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DIRITTODIRITTO SANITARIO

Sull’illegittima istituzione di un servizio di guardia interdivisionale tra aree “oggettivamente” disomogenee – Sentenza Corte d’Appello di Cagliari n. 70/2021

By 4 Maggio 2021Luglio 9th, 2023No Comments

Nel rigettare l’impugnazione proposta da un’Azienda sanitaria contro una sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di alcuni dirigenti medici, la Corte d’Appello di Cagliari, ha osservato che “la ragione per cui la contrattazione collettiva ha individuato, quale criterio che obbliga i medici a prestare guardie “interdivisionali” – cioè appunto in più reparti contemporaneamente – quello delle “aree funzionali omogenee”, riposa nel fatto che l’unico sanitario in servizio nel turno notturno (situazione che, per l’appunto si verifica durante il turno di guardia) deve essere competente a gestire l’emergenza-urgenza.

È questo il motivo per il quale il criterio delle “aree funzionali omogenee” non possa essere soddisfatto “dal dato meramente organizzativo-gestionale”, costituito dal fatto che  la struttura di appartenenza del medico assegnato al servizio di guardia comune e quella in cui è comandato a prestare servizio  facciano parte di uno stesso Dipartimento, perché in tal modo non sarebbe in alcun modo garantita la sua possibilità di rispondere, con la diligenza e perizia necessaria, ad una situazione di emergenza-urgenza.

“Deve invece farsi riferimento” – ha osservato il Collegio sardo – “ad una nozione oggettiva di “aree funzionali omogenee”; e benché effettivamente le tabelle contenute nei decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 siano dettate a scopi diversi – cioè, rispettivamente, individuare le specializzazioni necessarie per accedere ai concorsi per dirigenti medici di primo livello ed ai concorsi per la direzione di una determinata struttura – offrono certamente un criterio di tipo medico, quindi più adatto”.

Non minore rilievo, assume, poi, la regolamentazione contenuta negli atti di indirizzo regionale (nella fattispecie contenuti nell’accordo sindacale sottoscritto dalla Regione Sardegna e le OO.SS in data 30 luglio 2009) cui rinvia il contratto collettivo (segnatamente l’art. 16, comma IV del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 03.11.2005) proprio “per l’individuazione dei reparti dove deve essere istituita la guardia notturna e festiva”, nel rispetto dei “criteri di razionalizzazione ed ottimizzazione della continuità assistenziale”.

Come già evidenziato nell’articolo pubblicato in questa sezione in data 29 ottobre 2019 (https://www.studiolegaledoglio.it/sullillegittima-assegnazione-del-medico-privo-di-specifiche-competenze-in-un-servizio-di-guardia-interdivisionale/), il criterio della competenza specialistica – che il Giudice d’Appello ha inteso salvaguardare nel momento in cui ha chiarito che l’area funzionale omogenea non può essere definita discrezionalmente dalle aziende sanitarie – deve costituire un presidio invalicabile per garantire, contestualmente, la serenità operativa del medico (che sarebbe compromessa da un’indefinita estensione del proprio obbligo di garanzia) e la salute del paziente.

@avv.giacomodoglio

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