisce il responsabile di struttura con piena autonomia per il termine previsto.

      La figura del “referente” non è contemplata dal CCNL che non attribuisce alcun potere al direttore del Dipartimento nella scelta del sostituto.

      L’Azienda interessata, da qui al 1 giugno, ha tutto il tempo per applicare le norme contrattuali e scegliere il suo sostituto.

  • Giuseppe ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    Nel processo di nomina del sostituto del direttore di dipartimento, andato in pensione, è stato preferito un altro candidato rispetto a me. Nella delibera è specificato che abbiamo curricula sovrapponibili (e su questo avrei seri dubbi), ma che la scelta ricade sull’altro perché ha più esperienza come direttore di S.C. (esattamente 6 mesi in più). Questa valutazione non prende in considerazione il fatto che per due anni io abbia sostituito il direttore di s.c. dopo il suo pensionamento (overuse dell’istituto della sostituzione ben al di sopra del periodo concesso dall’allora articolo 18 del ccnl, ora 22).

    Con queste premesse la prima domanda che le faccio è: davvero una sostituzione di questo tipo non ha alcun valore curricolare (anche se, ovviamente, non lo stesso di una formale direzione di sc di pari durata)? È corretto che 6 mesi di direzione ufficiale valgano più di 2 anni di sostituzione? Anche ammettendo questo, la “valutazione comparata dei curricula” di cui parla l’art. 22 dovrebbe esprimersi sotto forma di scheda di valutazione con punteggi prestabiliti (che quindi io posso chiedere di esibire) o, considerando la sostituzione del dipartimento più un avviso interno che un vero e proprio concorso, è corretto che rimanga un vago e malleabile “ma sì, più o meno i curricula valgono allo stesso modo, ma uno dei due ha 6 mesi in più di esperienza”?
    In ultimo, nella pratica è impugnabile una decisione del genere o prevarrà sempre la larga discrezionalità che la direzione aziendale ha nella scelta dei direttori di dipartimento?
    Colgo l’occasione per ringraziarla del suo splendido lavoro divulgativo e per porgerle i più cordiali saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Partiamo dalla norma.

      L’art. 22, comma 4, prevede che la sostituzione avvenga con “atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.

      Per quanto la scelta sia discrezionale, il riferimento alla valutazione comparata del curriculum impone, quindi, all’Amministrazione uno specifico onore di puntuale motivazione che non può tradursi in un giudizio superficiale (come quello che leggo).

      Qualsiasi selezione deve svolgersi nel rispetto del principio di trasparenza e l’unico modo per effettuare un controllo dell’azione amministrativa da parte del candidato è che siano intellegibili le valutazioni che stanno alla base della scelta finale.

      Esaminerei attraverso un’istanza di accesso tutti gli atti della selezione (domande/curriculum dei partecipanti, verbali, schede di valutazione, ecc.) per verificare se vi siano o meno margini di impugnazione.

      Sul piano pratico la verifica dovrà essere particolarmente attenta considerata la natura fiduciaria dell’incarico.

      Per meglio intendersi, se Lei fosse un mio assistito esaminerei non soltanto la sussistenza di eventuali violazioni di natura formale/procedurale, ma anche l’aspetto sostanziale: ossia se una valutazione corretta potrebbe realmente condurre ad una scelta diversa o se, viceversa, la stessa scelta sarebbe comunque plausibile motivando in modo corretto.

      La ringrazio per le parole di apprezzamento.

  • Federico Nardi ha detto:

    Gentile Avvocato, le sarei grato se potesse dare un parere circa due questioni che mi hanno riguardato e che mi stanno particolarmente a cuore :

    1) E’ lecito da parte dell’Azienda Ospedaliera conferire incarico ex art. 18 non in base alla presentazione di Curriculum bensì previo “Colloquio” da parte di commissione interna istituita all’uopo?

    2) E’ lecito da parte dell’Azienda Ospedaliera rinnovare incarico ex art. 18 decaduto (essendo stato espletato il concorso) dopo rinuncia da parte del Direttore di Struttura Complessa vincitore del concorso, allo stesso dirigente senza alcun atto formale e senza scorrere la graduatoria in precedenza redatta in occasione del conferimento del primo incarico ex art. 18 , giustificando tale scelta con i tempi stretti imposti dall’evento?

    La ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    Dr. Federico Nardi

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Rispondo negativamente ad entrambi i quesiti.

