L’art. 36 Cost. come argine contro i fenomeni di “politicizzazione delle nomine”
L’art. 18 del CCNL 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005 (che ha sostituito il comma 2, e aggiornato la misura delle indennità di cui al comma 7), stabilisce che “1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati” […] 4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 31. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52”[1].
Com’è noto, la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 33136 del 16.12.2019; Cass. civ. sez. lav., ord. n. 7863 del 20.03.2019; Cass. civ. sez. lav., ord. n. 30913 del 29.11.2018; Cass. civ. sez. lav. n. 21565 del 03.09.2018; Cass. civ. sez. lav. n. 9879 del 19.04.2017; ma vedasi in senso contrario Cass. civ. sez. lav n. 13809 del 06.07.2015) ha escluso la possibilità di applicare l’art. 36 Cost. nei casi in cui il sostituto del dirigente responsabile di struttura ricopra il relativo incarico per un periodo eccedente i sei mesi ovvero dodici mesi (ipotesi massima considerata allorquando debbano espletarsi le procedure selettive), sulla base delle seguenti considerazioni, che si riassumono sinteticamente:
- L’equivalenza delle mansioni della dirigenza sanitaria, inserita, ex art. 15 DLGS n. 502/1992, in unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, esclude la possibilità di applicare l’art. 2103 c.c. (cfr. anche art. 18, comma 7 CCNL 06.08.2000).
- L’art. 24, comma 3, DLGS 165/2001 fissa il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico che remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall’amministrazione.
- Le Parti Sociali, cui è devoluta discrezionalmente la disciplina del trattamento economico remunerativo delle funzioni dirigenziali, non hanno, significativamente, contemplato le conseguenze economiche del mancato rispetto del termine posto dall’art. 18, comma 4 cit., che assume, dunque, una funzione meramente sollecitatoria.
L’assunto della Suprema Corte non è condivisibile e, in ogni caso, non rileva al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 36 Cost. nei casi di abuso dell’istituto contrattuale.
In tali circostanze, si deve, infatti, escludere che lo svolgimento dell’incarico di sostituzione, possa considerarsi un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria dirigenziale.
Per quanto, infatti, la dirigenza medica sia collocata in un ruolo unico, distinto per profili professionali, e in un unico livello, quest’ultimo è articolato in ben diverse responsabilità professionali e gestionali, che non possono certamente ritenersi comprese in un ruolo di supplenza pluriennale, specie quando le funzioni del sostituto e del titolare dell’incarico siano assolutamente sovrapponibili.
Se è vero, infatti, che l’art. 2103 c.c. contiene disposizioni incompatibili con l’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, costituisce, tuttavia, principio condiviso e consolidato, anche in tale settore, quello della necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita.
Né tale principio può essere sminuito dal principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24, comma 3, DLGS n. 165/2001), posto che se è vero che il trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa“, il presupposto, perché sia realmente satisfattivo, è rappresentato dal fatto che le nuove funzioni siano compatibili con il ruolo dirigenziale assegnato dall’amministrazione e non già riferibili ad incarichi diversi.
In particolare, una caratteristica peculiare degli incarichi di responsabilità di struttura, che li distingue dalle tipologie di incarichi sotto ordinati[2]–[3], di natura professionale (ivi compresi quelli di alta specializzazione, di consulenza, studio, ricerca, ispettivi, di controllo), è lo svolgimento di funzioni di direzione manageriale (cfr. artt. 15, comma 6, 15 bis DLGS n. 502/1992); ai dirigenti di Struttura Complessa (ma anche Semplice Dipartimentale[4]) sono richieste, infatti, non solo capacità tecnico-professionali, ma anche di gestione e organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Tale rilievo spiega perché, per ciascun incarico (n.d.r.: di natura professionale e di direzione di struttura), ai sensi dell’art. 15 ter comma 1, ult. parte, del DLGS n. 502/1992, “sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire[5], la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”.
Per le medesime ragioni, anche il trattamento economico accessorio – che include la retribuzione di posizione parte variabile, la retribuzione di risultato, ma anche l’indennità di incarico[6] – deve essere “correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti” (art. 24, comma 1, DLGS n. 165/2001).
Da un’interpretazione sistematica delle norme, si evince, quindi, che la norma del comma 3 dell’art. 24, DLGS 165/2001 non possa essere interpretata nel senso preteso dalla Suprema Corte, ossia che ad un dirigente con incarico professionale possano essere attribuite, addirittura senza limiti di tempo e incidenza sul trattamento economico, le medesime funzioni di un dirigente responsabile di struttura.
Proprio per la natura precaria dell’incarico, il sostituto non può avere l’obiettivo assegnato al dirigente di struttura complessa, ma quello tipico del rapporto negoziale già intercorrente con l’amministrazione e deve, quindi, essere valutato per le specifiche funzioni attribuite, in relazione ai programmi concordati e ai risultati conseguiti per il relativo incarico professionale (cfr. artt. 15 e ss. del DLGS n. 502/1992 e s.m.i., art. 24, comma 6 CCNL 03.11.2005, e art. 4, comma 2 CCNL 06.05.2010, integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008, art. 57, comma 2 CCNL 19.12.2019).
Il sostituto del dirigente di Struttura Complessa è, infatti, un dirigente, titolare di un incarico professionale (art. 27 lett. c] CCNL 08.06.2000), o al più di Struttura Semplice (art. 27, lett. b] CCNL 08.06.2000), cui viene conferito un incarico meramente temporaneo e provvisorio (la norma contrattuale fissa un preciso limite temporale), insuscettibile di essere esteso sino a confondersi con il ruolo del titolare[7].
Non si vede, del resto, perché il principio di temporaneità – che costituisce uno dei capisaldi del sistema degli incarichi dirigenziali, per i quali è espressamente previsto un termine di scadenza, salvo rinnovo – dovrebbe valere per qualsiasi incarico dirigenziale ad eccezione di quello del sostituto, ipotesi che favorirebbe fenomeni di politicizzazione delle nomine (in senso contrario all’impostazione della “riforma Balduzzi”), consentendo all’amministrazione sanitaria di scegliere quali selezioni effettuare e quali no, proprio grazie allo “scudo” dell’istituto della sostituzione.
Né si comprende perché mai le Parti Sociali avrebbero dovuto stabilire, come osserva la Suprema Corte, al fine di giustificare l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost., le conseguenze sul piano economico dell’omesso rispetto del termine, quasi che, al contrario, fosse invece la regola stabilire anticipatamente le conseguenze di un inadempimento contrattuale, quando soccorrono, specie di fronte all’evidenza, i principi generali. Principi, per nulla scalfiti dalle previsioni dell’art. 15 ter del DLGSn. 502/1992 e dell’art. 28, comma 7 del CCNL 08.06.2000, che si limitano ad escludere l’applicabilità dell’art. 2103, comma 1 c.c.
Al contrario, si può fondatamente sostenere che le Parti Sociali non abbiano avuto alcuna necessità di prevedere un’espressa sanzione per diverse ragioni:
1) “la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedureconcorsuali”. In tal caso, si legge nella norma, “può durare sei mesi, prorogabili sino a 12”;
2) l’indennità di sostituzione – come ha anche chiarito l’ARAN – ha carattere straordinario proprio perché remunera una funzione tipizzata contrattualmente come provvisoria[8];
3) il sostituto, proprio per via della precarietà del ruolo, non è remunerato per svolgere le medesime funzioni del dirigente di Struttura Complessa, ma agisce sulla base di obiettivi e programmi di gestione e organizzazione evidentemente già definiti dal titolare, di cui non può assumere le medesime responsabilità (diversamente il trattamento economico non potrebbe che essere equivalente, ex art. 24 comma 1, DGLS n. 165/2001, e certamente non potrebbe avere carattere straordinario). Non è, del resto, casuale la diversa previsione contenuta nei commi 4 e 5 del medesimo art. 18 cit.[9], da cui si evince che, nel caso in cui la sostituzione del dirigente di Struttura Complessa si renda necessaria perché il titolare richieda l’aspettativa per la stipula di un contratto a tempo determinato “per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale” e, quindi, per un tempo astrattamente superiore a 6/12 mesi, il dirigente, proprio perché chiamato a svolgere le stesse funzioni del responsabile e non già quelle di sostituto provvisorio, stipula con l’amministrazione un contratto ai sensi degli artt. 15 e ss. del DGLS 502/1992, e viene evidentemente retribuito come tale[10].
Diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere che il principio di equivalenza delle mansioni dirigenziali possa tradursi in un principio di equivalenza di incarichi, legittimando assurdamente l’amministrazione a conferire formalmente un semplice incarico professionale per poi imporre a quel medesimo dirigente di ricoprire l’incarico vacante di direzione della struttura senza corrispondere la “giusta” retribuzione.
