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Recentemente alcune aziende sanitarie hanno aderito all’orientamento espresso dall’ARAN  in merito all’applicazione dell’art. 9 del CCNL integrativo del 20.09.2001 dell’Area Comparto e dell’art. 6 del CCNL del 10.02.2004 dell’Area Dirigenza Medica, secondo cui “il personale turnista che lavora il giorno festivo infrasettimanale ha diritto esclusivamente alla specifica indennità disciplinata, per il personale del comparto dall’art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità del 01.09.1995 e per la dirigenza dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 10.02.2004 ma non al compenso per il lavoro straordinario o all’alternativa del riposo compensativo”.

L’ARAN ha riferito che l’anzidetto orientamento sarebbe supportato da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra le quali, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 14038 del 19.06.2014.

Il parere dell’Agenzia è palesemente infondato sotto il profilo giuridico e l’acritica adesione di alcune aziende sanitarie è, del pari, conseguentemente viziata.

Per comprendere le ragioni di tale erroneo orientamento è necessario richiamare le norme contrattuali interessate, confrontarle con quelle, del tutto diverse, sottoposte al giudizio della Corte di Cassazione, e, quindi, affidarsi ai criteri generali di interpretazione del contratto previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. (in particolare, artt. 1362, 1363, 1364, 1369).

Di seguito, si trascrivono le norme dell’Area Sanità (Dirigenza e Comparto) oggetto della ”nuova” (si dirà appresso perché nuova) interpretazione dell’ARAN.

– DIRIGENZA

Art. 8 comma 2, CCNL – Area Dirigenza Medica 10.02.2004 come modificato dall’art. 5 del CCNL del 03.11.2005: Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono
di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente”.

Art. 6, comma 1 CCNL – Area Dirigenza Medica 10.02.2004. “ Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale – a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000[1] da effettuarsi entro trenta giorni – dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi”.

– COMPARTO

Art. 44, comma 12 – CCNL – Area Comparto Sanità del 01.09.1995: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.

Art. 9, comma 1 – CCNL – Area Comparto Sanità del 20.09.2001: “Ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

La lettura delle anzidette disposizioni contrattuali evidenzia come le parti sociali abbiano espressamente previsto il diritto di cumulare l’indennità per il servizio festivo con il compenso per il lavoro straordinario (o all’equivalente riposo compensativo) per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, tant’è che le norme sono state così pacificamente interpretate sin dallo loro entrata in vigore (ormai da oltre dieci anni) da tutte le aziende sanitarie (AOB inclusa) e la ricorrente (come tutti i lavoratori interessati, dirigenti medici e personale del comparto) ha sempre regolarmente beneficiato del cumulo.

Per quel che rileva, anche l’ARAN, del resto, in sede di orientamento applicativo (DOC. 16), aveva reso il parere diametralmente opposto, che di seguito si trascrive: Compete il compenso per lavoro straordinario con le dovute maggiorazioni nel caso di attività in giorno festivo? “Nel caso di richiesta da parte del dipendente del pagamento del servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale, allo stesso compete il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo senza pregiudizio per la indennità (pari ad € 15,49) prevista dall’art. 44 – 12° comma – del CCNL 1.9.1995 per il servizio di turno prestato per il giorno festivo”.

Tale orientamento, estratto dal sito dell’ARAN e citato mediante apposito link[2] in alcuni commenti, è scomparso[3] dal sito dell’Agenzia dopo la pubblicazione su quotidianosanità.it[4], in data 24.03.2016, dell’articolo “Festivi infrasettimanali lavorativi non pagati come straordinario. Quel parere sbagliato dell’Aran[5][6]

Le norme contrattuali applicabili alla dirigenza sanitaria (art. 8, comma 2 e art. 6, comma 1 CCNL Area Dirigenza Medica del 10.02.2004), peraltro, non offrono nemmeno alcuno spunto per limitare il trattamento economico dei dirigenti medici, non definibile in alcun modo come personale turnista[7].

