1.INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO –RATIO DELL’ISTITUTO
L’indennità di esclusività contrattualmente riconosciuta ai dirigenti medici è disciplinata dal combinato disposto degli artt. art. 5 e 12, comma 3 sub b) del CCNL 08.06.2000.
CCNL 06.08.2000 –Art. 5 – Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
- In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’ art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l’indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.
- L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
- L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:
- Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa – L. 31.994.000
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni – L. 24.000.000
- Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni – L. 17.610.000
- Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni – L. 4.363. 000
- L’esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31 dicembre 1999.
- Il passaggio alla fascia superiore dell’indennità, per i dirigenti cui non è conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all’esito positivo della verifica triennale di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa determina l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
- In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell’esperienza professionale, la verifica è anticipata dall’azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dall’art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L’indennità – se la verifica è positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta.
CCNL 06.08.2000 –Art. 12 – Disposizioni particolari
[…] 3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art. 4, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto; b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5 l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.
L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro costituisce una voce del trattamento economico spettante al dirigente medico strettamente legata, da un lato, all’esperienza professionale maturata al servizio esclusivo di aziende e/o enti, anche diversi del Servizio sanitario nazionale, dall’altro, alla verifica periodica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.
Il passaggio da una fascia economia a quella successiva non è dunque soggetto ad alcuna forma di automatismo ma è condizionata al maturare di una comprovata esperienza professionale del dirigente medico che abbia deciso di prestare la sua attività per aziende o enti (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale.
Se è questa la natura dell’istituto, va da sé che appare del tutto irragionevole ritenere che uno o più intervalli non lavorati per circostanze indipendenti dalla volontà del dirigente medico possano invalidare l’esperienza professionale acquisita, quasi che i risultati raggiunti con proficuo impegno fossero irrilevanti perché tra un contratto a termine e altro o più altri successivi siano intercorse quelle interruzioni.
Non v’è chi non veda, infatti, tali interruzioni costituiscono la norma proprio per la particolare tipologia di contratto che non può essere prorogato e/o rinnovato se non in presenza di particolari condizioni e, in ogni caso, non oltre la durata massima prevista per legge[1].
2. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL’INCISO “SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ”
Al solo scopo di sintetizzare la questione controversa, relativa alla corretta interpretazione dell’inciso “senza soluzione di continuità”, si osserva come un’interpretazione della norma “ragionevole” (ossia rispettosa del principio di ragionevolezza costituzionale) imponga una lettura coerente al quadro normativo, legislativo e contrattuale, affinché essa non sia discriminatoria nei confronti dei dirigenti medici già assunti a tempo determinato.
Intendere, infatti, l’espressione “senza soluzione di continuità”nel senso che tra i diversi rapporti a tempo determinato non debbano esserci intervalli, neppure minimi, tra un contratto e l’altro o tra questi e il contratto a tempo indeterminato, equivarrebbe ad affermare, paradossalmente, che l’anzianità di servizio maturata potrebbe essere considerata utile – ai fini del requisito della “esperienza professionale”, richiesto per l’indennità di esclusività e gli altri istituti in contestazione, ai sensi dell’art. 12 del CCNL, Area Dirigenza Medica e Veterinaria, 1998-2001 (parte economica II biennio 2000-2001) – soltanto in caso di contratti a termine radicalmente illegittimi, in quanto conclusi in contrasto con l’art. 16, comma 7 e ss.. Norma che sanziona con la nullità i contratti a termine stipulati in successione, con elusione delle disposizioni di legge o del contratto stesso che prevedono invece che debbano esservi degli intervalli tra un contratto a termine e l’altro .
Una simile interpretazione si pone in palese contrasto con giurisprudenza della CGUE per la quale l’unico elemento rilevante per l’inclusione del servizio “precario” nell’anzianità di servizio dei dipendenti pubblici è rappresentato dall’analogia delle mansioni svolte con quelle che si è chiamati a svolgere dopo l’immissione in ruolo, e ciò, in base al punto 1 della clausola 4 del Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70 UE), mentre è considerato di per sé ininfluente che i suddetti periodi di servizio siano stati svolti in base a contratti a termine, in quanto diversamente si determinerebbe una situazione discriminatoria tra lavoratori.
Non v’è chi non veda, dunque, come il concetto di “continuità di servizio” debba intendersi riferito ai contratti a termine nel quadro delle norme che li disciplinano, a partire dal citato art. 16 del CCNL del 1994-1997, che vieta in radice la stipulazione di un successivo contratto a termine se non vi sia un intervallo di tempo rispetto a quello precedente .
