Il CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria non attribuisce al dirigente medico cui sia conferito l’incarico di sostituzione del direttore di una struttura complessa il diritto all’inquadramento giuridico ed economico corrispondente al ruolo del dirigente sostituito.
In particolare, l’art. 18, comma 7, del CCNL 1998-2001 stabilisce che “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52″.
La prevalente giurisprudenza di legittimità, sulla base di un’interpretazione strettamente letterale della norma, esclude che il sostituto possa azionare una valida pretesa economica anche nelle ipotesi di violazione dei limiti massimi di durata dell’incarico. Ipotesi che si verifica frequentemente nei casi in cui il conferimento dell’incarico di sostituzione si renda necessario per via dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa (art. 18, comma 4, CCNL cit.: “Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”).
A giudizio di chi scrive una siffatta interpretazione non è affatto condivisibile.
Nelle ipotesi di violazione della norma di cui all’art. 18, comma 4 cit., infatti, non v’è dubbio alcuno che il dirigente-sostituto assuma spesso oneri e responsabilità incoerenti con il carattere eccezionale e temporaneo della nomina ma esattamente corrispondenti a quelli del titolare cessato dall’incarico.
Quali dunque le azioni astrattamente esperibili?
PRIMA IPOTESI – DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DI LAVORO PRESTATO EX ART. 36 COST.
L’art. 36, comma 1, della Costituzione dispone che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. n, 9879 del 19.04.2017; Cass. civ. 16299 del 03.08.2015; ma vedasi in senso contrario Cass. civ. sez. lav n. 13809 del 06.07.2015) ha escluso la possibilità di applicare l’art. 36 Cost. nei casi in cui il sostituto del dirigente responsabile di struttura complessa svolga le funzioni per un periodo eccedente i sei ovvero i 12 mesi, limite massimo previsto dalla norma contrattuale quando debbano espletarsi le procedure selettive.
La Corte ha motivato il proprio convincimento sostenendo che la materia sia devoluta alla discrezionalità dell’autonomia collettiva che non ha contemplato le conseguenze economiche del mancato rispetto del termine sopraindicato.
Tale assunto non pare condivisibile, a meno che non si voglia assumere che debba sempre demandarsi all’autonomia collettiva il compito di stabilire un trattamento economico in tutte le ipotesi di violazione degli obblighi contrattuali, escludendo, in difetto, qualsiasi sanzione civile anche di fronte ad una macroscopia violazione dei principi di equità e ragionevolezza.
Principi che, viceversa, non possono essere disattesi, tanto più in un’azienda pubblica.
Premiare e incentivare il merito e la responsabilità (anche) nella Sanità, infatti, dovrebbe essere una priorità assoluta per non depauperare il capitale umano, svilendo quanti si impegnano a qualificare e ad innalzare il livello di efficienza della pubblica amministrazione.
Del resto, la valorizzazione del merito non costituisce soltanto un principio di ispirazione aziendale ma da sempre uno dei capisaldi del sistema degli incarichi dirigenziali e sviluppo professionale oltre che la Grundnorm del sistema premiante incentivante del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. art. 6, CCNL 17 ottobre del 2008).
In svariate situazioni, se non in tutti i casi di incarico pluriennale (il tema dovrà essere necessariamente approfondito, con estrema attenzione, in sede istruttoria), quindi, lo svolgimento dell’incarico di dirigente responsabile dell’unità operativa non può certo considerarsi un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria dirigenziale.
Per quanto, infatti, la dirigenza medica sia collocata in un ruolo unico, distinto per profili professionali, e in un unico livello, quest’ultimo è articolato in ben diverse responsabilità professionali e gestionali che non possono certamente ritenersi comprese in un ruolo di supplenza pluriennale.
Non v’è chi non veda, infatti, che anche in materia di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, trovi applicazione il principio generale della necessaria corrispondenza tra mansioni svolte e retribuzione percepita.
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. 13809 del 2015 e Cass. n. 6530 del 2014) ha rilevato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.”.
La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente affermato l’applicabilità, anche nel pubblico impiego e nel lavoro pubblico in generale, dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata anche alla qualità del lavoro prestato.
SECONDA IPOTESI – DIRITTO ALL’INDENNIZZO PREVISTO DALL’ART. 2041 C.C.
