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In merito alla validità delle graduatorie di pubblico concorso sono intervenuti, giungendo a risultati apparentemente contrastanti, sia il legislatore regionale che quello nazionale.

La Legge della RAS n. 48 del 28.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), all’art. 8, comma 10, ha previsto che “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna e negli enti ed agenzie del sistema Regione con scadenza al 31 dicembre 2018, è prorogata al 31 dicembre 2019 e comunque entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia”.

Di contro, l’art. 1, comma 362 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto che “al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”.

Tra le due disposizioni in contrasto si ha motivo di ritenere che debba prevalere quella della Regione Sardegna, benché essa faccia salva l’applicazione della normativa vigente.

Sono diverse le ragioni che inducono a propendere per la prevalenza della legge regionale.

In primo luogo, vi è il criterio cronologico: la legge regionale è antecedente, per cui il riferimento “alla vigente normativa” non può ritenersi esteso anche alla nuova disciplina nazionale che ha posto delle condizioni al perdurare della validità delle graduatorie approvate tra il 01.01.2010 ed il 31.12.2013.

Secondariamente, poi, la materia oggetto della legge regionale, diversamente da quella nazionale, è circoscritta e specifica e si pone, quindi, in rapporto di specialità rispetto a quella che costituisce oggetto della legge nazionale. Quest’ultima, infatti, si rivolge a tutte le graduatorie per accedere al pubblico impiego, mentre la legge regionale, nel prorogare la validità delle graduatorie ancora vigenti sino al 31.12.2019, trova applicazione con esclusivo riferimento alle graduatorie per le assunzioni nelle aziende sanitarie, aziende ospedaliere e aziende ospedaliero-universitarie e negli enti ed agenzie del sistema Regione..

Inoltre, è bene chiarire che la previsione della Legge di Bilancio 2019, rispetto a quella dell’anno precedente (v. art. 1, comma 1148, lett. a della l. 205/2017) – che per il 2018 aveva prorogato la vigenza delle graduatorie ancora efficaci delle amministrazioni pubbliche non soggette a limitazione delle assunzioni (con conseguente esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni a Statuto ordinario) – ha esteso invece la proroga a tutte le amministrazioni. Pertanto, non sarebbe ipotizzabile, neanche astrattamente, un contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica che in altra occasione è stato utilizzato per sollevare una questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che aveva prorogato la vigenza delle graduatorie approvate dalle aziende sanitarie oltre il limite previsto da quella nazionale (v. Corte Cost. sentenza n. 241 del 21.12.2018).

Questione superata dalla Corte Costituzionale, escludendo qualsiasi contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica, in considerazione del fatto che il legislatore nazionale non può, per ragioni di competenza, dettare delle norme in merito al coordinamento finanziario regionale in materia di sanità: “rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa regionale della Regione, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.; con la precisazione che in tale competenza “si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi

Allo stesso modo, la Regione Sardegna, quale regione a Statuto speciale, provvede al finanziamento del servizio sanitario regionale in maniera autonoma, il che conduce ad affermare la prevalenza della disciplina regionale su quella nazionale, e con essa la proroga dell’efficacia delle graduatorie ancora valide al 31.12.2018 sino al 31.12.2019 senza che possano imporsi le condizioni previste dalla normativa nazionale.

Ed invece, la Direzione Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità, con la nota prot. n. 1714 del 23.01.2019, ha disposto la proroga delle graduatorie approvate tra il 1.1.2010 ed il 31.12.2013 fino al 30.09.2019 alle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall’Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità ed utilizzando risorse disponibili; 2) superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificare la perdurante idoneità dei soggetti.

La medesima nota ha poi previsto che le suddette graduatorie possano essere utilizzate esclusivamente nei seguenti casi: 1) assenza di idonei o numero di idonei insufficiente a ricoprire i fabbisogni dell’Azienda per i profili di interesse nelle graduatorie approvate dopo il 31.12.2013; 2) presenza nelle graduatorie approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013 di personale in servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso l’Azienda che procede all’assunzione.

Tale nota, con cui si è inteso risolvere l’apparente, ma in realtà, alla prova dei fatti, inesistente, contrasto tra la normativa regionale e normativa nazionale, si pone, ad avviso di chi scrive, in palese contrasto con il restante quadro normativo regionale in materia di scorrimento delle graduatorie.

In particolare, l’art. 16 della L.R. n. 17/2016, come modificata ad opera dell’art. 2 della L.R.  n. 38 del 13.09.2018, stabilisce infatti che: “l’ATS e le aziende sanitarie utilizzano ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio-sanitaria locale e in ciascuna azienda le graduatorie in esse vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell’are socio-sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle altre aziende o nelle altre aree socio sanitarie locali secondo l’ordine cronologico di approvazione”.

L’anzidetta nota prot. 1714/2019, che non ha alcun valore normativo, sovverte completamente la corretta applicazione delle anzidette disposizioni e il vizio inficia i regolamenti aziendali che ne hanno fatto applicazione.

Dal contenuto della nota, infatti, pare ricavarsi l’intento di superare il criterio della priorità temporale, privilegiando: 1) in ogni azienda sanitaria, l’utilizzo delle graduatorie più recenti; 2) in ATS, in caso di assenza di graduatorie valide nell’area socio sanitaria che deve procedere l’assunzione, l’utilizzo delle graduatorie delle altre aree, anche se più recenti rispetto a quelle di altre aziende sanitarie.

Si ha motivo di ritenere che l’indirizzo adottato abbia stravolto completamente il principio di priorità codificato dalla vigente normativa regionale, generando conseguentemente diverse violazioni in sede di applicazione.

Avv. Giacomo Doglio

Avv. Francesca Garau

 

4 Comments

  • Debora ha detto:

    Gentile Avv. la penso come Lei, purtroppo, però, ho fatto ricorso al TAR per l’annullamento della nota prot. n. 1714 del 23.01.2019 e conseguentemente di tutti gli atti adottati da ATS in adozione della stessa per quanto riguarda le assunzioni da graduatorie da collaboratore amm.vo, ma il TAR ha respinto il ricorso con sentenza N. 00800/2019.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Mi pare di capire, quindi, che non abbia contestato la violazione del diritto allo scorrimento prioritario della sua graduatoria davanti al giudice del lavoro.

  • Soleluna ha detto:

    Gent.mo Avvocato,
    sono risultata vincitrice di un concorso per l’assunzione come Dirigente Medico a tempo indeterminato, mi chiedevo con quale criterio l’Azienda per la quale ho partecipato assegnerà gli specialisti. Nello specifico, è stata approvata dalla Regione la copertura di 5 posti in 5 zone diverse. Io sono residente in una delle 5 zone ed ho già un contratto attivo nella medesima zona, ma di tipo libero-professionale, da più d 5 anni.
    L’Azienda può “assegnarmi” dove vuole oppure essendo io la prima in graduatoria ho la priorità?

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