Non si comprenderebbe, nemmeno, a ragionare diversamente, il senso della graduazione delle funzioni dirigenziali – con i relativi “pesi” – disciplinata nell’art. 24 del DLGS 165/2001[11] e, a livello contrattuale, nell’art. 51 del CCNL 05.12.1996[12], il quale stabilisce che “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993. 2. L’individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima, che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1: – complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; – grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; – affidamento e gestione di budget; – consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; – importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; – svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali; – grado di competenza specialistico – funzionale o professionale; – utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’azienda od ente; – affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda o ente; – produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda od ente; – rilevanza degli incarichi di cui all’art. 53 interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale; – ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; – valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. 3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica. […]”.
Alla luce della norma sopra richiamata, il cui contenuto è stato peraltro espressamente confermato dai CCNL successivi (cfr. art. 26 del CCNL 08.06.2000, e art. 6, comma 2 del CCNL 17.10.2008), appare del tutto evidente che le diverse attribuzioni non possano assolutamente essere considerate né equivalenti, né ricomprese, per loro natura, nell’unico ruolo dirigenziale. Così esplicitamente l’art. 6 del CCNL 17.10.2008: “le tipologie degli incarichi […] rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale”.
A tale ratio si conformano – e non potrebbe essere diversamente – i regolamenti aziendali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i quali attribuiscono un “peso” diverso a ciascun incarico proprio in virtù delle responsabilità assunte, della complessità della Struttura, della professionalità richiesta.
A ben vedere, quindi, nessuna disposizione normativa può legittimamente consentire di qualificare come di natura “sostitutiva” o “provvisoria” un incarico di direzione di Struttura “di fatto”, quando si protragga oltre i limiti definiti normativamente e/o includerlo tra quelli conferibili ex art. 24 comma 3 del DLGS 165/2001, in deroga all’obbligo di garantire il trattamento economico corrispondente alle funzioni realmente svolte.
Per le ragioni esposte, si ritiene che, nei casi di violazione della norma contrattuale, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata anche alla qualità del lavoro prestato.
[1] La nuova disciplina introdotta dal CCNL 19.12.2019 prevede quanto segue. Art. 22 Sostituzioni – 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico). 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove. 5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’Azienda o Ente provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell’art. 108 (Assunzioni a tempo determinato). 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall’art. 109 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L’incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall’ Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell’assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l’indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo – costituito dal cumulo delle due frazioni d’incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 55 e segg. del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti). 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell’art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.
[2] Art. 27 CCNL 08.06.2000: Tipologie di incarico – 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al DLGS 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. 2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
[3] L’art. 18 comma 3 del CCNL 19.12.2019 non modifica le differenti caratteristiche degli incarichi di gestione rispetto a quelli professionali.
[4] Art. 4, comma 1 CCNL 06.05.2010: Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali – 1. Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in tema di incarichi e ferma restando la competenza dell’azienda in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 51 del CCNL 5.12.1996, come modificato dall’art. 26 del CCNL 8.6.2000, si precisa che: – l’incarico di direzione di struttura semplice, ed in particolare quella dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie; – l’incarico di natura professionale di cui all’art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.6.2000 prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche.
[5] Per il dirigente di Struttura Complessa cfr. art. 29 comma 2 CCNL 08.06.2000 e art. 20 CCNL 19.12.2019.
[6] Cfr. art. 33 CCNL 03.11.2005 e art. 83 CCNL 19.12.2019.
[7] Per le nuove tipologie di incarico cfr. artt. 17 e ss. CCNL 19.12.2019.
[8] “L’indennità di sostituzione, per sua natura, ha carattere straordinario. Pertanto, non è ricompresa tra le voci menzionate nell’art. 35 di entrambi i contratti del 2000 e compete per dodici mensilità” (cfr. Note di chiarimento 2012, p. 28 in https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5045/Note%20di%20chiarimento%20dirigenti%20ssn_rev.pdf)
[9] Norma rimasta sostanzialmente immutata anche nel nuovo regime contrattuale (cfr. art. 22, comma 5 cit.).
[10] Ad ulteriore prova del fatto che il dirigente sia remunerabile con l’indennità di sostituzione soltanto quando egli è chiamato a svolgere le funzioni del dirigente di Struttura Complessa in via provvisoria, sarà utile richiamare quanto riferito dall’ARAN nelle note di chiarimento cit. (cfr. nota 34, p. 24). Nel caso di aspettativa previsto dall’art. 19 comma 6 del CCNL 08.06.2000 (“L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg. del DLGS 502/1992”) “In tale situazione trova applicazione l’art. 18, comma 2 di entrambi i CCNL, al quale segue la procedura prevista dal citato DPR 484 solo nel caso in cui il dirigente – già titolare dell’incarico – non rientri dall’aspettativa concessa lasciando così il posto di organico disponibile per l’azienda”.
[11] Art. 24, comma 1, DLGS 165/2001: “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”
[12] Per la nuova disciplina contrattuale cfr. art. 91 CCNL 19.12.2019.
Buongiorno, alla luce delle novità inserite nell’ACN 21.03.2020 ( Specialisti e Professionisti SAI) , è previsto l’accesso agli incarichi di struttura complessa (art. 37, comma 1 lettera d). L’attribuzione di incarichi di responsabile di Struttura Semplice, così come il riconoscimento e l’attribuzione dell’alta professionalità o specializzazione sono implicite? Nel mio caso specifico di psicologa con incarico a tempo indeterminato da 14 anni nella branca di psicoterapia presso una ASL, mi è stata riconosciuta ed attribuita la stessa anzianità di servizio (titoli di carriera) con punteggio equiparato al ruolo di dirigente, in occasione della partecipazione ad un concorso pubblico nella stessa Azienda. Per quale motivo quindi sono preclusa dal partecipare agli “avvisi interni ” per incarichi di strutture semplici riservati ai soli dipendenti e, paradossalmente, potrei partecipare a quelli per struttura complessa? Grazie anticipatamente per la sua attenzione.
Perché così prevede la normativa vigente che consente di assegnare gli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa soltanto ai dipendenti (tant’è che per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di selezione interna).
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti, senza alcuna preclusione per l’accesso dall’esterno (come per l’appunto si evince anche dall’art. 37, comma 1, lett. d che Lei correttamente cita)
Buonasera, sono stato incaricato di sostituire il Direttore di U.C. pensionato, svolgendo la sostituzione per 5 anni, ricevendo una integrazione stipendiale non corrispondente allo stipendio del Direttore. Nel corso di questi anni ho svolto il corso Manageriale Regionale, quindi un livello corrispondente al Direttore. Si può fare ricorso? Grazie
La Suprema Corte è orientata, direi ormai quasi unanimemente, in senso contrario, ritenendo che l’indennità di sostituzione sia interamente satisfattiva anche quando, come nel suo caso, l’impegno abbia una durata ben superiore rispetto a quella contrattuale.
Per quanto non condivida i principi espressi dalla Corte e ritenga vi siano, almeno in alcuni casi, validi argomenti che possano condurre ad una diversa valutazione, è innegabile che qualsiasi contenzioso che coinvolga la fattispecie del ruolo di sostituzione del dirigente di struttura complessa presenti oggettive difficoltà.
Per esprimersi compiutamente sarebbe necessario esaminare l’intera documentazione in suo possesso, oltre ad assumere le necessarie informazioni sulla storia lavorativa.
Approfondimento che in questa sede mi è impossibile compiere.
Buongiorno, nel caso di incarico ad interim quale direttore di dipartimento (poichè in quel dipartimento non era in servizio in quel momento nessun direttore di Struttura Complessa ) ad un direttore già titolare di incarico di direttore di altro dipartimento , come va remunerato tale incarico da parte dell’azienda sanitaria , essendo esso ben più gravoso del semplice interim su S.C. , visto che il dipartimento è composto da più strutture complesse? Grazie.
Matteo Giordano
La norma contrattuale di riferimento, attualmente l’art. 22 del CCNL 19.12.2019, prevede che il maggiore aggravio che ne deriva per il dirigente incaricato potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Un direttore di struttura complessa, in aspettativa per motivi politici per 11 anni consecutivi, può rientrare mantenendo lo stesso ruolo? È necessaria, in caso affermativo, una valutazione prima del rientro?
Grazie
Come ho già avuto modo di specificare, posso rispondere unicamente ai quesiti relativi agli argomenti trattati nel blog (in questo caso, il tema riguarda l’abuso dell’istituto contrattuale della sostituzione del direttore di struttura complessa).
Le chiederei, quindi, cortesemente di contestualizzare la questione con riferimento alla fattispecie dell’abuso.
Buongiorno Avvocato.
Sono un Dirigente Medico di I Livello di Direzione Sanitaria (17 anni di servizio.
2 anni fa in seguito alla rimodulazione della rete ospedaliera della Regione Sicilia, la Direzione Medica di Presidio, prima Complessa, è stata rimodulata a UOSD.
Il vecchio Direttore è stato pensionato ed io pensavo che diventassi il naturale sostituto nelle more dell’emanazione di un avviso per l’assegnazione dell’incarico di UOSD.
Di converso il D.G., senza l’emanazione di un avviso interno ha dato l’incarico ad un Dirigente Medico non appartenente all’U.O. per di più proveniente dal Distretto,
Successivamente il DG ha emanato l’avviso interno, per il quale ho fatto domanda, ma da allora l’avviso non è stato portato a termine e da allora sono trascorsi 18 mesi l’incarico con varie proroghe c’è l’ha lo stesso Dirigente.