L’art. 2041, comma 1, c.c. stabilisce che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Cautelativamente, il dirigente medico-sostituto con incarico pluriennale, per il quale sussistano i presupposti per pretendere un riconoscimento economico del ruolo di supplenza assunto, può proporre nei confronti dell’azienda sanitaria, in via residuale e subordinata, una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041, comma 1, c.c..
L’anzidetta azione ha natura sussidiaria ed è esperibile solo qualora l’arricchimento, e correlativamente la diminuzione patrimoniale, siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, situazione che per l’appunto ricorrerebbe nel caso in cui il Giudice considerasse insussistente la pretesa azionata in via principale.
Non v’è dubbio, infatti, che un’azienda sanitaria che si avvalga e tragga utilità dalle energie lavorative spese da un dirigente medico chiamato a sostituire il direttore cessato dall’incarico ben oltre il limitato spazio temporale contrassegnato dalla norma contrattuale, non sopporti, ingiustamente e senza causa, i costi superiori (in termini di retribuzione di posizione, fissa e variabile, indennità di esclusività, indennità di incarico, trattamento di fine servizio, ecc.) che avrebbe diversamente dovuto sostenere per retribuire un dirigente di struttura complessa.
Ai sensi dell’art. 2041 c.c., il datore di lavoro, eventualmente arricchitosi della prestazione del sostituto, sarebbe dunque tenuto ad indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita (consistente nella differenza tra quanto percepito come sostituto e quanto avrebbe dovuto percepire quale dirigente di struttura complessa), “in quanto le energie lavorative del dipendente costituiscono una componente economica, in ragione del carattere patrimoniale delle rispettive prestazioni” (cfr. Cass. civ. sez. lav. 31 gennaio 2017, n. 2509).
CONCLUSIONI
Il tema delle azioni finalizzate al “giusto” riconoscimento economico del ruolo di responsabile della struttura di appartenenza, impegnato ben oltre gli stretti limiti temporali fissati dalla norma contrattuale in materia di incarico di sostituzione del dirigente cessato, non può certo dirsi esaurito attraverso il quadro proposto.
Con queste note si è infatti soltanto voluto offrire uno spunto di riflessione su alcuni tra i mezzi di tutela proponibili da parte del sostituto del dirigente di struttura complessa quando ricorrano determinate condizioni (considerazioni estendibili a piè pari al sostituto del dirigente di struttura semplice).
Avv. Giacomo Doglio
Il direttore facente funzioni dopo 12 mesi ha diritto alla rinuncia a tale incarico ?
Nulla impedisce al dirigente incaricato di rappresentare la propria indisponibilità a proseguire nel ruolo di sostituzione del titolare cessato (il nuovo contratto – art. 22 CCNL 19.12.2019 -ha fissato la durata massima in 9 mesi, prorogabili di ulteriori nove) ma escluderei si possa configurare un diritto alla rinuncia.
Paradossalmente, l’azienda potrebbe pretendere la prosecuzione dell’incarico (la sostituzione è affidata nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria), salva evidentemente la possibilità del sostituto di agire giudizialmente con tutte le difficoltà legate al quadro giurisprudenziale esistente (la questione è complessa e le risposte possono essere diverse a seconda della situazione soggettiva; sono costretto a semplificare per non andare oltre il tema proposto dal suo quesito).
Per scrupolo, Le consiglio di verificare se la sua azienda abbia adottato un regolamento sugli incarichi che disciplini anche “le sostituzioni.”
Esimio Avvicato, buonasera. In un concorso per Direttore di Struttura complessa ordinario o facente funzioni (art.18), che punteggio annuale fornisce avere già prestato servizio come facente funzioni?
Come recita l’art. 20 del CCNL 2016-2018, “Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti”.
Occorre quindi far riferimento a quelle procedure.
Ignoro quanto preveda la legislazione regionale di riferimento, posso riportarle invece il dettato normativo nazionale.
L’art. 7-bis del DLGS 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce che “Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda e’ tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale […]
b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda sanitaria interessata puo’ preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui e’ stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;”
[…]
L’aver svolto il ruolo di sostituzione assume, quindi, certamente rilevanza ai fini della valutazione della Commissione considerato che essa deve giudicare “avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali”.
Per esperienza posso dirle che il bando nell’indicare i criteri e le procedure, non definisce punteggi particolari per l’attività prestata come responsabile facente funzioni, che viene considerata (ed ha certamente un peso importante) all’interno della valutazione del curriculum.
Verifichi, tuttavia, con attenzione quanto stabilisce la normativa regionale e ovviamente, quando sarà il momento, l”avviso di selezione (che all suddetta normativa dovrà necessariamente riferirsi).
Esimio Avvocato, chiedo venia per l’errore di battitura.
si figuri…purtroppo credo che ce ne siano diversi anche nelle mie risposte:)
Egregio Avvocato,
come é interpretabile a Suo parere il conferimento urgente di incarico di facente funzione di Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio a Dirigente Medico della stessa S.C. non avente ancora i sufficienti anni di anzianità?
É interpretabile come illegittimo il conferimento provvisorio e temporaneo (secondo quanto da Lei sopra esplicato) a Dirigente con meno di 5 anni di anzianità a fronte di improvvisa cessazione del Direttore? Può in condizioni urgenti di garanzia di copertura e continuità essere concepibile?
L’art. 22, comma 4, del CCNL 19.12.2019 stabilisce che in caso di cessazione del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, il sostituto, da nominarsi con atto motivato del direttore generale, debba essere scelto all’esito della valutazione comparata del curriculum formativo e professionale dei dirigenti che siano in possesso dei requisiti del precedente comma 2, e precisamente:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).
Il comma 8 del medesimo articolo, precisa, poi, che “Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente”.
Considerato che ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità, possono essere conferiti soltanto incarichi di base (vedi art. 18, comma 2), a mio avviso, la Sua interpretazione è corretta e nessuna urgenza, viste le alternative possibili, può giustificare la soluzione ipotizzata.
Cosa succede quando l’incarico di sostituzione del Direttore di Struttura Complessa, posto a riposo per pensionamento , si proroga ben oltre i due mesi, pur essendo stato bandito nei tempi previsti l’invito a presentazioni dei curricula (non ancora valutati) da parte di altri dirigenti della stessa U.O., ?
il dirigente designato dal Direttore uscente ha ancora diritto a mantenere la posizione di sostituto temporaneo?
La sostituzione del dirigente “designato” è stata formalizzata con atto motivato del Direttore generale?
Se così fosse (art. 22 CCNL 19.12.2019), dopo il decorso dei 2 mesi (continuativi) al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00.
Diversamente, potrebbe sorgere una pretesa creditoria per l’attività di sostituzione non riconosciuta dall’azienda, ma, immagino, dimostrabile.
Buonasera, responsabile di Struttura semplice di Ortopedia, sono stato incaricato di sostituire il Direttore di Struttura complessa in seguito al suo pensionamento.
Ho svolto l’incarico per 5 anni fino all’espletamento del concorso di cui non sono stato vincitore. Ho avviato un ricorso in cui richiedo la differenza economica equivalente al direttore di U.O. per il periodo di facente funzione . Il Giudice annulla il ricorso, avendo considerato che non si tratti di mansioni superiori in base del ruolo unico e livello unico.
Si può avviare un nuovo ricorso, superando il concetto del ruolo e livello unico con qualche possibilità di vincita?
Scusi se sono stato prolisso. Pietro Romano
Come ho scritto in più occasioni, la quasi unanime giurisprudenza di legittimità è orientata in modo sfavorevole, ma propone argomentazioni, che ritengo assolutamente non condivisibili.
La legge processuale non consente, tuttavia, di riproporre il ricorso con diverse motivazioni.
Si tratterebbe eventualmente di valutare, qualora la sentenza non fosse passata in giudicato, la possibilità di impugnarla.
Buongiorno Avvocato, ho una domanda molto singolare: un medico che ha lasciato il servizio ospedaliero da meno di 12 mesi, per dimissioni volontarie, dopo 16 anni di servizio continuativo, potrebbe partecipare a una selezione per facente funzione nello stesso reparto ? grazie cordiali saluti
Se, come mi pare di capire, non è più in servizio, lo escludo.
L’esistenza di un rapporto di lavoro con l’Azienda che intende conferire l’incarico è il primo presupposto (salvo il caso indicato nell’art. 22 comma 8 del CCNL 19.12.2019, la sostituzione è, infatti, affidata dall’azienda ad un dirigente della stessa struttura che sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma).
Se è suo interesse riprendere servizio, potrebbe richiedere la ricostituzione del rapporto, istituto attualmente regolato dall’art. 13 del CCNL 19.12.2019.
Vorrei porle un quesito se può rispondermi, volevo sapere se avendo fatto il facente funzione con funzione di coordinamento come TSRM nel reparto di radiologia dove lavoro per circa 3 anni con lettera del mio primario inviata per conoscenza alla direzione generale se posso fare causa all’amministrazione per un rimborso del lavoro svolto in questi 3 anni.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e vi auguro una buona giornata.
In realtà, la norma contrattuale prevede che l’incarico di sostituzione sia affidato dall’Azienda sanitaria al dirigente (in possesso dei requisiti previsti) individuato dal direttore della struttura complessa.
Ciò precisato in merito all’aspetto formale, immagino che Lei si riferisca all’ipotesi di sostituzione determinata dalla cessazione dal servizio del titolare.
Nel caso in cui la sostituzione si protragga continuativamente per più di due mesi, sia la previgente disciplina contrattuale (art. 18 CCNL 08.06.2000), che l’attuale (art. 22 CCNL 19.12.2019), prevedono la corresponsione di una specifica indennità che la Corte di Cassazione ha giudicato interamente compensativa delle funzioni svolte. Questo anche laddove la sostituzione del titolare ecceda il limite temporale fissato dalla norma, entro il quale dovrebbero compiersi le procedure selettive per la nomina del nuovo direttore.
Per le ragioni che, in parte, ho argomentato nell’articolo pubblicato nel blog non condivido l’autorevole interpretazione della Suprema Corte, ma per esprimere un parere sulla fondatezza o meno di eventuali pretese creditorie sarebbe necessario un approfondimento della sua storia lavorativa e l’esame della documentazione in suo possesso.
Buongiorno la ringrazio per la risposta, volevo precisare che io sono un tecnico sanitario di radiologia medica ed ho sostituito il coordinatore e posizionato nelle sue funzioni dopo regolare lettera del mio primario che mi comunicava dell’incarico ed inviata via email anche per conoscenza al direttore del personale sevizio gru. gestione risorse umane.
Ora in mio possesso ho lettera di attribuzione incarico facente funzioni di coordinamento inviata per conoscenza anche al direttore del personale, quindi ad oggi sono 2 anni che svolgo mansioni superiori al mio ruolo con relative responsabilità, vorrei quindi sapere se posso avere oppure no pretese creditorie verso la mia amministrazione.
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e resto in attesa di una vostra risposta.
Distinti saluti.
In astratto certamente si, posto che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza o illegittimità del provvedimento formale di attribuzione dell’incarico non esclude il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate.
Gent.mo Avv., sono stato designato sostituto in caso di ferie art.22 dal 2019, ma dal 1 marzo 2021 il Direttore U.O.C. è andato in quiescenza e continuo ad avere le incombenze da sostituto senza alcuna delibera, ma soprattutto non ho le credenziali necessarie per effettuare le dovute autorizzazioni sul software informatico aziendale per confermare le eventuali leggi 104, art. 40, art 37, ferie, cambi turno, straordinari in pronta disponibilità etc. non essendo stati autorizzati fin dal mese di gennaio, determinando un debito orario a tutti i dipendenti dell’U.O.C. La Direzione Generale è stata già più volte invitata sia dal Direttore di Dipartimento che dal Direttore Sanitario del P.O. per farmi avere la delibera art. 22 comma 4 e le credenziali, essendo l’unico a poter ricoprire tale ruolo, ma l’Ufficio del Personale si rifiuta non riconoscendo il mio attuale incarico non essendo stato conferitomi dal Direttore Generale. Soluzioni?
Se sta svolgendo le funzioni di sostituzione del direttore di struttura complessa, sia pure attraverso l’atto di affidamento previsto dall’art. 22. comma 1, ritengo ci siano, innanzitutto, i presupposti per pretendere il pagamento dell’indennità prevista dal comma 7.
Le suggerirei di rappresentare formalmente le criticità cui fa riferimento, sollecitando l’Azienda affinché adempia alle obbligazioni contrattuali conseguenti.
Sarebbe anche il caso che i suoi colleghi, che subiscono un grave pregiudizio dall’anzidetta omissione, di contestare le violazioni delle disposizioni normative nelle fondamentali materie cui ha fatto cenno.
egregio Avvocato
per circa 15 anni ho diretto una u.o.c. con l’articolo 18
dal dicembre 2029 sobo in pensione per vecchiaia e vorrei sapere se ò’indennità art 18 nè pensionabile grazie
Ritengo di sì.