      1. Sia l’art. 18 del CCNL 08.06.2000 che l’art. 22 del CCNL 19.12.2019 (che ha disapplicato l’art. 18 con decorrenza dalla sua entrata in vigore) pretendono la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti medici in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione. La valutazione comparata non può essere “sostituita” da un colloquio.

      2. Anche considerato che l’art. 18 è ormai disapplicato da anni ritengo che l’Azienda debba affidare la sostituzione osservando la procedura normata nell’art. 22 CCNL 19.12.2019.

  • Giovanna ha detto:

    Gentile Avvocato,
    Le chiedo un chiarimento: l’Azienda sanitaria è OBBLIGATA ad attivare il procedimento finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile di U.O.S.D. (con selezione interna ) che risulti vacante da diversi mesi per collocamento in pensione del precedente Responsabile? Ed ove diffidata dall’aspirante Dirigente Medico in servizio presso la SDS, è tenuta l’Azienda stessa a giustificare i motivi di tale mancata attivazione?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La questione che Lei pone, come avrà già avuto modo di intuire leggendo l’articolo pubblicato nel blog, è complessa.

      L’art. 22 del CCNL 19.12.2019 (come già l’art. 18 del CCNL 08.06.2000) offre una risposta che lascerebbe poco spazio ai dubbi interpretativi che sono stati sollevati anche dalla Suprema Corte (rimando al contenuto dell’articolo).

      Per rimanere all’attualità, infatti, l’art. 22 comma 4 del CCNL cit. stabilisce che “nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.

      L’inciso “per il tempo strettamente necessario” lascia intendere che le Aziende sanitarie debbano avviare le procedure selettive interne (in caso di incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa – cfr. art. 19 del medesimo CCNL) in tempi rapidi, salvo che la mancata attivazione non sia giustificata (ad es. nell’ipotesi di processi di riorganizzazione aziendale imposte magari da scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, nuova graduazione degli incarichi, definizione di nuovi criteri per l’affidamento e revoca degli incarichi, ecc.)

      Il dirigente medico della SSD, con una richiesta motivata, potrà certamente sollecitare l’Amministrazione affinché fornisca chiarimenti in merito al mancato avvio delle procedure di selezione interna.

      Per ovvie ragioni di opportunità (mi pare inutile spiegare quali), almeno in una prima fase, eviterei, però, di formalizzare la suddetta richiesta nella forma di una diffida.

  • Federica ha detto:

    Gentile avvocato buongiorno. Le chiedo un chiarimento. La UOC a cui afferisco ha da 5 anni un facente funzione; fatto un concorso per nominare il nuovo primario tre anni fa fu annullato ed ora ( da un anno) è stato bandito un nuovo concorso, con commissione nominata in attesa di espletamento. Il facente funzioni nel corso dell’anno per brevi periodi di assenza ed ora da più di un mese per malattia ha nominato in sostituzione temporanea un collega (partecipante al concorso). Chiedo se un facente funzione, dunque un delegato, possa nominare un ulteriore sostituto e se sia “legale “ che con un concorso aperto un iscritto a tale concorso possa essere nominato da un facente funzione sostituto di facente funzione. Grazie tante per i suoi chiarimenti.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 22, comma 2, del CCNL 19.12.2019 prevede che nei casi di assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa previsti dal comma 1 (assenza per ferie o malattia o altro impedimento), la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa sulla base degli specifici criteri ivi previsti (vedi lett. a e b).

      La norma contrattuale non prevede, invece, che l’incaricato ex art. 22 debba indicare a sua volta un proprio sostituto (e che l’Azienda debba poi nominarlo), il che si spiega con il carattere temporaneo della sostituzione, la cui durata è circoscritta al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non superiore a nove mesi, prorogabili di ulteriori nove (comma 4).

      Posso comprendere che l’incaricato della sostituzione, quale responsabile della struttura, si possa trovare nella necessità di delegare, in caso di sua assenza, alcuni compiti organizzativi essenziali per il funzionamento dell’unità operativa (ad uno o più dirigenti medici), ma tale “affidamento” vale come mero atto interno, del tutto diverso dall’incarico di sostituzione e non conferisce al delegato alcun titolo valutabile nell’espletanda procedura concorsuale.