Io da quel periodo sono stato demansionato.
Posso fare causa?
Lei mi assisterebbe in Sicilia
Dr. Giovanni Merlo
Considerato l’inequivocabile tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 22 CCNL 19.12.2019, se Lei è in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico di sostituzione, previsti dal comma 2, che riporto –
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) –
ritengo che l’incarico conferito ad dirigente di altra struttura (per di pù attraverso le modalità descritte) sia palesemente illegittimo.
Grazie per il suo cortesissimo riscontro.
Sono un digente medico a tempo indeterminato e pieno. Circa 9 mesi fa ho avuto la nomina a Direttore facente funzioni di una Struttura complessa per 9 mesi prorogabili per altri 9. Se dovessi per iscritto dichiarare la mia indisponibilità alla proroga o presentare le dimissioni per motivi personali e di salute, per quanto tempo ancora devo fare il Direttore facente funzioni della struttura complessa che attualmente dirigo? Grazie.
Tenga presente che è sempre buona norma consultare il regolamento aziendale in materia di incarichi.
In generale posso dirle, che in caso di accoglimento della sua richiesta di dimissioni, dovrà certamente attendere che l’amministrazione provveda alla sua sostituzione. Nell’ipotesi in cui intenda manifestare la sua indisponibilità alla proroga dell’incarico, Le suggerisco di comunicare le sue motivate intenzioni con largo anticipo.
Buonasera Avvocato,
pongo un quesito che può sembrare banale:
il Dirigente Medico (con tutti i requisiti previsti) che abbia ricevuto ufficialmente il conferimento di incarico di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa ex art.22 può firmarsi “Direttore f.f.” oppure deve firmarsi “Dirigente Responsabile f.f.” ? anche ai fini di inserimento della dizione in un c.v.
Grazie! Cordiali saluti e grazie per le sempre interessanti discussioni e le risposte precise e complete
La ringrazio.
Ritengo più corretta, anche in ragione del tenore letterale dell’art. 22 CCNL 19.12.2019, la dicitura “Direttore f.f.”
La ringrazio del parere! concordo!
cordiali saluti
Buongiorno Avvocato,
nel caso in cui un dirigente abbia svolto per 5 anni funzioni di direttore di unità operativa complessa ai sensi dell’articolo 18, poi 22, del CCNL della dirigenza medica, e sia stato successivamente nominato direttore di struttura complessa a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale, si può ritenere che abbia maturato i 5 anni di anzianità di funzione richiesti dall’art. 7 – 7 quater del Decreto Legislativo n°229, 19 giugno 1999 per l’attribuzione della responsabilità di direttore del dipartimento di prevenzione?
La ringrazio
mi riferisco naturalmente al testo dell’art. 7 quater come modificato dal DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158
grazie ancora.
L’art. 7-quater, comma 1, del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 dispone che “[…] Il direttore del dipartimento e’ scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate”.
Contrattualmente le funzioni del direttore di struttura complessa e quelle del sostituto non si identificano, così come l’anzianità maturata nelle rispettive funzioni (il sostituto ha la titolarità di un incarico di struttura semplice o professionale), diversamente sarebbe del tutto ingiustificato il diverso trattamento economico.
Che poi nella pratica accada, in particolare, quando la durata dell’incarico di sostituzione risulti eccedente rispetto a quella prevista – originariamente, dall’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e, in progresso di tempo, dall’art. 22 CCNL 19.12.2019 – e questo giustifichi, come ho avuto modo di scrivere (è però di avviso diverso la giurisprudenza di legittimità prevalente), la pretesa creditoria del “sostituto” che svolga pienamente le funzioni di direzione, è un’altra questione.
Allargare il campo delle possibile pretese derivanti dallo svolgimento di fatto delle funzioni di direzione (e non di semplice sostituto), al riconoscimento di un’equivalente anzianità, mi pare quindi azzardato.
Preg.mo Avvocato,
Sono un chirurgo 62enne e fino al 31 dicembre del 2021 sono stato direttore di una UOSD di Day Surgery conferitami, per titoli nel gennaio 2019 in seguito ad un avviso per titoli.
Dal 1 gennaio 2022 sono transitato in altra Azienda Sanitaria in qualità di chirurgo ambulatoriale. Il tutto è avvenuto in seguito a “ differenza di vedute” con l’amministrazione in quanto nella UOSD da me diretta vi era un solo dirigente medico non autonomo per cui avevo richiesto collaborazione/integrazione con altro collega .
Dopo circa 20 giorni , ho presentato domanda di trasferimento dalla ASL dove ora presto servizio presso l’azienda ospedaliera lasciata. Ho partecipato ad un avviso di mobilità ed il 1 giugno dovrei prendere servizio in chirurgia generale.
La mia domanda:
– in assenza di una lettera dell’amministrazione chi assume la responsabilità della UOSD ? ;
– Il Capo Dipartimento che ruolo può svolgere nella nomina di un referente della struttura se tale figura realmente ha una valenza di autonomia gestionale della UOSD?
Nel ringraziare anche rispetto ad ulteriori altre delucidazioni voglia darmi porgo
Distinti saluti
Per rispondere al quesito occorre fare riferimento agli arti. 18 e 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.
La cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda dove attualmente presta servizio, imporrà all’Azienda cessionaria, ex art. 22, la sostituzione con altro dirigente della medesima struttura che, in questo caso, deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e di un incarico di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) o, in difetto, almeno di altro incarico professionale (ad eccezione di quello di base), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza.
La sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale che dovrà effettuare una valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure selettive. Può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
Qualora l’Azienda non possa fare ricorso alla sostituzione secondo le modalità sopra descritte (perché nella struttura non è presente un dirigente medico in possesso dei requisiti prescritti dalla norma), può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente.
Il dirigente nominato dal Direttore Generale sostituisce il responsabile di struttura con piena autonomia per il termine previsto.
La figura del “referente” non è contemplata dal CCNL che non attribuisce alcun potere al direttore del Dipartimento nella scelta del sostituto.
L’Azienda interessata, da qui al 1 giugno, ha tutto il tempo per applicare le norme contrattuali e scegliere il suo sostituto.
Buongiorno Avvocato,
Nel processo di nomina del sostituto del direttore di dipartimento, andato in pensione, è stato preferito un altro candidato rispetto a me. Nella delibera è specificato che abbiamo curricula sovrapponibili (e su questo avrei seri dubbi), ma che la scelta ricade sull’altro perché ha più esperienza come direttore di S.C. (esattamente 6 mesi in più). Questa valutazione non prende in considerazione il fatto che per due anni io abbia sostituito il direttore di s.c. dopo il suo pensionamento (overuse dell’istituto della sostituzione ben al di sopra del periodo concesso dall’allora articolo 18 del ccnl, ora 22).
Con queste premesse la prima domanda che le faccio è: davvero una sostituzione di questo tipo non ha alcun valore curricolare (anche se, ovviamente, non lo stesso di una formale direzione di sc di pari durata)? È corretto che 6 mesi di direzione ufficiale valgano più di 2 anni di sostituzione? Anche ammettendo questo, la “valutazione comparata dei curricula” di cui parla l’art. 22 dovrebbe esprimersi sotto forma di scheda di valutazione con punteggi prestabiliti (che quindi io posso chiedere di esibire) o, considerando la sostituzione del dipartimento più un avviso interno che un vero e proprio concorso, è corretto che rimanga un vago e malleabile “ma sì, più o meno i curricula valgono allo stesso modo, ma uno dei due ha 6 mesi in più di esperienza”?
In ultimo, nella pratica è impugnabile una decisione del genere o prevarrà sempre la larga discrezionalità che la direzione aziendale ha nella scelta dei direttori di dipartimento?
Colgo l’occasione per ringraziarla del suo splendido lavoro divulgativo e per porgerle i più cordiali saluti
Partiamo dalla norma.
L’art. 22, comma 4, prevede che la sostituzione avvenga con “atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.
Per quanto la scelta sia discrezionale, il riferimento alla valutazione comparata del curriculum impone, quindi, all’Amministrazione uno specifico onore di puntuale motivazione che non può tradursi in un giudizio superficiale (come quello che leggo).
Qualsiasi selezione deve svolgersi nel rispetto del principio di trasparenza e l’unico modo per effettuare un controllo dell’azione amministrativa da parte del candidato è che siano intellegibili le valutazioni che stanno alla base della scelta finale.
Esaminerei attraverso un’istanza di accesso tutti gli atti della selezione (domande/curriculum dei partecipanti, verbali, schede di valutazione, ecc.) per verificare se vi siano o meno margini di impugnazione.
Sul piano pratico la verifica dovrà essere particolarmente attenta considerata la natura fiduciaria dell’incarico.