Ma anche al di fuori dell’ambito strettamente interpretativo, e, quindi, soltanto sul piano logico, non si vede come l’esperienza lavorativa di un dirigente medico, utile ai fini della progressione economica, possa ritenersi interrotta da brevi periodi di tempo non lavorati e come, conseguentemente, possa mai concepirsi la cancellazione dell’anzianità di lavoro prestato con contratto tempo determinato quand’anche vi siano stati degli intervalli temporali tra un contratto e l’altro prima dell’assunzione definitiva.
L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 7440 DEL 28.03.2018
Recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7440 del 28.03.2018, ha interpretato la norma seguendo scrupolosamente i principi di ragionevolezza e non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, canone quest’ultimo “vincolante per l’ordinamento interno”al fine di una “interpretazione non contrastante con la normativa UE (direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C- 305/11)”;siffatta interpretazione “porta al risultato di escludere che determinino “soluzione di continuità” ai fini dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto collegato all’elemento dell’anzianità di servizio gli intervalli temporali richiesti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva tra i diversi contratti a termine e, quindi, a maggior ragione gli intervalli minimi come quelli che si riscontrano nella specie”.
Secondo la Corte di Cassazione“sia l’art. 3 Cost. sia la citata giurisprudenza della CGUE portano a ritenere che laddove le Parti sociali hanno posto sullo stesso piano, per la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio ai fini dell’indennità di esclusività, il rapporto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato lo abbiano fatto sulla premessa della conformità dei relativi contratti alla relativa disciplina legislativa e contrattuale vigente […] quindi, laddove il servizio del dirigente si sia svolto sempre e soltanto alle dipendenze del SSN – come accade nella specie – non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina”.
Esattamente come sopra evidenziato, dunque, la Suprema Corte ha osservato che una diversa soluzione sarebbe “del tutto irragionevole e tale da rendere la affermata equiparazione, ai fini che qui interessano, tra i rapporti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato (di cui all’art. 12, comma 3, del CCNL 1998-2001 cit.), priva di una reale applicazione se non nei casi di assunzioni successive a termine intese ad eludere la normativa legislativa o contrattuale” e quindi evidentemente discriminatoria“per i lavoratori con contratti a termine e quindi in contrasto con il diritto UE in materia, come interpretato dalla Corte di Giustizia.”
La Corte di Cassazione ha dunque concluso richiamando il Giudice di merito all’osservanza del presente principio: “in tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell’art. 12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell’indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di “un rapporto di lavoro a tempo determinato”, “senza soluzione di continuità” anche in aziende ed enti diversi del Comparto – in conformità con l’art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11- deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una “soluzione di continuità” nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità“.
Anche la più giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Tribunale di Oristano, sentenza n. 73/2019), sul solco tracciato dalla Suprema Corte, ha avvallato un’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, “valorizzando non il mero requisito temporale della continuativi della prestazione lavorativa, bensì il suo essere erogata a vantaggio esclusivo delle amministrazioni pubbliche, privando di rilevanza intervalli nella prestazioni lavorativa di ridotta entità, o addirittura imposti dalla normativa.”
In particolare, nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, il ricorso del dirigente medico è stato accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità con la decorrenza imposta dall’inclusione del periodo i lavoro a tempo determinato, sul presupposto che “gli intervalli tra i contratti di lavoro a tempo determinato […] sono indubbiamente di modesta entità certamente non idonei ad influire in modo significativo sulla maturazione dell’esperienza professionale.”
Avv. Giacomo Doglio
[1]CCNL 05.08.1997 integrativo comparto Sanità per l’Area della dirigenza medica e veterinaria – parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995
Art. 1 1. Nel testo del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, stipulato il 5 dicembre 1996, l’art. 16 è sostituito dal seguente: Art. 16 – Assunzioni a tempo determinato
- In applicazione della L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni l’azienda può stipulare contratti individuali per l’assunzione di Dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi:
- a) in sostituzione di Dirigenti assenti, quando l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell’assente;
- b) in sostituzione di Dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia nell’ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;
c) per la temporanea copertura di posti vacanti di Dirigente medico e veterinario per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso.
2.Per la selezione dei Dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dall’art. 9 della L. n. 207/1985.
3.Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nome del Dirigente sostituito.
4.Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5.Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
– le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
– in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 25, in quanto compatibili, si applica l’art.5 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 24, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art.24;
– possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l’art. 23, comma 2;
– l’azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all’art. 64 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.
- Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell’art. 2126 c.c. quando:
- a) l’apposizione del termine non risulti da atto scritto;
- b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nel comma 1.
- Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il Dirigente assente sia lo stesso.
8. Il medesimo Dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l’applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti.
- Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.
- Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.
- Al Dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, dall’azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 28 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.
- I documenti di cui all’art.14, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell’art. 14.
- Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l’assunzione dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario. ”
- All’ art. 75 del CCNL di cui al comma 1, la lettera l) è riformulata nel modo seguente : “art. 16, contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del DPR 761/1979; art. 9, comma 17 della L. 207/1985 – limitatamente alla durata dell’incarico; art. 3, comma 23 della L. 537/1993”. La tabella allegato 5 del medesimo contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente contratto. Da quanto si evince dalla norma sopra descritta, il rinnovo del contratto a tempo determinato viene proposto dall’Azienda, previa condivisione del dirigente interessato.
Buongiorno,
ho lavorato diversi anni presso una struttura pubblica svizzera. Nel SSN, gli anni di lavoro svolti in Svizzera mi verrebbero computati ai fini della anzianità di servizio per lo scatto salariale dell’indennità di esclusività? Vale anche per se si è svolto il ruolo di medico assistente? Grazie
Purtroppo no.
Uno dei presupposti essenziali della progressione economica, previsto dal CCNL, è costituito dall’esperienza professionale maturata presso le aziende o enti (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale.
Gentilissimo Avv. Doglio,
sono un Dirigente Medico nella UOC di Dietetica e Nutrizione, con contratto a tempo indeterminato dal 2011, presso una struttura sanitaria privata convenzionata con il SSN.
Nel 2017 mi hanno conferito “incarico Professionale “ sempre nella UOC di Nutrizione clinica.
Specifico che non sono in possesso del diploma di Specializzazione in “Scienze dell’alimentazione “ o titoli equipollenti ( ho il “Diploma di formazione specifica in Medicina Generale” ) e sono in attesa del riconoscimento da parte dell’Ordine dei Medici del titolo di “ specialista equiparato “ in considerazione della mia attività nella disciplina di appartenenza superiore alla durata del corso di specializzazione in oggetto.
Il quesito che volevo porle è questo: alla luce del mio ruolo di Dirigente Medico da 9 anni, ho diritto a ricevere l’indennità di esclusività in busta paga anche in mancanza della Specializzazione ? ( dal 2016 ho svolto attività intramoenia come Nutrizionista senza mai ricevere l’indennita’ di esclusività in busta paga. Attualmente mi hanno negato anche la possibilità di effettuare intramoenia e continuano a non corrispondermi la suddetta indennità di esclusività sempre adducendo come motivo la mancanza della specializzazione universitaria).
La ringrazio in anticipo per un eventuale suo prezioso parere in merito.
Cordialmente
B.A
Le chiedo cortesemente di specificare quale contratto collettivo regola il suo rapporto di lavoro.
Tenga conto, infatti, che, come specificato nella sezione blog, in questa sede rispondo unicamente ai quesiti relativi agli argomenti trattati negli articoli pubblicati.
Sono un Dirigente medico a tempo indeterminato con >15 anni di anzianità presso Struttura Pubblica del SSN, che vorrebbe accettare contratto a tempo determinato di 12 mesi con richiesta di aspettativa. Volevo sapere se:
1- con il nuovo contratto perdo o si modificano le indennità di esclusività di rapporto (corrispondente alla mia attuale anzianità) e specifica medica o se e cosa vado a perdere nel trattamento economico.
2-se posso recedere dal nuovo contratto a tempo determinato prima della scadenza e riprendere il precedente incarico a tempo indeterminato e se, successivamente, posso di nuovo prendere aspettativa per nuovo incarico come Direttore di Unità operativa complessa presso Ospedale classificato e accreditato con SSN
Grazie
1. L’aspettativa per svolgimento di altro incarico a tempo determinato è concessa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.
2. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata concessa l’aspettativa per svolgimento di altro incarico a tempo determinato, al momento del proprio rientro in azienda (che si verificherà alla scadenza del contratto o anche prima, in caso, ad esempio, di risoluzione consensuale del rapporto), proseguirà l’incarico già conferito sino a completare il periodo mancante alla valutazione, ai sensi del comma 8 lettera b) dell’art. 10 del CCNL 10 febbraio 2004, così come integrato dai commi 13 e 15 dell’art. 24 dei CCNL 3 novembre 2005 dell’area dirigenziale.
3. L’aspettativa di cui sopra è riferita alle assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le aziende sanitarie e ospedaliere del SSN, Istituti zooprofilattici sperimentali, IRCCS di diritto pubblico, IPAB, RSA a prevalenza pubblica e ARPA o comunque presso altre amministrazioni pubbliche di diverso comparto. È consentita anche per le assunzioni presso Organismi pubblici o privati della Unione Europea o presso Ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o presso Organismi internazionali. Restano, invece, escluse le strutture sanitarie private, convenzionate e non con il SSN.