Mi permetto di aggiungere che la pluridecennale durata della sostituzione meriterebbe un approfondimento in ordine ad eventuali possibili azioni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è incomprensibilmente orientata a ritenere che la durata provvisoria prevista dal CCNL sia dilatabile a piacimento dalle Amministrazioni, senza che il sostituto possa avanzare pretese di natura retributiva o risarcitoria, ma, a mio avviso, sia pure in casi particolari, il dirigente facente funzioni potrebbe legittimamente agire per rappresentare un pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale.
ESIMIO AVVOCATO
PER PIU DI 15 ANNI HO DIRETTO ININTERROTTAMENTE UNA U.O.C. CON L’ART.18
NEL DICEMBRE 2020 SONO ANDATO IN PENSIONE PER VECCHIAIA
VORREI SAPERE SE L’INDENNITA’ ART 18 E’ PENSIONABILE
GRAZIE
Egregio avvocato Doglio, ho svolto l’incarico di direttore facente.funzioni. di struttura complessa per 5 anni, fino al mio pensionamento.Dopo 3 anni di facente funzioni è stato indetto il concorso per direttore, in cui sono arrivato secondo. Ho fatto ricorso perchè il vincitore non aveva i titoli di carriera previsti. Il direttore del personale dell’Azienda ha confermato che il candidato vincitore non aveva i titoli (anche se all’atto dell’ammissione al concorso lo stesso ufficio aziendale aveva ritenuto il candidato idoneo) e l’ Azienda, anzichè escludere il vincitore ha annullato il concorso ed io ho continuato a fare il facente funzioni appunto fino all’attuale pensionamento. Ho diritto all’integrazione del trattamento economico come direttore? La ringrazio anticipatamente.
Giuliano Ceschia
Per le ragioni esposte (in modo, per la verità, sintetico) nell’articolo pubblicato sul blog, sono del parere che il dirigente medico incaricato della sostituzione – che ha abbia svolto le medesime funzioni del direttore di struttura complessa per una durata ampiamente eccedente quella prevista dalla norma contrattuale – abbia diritto allo stesso trattamento economico o, quanto meno, ricorrendo determinate condizioni, al risarcimento dei danni.
Parere che ho espresso pur nella consapevolezza che la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte sia orientata, purtroppo, in senso negativo, ritenendo, al contrario, che la retribuzione percepita dal “sostituto” sia onnicomprensiva.
Ogni caso deve essere attentamente esaminato, ma mi pare che nella fattispecie che La riguarda le pretese creditorie potrebbe (il condizionale imposto dalla valutazione sommaria che in questa sede è possibile compiere) essere rafforzate proprio dal comportamento dell’Amministrazione.
Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia, esperto della materia, per un approfondimento del caso.
Gent.mo Avv.
nella mia Azienda attualmente insistono 5 SC nel Dipartimento e in due delle suddette i Responsabili sono andati in quiescenza e ancora non hanno nominato con Delibera del DG l’affidamento dell’Art. 22. C’è una disputa tra due interpretazioni opposte. La prima dice che l’incarico provvisorio va affidato ad un medico dello stesso Servizio e l’altra afferma che l’incarico con una manifestazione di interesse sia messo in competizione tra tutti i dirigenti del Dipartimento che vorranno concorrere. Se per esempio, il medico dove c’è la carenza abbia appena 5 anni di Servizio e altri medici del Dipartimento hanno Servizi ben maggiori e un curriculum formativo più prestigioso, affidando l’incarico dell’Art. 22 di nove mesi, avvantaggerebbe quel medico e si affiderebbe tutto alla fortuna, dove Ti trovi ricevi l’incarico e via.
Lei che vedo così competente che ne pensa?
Luigi
La sostituzione deve essere affidata ad un dirigente della medesima struttura (art. 22 comma 2), previa valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati.
Con la precisazione che l’incarico di sostituzione può essere affidato unicamente ad un dirigente che possegga i requisiti previsti dall’art. 22 comma 2, lett. a) e b):
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).
Ricavo che l’incarico debba essere affidato ad un dirigente della medesima struttura (in possesso dei requisiti) dall’espresso richiamo al contenuto del comma 2 da parte del comma 4.
Preg.mo Avv. ,
innanzitutto grazie per la risposta e la celerità con cui è avvenuta.
