Con un’interessante pronuncia (sentenza n. 1140/2016), il Tribunale di Cagliari ha sottolineato come il contenuto offensivo della contestazione disciplinare possa integrare gli estremi del reato di diffamazione, sussistendo il requisito della comunicazione a più persone (art. 595 c.p.), quando essa sia lesiva della dignità professionale e dell’onore del lavoratore.

Del fatto risponde, il datore di lavoro i sensi dell’art. 2049 c.c., essendo ravvisabile un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto che legava il responsabile dell’ufficio che contestava l’addebito all’azienda sanitaria.

Nella fattispecie ad un infermiere era stato falsamente contestato, peraltro, con toni sprezzanti, inettitudine e mancanza di rispetto verso i malati, i colleghi di pari livello e i dirigenti medici della struttura di appartenenza.

Il Giudice ha concluso che il ricorrente “ha quindi diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (danno all’immagine professionale e morale), che si ricava presuntivamente dalle modalità del fatto e che, ai sensi dell’art. 1226 c.c. può essere stimato equitativamente […] in misura pari al quintuplo del valore delle retribuzioni ingiustamente trattenute per le sanzioni disciplinari qui annullate”.

 

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