Gentile Avv. Doglio,
Vorrei porre alla sua attenzione un quesito, le descrivo la mia situazione:
Sono un dirigente medico Chirurgo del SSN assunto con contratto a tempo determinato il 1/01/2008 in regime di esclusività, che dopo vari rinnovi continuativi ha compiuto il quinto anno di anzianità il 1/01/2013. Dopo molta fatica e molte lettere ho “convinto” la mia Amministrazione a riconoscermi lo scatto di livello superiore con relativa valutazione collegiale e con il conseguente riconoscimento stipendiale della quota maggiorata di Indennità di Esclusività tra 5-15 anno. Nel tempo mi sono visto rinnovare periodicamente ulteriormente il mio contratto a tempo determinato sino al 2015, anno in cui a seguito di vincita di concorso pubblico mi sono dimesso, prendendo servizio a tempo indeterminato, sempre con continuità presso altra Pubblica amministrazione della mia stessa regione (Lazio). Nel 2018, avendo vinto anche un’altro Avviso pubblico presso la mia Ausl originaria (nella quale sottoscrissi il mio primo contratto), ho accettato il contratto proposto nuovamente a tempo determinato, previa concessione di aspettativa non retribuita da parte dell’Azienda dov’ero entrato di ruolo. Il tutto sempre con continuità contrattuale e senza interruzione alcuna. Ad oggi, la mia busta paga non vede ancora riconosciuta la voce “Retribuzione di posizione”, nonostante io sia all’undicesimo anno di servizio continuativo nelle pubbliche amministrazioni. Su mio esplicito quesito, sia l’amministrazione in cui sono di ruolo in aspettativa, e sia l’attuale mia amministrazione (in cui sono a tempo determinato su Avviso pubblico) mi hanno risposto che la “Retribuzione di Posizione” risulta essere oltre che a “discrezione” dell’Azienda, anche legata al compimento del quinto anno di lavoro esclusivamente a TEMPO INDETERMINATO.
Avendo letto i suoi articoli pubblicati sul Blog, ed avendo inoltre trovato riscontri interpretativi, in assenza di una chiara giurisdizione in merito, mi sembrerebbe di capire che in realtà tale voce stipendiale avrei dovuto percepirla già dal 1/01/2013, in virtù di tabelle che annualmente vengono aggiornate in base agli incrementi ISTAT, ma che in realtà e nella pratica non mi è mai stata riconosciuta. Aggiungo in fine che tali Aziende non mi hanno mai riconosciuto alcun incarico superiore o di alta specializzazione o altro, cosa che avrebbero invece dovuto fare automaticamente, da quanto ho appreso.
Mi perdoni la lungaggine, e spero che mi possa far chiarezza in merito alle mie pretese nei confronti delle sudette Aziende, al fine di avere la certezza che dal punto di vista normativo, io possa avere ragione.
Grazie per la sua gentilezza.
All’esito positivo del processo di verifica e valutazione professionale compiuta dal Collegio Tecnico costituito per la valutazione, il dirigente medico matura, ex art. 28 CCNL 03.11.2005, i seguenti diritti:
1) attribuzione di un incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
2) attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
3) rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale.
La retribuzione di posizione minima unificata annuale ammonta attualmente, ex art. 5 CCNL 06.05.2010, ad € 3.330,73, pari a 277,56 mensili per 13 mensilità, con la precisazione che in caso di conferimento dell’incarico, la retribuzione di posizione ammonta invece a € 4.458,99, pari a 371,58 mensili.
Come ha di recente riconosciuto la Corte di Cassazione (ordinanza. 7440 del 28.03.2018), sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il trattamento economico dei dirigenti medici assunti a tempo determinato non può essere diverso da quello dei dirigenti a tempo indeterminato e deve essere definito sulla base delle medesime regole.
L’equivoco potrebbe nascere sia da una lettura erronea dell’art 12. comma 3 del CCNL 08.06.2000 che dal fatto che la citata sentenza, in un passaggio, si riferisca unicamente all’indennità di esclusività (“sia l’art. 3 Cost. sia la citata giurisprudenza della CGUE portano a ritenere che laddove le Parti sociali hanno posto sullo stesso piano, per la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio ai fini dell’indennità di esclusività, il rapporto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato lo abbiano fatto sulla premessa della conformità dei relativi contratti alla relativa disciplina legislativa e contrattuale vigente”…) e non anche espressamente alla retribuzione minima di posizione.
Tale passaggio però, a mio parere, deve leggersi tenendo conto del principio generale affermato dalla Suprema Corte secondo cui ogni istituto collegato all’elemento dell’anzianità di servizio, a parità di condizioni, debba essere esteso anche ai lavoratori assunti a tempo determinato (sempre che sussista la continuità del rapporto – peraltro non interrotta dai fisiologici intervalli).
L’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (art. 4.1) stabilisce, infatti, che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto a tempo determinato, salvo che sussistano ragioni oggettive.