L’articolazione dell’orario di lavoro della dirigenza medica, finalizzata ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze assistenziali della struttura ospedaliera, segue infatti il modello dell’orario flessibile e non quello del lavoro a turni[8].

In ogni caso, la Corte di Cassazione nelle sentenze richiamate dall’ARAN si è pronunciata su disposizioni contrattuali relative al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del tutto diverse nei contenuti (anche se riferite al trattamento economico per l’attività prestata in giorno festivo).

Per comodità espositiva si riportano le norme interessate proprio per evidenziarne il difforme tenore letterale.

Art. 22 (Turnazioni) CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000

  1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

– turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)

– turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)

– turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).

  • L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Art. 24 (Trattamento per l’attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), comma 2 CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000

“L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

Dalla semplice lettura degli artt. 22 e 24 cit. si evince, quindi, che l’interpretazione letterale suggerita dalla Suprema Corte non sia utilizzabile per far dire agli artt. 44, comma 12 del CCNL Comparto Sanità e 9 del CCNL Dirigenza sopra richiamati ciò che dette norme non dicono.

La Corte di Cassazione, richiamata a sproposito dall’ARAN nell’ordinanza n. 14308 del 19.06.2014, ha escluso, infatti, l’ipotesi di cumulo dei due trattamenti economici (l’indennità di turno e il compenso per l’attività prestata nel giorno festivo infrasettimanale in alternativa al riposo compensativo) perché “il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma, rende palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”.

Se pure opinabile, dunque, la tesi sostenuta dalla Cassazione trova un suo oggettivo fondamento proprio in quell’inciso, che in qualche modo “collega” i due istituti contrattuali considerati.

La volontà delle parti collettive del Comparto[9] e della Dirigenza Sanitaria è stata invece ben altra e questa diversità emerge, per l’appunto, proprio dal confronto con le norme del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

Del tutto illegittimamente, quindi, dopo oltre dieci anni di pacifica interpretazione contrattuale e di inequivoco comportamento negoziale, rilevante per stabilire “quale sia stata la comune intenzione delle parti” ai sensi dell’art. 1362, comma 2 c.c., alcune aziende sanitarie  hanno inteso disconoscere il diritto dei lavoratori del comparto e della dirigenza al cumulo dei due diritti disciplinati dalle anzidette disposizioni.

Comportamento tanto più incomprensibile, anche ai sensi degli artt. 1363, 1364 e 1366 c.c., ove si consideri che se le parti sociali avessero effettivamente inteso escludere i lavoratori che percepiscono l’indennità per il servizio festivo dal diritto a godere del riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi, lo avrebbero chiaramente esplicitato.

[1] ART.16: Orario di lavoro dei dirigenti (disapplicato dall’art. 14 del CCNL 03.11.2005)

  1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti titolari di uno degli incarichi di cui all’ art. 27 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, comma 6 citato.
  2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
  3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
  4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.
  5. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore.
  6. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell’arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l’istituto della pronta disponibilità di cui all’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
  7. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
  8. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.

Art. 14 (orario di lavoro dei dirigenti) CCNL 03.11.2005 

  1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
  2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
  3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
  4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.
  5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
  6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei 17 commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
  7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art. 16. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore.
  8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell’arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l’istituto della pronta disponibilità di cui all’art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell’ art. 6.
  9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
  10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
  11. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
  12. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.

[2] https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/sanita/orientamenti-applicativi/3605-sanita-recupero-e-riposi-compensativi/1893-san133orientamenti-applicativi

[3] La pagina non è più visualizzabile.

[4] http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=37922

[5]Il titolo è liberamente tratto da un articolo dal titolo “PERSONALE TURNISTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI LAVORATIVE” pubblicato in data 23.03.2016 su http://www.studiolegaledoglio.it/personale-turnista-del-servizio-sanitario-nazionale-giornate-festive-infrasettimanali-lavorative/; il commento riporta tuttora il link di cui alla nota 2 da cui è stato estratto l’orientamento applicativo ma la pagina non è più visualizzabile.

[6] Il medesimo orientamento dell’ARAN, di cui si sono perse le tracce, veniva richiamato (con rinvio al sito istituzionale – https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/sanita/3605-sanita-recupero-e-riposi-compensativi/1893-san133orientamenti-applicativi) anche in una precedente pubblicazione http://www.infermieristicamente.it/articolo/5395/lavoro-straordinario-concetti-e-riflessioni/

[7] La definizione di lavoratore turnista è quella data dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che al comma 2 dell’articolo 1 precisa:

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

  1. “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o
    di settimane;
  2. “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni

Questa tipologia di articolazione dell’orario di lavoro non è prevista per il personale medico, per il quale pertanto in nessun caso si può parlare di lavoro a turni e di turnisti, ma di orario di lavoro flessibile (cfr. nota 1)

[8] Queste due diverse e per certi versi contrapposte articolazioni dell’orario di lavoro sono sancite anche per il personale non dirigente del comparto sanità dal comma 3 dell’articolo 26 del CCNL 07.04.1999, nel quale in particolare si legge:

  1. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere:
  2. utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
  3. orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;
  4. orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
  5. assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza.

 

[9] L’indipendenza delle due norme contrattuali, quella di cui al comma 4 dell’articolo 44 del CCNL 1994-1997, che disciplina il lavoro a turni, e quella di cui al comma 1 dell’articolo 9 del CCNL 20 settembre 2001, che disciplina il riposo compensativo,
intrinseca nel fatto che i due contratti nei quali sono inserite sono stati stipulati a distanza di anni l’uno dall’altro, trova conferma nel fatto che implicitamente il comma 3 dell’articolo 44 del CCNL 1994-1997 riconosceva ai turnisti il diritto al recupero compensativo, chiudendo il secondo periodo con la frase “L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.

9 Comments

  • ADOLFO FRANCESCO ha detto:

    OTTIMO CONSIGLIO.

    • admin ha detto:

      La ringrazio

    • M.M ha detto:

      Salve mi chiamo M.M il mio caso è il seguente, sono dirigente medico con contratto a tempo indeterminato dal 2013 presso una azienda Ospedaliera di Milano lavoro full time, con notti e reperibilità, ho una bambina di 7 anni, mio marito vive all’estero per motivi di lavoro, la gestione della bambina è difficile a causa delle notti che sono costretta a fare, così sto prendendo anche un master in terapia del dolore. Nel mio stesso ospedale si aprirà a breve un concorso per un incarico di sostituzione per la terapia del dolore e cure palliative, che nel nostro ospedale è distaccato dal Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, vorrei valutare questa opportunità ma trattandosi di una sostituzione, chiederei aspettativa. Visto che da noi gli anestesisti sono ampiamente sottorganico, temo che non accettino la mia richiesta.. cosa ne pensa o cosa mi consiglia? Posso effettuare una domanda di aspettativa che sia efficace ai fini legali, comunque ho intenzione di dedicarmi alla terapia del dolore, per un bilancio vita lavorativa/familiare che al momento mi costringerebbe a richiedere almeno un part-time, invece cambiando attività in sala e tp intensiva con att. di reparto ed ambulatoriale mi sarebbe utile; inoltre una volta liberatosi il posto per il tempo indeterminato ( il collega da sostituire in tp del dolore è a sua volta su un posto a tempo determinato presso altra azienda ) io potrei chiedere una mobilità avendo conservato il mio posto. Saluti

      • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

        L’art. 10 del CCNL 10 febbraio 2014, nella sua attuale formulazione, stabilisce che “1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio […]

        Il comma 8 (che interessa il suo caso) che “L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto”.

        Dalla lettura della disposizione contrattuale (e dall’esame incrociato del testo contrattuale con l’art. 23 bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001), si evince, quindi, che l’aspettativa debba essere concessa.

        Nel linguaggio normativo l’indicativo presente viene utilizzato, infatti, con il significato di un imperativo presente, il che significa che l’espressione “è concessa” deve essere letta come “deve essere concessa” e che il dirigente medico abbia un vero e proprio diritto.

        Il tema è, tuttavia, discusso perché la Corte di Cassazione, con una sentenza per la verità assai criticabile, ha incrinato un’interpretazione della norma assolutamente pacifica (condivisa addirittura dall’ARAN).

        Qualora sorgessero contestazioni, Le suggerirei di rivolgersi immediatamente ad un’avvocato esperto della materia per valutare il dafarsi anche alla luce della giurisprudenza esistente presso il Tribunale competente.

  • leonardo pezzuoli ha detto:

    ok.

  • Emanuele Chiara ha detto:

    Buongiorno, nella mia azienda sino a un’anno fa nella mia azienda pagavano l’art. 9 ti davano lo straordinario per la festività infrasettimanale e si trattenevano le ore, ad un certo punto non hanno più pagato le festività infrasettimanali e a distanza di un’anno rivogliono indietro i soldi pagati

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Come potrà leggere nell’articolo pubblicato nel blog, sono dell’avviso che il comportamento dell’azienda sia del tutto illegittimo.
      Nessuna norma contrattuale prevede l’assorbimento di una delle due voci retributive.
      Si rivolga ad un avvocato di sua fiducia (esperto in materia di lavoro) per far valere i suoi diritti.

  • Patrizio ha detto:

    Buon giorno le scrivo perche’ al momento solo sul suo sito ho trovato indicazioni sulla radioprotezione.
    Sono un tecnico e ho un contratto terziario e servizi, riparo macchinari a raggi x adibiti al controllo passeggeri e merci.Ho da poco cambiato cambiato societa’ e seguo sempre gli stessi macchinari ma di un altra’ societa’. Il mio nuovo datore di lavoro mi ha forito un dosimetro, ma secondo il medico della societa; e solo una cosa in piu’ per la nostra serenita’.Il medico non controlla i risultati mensili eanche l’ esperto qualificato [ della stessa opinione.
    Leggendo la normativa sulla radioprotezione a me sembra che invece serva ed addirittura deve essere compilato un libretto personale e timbrato da ministero del lavoro e previdenza sociale. Secondo lei ne avrei bisogno?
    Approfitto ancora di lei e le chiedo se i giorni lavorati nelle festivita’ vanno conteggiati con una maggiorazione del 30% come applica la societa’, o vanno conteggiati in un altro modo.
    Un giorno su 4 ho la reperibilta’ che pero’ e sempre a ridosso del giorno di riposo, esempio finsco di lavorare alle 21:00 e sono reperibile fino alle 5:00 del mattino seguente, secondo lei e’ legittimo?
    E in caso ricevo una chiamata ho diritto ad un riposo aggiuntivo?
    Grazie
    Grazie 1000

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno sig. Patrizio,

      in questa sede, rispondo unicamente a quesiti che riguardino gli argomenti specificamente trattati nel blog.

      Nella specie, ho affrontato, in particolare, il tema dei benefici di legge spettanti al personale del SSN ma ignoro quale sia il CCNL a Lei applicato.

      Quanto al tema del riposo, posso dirle che la normativa vigente – ho scritto diversi articoli e commenti sul punto – prevede che il lavoratore abbia diritto a 11 ore di riposo nell’arco delle 24 ore e che la violazione si possa verificare soltanto in caso di chiamata in servizio (per la Cassazione la reperibilità cd. passiva è soltanto un riposo attenuato, il che non esclude beninteso di agire qualora il lavoratore offrisse la prova di eventuali danni di natura non patrimoniale).

      Nel caso specifico, tuttavia, non precisa la durata del turno di servizio (mi riferisco a quello che termina alle 21) né se le chiamate in reperibilità siano o meno frequenti.

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