Certo. tutto quello che mi dice è scritto nell’articolo 22,
Art. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro
dirigente della struttura medesima ………………….
Art. 4 l Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla
valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti
interessati ed è consentita per il tempo strettamente
il mio quesito è, come già anticipato nella precedente, nell’ambito dello stesso Dipartimento l’incarico di FF è affidato alla fortuna, perchè se mi capita che il mio Direttore di UOC va in pensione e io ho appena raggiunto i 5 anni di servizio ricevo l’incarico di FF e un altro medico dello stesso Dipartimento, ma appartenente ad un’altra UOC con 30 di Servizio non può ricevere l’incarico. Ciò non tiene conto di anzianità, curriculum e altro, quindi Dum fortuna favet, parit et taurus vitulum
Di nuovo Grazie
Luigi
Buonasera,
Sono direttore facente funzioni dellastruttura complessa di Anatomia Patologica ininterrottamente dal 1.9.2019. L’azienda ha bandito il concorso con scadenza della presentazione delle domande il 26.4.22 e non credo che riuscirà a fare il concorso entro l’anno.
Tre anni continuativi danno qualche diritto? Voglio dire di “stabilizzazione” del posto. Non sono pochi e i concorsi sappiamo tutti come vanno. Nel 2017 avevo fatto altri dieci mesi di ff e al concorso sono arrivato terzo. Dopo due anni il primario è scappato e l’azienda mi ha cercato di nuovo. Vorrei sapere se ho qualche diritto da far valere.
Grazie in anticipo per la cortesia con la quale vorrà rispondermi.
Nessuna disposizione legislativa e contrattuale consente di “stabilizzare” l’incarico del direttore f.f..
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, infatti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti (art. 20 CCNL Area sanità 19.12.2019).
Si potrebbe astrattamente configurare in relazione a particolari situazioni soggettive (necessariamente da approfondire), e con tutte le difficoltà rappresentate dall’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (di segno contrario), una pretesa creditoria (vedi articolo).
salve avvocato ma è normale che la maggior parte dei FF durano piu di 12 mesi e addirittura anni? qualche dipendente puo non riconoscere il suo ruolo essendo l FF non vincitore di concorso?
Per giurisprudenza costante, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del direttore/responsabile di struttura, il termine – originariamente di sei mesi più eventuali ulteriori sei (art. 18 CCNL 08.06.2000); attualmente di nove mesi più eventuali altri nove (art. 22 CCNL Area Sanità del 19.12.2019) – non è perentorio, il che concorre a spiegare la durata eccedente.
Il superamento del termine previsto nel CCNL non incide evidentemente sulla validità dell’incarico e quindi sul “riconoscimento” del ruolo, ma può dar luogo a distinte rivendicazioni: del dirigente incaricato che, in talune circostante, potrebbe, a mio avviso, pretendere un trattamento economico superiore (ma è bene precisare che l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione è di segno contrario); dei dirigenti in possesso dei titoli per concorrere all’incarico di sostituzione, che, di fronte al dilatarsi dei tempi delle procedura concorsuale, ben potrebbero contestare la decisione aziendale di non ripetere la scelta motivata del sostituto.
Gentile Avv. DOGLIO,
sono un dirigente medico di ASL
le chiedo se a Suo giudizio per la mia sottolencata situazione lavorativa vi siano gli estremi per avviare una causa per il giusto riconoscimento economico delle funzioni svolte:
dal luglio 2019, a tutt’oggi, Direttore S.C. ai sensi art. 18
dall’Aprile 2019 Direttore ad interim di ulteriore S.C. su (dispositivo dell’allora Direttore Dipartimento)
nel 2019 è stato bandito concorso per Direttori S.C. ancora non espletato
dal 1 gennaio 2020 Direttore f.f. Dipartimento Strutturale (dispositivo dell’allora Direttore Dipartimento Incaricato che veniva posto in quiescenza dal 31/12/2019)
da allora a tutt’oggi ogni atto deliberativo o nota della Direzione Strategica è indirizzata a me con la dicitura “Direttore f.f. Dipartimento (….) dr….)
con relativa assegnazione di compiti e funzioni di Direttore Dipartimento Strutturale (D 81, Direttore esecutivo contratti di acquisizione servizi, budget straord, assegnazione obiettivi macroarticolazione etc)
mi scuso per la lungaggine e resto in attesa di una Sua valutazione
Per quanto la questione necessiti di un approfondimento (con il necessario supporto documentale: delibere di conferimento incarichi, regolamenti aziendali, atti relativi alla procedura concorsuale, ecc.), direi proprio di si.
Evito di richiamare l’orientamento prevalentemente negativo della giurisprudenza di legittimità in merito al carattere onnicomprensivo dell’indennità di sostituzione (sintetizzo e sul tema, rinvio al contenuto del mio articolo).
In questo caso, ai fini del riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle funzioni di direzione svolte, ritengo assumano un peso decisivo sia la nomina come direttore ad interim di altra struttura che quella di direttore di dipartimento.
Dall’esame delle disposizioni contrattuali (CCNL 19.12.2019, art. 18, comma 2 e 5, 19, comma 8, e art. 22, comma 8), almeno secondo la mia lettura, si evince, infatti, che tali incarichi non potrebbero essere conferiti ad un direttore facente funzioni.
Gentile Avv. Doglio, la ringrazio per l’attenzione
può darmi ulteriori informazioni se il Suo studio segue anche procedure per il Tribunale di Napoli?
Il mio studio può seguire procedure giudiziarie in qualsiasi circoscrizione, ma fuori sede mi avvalgo sempre della collaborazione di colleghi/e domiciliati/e nel foro competente.
benissimo
può fornirmi riferimenti utili per la città di Napoli?
La ringrazio
Le ho scritto in privato
La nomina del facente funzione di direttore di Struttura Complessa deve necessariamente avvenire mediante Delibera da parte del DG e questa deve essere pubblicata nell’Albo Pretorio ?
L’art. 22 del CCNL Area Sanità distingue due ipotesi.
La prima è quella disciplinata dai commi 1 e 2 per la sostituzione del direttore nei casi di assenza per per ferie o malattia o altro impedimento. In questo caso, “la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa” che si avvale dei criteri ivi stabiliti (comma 2).
La seconda è quella disciplinata dal comma 4: “Nel caso che l’assenza […] sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.
In quest’ultimo caso ritengo sia necessaria una deliberazione aziendale.
Gentile avvocato , le vorrei chiedere se la nomina del ff di direttore di struttura complessa deve avvenire mediante delibera del Direttore Generale e se deve essere pubblicata in albo pretorio
Grazie
Buonasera Avv.to Le volevo porre un quesito:
Sono stata nominata direttore di UOC ed ho firmato contratto per 5 anni, contemporaneamente all’espletamento del primo incarico, il direttore generale ha inteso conferirmi incarico di sostituzione art. 18 di un secondo incarico di UOC perchè il collega era in malattia.
Successivamente il collega è stato posto in quiescenza, prima della fine del primo incarico è stato approvato un nuovo atto aziendale che sopprimeva l’UOC di cui ero firmataria di contratto.
Ho continuato a gestire la seconda UOC incarica per sostituzione. Secondo Lei ho diritto alla valutazione dei 5 anni da parte del collegio tecnico e la ricollocazione nella seconda UOC in considerazione che l’Azienda non ha mai espletata alcun avviso per l’affidamento dell’incarico di UOC.
Il contratto di lavoro per l’incarico di UOC è stato firmato nel 2013 quindi è applicabile il CCNL 8.6.2000 / 3.11.2005.
Tale incarico si potrebbe come tacito rinnovo del primo contratto di UOC?
L’intero sistema degli incarichi dirigenziali era ed è congegnato sullo sviluppo della carriera professionale.
Anche in occasione dei processi di riorganizzazione aziendale non è contemplata una situazione in cui il dirigente titolare di incarico gestionale (o professionale) lo perda e ne resti privo, e ciò, proprio perché una tale eccezione tradirebbe la ratio del sistema e, quindi, comporterebbe una gravissima violazione contrattuale.
Se è vero che il dirigente medico non può pretendere un determinato incarico (il che esclude che Lei possa fondatamente pretendere l’attribuzione del ruolo di direttore della UOC che ha sostituito e sostituisce), ritengo tuttavia che se in tutto questo tempo non le fosse stato formalmente conferito altro incarico gestionale (o subordinatamente professionale) potrebbe certamente agire non solo per pretendere il rispetto del CCNL, ma anche per il risarcimento dei danni (anche di natura non patrimoniale) e per eventuali differenze retributive.
Le consiglio vivamente di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per un approfondimento da compiersi con il necessario supporto documentale.