Quanto al tema specifico dell’incarico, le aziende sanitarie dovrebbero dotarsi di un apposito regolamento relativo all’attribuzione degli incarichi per cui Le suggerisco di verificare presso quella di sua appartenenza.
In generale, il tema della spettanza o meno di un diritto all’incarico è discusso in dottrina e giurisprudenza (il mio parere positivo potrà leggerlo sul blog).
Diverse sentenze riconoscono l’esistenza di siffatto diritto, ma l’orientamento purtroppo non è univoco.
Ci sono quindi i presupposti per agire in giudizio (quanto alle pretese creditorie, nei limiti della prescrizione quinquennale) ma i temi in discussione richiedono un necessario approfondimento – anche alla luce del dibattito giurisprudenziale cui ho fatto cenno – per cui, qualora non riuscisse a vincere la resistenza del datore di lavoro, Le suggerirei di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia (esperto in diritto del lavoro).
La ringrazio infinitamente per la sua esaudiente spegazione e per la gentilezza mostrata.
Buongiorno Avvocato, volevo porle un quesito. Sono un medico. Dal 1 febbraio 2020 ho iniziato a lavorare presso un ospedale pubblico ( dopo concorso pubblico). Nel nuovo ospedale non vogliono prendere in considerazione la mia anzianità di servizio maturata presso il precedente ospedale classificato( ospedale valduce di Como, inizio lavoro dicembre 2008 e vincitore di concorso pubblico ), Le chiedo se possono fare questo, annullando tutta la mia anzianità di servizio( circa 12 anni) La ringrazio Per la risposta.
Il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 13.07.2016 non include tra le amministrazioni del comparto sanità, cui possono estendersi le norme contrattuali vigenti (cfr. art. 1, comma 1 del CCNL 19.12.2019) per il personale sanitario, anche dirigenziale, gli enti ecclesiastici ospedalieri cosiddetti classificati (cfr. art. 7 comma 5 che richiama l’art. 6).
Le norme contrattuali vigenti non consentirebbero, quindi, di considerare l’anzianità di servizio maturata presso l’ente ospedaliero “classificato” presso cui ha svolto la sua attività.
Si potrebbe eventualmente approfondire la questione qualora, a suo tempo, Lei fosse stato assunto dall’ente mediante una procedura concorsuale.
Segnalo, infatti, che l’art. 18 della L. n. 172 del 04.12.2017 (di conversione del “decreto fiscale 2017”), al comma 2 bis introduce una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – sull’applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
Questo il testo della norma: “L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilita’ dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.
Tale intervento ha inteso chiarire, dunque, che nell’ambito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale rientrino anche i dipendenti degli ospedali cosiddetti classificati che siano stati assunti mediante procedura concorsuale.
Considerato che la mobilità comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e non la sua novazione (ossia l’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale) non vedo allora perché non si possa considerare l’anzianità di servizio già maturata.
Ma se così fosse, applicando il medesimo ragionamento, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che in caso di mobilità si possa considerare l’anzianità di servizio maturata e negare invece lo stesso trattamento in caso di accesso mediante procedura concorsuale.
Si tratta, come dicevo, soltanto di un’ipotesi, da approfondire e studiare, per cui valuti se affidare l’incarico ad un avvocato di sua fiducia che potrà esprimere un parere definitivo.
Grazie mille per la sua risposta.
Riprendo una sua frase ”Ma se così fosse, applicando il medesimo ragionamento, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che in caso di mobilità si possa considerare l’anzianità di servizio maturata e negare invece lo stesso trattamento in caso di accesso mediante procedura concorsuale.” Il mio problema è questo. Avendo sostenuto presso l’Ospedale classificato un concorso pubblico per titoli ed esami non capisco perché la mia anzianità non debba essere considerata visto “L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. Ho provato tramite avvocato ad interpellare il mio nuovo datore di lavoro senza nessun riscontro. Sinceramente non so se ci sono i presupposti per andare avanti ed avere delle possibilità di vittoria.
Come già Le scrissi la questione è complessa, perché il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 13.07.2016 non include tra le amministrazioni del comparto sanità, cui possono estendersi le norme contrattuali vigenti (cfr. art. 1, comma 1 del CCNL 19.12.2019) per il personale sanitario, anche dirigenziale, gli enti ecclesiastici ospedalieri cosiddetti classificati (cfr. art. 7 comma 5 che richiama l’art. 6).
Trovo, tuttavia, irragionevole che nelle già descritte situazioni sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro attraverso l’istituto della mobilità, ma che non si consideri invece l’anzianità di servizio maturata.
Allo stesso tempo, in assenza di pronunce giurisprudenziali (inutile attendere un orientamento favorevole dell’ARAN), è difficile immaginare che un’Azienda pubblica possa determinarsi in modo favorevole.