Per meglio intendersi, se Lei fosse un mio assistito esaminerei non soltanto la sussistenza di eventuali violazioni di natura formale/procedurale, ma anche l’aspetto sostanziale: ossia se una valutazione corretta potrebbe realmente condurre ad una scelta diversa o se, viceversa, la stessa scelta sarebbe comunque plausibile motivando in modo corretto.
La ringrazio per le parole di apprezzamento.
Gentile Avvocato, le sarei grato se potesse dare un parere circa due questioni che mi hanno riguardato e che mi stanno particolarmente a cuore :
1) E’ lecito da parte dell’Azienda Ospedaliera conferire incarico ex art. 18 non in base alla presentazione di Curriculum bensì previo “Colloquio” da parte di commissione interna istituita all’uopo?
2) E’ lecito da parte dell’Azienda Ospedaliera rinnovare incarico ex art. 18 decaduto (essendo stato espletato il concorso) dopo rinuncia da parte del Direttore di Struttura Complessa vincitore del concorso, allo stesso dirigente senza alcun atto formale e senza scorrere la graduatoria in precedenza redatta in occasione del conferimento del primo incarico ex art. 18 , giustificando tale scelta con i tempi stretti imposti dall’evento?
La ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Dr. Federico Nardi
Rispondo negativamente ad entrambi i quesiti.
1. Sia l’art. 18 del CCNL 08.06.2000 che l’art. 22 del CCNL 19.12.2019 (che ha disapplicato l’art. 18 con decorrenza dalla sua entrata in vigore) pretendono la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti medici in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione. La valutazione comparata non può essere “sostituita” da un colloquio.
2. Anche considerato che l’art. 18 è ormai disapplicato da anni ritengo che l’Azienda debba affidare la sostituzione osservando la procedura normata nell’art. 22 CCNL 19.12.2019.
Gentile Avvocato,
Le chiedo un chiarimento: l’Azienda sanitaria è OBBLIGATA ad attivare il procedimento finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile di U.O.S.D. (con selezione interna ) che risulti vacante da diversi mesi per collocamento in pensione del precedente Responsabile? Ed ove diffidata dall’aspirante Dirigente Medico in servizio presso la SDS, è tenuta l’Azienda stessa a giustificare i motivi di tale mancata attivazione?
La questione che Lei pone, come avrà già avuto modo di intuire leggendo l’articolo pubblicato nel blog, è complessa.
L’art. 22 del CCNL 19.12.2019 (come già l’art. 18 del CCNL 08.06.2000) offre una risposta che lascerebbe poco spazio ai dubbi interpretativi che sono stati sollevati anche dalla Suprema Corte (rimando al contenuto dell’articolo).
Per rimanere all’attualità, infatti, l’art. 22 comma 4 del CCNL cit. stabilisce che “nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.
L’inciso “per il tempo strettamente necessario” lascia intendere che le Aziende sanitarie debbano avviare le procedure selettive interne (in caso di incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa – cfr. art. 19 del medesimo CCNL) in tempi rapidi, salvo che la mancata attivazione non sia giustificata (ad es. nell’ipotesi di processi di riorganizzazione aziendale imposte magari da scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, nuova graduazione degli incarichi, definizione di nuovi criteri per l’affidamento e revoca degli incarichi, ecc.)
Il dirigente medico della SSD, con una richiesta motivata, potrà certamente sollecitare l’Amministrazione affinché fornisca chiarimenti in merito al mancato avvio delle procedure di selezione interna.
Per ovvie ragioni di opportunità (mi pare inutile spiegare quali), almeno in una prima fase, eviterei, però, di formalizzare la suddetta richiesta nella forma di una diffida.
Gentile avvocato buongiorno. Le chiedo un chiarimento. La UOC a cui afferisco ha da 5 anni un facente funzione; fatto un concorso per nominare il nuovo primario tre anni fa fu annullato ed ora ( da un anno) è stato bandito un nuovo concorso, con commissione nominata in attesa di espletamento. Il facente funzioni nel corso dell’anno per brevi periodi di assenza ed ora da più di un mese per malattia ha nominato in sostituzione temporanea un collega (partecipante al concorso). Chiedo se un facente funzione, dunque un delegato, possa nominare un ulteriore sostituto e se sia “legale “ che con un concorso aperto un iscritto a tale concorso possa essere nominato da un facente funzione sostituto di facente funzione. Grazie tante per i suoi chiarimenti.
L’art. 22, comma 2, del CCNL 19.12.2019 prevede che nei casi di assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa previsti dal comma 1 (assenza per ferie o malattia o altro impedimento), la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa sulla base degli specifici criteri ivi previsti (vedi lett. a e b).
La norma contrattuale non prevede, invece, che l’incaricato ex art. 22 debba indicare a sua volta un proprio sostituto (e che l’Azienda debba poi nominarlo), il che si spiega con il carattere temporaneo della sostituzione, la cui durata è circoscritta al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non superiore a nove mesi, prorogabili di ulteriori nove (comma 4).
Posso comprendere che l’incaricato della sostituzione, quale responsabile della struttura, si possa trovare nella necessità di delegare, in caso di sua assenza, alcuni compiti organizzativi essenziali per il funzionamento dell’unità operativa (ad uno o più dirigenti medici), ma tale “affidamento” vale come mero atto interno, del tutto diverso dall’incarico di sostituzione e non conferisce al delegato alcun titolo valutabile nell’espletanda procedura concorsuale.
Altro discorso, che esula dal quesito proposto, è quello relativo alla possibilità per il dirigente medico incaricato da anni del ruolo di sostituzione di utilizzare (anche) tale argomento quale prova di un effettivo (e non meramente vicariale) ruolo direzione.
Buongiorno Avvocato.
Sono un Dirigente Medico lo scoro anno il direttore UOC è stato stato sospeso sine die per motivi legali.
il D. sanitario, senza l’emanazione di un avviso interno ha dato l’incarico di sostituto temporaneo ad un Dirigente Medico appartenente all’U.O.
a gennaio 2022 il DG ha emanato l’avviso interno ex art 22 per un direttore ff., per il quale ho fatto domanda; da allora l’avviso non è stato portato a termine e da allora l’incarico di sostituto temporaneo con varie proroghe c’è l’ha lo stesso Dirigente.
ritengo il tutto illegittimo, ma ci sono margini per una denuncia?
civile penale o contebile?
Dr. GdelliSanti
L’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 disciplina la sostituzione del dirigente titolare di incarico di direzione/responsabilità nei casi di assenza per impedimento temporaneo (comma 1, 2 e 3), cessazione del rapporto (comma 4) e aspettativa senza assegni (comma 5), prevedendo che essa si affidata, quando possibile (vedi comma 8), dall’Azienda sanitaria ad altro dirigente della struttura in possesso di specifici requisiti (comma 3).
Nel primo caso, la sostituzione è affidata dall’Azienda ad un dirigente indicato dal responsabile di struttura che, nella scelta, deve avvalersi dei criteri previsti dal comma 3 a) e b).
“a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).”
Nelle altre ipotesi (comma 4 e 5), invece, “la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.
Per valutare le possibilità di azione ritengo imprescindibile l’esame dei documenti cui Lei fa riferimento (l’avviso di selezione e gli atti di conferimento dell’incarico di sostituzione al collega) e del Regolamento aziendale in materia di affidamento di incarichi.
Le suggerisco di evitare iniziative personali e di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia.
Egregio Avvocato,
sono dirigente medico e mi si prospetta in tempi molto brevi un possibile incarico di sostituto Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale. La dicitura consigliata per tale funzione, da riportare nei documenti che firmerò, può essere, alla lettera, Sostituto Responsabile di SSD?
La ringrazio anticipatamente e le porgo i miei più cordiali saluti.
Certamente. È la dicitura formalmente corretta.
Carissimo avvocato,
vorrei porgerle un quesito.
Dato che il dirigente medico, cui sia conferito l’incarico di sostituzione del direttore di una struttura complessa (ex art. 22 vigente CCNL), non ha diritto all’inquadramento giuridico ed economico corrispondente al ruolo del dirigente sostituito può percepire lo straordinario?
La ringrazio anticipatamente e mi scuso per l’eventuale disturbo arrecatole.
Le questioni sottese al quesito che Lei pone si prestano (trattamento giuridico ed economico del “sostituto” e lavoro straordinario), in relazione alle circostanze di fatto relative alle concrete modalità di svolgimento dell’incarico (che ignoro), a risposte diversamente articolate.
In generale, posso affermare che il dirigente, incaricato della direzione di struttura complessa, non avendo un orario minimo settimanale d’obbligo (art. 25 CCNL 19.2019), non può essere remunerato per il plus orario/lavoro straordinario.
La stessa limitazione non vale, a mio avviso, per il dirigente incaricato della sostituzione.
Salve, sono un Dirigente Veterinrio, dal 2017 ho un incarico di responsabile di UOS a valenza Dipartimentale, precedentemente sono stata per molto più di 5 anni incardinata come Dirigente in nel Servizio di Igiene delle produzioni . Il Direttore della UOC di produzioni animali è assente per quiescenza dal 2011 e da allora l’azienda nomina sostituti prima ai sensi dell’art, 18, ora 22 del contatto.
Personalmente sono stata esclusa dalla “rotazione ” delle sostituzioni (concorso bandito e mai espletato).
Le chiedo, la precedente mia appartenenza al Servizio in questione mi darebbe il diritto di accedere alla graduatoria per la sostituzione? Da notare che l’azienda mi ha esclusa senza neppure una comunicazione.
La rindrazio se vorrà rispondermi.
L’art. 22, comma 2, del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 prevede che nei casi di assenza temporanea (comma 1) la sostituzione è affidata dall’Azienda, su indicazione del dirigente responsabile, ad un dirigente della medesima struttura secondo i seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di base, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).
Se è vero che nel diverso caso in cui l’assenza del titolare sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 22, comma 4) non si fa espresso riferimento al fatto che il sostituto debba essere necessariamente un dirigente della stessa struttura, il rinvio al comma 2, almeno secondo la mia interpretazione, lascia intendere i dirigenti interessati, su cui almeno in prima battuta (vedi comma 8) deve ricadere la scelta motivata dell’Azienda (previa valutazione comparata del curriculum formativo e professionale), siano gli stessi, con conseguente esclusione dei dirigenti assegnati ad altre strutture.
Ritengo che il comportamento omissivo dell’Azienda sia comunque irrispettoso dei più elementari doveri di correttezza.
Grazie mille
Buongiorno, il mio quesito riguarda la partecipazione all’avviso interno per sostituzione ex art. 22 del Direttore di struttura complessa, UO di Pediatria. Oltre a me, che appartengo a questa UOC in qualità di dipendente a tempo indeterminato, titolare di incarico di alta specializzazione lettera C, e che in atto continuo a svolgere le funzioni di sostituto “de facto,” continuando quanto indicato dal precedente Direttore in caso di sua assenza, parteciperà all’avviso anche una collega assunta a tempo determinato, proveniente da altra Azienda da cui è stata posta in aspettativa e presso la quale ha maturato una maggiore anzianità ed esperienza curriculare. La mia domanda è se la collega, in quanto incaricata a tempo determinato, con incarico in scadenza entro il 31/12/2022, abbia i requisiti per partecipare all’avviso interno stesso, i cui termini di scadenza sono entro il periodo temporale in cui la suddetta collega presta servizio nella stessa UO, e se possa far valutare il possesso di titoli di servizio e di incarico professionale di alta specializzazione o di responsabile di struttura semplice maturati presso altra Azienda.
Grazie.
A me pare che la ratio dell’istituto disciplinato dall’art. 22 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 sia quella di assicurare, nel rispetto del principio meritocratico, la continuità nell’attività di direzione sino al momento dell’espletamento delle procedure concorsuali.
Per tale ragione interpreto la norma nel senso che l’incarico di sostituzione deve essere affidato ad un dirigente della medesima struttura che in essa possieda la titolarità dell’incarico gestionale o professionale espressamente previsto.
Se tale lettura è corretta, la dirigente interessata non è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22, comma 2 e 4.
1) Non è, infatti, titolare di uno degli incarichi previsti dall’art. 22, comma 2 presso l’Azienda che bandisce la selezione, ma presso l’Azienda di provenienza (ove l’incarico è peraltro sospeso).
2) La durata dell’incarico di sostituzione (nove mesi prorogabili di ulteriori nove) è certamente incompatibile con quella residua del rapporto a termine.
Avvocato posso conoscere esettamente il significato di “scelta con atto motivato da parte del direttore generale” del sostituto facente funzione di direttore di struttura complessa in seguito a bando di ricognizione interna?
Perchè si devono presentare i CV se poi nessuna graduatoria redatta sulla base dei titoli di carriera viene presentata per motivare la scelta, ma viene solo fatto un nome? I cv servono solo a selezionare i candidati che presentino i requisiti necessari, ovvero anzianità e possesso di almeno un incarico di fascia C?
Partiamo dalla norma contrattuale.
L’art. 22, comma 4 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che “Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.
Il Direttore generale deve, quindi, scegliere il sostituto sulla base degli elementi di valutazione previsti dal comma 2 e dal comma 4:
– art. 22, comma 2 lett. a): il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
– art. 22, comma lett. b): il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).
– art. 22, comma 4: curriculum formativo e professionale.
Il Direttore generale deve motivare la scelta anche se non c’è alcun obbligo di redigere una graduatoria.
Se l’atto di conferimento dell’incarico di sostituzione non reca alcuna motivazione ritengo, quindi, ci siano margini per contestare la scelta.
In questo senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione (ad esempio, ordinanza n. 17320 del 27 maggio 2022), osservando che «in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l’amministrazione (…) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (…), a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte”.
Gentile Avvocato,
vorrei chiederLe un chiarimento riguardo il punto riguardante la possibilità di sostituzione del Responsabile di Unità Operative Semplici e relativa retribuzione di 300€ (art. 22 CCNL 2016/2018) : questa possibilità riguardo soltanto le Unità Operative Semplici Dipartimentali/Distrettuali ? Nel caso si Unità Operativa Semplice dipendente da una Unità Operativa Complessa ciò non è possibile ed al facente funzioni non spetta nulla? Non mi è chiara l’espressione “…ed in cui il massimo livello dirigenziale ecc. ecc.” Grazie per l’attenzione.
L’indennità di sostituzione è prevista soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 22 (direttore di Dipartimento, dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale).
Non è invece prevista la sostituzione del dirigente con l’incarico di struttura semplice.
Gentile Avvocato La ringrazio. Ho chiesto questo in quanto alla cessazione per quiescenza del responsabile di struttura semplice ho svolto l’incarico di f.f. per circa quattro anni (fino alla mia quiescenza) senza che mai l’Azienda mi avesse formalmente conferito l’incarico nonostante le reiterate richieste formulate dal direttore di struttura complessa e dal direttore del dipartimento. Ho svolto l’incarico avendo un incarico di tipo professionale. Quindi alla luce della Sua risposta non è possibile chiedere all’Azienda la differenza retributiva tra le due tipologie di incarico? La ringrazio per la Sua cortese attenzione.
Esiste un quasi unanime orientamento della Corte di Cassazione di segno contrario relativo al dirigente medico incaricato della sostituzione del direttore di struttura complessa o del responsabile di struttura semplice dipartimentale.
La Corte di Cassazione ritiene, infatti, anche nei casi facente funzioni “per sempre” (o quasi), che l’indennità di sostituzione sia onnicomprensiva e interamente satisfattiva delle funzioni svolte.
A mio modesto parere si tratta di un’interpretazione erronea, se estesa anche alle ipotesi in cui il sostituto svolge le funzioni ed è valutato non già per l’incarico professionale eventualmente conferito, ma come direttore, e si presta a gravissimi abusi da parte delle Aziende sanitarie.
In ogni caso, le disposizioni contrattuali non contemplano l’incarico di sostituzione del responsabile di struttura semplice, per cui quel ragionamento non può essere applicato nel suo caso.
Potrà, pertanto, offrendo la prova dello svolgimento delle funzioni relative all’incarico di struttura semplice (la condizione è che la struttura sia ancora esistente), agire in giudizio per il pagamento delle differenze retributive.
Gentilissimo avvocato
vorrei chiedere delucidazioni riguardo alla frase sotto riportata, presente in un bando di selezione pubblica per direttore di struttura complessa, in quanto poco chiaro.
“Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, l’Azienda non intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 comma 7-bis lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della L. 118/2022, ossia di conferire l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico stesso dovesse dimettersi o decadere nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento.”
Grazie mille
L’art. 15, comma 7-bis lett. b) del D.lgs. n. 502/1992 stabilisce che “L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui e’ stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati”.
Se l’azienda, come nel caso prospettato, non lo stabilisce preventivamente, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l’incarico non potrà quindi scorrere la graduatoria per procedere alla sua sostituzione, ma bandire un nuovo concorso.
AVV. BUONGIORNO ,HO PARTECIPATO A CONCORSO PUBBLICO TER TITOLI E COLLOQUIO PER STRUTTURA UOC CON I SEGUENTI TITOLI DI ATTIVITA’LAVORATIVA :DAL 02-11-1983 AL 02-08-1996 COLLABORATORE DI FARMACIA PRIVATA -DAL 03-08-AL 31-07-1998 DIRETTORE FARMACIA PRIVATA-DALL’1.08.1998 AL 27.10.2010DIRIGENTE FARMACISTA PRESSO LA FARMACIA DOVE AD OGGI RISULTO IN SERVIZIO.
NEL 2008 CON DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DEL D.G.INDIVIDUATO COME DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ DELLA FARMACIA OSPEDALIERA -NEL 2009 INDICATO COME SOSITUTO DEL DIRETTORE PRO TEMPORENOTA PROT. 573/DG DEL 06-03-2009 E NOTA PROT. 47/AFT DEL 23-01-2009ASSEGNATARIO DEL BUON ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLE DISTINTE FARMACIE OSPEDALIERE DI DUE PRESIDI E DEL COORDINAMENTO DEL PERSONALE ALLE STESSE ASSEGNATO NOTA PROT. 4/AFT DEL 05-01-2009 ED INOLTRE ASSEGNATARIO DELLE ATTIVITA’DI VERIFICA ED ISPEZIONE AGLI ARMADI DEGLI STUPEFACENTI DELLE UUOO SITE NELLO STABILIMENTO NOTA PROT.278/AFTDEL 14-04-2009.