      Altro discorso, che esula dal quesito proposto, è quello relativo alla possibilità per il dirigente medico incaricato da anni del ruolo di sostituzione di utilizzare (anche) tale argomento quale prova di un effettivo (e non meramente vicariale) ruolo direzione.

  • giancarlo delli santi ha detto:

    Buongiorno Avvocato.
    Sono un Dirigente Medico lo scoro anno il direttore UOC è stato stato sospeso sine die per motivi legali.
    il D. sanitario, senza l’emanazione di un avviso interno ha dato l’incarico di sostituto temporaneo ad un Dirigente Medico appartenente all’U.O.
    a gennaio 2022 il DG ha emanato l’avviso interno ex art 22 per un direttore ff., per il quale ho fatto domanda; da allora l’avviso non è stato portato a termine e da allora l’incarico di sostituto temporaneo con varie proroghe c’è l’ha lo stesso Dirigente.
    ritengo il tutto illegittimo, ma ci sono margini per una denuncia?
    civile penale o contebile?
    Dr. GdelliSanti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 disciplina la sostituzione del dirigente titolare di incarico di direzione/responsabilità nei casi di assenza per impedimento temporaneo (comma 1, 2 e 3), cessazione del rapporto (comma 4) e aspettativa senza assegni (comma 5), prevedendo che essa si affidata, quando possibile (vedi comma 8), dall’Azienda sanitaria ad altro dirigente della struttura in possesso di specifici requisiti (comma 3).

      Nel primo caso, la sostituzione è affidata dall’Azienda ad un dirigente indicato dal responsabile di struttura che, nella scelta, deve avvalersi dei criteri previsti dal comma 3 a) e b).

      “a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

      b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).”

      Nelle altre ipotesi (comma 4 e 5), invece, “la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.

      Per valutare le possibilità di azione ritengo imprescindibile l’esame dei documenti cui Lei fa riferimento (l’avviso di selezione e gli atti di conferimento dell’incarico di sostituzione al collega) e del Regolamento aziendale in materia di affidamento di incarichi.

      Le suggerisco di evitare iniziative personali e di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia.

  • Francesca ha detto:

    Egregio Avvocato,
    sono dirigente medico e mi si prospetta in tempi molto brevi un possibile incarico di sostituto Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale. La dicitura consigliata per tale funzione, da riportare nei documenti che firmerò, può essere, alla lettera, Sostituto Responsabile di SSD?
    La ringrazio anticipatamente e le porgo i miei più cordiali saluti.

  • Ludovica ha detto:

    Carissimo avvocato,
    vorrei porgerle un quesito.
    Dato che il dirigente medico, cui sia conferito l’incarico di sostituzione del direttore di una struttura complessa (ex art. 22 vigente CCNL), non ha diritto all’inquadramento giuridico ed economico corrispondente al ruolo del dirigente sostituito può percepire lo straordinario?
    La ringrazio anticipatamente e mi scuso per l’eventuale disturbo arrecatole.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Le questioni sottese al quesito che Lei pone si prestano (trattamento giuridico ed economico del “sostituto” e lavoro straordinario), in relazione alle circostanze di fatto relative alle concrete modalità di svolgimento dell’incarico (che ignoro), a risposte diversamente articolate.

      In generale, posso affermare che il dirigente, incaricato della direzione di struttura complessa, non avendo un orario minimo settimanale d’obbligo (art. 25 CCNL 19.2019), non può essere remunerato per il plus orario/lavoro straordinario.

      La stessa limitazione non vale, a mio avviso, per il dirigente incaricato della sostituzione.

  • Alberta Natola ha detto:

    Salve, sono un Dirigente Veterinrio, dal 2017 ho un incarico di responsabile di UOS a valenza Dipartimentale, precedentemente sono stata per molto più di 5 anni incardinata come Dirigente in nel Servizio di Igiene delle produzioni . Il Direttore della UOC di produzioni animali è assente per quiescenza dal 2011 e da allora l’azienda nomina sostituti prima ai sensi dell’art, 18, ora 22 del contatto.
    Personalmente sono stata esclusa dalla “rotazione ” delle sostituzioni (concorso bandito e mai espletato).
    Le chiedo, la precedente mia appartenenza al Servizio in questione mi darebbe il diritto di accedere alla graduatoria per la sostituzione? Da notare che l’azienda mi ha esclusa senza neppure una comunicazione.
    La rindrazio se vorrà rispondermi.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 22, comma 2, del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 prevede che nei casi di assenza temporanea (comma 1) la sostituzione è affidata dall’Azienda, su indicazione del dirigente responsabile, ad un dirigente della medesima struttura secondo i seguenti criteri:

      a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di base, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

      b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).