Un eventuale contenzioso avrebbe innegabili rischi, per cui non è possibile esprimersi sulle possibilità di successo.
Salve, sono una psicologa assunta a tempo determinato come dirigente in una asl della mia città, sono in graduatoria x un altro concorso sempre a tempo determinato in altra asl, se dovessi accettare il posto ricomincio da zero o posso far valere la mia anzianità e quindi procedere con continuità?
Dalle seguenti norme contrattuali (CCNL Area sanità del 19.12.2019), e in particolare dall’inciso “anche” ivi contenuto, si evince che potrà senz’altro far valere l’anzianità maturata.
Art. 18 (Tipologie di incarichi), comma 4: Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità.
Art. 89 (Indennità di esclusività), comma 2: L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Buonasera Avvocato, la ringrazio in anticipo per la sua professionalità e gentilezza.
Sono un medico che presta servizio nel SSN, ho iniziato nel SSN il 16.11.2015.
Sono passato, senza soluzione di continuità temporale, ma con i primi 6 mesi con rapporto libero professionale, ad altra azienda del SSN presso cui attualmente lavoro con contratto a tempo indeterminato.
La mia domanda riguarda la data di maturazione dell’anzianità di servizio di 5 anni.
Quando dovrei maturare tale diritto? Il rapporto di natura libero professionale prestato sempre nel SSN si può considerare ai fini della progressione temporale?
Grazie infinite
L’art.. 18 comma 4 del CCNL 19.12.2019 prevede che “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.
L’art. 89, comma 2, in tema di indennità di esclusività, prevede che “L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”.
Nel suo caso, quindi, si potrà considerare l’intero periodo di lavoro prestato a tempo indeterminato, ma non quello svolto in regime libero professionale.
Gent. mo Avvocato Doglio, sono un Dirigente Biologo assunto in un IRCCS pubblico dal 1 gennaio 2000. Negli anni precedenti all’assunzione avevo accumulato tre anni di anzianità a vario titolo ma in discontinuità nello stesso istituto, per cui il passaggio di fascia di esclusività è avvenuto nel 2005 e nel 2015, senza considerare quindi l’anzianità maturata in precedenza. Da quanto da Lei discusso concludo che avrei la possibilità di chiedere alla mia amministrazione di anticipare di tre anni i passaggi di fascia dei 5 e dei 15 anni , quindi rispettivamente al 2002 e al 2012, ma la questione che si pone è la seguente: nel caso di anticipo naturalmente mancherebbe l’indispensabile valutazione del collegio tecnico per accedere alla fascia superiore, potrebbe la mia amministrazione agganciarsi a questo per negare la ricostruzione dell’anzianità?
Grazie in anticipo, Roberto Doliana
Dovrebbe chiarire meglio i termini della discontinuità, il titolo di assunzione e possibilmente specificare la misura degli intervalli
Get.mo Avvocato
sono un medico dipendente ssn da 7 anni, ho già maturato quindi lo scatto di anzianità previsto al termine del quinto anno di servizio.
Sto considerando la possibilità di licenziarmi dal Ssn per prendere servizio in una clinica privata come libero professionista.
Se tra qualche anno volessi rientrare nel ssn, ovviamente a fronte di vincita di un concorso pubblico, sarebbe ancora valido il mio primo scatto di anzianità? E x raggiungere il secondo scatto di anzianità dovrei lavorare continuamente per il Ssn per 10 anni oppure per 8 (avendone già 7 alle spalle)? La ringrazio
Come potrà ricavare dalle seguenti norme contrattuali (CCNL 19.12.2019), non è più previsto che l’anzianità utile sia quella maturata senza soluzione di continuità (principio peraltro già messo in discussione dalla Suprema Corte). Deriva da quanto procede che l’anzianità maturata verrebbe considerata.
Art. 18 (Tipologie di incarichi), comma 4: Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità.
Art. 89 (Indennità di esclusività), comma 2: L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Buonasera
Sono medico dipendente ospedaliero del SSN con il nuovo contratto i periodi lavorati in regime di convenzione ( titolare/sostituzione continuità assistenziale) potrebbero concorrere a ricalcolare la mia anzianità di servizio .
Ringrazio
La Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a pronunciarsi sull’argomento si è pronunciata univocamente, ritenendo che l’anzianità utile sia soltanto quella maturata in regime di subordinazione (v. Cass. n. 6015/2015; Cass. n. 24578/2013; Cass. n. 4060/2012), restando di conseguenza esclusi i periodi svolti in regime di convenzione (es. specialista ambulatoriale), con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure con contratto autonomo libero-professionale.
Il contenuto delle nuove norme contrattuali, non diverse – almeno per il tema che qui interessa – rispetto a quelle previgenti (cfr. art. 24, co. 12, CCNL 3.11.2005 e art. 15, CCNL 17.10.2008, come integrato dall’art. 16, CCNL 6.5.2010) sottoposte al vaglio della Suprema Corte, lasciano poco spazio ad una diversa interpretazione.