DAL 28-10-2010AL 31-05-2012SOSTITUTO RESP. DELLA DIREZIONE DI FARMACIA SOSD DEL. C.S.N°292 DEL 28-10-210 E DEL.D.G. 244 DEL 01-12-2011
DAL 29-10-2012AD OGGI CON FUNZIONE DI SOSTITUTO DEL DIRETTORE SOC DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 73727/DG DEL 29-10-2012
DAL 21-102014 VIENE CONFERMATO INCARICO DI SOSTIYUTO DEL DIRETTORE DELLA SOC DEL.DEL D.G.805 DEL 21-10-2014
L’8 -11-2018 VIENE CONFERMATO INCARICO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEL.1052 DEL 8-11-2018
IL 07-04-2021 VIENE CONFERMATO INCARICO DI SOSTITUTO PER NOVE MESI DEL. C.S. 359 DEL 07-04-2021
IL 18-01-2022 VIENE RICONFERMATO INCARICO SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL. C.S. 42 DEL 18-01-2022
INOLTRE HO PARTECIPATO A N 6 CONGRESSI COME RELATORE
HO PARTECIPATO COME COMPONENTE TECNICO NELLE VARIE COMMISSIONI GARE FARMACI E D.M
INDIVIDUATO COME TUTOR PER IL TIROCINIO DEL CORSO PRE LAUREA PER STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN IFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMCO E PER IL CORSO DI LAUREA IN FARMACIA
OLTRE AI TITOLI ACCADEMICI LAUREA -ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE -SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOGNOSIA
ANNO 1999-2000 CORSO DI FORMAZIONE SU ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FARMACIE OSPEDALIERE CON IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO LUISS MANAGEMENT S.P.A. ROMA PER COMPLESSIVE 250 ORE FORMATIVE CON ESAME FINALE SUPERATO CON PROFITTO
ISCRITTO AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI AZIENDE SANITARIE DAS PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA’DEGLI STUDI SOCIALI LUISS ROMA CON ATTESTAZIONE DELLA FRQUENZA DEI PRIMI 5 MODULI RISPETTO AI 7 PREVIST.
A SEGUITO COLLOQUI O DEL 31-03-2022
TITOLI 21,70 +30 COLLOQUIO ARRIVO IV IN GRADUATORIA CON 24 ANNI DI ATTIVITA’ NELLA STRUTTURA OGGETTO DEL CONCORSO -LA I-II DELLA STESSA AZIENDA SENZA AVERE GLI INCARICHI ISTITUZIONALI NON FARMACIA OSPEDALIERA TITOLI 24,02 +40 COLLOQUIO -23,35+38
SOLO PUBBLICAZIONI E MASTER
IL TERZO IN GRADUATORIA TITOLI 23,17+38 COLLOQUIO .
VOLEVO CAPIRE DA LEI COME VENGONO CONSIDERATI I TITOLI AL COLLOQUIO NON POSSO FAR NULLA.
GRAZIE SE MI DA RISCONTRO AL QUESITO
6 CONGRESSI COME RELATORE
Per verificare eventuali possibili margini di azione è indispensabile acquisire, attraverso un’istanza di accesso, l’intera documentazione relativa alla selezione.
Gentilissimo avvocato
Sono un dirigente medico a tempo indeterminato di una azienda sanitaria da circa 7 mesi dopo un mese ho avuto un ordine di servizio come responsabile di PTA responsabile strutture accreditate esterne, responsabile poliambulatorio ecc. da circa 1 mese direttore f.f. del distretto sanitario. Volevo capire che tipo di responsabilità ci sono, visto che è un ordine di servizio se posso rifiutare e che tipo di remunerazione è prevista
grazie mille
Nino
Per potere rispondere al quesito Le chiedo di precisare: 1) la sua anzianità nel SSN; 2) la tipologia di incarichi prevista nell’atto aziendale per i ruoli assegnati; 3) la forma dell’ordine di servizio e la qualifica del soggetto estensore.
Anzianità di servizio circa 7 mesi. Si dovrebbero avere incarichi di funzione semplice o di specialità. Chi ha fatto l’ordine di servizio è il direttore generale con deleghe di incarico come facente funzione di direttore di distretto
Anzianità di servizio 7 mesi circa. L’incarico consiste nel facente funzione di direttore sanitario di distretto con atto di delega fatta dal direttore generale. Non si parla di integrazione economica. Durante il periodo di prova ho avuto incarichi di responsabilità del poliambulatorio delle strutture accreditate del PTA medicina generale credo che questo non sia possibile farlo. Subito dopo il periodo di prova mi ritrovo con incarico di facente funzione di direttore di distretto senza una integrazione economica. tutto ciò è possibile. Grazie mille per la Sua disponibilità
Ritengo che lo svolgimento di fatto delle funzioni di direzione del distretto (sempre che, come devo dare per scontato, sia previsto nell’Atto aziendale) debba essere retribuito anche nell’ipotesi in cui non sarebbe possibile formalizzare l’incarico (come nel suo caso, considerata l’insufficiente esperienza professionale richiesta dalla norma contrattuale).
Sul “come” debba essere retribuito si aprono diversi scenari e la questione necessiterebbe di un approfondimento che in questa sede non è possibile compiere.
Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia di sua fiducia che potrà consigliarle se ricorrano o meno i presupposti per azionare pretese creditorie nei confronti dell’Azienda datrice di lavoro.
La ringrazio per la Sua risposta
Gentile Avvocato se un dirigente f.f. di struttura complessa viene nominato ai sensi dell’art. 22 comma 4 per un periodo di nove mesi con successiva proroga di altri nove mesi, al termine di questo periodo (18 mesi) se non intervengono altre comunicazioni deve considerarsi sollevato dall’incarico e tornare alle mansioni precedenti al periodo dei 18 mesi ? Anche se l’Amministrazione non ha provveduto a ripianare il ruolo del dirigente ? La ringrazio anticipatamente.
Assolutamente no, perché l’art. 22 non prevede la decadenza automatica in assenza di proroga.
E’ possibile che un Dirigente medico che per 30 mesi consecutivi ha esercitato “di fatto” senza atto deliberativo (ma con la sola proposta formale alla Direzione Aziendale dell’ex primario in quiescenza) le facenti funzioni di Struttura complessa possa continuare, in deroga all’art.22 , a svolgere tale funzioni in occasione di nuovo Avviso interno di conferimento dell’incarico ed in presenza di altri pretendenti che potrebbero assumere tale ruolo? Grazie
È possibile nel senso che è una prassi ben nota, anche se giuridicamente illecita dal punto di vista contrattuale e, quindi, contestabile.
L’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e, successivamente, l’art. 22 del CCNL 19.12.2019 disciplinano, infatti, chiaramente, quale sia la procedura da seguire.
Peraltro, chi svolge di fatto, ossia in assenza di un atto deliberativo, le funzioni potrebbe legittimamente agire per pretenderne la remunerazione.
Gentile Avvocato, potrebbe indicarmi se un Dirigente Medico facenti funzioni “di fatto” di Direttore di Struttura Complessa (senza alcun atto deliberativo dell’Azienda Sanitaria, ma con proposta dell’Ex Primario) possa, dopo circa 30 mesi di svolgimento di tale mansione, essere riproposto in relazione a bando di Avviso relativo, senza tener conto del turnover di altri pretendenti? Grazie
A mio avviso sì, non rilevo alcuna preclusione.
L’incarico di direttore sanitario facente funzione di azienda sanitaria provinciale per quanto tempo è senza retribuzione?
Il sostituto facente funzioni del direttore sanitario nei casi di sua assenza o impedimento non percepisce un compenso aggiuntivo.
L’incarico di struttura semplice a valenza distrettuale su struttura prevista dall’atto aziendale, attribuito in via provvisoria con disposizione del direttore del distretto per quanto tempo può non avere alcuna retribuzione ?
Come si ricava dalle disposizioni contrattuali che regolano la fattispecie (CCNL Area Sanità del 19.12.2019 art. 22), la sostituzione del responsabile di struttura semplice a valenza distrettuale, prevista nei casi di assenze brevi del titolare (ferie, malattia o altro impedimento) o di sua cessazione dal rapporto di lavoro, “è affidata” dall’Azienda su proposta del titolare (nella prima ipotesi, commi 1, 2 e 3) o con atto motivato del Direttore generale (seconda ipotesi, commi 2, 3 e 4), al dirigente che sia in possesso dei requisiti specificamente stabiliti dall’art. 22, comma 2, lett. a) e b), integrati (limitatamente alla seconda ipotesi) dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati.
Il medesimo art. 22 (comma 7) prevede che “Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari […] a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice”.
Sebbene la sostituzione disposta dal direttore del distretto non sia formalmente corretta, ritengo che l’incarico svolto di fatto, senza soluzione di continuità, debba essere comunque retribuito.
Sul “come” debba essere retribuito si aprono diversi scenari e la questione necessiterebbe di un approfondimento che in questa sede non è possibile compiere.
Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia di sua fiducia che potrà consigliarle se ricorrano o meno i presupposti per azionare pretese creditorie nei confronti dell’Azienda datrice di lavoro.
BUONASERA
VORREI PORRE UN QUESITO
COME DEVO PROCEDERE ?
Se si tratta di un quesito che riguarda uno degli argomenti trattati nel blog può scrivere in questa sezione.
Diversamente potrà accedere all’area contatti dove trova tutte le indicazioni utili.
GENTILE AVVOCATO , vorrei sapere se è legittimo che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento del Direttore della mia U.O.C, e cito “nelle more della procedura di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa e della relativa procedura concorsuale” la Direzione Generale abbia affidato l’incarico ad interim a un Responsabile di Struttura Semplice del Distretto Socio Sanitario , senza prevedere espletamento di un avviso interno per di rigenti della struttura.
La durata dell’incarico ad interim ha la stessa durata di 9mesi, prorogabili per altri 9 mesi o cessa dopo 6 mesi?
La ringrazio
L’art. 22, comma 8 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che “Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove”
Innanzitutto, da quel che scrive, rilevo che le funzioni di sostituto sono state attribuite ad un dirigente privo del “corrispondente incarico”. In secondo luogo, evidenzio che l’affidamento ad interim presuppone che nella struttura non vi sia nemmeno un dirigente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 comma 2 (questo non viene specificato) che di seguito elenco:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d) (N.d.r.: incarichi di base), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).
I dirigenti della struttura complessa in possesso dei requisiti potrebbero, quindi, legittimamente contestare la scelta aziendale.
Buon giorno Avvocato ho due quesiti da sottoporle… sono stato nominato direttore sanitario ff da otto mesi in quanto nessuno dei partecipanti al bando è stato ritenuto adatto dal dg… naturalmente senza retribuzione ed ho comunque accettato.. ma nella delibera di nomina ni è stato dato anche il compito di sovraintendere alla direzione medica di due presidi ospedalieri ( strutture complesse) nelle more dell’espletamento del concorso…per quest’ultimo incarico dovrei avere una qualche forma di retribuzione? Il secondo: dal 1990 sono responsabile di una struttura poliambulatoriale,con bacino di utenza di almeno 20000 persone, con una dotazione organica di almeno trenta tra dipendenti e specialisti ambulatoriali e con una adeguata dotazione strumentale… questo poliambulatorio al 2015 era struttura semplice poi non è più comparsa,al pari di tutte le strutture poliambulatoriali dellAzienda, nell’atto aziendale che demandava ad un atto riorganizzativo del direttore del distretto che non c’è mai stato. L’azienda ha deciso nel 2020 di azzerare per tutti la retribuzione variabile di posizione pagando il minimo sindacale ed anzi chiedendo la restituzione delle somme indebitamente (Sic) percepite…Le chiedo, è normale che venga mantenuto il ruolo di responsabilità che tuttora continuo a svolgere senza alcun riconoscimento economico posto che dal 2020 come Le ho detto la retribuzione di posizione viene corrisposta al minimo sindacale? La ringrazio anticipatamente.
Al primo quesito posso rispondere senz’altro positivamente, nel senso che le funzioni di responsabilità delle strutture complesse non possono certo considerarsi assorbite nell’incarico (non remunerato) di f.f. del direttore sanitario.
Quanto alla seconda questione, il presupposto per pretendere la retribuzione correlata alle funzioni di responsabile di struttura è che la stessa sia contemplata nell’atto aziendale. Ritengo, tuttavia, che se dopo il 2015 fosse rimasto privo di incarico (gestionale o professionale), avrebbe validi argomenti per azionare anche una pretesa risarcitoria.
Veterinario Dirigente, ho ricevuto dal 1 gennaio 2023 lettera di incarico di sostituzione del Direttore della UOC in caso di assenza dal servizio.
A tutt’oggi ho sostituito lo stesso per più di 60 giorni, anche se non consecutivi.
Ho diritto di richiedere una indennità?
E come deve essere calcolata?
Grazie per un cortese riscontro
Quando la sostituzione si protrae continuativamente oltre i due mesi, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità (anche per i primi due mesi) che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 7 del CCNL 19.12.2019).
Se la sostituzione non è avvenuta in modo continuativo oltre il suddetto periodo, quindi, non è prevista alcuna remunerazione.
Egr. Avvocato,
sono un collega, interessato a questa annata questione, per la quale la Cassazione, anno dopo anno, non lascia aperto spiraglio di alcun tipo.
Avendo studiato la materia per motivi lavorativi, ed essendo finito su questo interessante Blog, mi permetto di formulare 2 quesiti relativi al trattamento economico del lavoratore:
– l’azienda X procede alla ristrutturazione della dotazione organica, istituendo nuove UOC, totalmente prive di dirigente responsabile, assegnando una delle quali al lavoratore Tizio in forza dell’art. 18 ccnl 2000, e quindi applicando (per me erroneamente) il meccanismo sostitutivo, nonostante – ribadisco – il lavoratore Tizio non abbia sostituito nessun precedente dirigente.
In simili ipotesi la soluzione può farsi rinvenire nel combinato disposto degli artt. – art. 31, CCNL 5 dicembre 1996 “Accordi di mobilità” e dell’ art. 40, comma 8, del CCNL dell’8 giugno 2000, atteso che siamo di fronte ad una ristrutturazione organica?
– in un contesto come quello sopra descritto, in che modo va interpretato eventualmente il comma 8 dell’art. 18, secondo cui: “Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico” ?
Spero di avere formulato sufficientemente bene i quesiti e attendo un tuo gentile riscontro.
Concordo con Lei.
L’Azienda x ha applicato erroneamente l’istituto contrattuale della sostituzione, considerato che la temporanea assenza o la cessazione dal servizio del titolare presuppongono, per l’appunto, l’esistenza di un responsabile/direttore (benché cessato dal servizio, nella seconda ipotesi).
L’art. 31 CCNL 05.12.1996 e l’art. 40, comma 8 CCNL 08.06.2000) regolano altre ipotesi e non offrono una soluzione.
Per quanto la questione sia da approfondire, ritengo che il lavoratore tizio possa fondatamente agire per le differenze retributive proprio perché in realtà non ha sostituito nessuno.
Gentile Avvocato La ringrazio per la sua cortese risposta…in effetti ho continuato a dirigere la struttura fino ad oggi senza incarico e senza retribuzione aggiuntiva di posizione variabile al minimo sindacale. Tenendo conto che dal 1990 sono giuridicamente inquadrato come ex decimo livello e che una legge della regione Calabria del 2004 tuttora in vigore recita testualmente…con l’adozione dell’atto aziendale cessano gli incarichi di direzione delle strutture che siano interessate da mutamenti organizzativi che ne determinino la soppressione ( anche se in realtà la struttura nei fatti ha continuato ad operare)…nei confronti dei dirigenti interessati è prevista l’attuazione delle norme di salvaguardia previste dai rispettivi CCNL. Posso richiedere quindi il dovuto risarcimento?
Il dirigente medico ha diritto al conferimento di un incarico (gestionale o professionale) e non può rimanerne privo nemmeno in esito a processi riorganizzativi.
La privazione dell’incarico comporta una sorta di regressione nella situazione soggettiva iniziale che contraddice la ratio del sistema che, all’opposto, è ispirato allo sviluppo professionale.
Ritengo ci siano senz’altro i presupposti per un approfondimento della questione, per cui Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per un esame complessivo della situazione.
Grazie della sua cortesia
Grazie a lei per il contributo alla discussione
buongiorno. un dirigente medico a tempo indeterminato che venga nominato direttore di struttura complessa presso un’ altra Asl per 5 anni, si puo condiderare automaticamente di ruolo nella Asl dove ha avuto l’incarico di Direttore di struttura complessa?
grazie
L’art. 11, comma 7, del CCNL Area Sanità, stabilisce che il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui al DPR 484/1997, anche quando il dirigente sia già in servizio presso l’Azienda o Ente.
Occorre quindi sempre distinguere l’atto di conferimento di incarico, dal contratto individuale di lavoro, la cui forma ordinaria è quella a tempo indeterminato.
In questo senso, alcuni Avvisi pubblici stabiliscono espressamente che l’incarico di Direttore di Struttura Complessa comporti l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’Azienda.
Gentile Avvocato ho un quesito un po’ particolare da sottoporre alla Sua cortese attenzione.Con delibera del 1992 dell’allora Comitato di gestione dell’Asl dove tuttora presto servizio,con riferimento alla 761/79, sono stato inquadrato come coadiutore sanitario,ex decimo livello….io provenivo dall’ex INAM… ora ho guardato il mio cedolino ( cosa che raramente faccio) e mi sono trovato una retribuzione di posizione fissa di 420 euro…a me sembra abbastanza sottostima visto che l’inquadramento di cui sopra penso di essermelo portato dietro…Lei che ne pensa… grazie
Mi scusi, ma senza esaminare la documentazione in suo possesso è impossibile rispondere al quesito.
Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per un approfondimento
Scusi ma per completezza di dati la retribuzione di parte variabile è di circa 400 euro,il minimo sindacale perché l’azienda non ha mai attribuito incarichi…
Vale quanto già detto.
Ok grazie
Dove dev essere pubblicata la richiesta di presentazione domanda per facente funzione unità operativa?
L’art. 22, comma 4 del CCNL 19.12.2019 stabilisce che “nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.
È indispensabile, quindi, che i dirigenti siano informati (affinché possano “produrre” il curriculum) e normalmente le Aziende pubblicano un avviso di selezione interno.
puo essere affidato l’incarico di direttore di struttura complessa ad un soggetto prossimo alla pensione , o meglio gia trannenuto in servizio solo ai meri fini contributivi , fino a 70 anni . Pare che in base a specifiche circolari della pa sia vietato . Lei che ne pensa
L’art. 1 comma 164 bis della L. 213/2023 (ultima parte), nel consentire la possibilità trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies (in realtà novies) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025, stabilisce che “I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale”.
Riporto il testo della norma vigente, perché non specifica quando è stato trattenuto in servizio.
Gentile Avvocato, la ringrazio prima di tutto per la professionalità che mette al servizio di chi segue la Sua pagina. Ho la seguente domanda a cui non ho trovato una chiara risposta: nella regione in cui lavoro vi sono ben tre Ospedali in cui alcuni primari (ad es. Cardiologia) risultano facenti funzione da ben oltre la durata indicata dal documento (in un caso addirittura 4 anni) a seguito del pensionamento dei predecessori. Non sussistono situazioni per cui l’Azienda sia stata “costretta” a mantenere essi come facente-funzione e non vi sono stati nemmeno concorsi negli ultimi anni volti alla nomina ufficiale di Direttori (quindi non bandi andati deserti o candidati non idonei). Volevo chiedere come può essere giustificata legalmente tale scelta e quali dovrebbero essere i doveri/scadenze dell’azienda in simili circostanze. Grazie
La ringrazio, innanzitutto, per l’attestato di stima.
I doveri delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale in materia sono disciplinati nelle norme dei contratti collettivi succedutesi nel tempo: art. 18 CCNL 08.06.2000, art. 22 CCNL 19.12.2019 e, da ultimo, art. 25 CCNL 23.01.2024.
Per restare all’attualità, l’art. 25 CCNL 23.01.2024 prevede due obblighi fondamentali (sintetizzo per rispondere al suo quesito).
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro del direttore di SC, la sostituzione avviene secondo le procedure definite nell’art. 25 per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i.
2. La durata dell’intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, può durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, è attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.
Il primo obbligo costituisce una conferma delle previsioni contrattuali precedenti.
Il secondo, è una novità che dovrebbe eliminare l’illegittima prassi del sostituto “per sempre” (vedi articolo https://www.studiolegaledoglio.it/sul-trattamento-economico-spettante-allincaricato-della-sostituzione-del-direttore-di-struttura-nelle-ipotesi-di-abuso-dellistituto-contrattuale-nota-critica-a-cass-civ-sez-lavoro-ordinanza/)
Egreggio Avvocato, le vorrei porre un quesito: può un direttore di dipartimento strutturale con contratto quinquennale essere revocato dall’ incarico anticipatamente per questioni meramente di interesse politico, sono direttore di struttura complessa da marzo 2004 e da marzo 2023 direttore di dipartimento, adesso il nuovo direttore generale nominato da appena 3 giorni, sotto pressioni politiche mi ha sospeso temporaneamente dall’ incarico di direttore di dipartimento, facendo pure in modo che non faccia parte come membro alle commissioni di due concorsi che si terranno a breve trovando un pretesto relativamente al lavoro svolto in questo anno, ho diritto allo stesso trattamento economico e cosa posso fare legalmente?
La revoca anticipata (così come la sospensione) dell’incarico previsto dall’art. 17-bis del Dlgs. n. 502/1992 (regolato dal contratto individuale ex art. 15, comma 7 del CCNL 19.12.2019 e, attualmente, ex art. 11, comma 7 del CCNL 23.01.2024) può evidentemente essere disposta soltanto con provvedimento motivato.
Se non sussistono valide ragioni che giustificano la decisione del direttore generale, e non lo sono certamente le “pressioni politiche”, potrà senz’altro rivolgersi al Giudice del lavoro in via cautelare ed urgente.
Buongiorno. In questi giorni scadono i 18 (9+9) mesi di sostituzione di Resp. di unita semplice a valenza dipartimentale. L’azienda può continuare a far fare il sostituto allo stesso dirigente? se si, anche senza atto deliberativo? Oppure deve, cioè è obbligata a bandire un nuovo avviso di sostituzione? Se si, la durata del nuovo incarico di sostituzione è perentoria di 3 mesi sec. art 25 comma 3 del ccnl 19-21?
Grazie in anticipo per l’attenzione.
Come ha correttamente evidenziato, la disciplina contrattuale delle Sostituzioni è stata modificata nel tempo.
L’art. 22, comma 4, ult. parte, del CCNL 19.12.2019, con una disciplina uniforme per la sostituzione del direttore di dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, prevedeva una durata di nove mesi prorogabili di ulteriori nove mesi, senza comunque fissare un termine perentorio.
L’art. 25, comma 4 del CCNL 23.01.2024, una disciplina differenziata tra le diverse ipotesi di sostituzione, prevedendo nel caso d’interesse una durata massima di tre mesi dalla cessazione del titolare per attivare la procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico di SSD.
La nuova norma pone certamente un obbligo a carico dell’Azienda (come del resto la precedente), anche se, ancora una volta, non fissa un termine perentorio, considerato che non è previsto alcun effetto negativo in caso di inosservanza.
Si tratta, a mio avviso, di un nuovo termine sollecitatorio scritto soltanto in modo differente.
Detto questo, non v’è dubbio che nel caso concreto, alla scadenza dei 18 mesi, l’Azienda sanitaria debba assolutamente bandire la selezione per l’incarico di sostituzione. Proprio la breve durata della sostituzione (massimo tre mesi), del resto, renderebbe assolutamente ingiustificata una proroga di fatto del “vecchio” incarico che non potrebbe certo giustificarsi, richiamando (ad esempio) un’imminente procedura finalizzata all’attribuzìone dell’incarico di SSD.
Buongiorno, avvocato. Presso una azienda sanitaria un dirigente medico a tempo indeterminato vince una selezione e diviene direttore di struttura complessa a tempo determinato. Nel corso di questo ruolo, vince un’ulteriore selezione per direttore di struttura complessa a tempo determinato presso un’altra azienda sanitaria e accetta il trasferimento. Al termine di quest’ultimo tempo determinato, rimane dirigente medico a tempo indeterminato presso la prima azienda di partenza?
Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con altra Amministrazione è sospeso, nel senso che al dirigente medico è stata concessa l’aspettativa per assumere l’incarico a tempo determinato di direttore di SC in altra Azienda, certamente sì.
Ma è sicuro che l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione non prevedesse anche l’assunzione a tempo indeterminato?
Buonasera avvocato, sono un dirigente medico ed ho partecipato alla selezione interna per attribuzione di incarico di Direttore di Unità Operativa Semplice Dipartimentale. Alla fine delle valutazioni dei titoli, il Direttore del Dipartimento ha indicato al Direttore Generale una terna di idonei per l’incarico. Tutto regolare, ma la domanda è:
Essendo l’assegnatario dell’incarico prossimo alla quiescenza (non arriverà alla fine dei cinque anni del contratto) come si procederà per il prosieguo?
Si potranno far valere gli altri nominativi di idonei della terna iniziale o si deve procedere a selezione ex novo?
Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.
Angelo DELLI PAOLI
Vedi risposta al quesito del 21.07.2024
L’art. 24, comma 3, del CCNL Dirigenza sanitaria 2019-2021 prevede che “Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”.
Per rispondere al suo quesito è, quindi, necessario esaminare il regolamento aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi (certamente richiamato dall’avviso di selezione interna).
Posta questa essenziale premessa, dubito fortemente che la procedura di affidamento dell’incarico di SSD a cui ha partecipato possa consentire di scegliere il nuovo responsabile secondo le modalità ipotizzate e sarei del parere che, nel caso considerato, l’Amministrazione debba procedere con l’emissione di un avviso di selezione interna.
Buonasera avvocato, sono un dirigente medico ed ho partecipato alla selezione interna per attribuzione di incarico di Direttore di Unità Operativa Semplice Dipartimentale. Alla fine delle valutazioni dei titoli, il Direttore del Dipartimento ha indicato al Direttore Generale una terna di idonei per l’incarico. Tutto regolare, ma la domanda è:
Essendo l’assegnatario dell’incarico prossimo alla quiescenza (non arriverà alla fine dei cinque anni del contratto) come si procederà per il prosieguo?
Si potranno far valere gli altri nominativi di idonei della terna iniziale o si deve procedere a selezione ex novo?
Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.
Angelo DELLI PAOLI