      Se è vero che nel diverso caso in cui l’assenza del titolare sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 22, comma 4) non si fa espresso riferimento al fatto che il sostituto debba essere necessariamente un dirigente della stessa struttura, il rinvio al comma 2, almeno secondo la mia interpretazione, lascia intendere i dirigenti interessati, su cui almeno in prima battuta (vedi comma 8) deve ricadere la scelta motivata dell’Azienda (previa valutazione comparata del curriculum formativo e professionale), siano gli stessi, con conseguente esclusione dei dirigenti assegnati ad altre strutture.

      Ritengo che il comportamento omissivo dell’Azienda sia comunque irrispettoso dei più elementari doveri di correttezza.

  • Giovanni Chiara ha detto:

    Buongiorno, il mio quesito riguarda la partecipazione all’avviso interno per sostituzione ex art. 22 del Direttore di struttura complessa, UO di Pediatria. Oltre a me, che appartengo a questa UOC in qualità di dipendente a tempo indeterminato, titolare di incarico di alta specializzazione lettera C, e che in atto continuo a svolgere le funzioni di sostituto “de facto,” continuando quanto indicato dal precedente Direttore in caso di sua assenza, parteciperà all’avviso anche una collega assunta a tempo determinato, proveniente da altra Azienda da cui è stata posta in aspettativa e presso la quale ha maturato una maggiore anzianità ed esperienza curriculare. La mia domanda è se la collega, in quanto incaricata a tempo determinato, con incarico in scadenza entro il 31/12/2022, abbia i requisiti per partecipare all’avviso interno stesso, i cui termini di scadenza sono entro il periodo temporale in cui la suddetta collega presta servizio nella stessa UO, e se possa far valutare il possesso di titoli di servizio e di incarico professionale di alta specializzazione o di responsabile di struttura semplice maturati presso altra Azienda.
    Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A me pare che la ratio dell’istituto disciplinato dall’art. 22 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 sia quella di assicurare, nel rispetto del principio meritocratico, la continuità nell’attività di direzione sino al momento dell’espletamento delle procedure concorsuali.

      Per tale ragione interpreto la norma nel senso che l’incarico di sostituzione deve essere affidato ad un dirigente della medesima struttura che in essa possieda la titolarità dell’incarico gestionale o professionale espressamente previsto.

      Se tale lettura è corretta, la dirigente interessata non è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22, comma 2 e 4.

      1) Non è, infatti, titolare di uno degli incarichi previsti dall’art. 22, comma 2 presso l’Azienda che bandisce la selezione, ma presso l’Azienda di provenienza (ove l’incarico è peraltro sospeso).

      2) La durata dell’incarico di sostituzione (nove mesi prorogabili di ulteriori nove) è certamente incompatibile con quella residua del rapporto a termine.

  • Armando ha detto:

    Avvocato posso conoscere esettamente il significato di “scelta con atto motivato da parte del direttore generale” del sostituto facente funzione di direttore di struttura complessa in seguito a bando di ricognizione interna?
    Perchè si devono presentare i CV se poi nessuna graduatoria redatta sulla base dei titoli di carriera viene presentata per motivare la scelta, ma viene solo fatto un nome? I cv servono solo a selezionare i candidati che presentino i requisiti necessari, ovvero anzianità e possesso di almeno un incarico di fascia C?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Partiamo dalla norma contrattuale.

      L’art. 22, comma 4 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che “Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.

      Il Direttore generale deve, quindi, scegliere il sostituto sulla base degli elementi di valutazione previsti dal comma 2 e dal comma 4:

      – art. 22, comma 2 lett. a): il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

      – art. 22, comma lett. b): il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).

      – art. 22, comma 4: curriculum formativo e professionale.

      Il Direttore generale deve motivare la scelta anche se non c’è alcun obbligo di redigere una graduatoria.

      Se l’atto di conferimento dell’incarico di sostituzione non reca alcuna motivazione ritengo, quindi, ci siano margini per contestare la scelta.

      In questo senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione (ad esempio, ordinanza n. 17320 del 27 maggio 2022), osservando che «in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l’amministrazione (…) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (…), a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte”.

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