Art. 18 (Tipologie di incarichi), comma 4: Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità.
Art. 89 (Indennità di esclusività), comma 2: L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Salve volevo porle una domanda
se possibile ed avere un chiarimento,
Sono un medico ho lavorato per 7 anni come libero professionista in una struttura privata ma accreditata con il SSN , con turni regolari di guardie e reperibilità , da quest’anno sono stata assunta a tempo indeterminato in un ospedale pubblico , la mia domanda riguarda l’ansianità di servizio che Nn mi è stata riconosciuta.
Posso fare qualcosa?
Le disposizioni contrattuali vigenti (CCNL 19.12.2019), non consentono di includere nell’anzianità di servizio il periodo di lavoro da Lei prestato come libero professionista.
Art. 18 (Tipologie di incarichi), comma 4: Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità.
Art. 89 (Indennità di esclusività), comma 2: L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Salve avvocato, sono un infermiere a tempo indeterminato dipendente di un Ospedale classificato, sono stato assunto dopo 2 contratti a termine (6+6), quindi senza concorso. In ospedale ci sono dipendenti cosiddetti “di ruolo” (assunti per concorso) e dipendenti a tempo indeterminato “non di ruolo”. L’ospedale ha adeguato i propri ordinamenti del personale ai sensi della legge 502/92 nel lontano 2001. Ha espletato concorsi pubblici fino al 2006, da qui in poi le assunzioni avvengono a chiamata diretta. Ovviamente questo crea diseguaglianze tra i dipendenti, soprattutto ai fini dell’equiparazione ai servizi dei dipendenti del SSN.
Volevo sapere se noi dipendenti “non di ruolo” ma a tempo indeterminato, possiamo fare qualcosa per vederci riconosciuto questo diritto che i nostri colleghi hanno. E se è legittimo che l’ospedale faccia queste assunzioni senza concorso. Grazie.
In questa sezione posso rispondere unicamente ai quesiti inerenti gli articoli pubblicati nel blog (nella fattispecie: la rilevanza del rapporto a tempo determinato sull’anzianità di servizio del dirigente medico del SSN).
Per i restanti quesiti o per approfondimenti di casi specifici, chi fosse interessato potrà eventualmente ricorrere al servizio di consulenza on line.
Buonasera
posso partecipare ad un bando di selezione pubblica per direttore di struttura complessa (requisito anzianità nella disciplina di 7 anni) anche se ho lavorato, per 9 anni, come medico contratto libero professionale presso IRCCS privato convenzionato?
Grazie mille
Il quesito proposto esula dal tema specifico trattato nell’articolo pubblicato nel blog e richiederebbe un approfondimento specifico (previa acquisizione del bando di concorso e delle necessarie informazioni sulle modalità attraverso cui è avvenuta la sua assunzione).
Ritengo, tuttavia, che il seguente riferimento normativo Le consenta di avere la risposta attesa.
L’art. 18, comma 2 bis, del d.l. 148/2017 (convertito con modificazione dalla l. 172/2017), ha stabilito, infatti, che l’equiparazione dei servizi prestati e dei titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (tra cui l’IRCCS) ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali (oggi ASL), presuppone sia l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti, che l’avvenuta assunzione a seguito di procedura concorsuale.
Vedi precedente risposta.
Gentile avvocato,sono un dirigente medico internista assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2001.In precedenza ero stato titolare di incarichi a tempo definito,sempre in area medica,della durata di sei mesi,interrotti per periodi di una settimana circa,per un periodo pari a circa sei anni.Al momento dell’assunzione a tempo indeterminato ho continuato a percepire l’indennità di esclusività di rapporto pari a quella dei medici con anzianità di servizio da 1 a 5 anni,non essendomi perciò stati riconosciuti,ai fini dell’anzianità di servizio,i periodi svolti come dirigente medico a tempo definito.Ci sono quindi secondo lei i presupposti per agire in giudizio? potrebbero le mie pretese creditorie essere cadute in precrizione?
La saluto e la ringrazio
Roberto bruno
Il CCNL Area Sanità 19.12.2019 (art. 18, comma 4 e 89, comma 2), recependo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che l’esperienza professionale/anzianità richiesta in sede di valutazione del Collegio tecnico deve intendersi riferita all’effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti con o senza soluzione di continuità.
La Suprema Corte ha opportunamente precisato che il riconoscimento dell’anzianità vale non solo in relazione all’indennità di esclusività, ma anche con riferimento ad ogni altro istituto collegato all’anzianità di servizio.
Anche l’ARAN ha preso atto del suddetto indirizzo giurisprudenziale e nel seguente orientamento applicativo, che riporto testualmente, si è espressa favorevolmente.
ASAN83b del 27.12.2022
Esiste un limite temporale per il riconoscimento dei servizi pregressi prestati presso le Aziende o Enti, di cui all’art. 1 del CCNL Area Sanità 2016/2018, con o senza soluzione di continuità, ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale/anzianità per la corresponsione dell’indennità di esclusività prevista dall’art. 89 del citato CCNL?
Risposta
Non si ritiene che sussista un limite temporale per il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività considerando quanto previsto al comma 2 dell’art. 89 (Indennità di esclusività) ovverosia che “L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.”
Ritengo, pertanto, possa domandare all’Azienda datrice (non precisa se l’abbia già fatto ed eventualmente quando) la ricostruzione dell’anzianità di servizio ad ogni effetto giuridico ed economico ed in caso di diniego ricorrere all’autorità giudiziaria.
Quanto al problema della decorrenza della prescrizione, La invito a porre il quesito all’avvocato di sua fiducia che avrà modo di esaminare la documentazione necessaria (contratti a tempo determinato, valutazione/i del Collegio tecnico intervenute negli anni, eventuali istanze presentate, ecc.).
salve,
sono dirigente medico dal 2008 al 2018 del SSN con contratto a tempo determinato non subordinato 15-octies; dal 2018 a tutt’oggi sono dirigente a tempo ideteterminato stessa asl per stabilizzazione precedente contratto. (premetto mai nessuna interruzione)
quesito: mi spetterebbe il passaggio alla fascia superiore dell’indennità? (premetto che ho sempre percepito l’indennità di esclusività).
grazie
Anna Mele
A mio parere, no.
L’art. 89, comma 2, prevede che “l’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato […] con o senza soluzione di continuità”.
L’anzidetta disposizione stabilisce che l’esperienza/anzianità da considerare sia quella maturata in regime di subordinazione.
Il rapporto di lavoro dirigenziale, a tempo indeterminato o a termine, è, infatti, di tipo subordinato, a differenza del rapporto che si instaura, ai sensi dell’art. 15-octies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (contratti per l’attuazione di progetti finalizzati).
Gentile Avv.Doglio, sono un dirigente medico a tempo indeterminato con sette anni di esperienza lavorativa presso un’ Irccs di diritto pubblico. Ho quindi maturato indennità di esclusività e di posizione tra i 5 ed i 15 anni. Sono in procinto di chiedere aspettativa per accettare lavoro a tempo determinato di un anno presso un’altra azienda ospedaliera pubblica. Nel contratto che andrò a stipulare con la nuova azienda ospedaliera dovranno riconoscermi l’indennità di esclusività posizione tra i 5 ed i 15 anni che ho maturato in una struttura pubblica (SSN) oppure quella base? Dal suo articolo mi sembra chiaro che debbano riconoscermi le indennità previste tra i 5 e 15 anni. Chiedo però chiarimenti specifici sulla questione ed indicazione di norme contrattuali in modo da poter rappresentare in modo chiaro la situazione all’ufficio personale.
Grazie
L’art. 109 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 prevede che “al dirigente assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il dirigente assunto a tempo indeterminato”, con alcune eccezioni indicate nella medesima norma (non rilevanti però in relazione al caso concreto).
Considerato, quindi, che la misura dell’indennità di esclusività (che deve essere indicata espressamente nel contratto, ex art. 11, comma 1, lett. i del CCNL cit.) è legata all’anzianità di servizio maturata “in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 con o senza soluzione di continuità” (inciso contenuto nell’art. 89., comma 2), ritengo che debba essere conservata quella in godimento.
Buongiorno avvocato, il suo articolo è molto ben strutturato ed avrei una domanda da porLe: nel calcolo dell’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente si possono sommare periodi con diverse qualifiche (ad esempio dirigente medico che aveva già lavorato presso il SSN come dirigente farmacista)?
Grazie
Il quesito, in realtà, esula dal tema proposto nell’articolo pubblicato nel blog che riguarda specificamente la rilevanza del rapporto a tempo determinato sull’anzianità di servizio. Rilevanza che, nel tempo, le Parti sociali hanno riconsiderato (riconsiderazione, invero, imposta dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità).
Le darò comunque delle indicazioni.
L’art. 22, comma 5 del CCNL vigente (2019-2021) stabilisce che “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire”.
L’anzianità valutabile, ai fini del conferimento dell’incarico, è dunque soltanto quella maturata nella stessa disciplina.
Considerato che la verifica e valutazione del Collegio Tecnico (nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo del valutato), ha ad oggetto i risultati conseguiti e le attività professionali svolte dal dirigente nella disciplina di appartenenza, ritengo che alla stessa conclusione debba giungersi anche per il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività.