Skip to main content
DIRITTO

Sull’obbligo delle Aziende sanitarie di attivare la contrattazione collettiva integrativa per negoziare i criteri di ripartizione delle risorse stanziate dalla Regione Sardegna per la perequazione dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza del Servizio sanitario regionale

Questo brevissimo intervento muove dall’esigenza di chiarire sinteticamente il mio punto di vista sull’intervento della Regione Sardegna finalizzato a sanare anche[1] la storica sperequazione esistente nei fondi contrattuali della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Regionale.

In realtà, non ne avevo alcuna intenzione, ma poiché mi è stato riferito che avrei sostenuto alcune iniziative sindacali risultate incomprensibili per una buona parte dei lavoratori che legittimamente attendono che quell’intervento si traduca in concreto, ossia in un’integrazione dell’inferiore retribuzione da essi percepita, ritengo necessario esprimermi.

Aggiungo, e si tratta dell’ultima precisazione, che si tratta di un punto di vista e non di una critica sull’operato di questa o quell’Azienda Sanitaria e/o delle diverse Organizzazioni Sindacali che dialetticamente, nel rispetto della volontà del legislatore regionale, troveranno, almeno così ci si augura, la corretta soluzione per ripartire le “nuove” risorse regionali.

Il punto di partenza non può che essere l’individuazione dell’obiettivo delle norme regionali, perché quelle stanziate devono intendersi come risorse “vincolate”.

In particolare, le leggi regionali (L. R. 01.02.2023, n. 1[2] e L. R. 21.11.2024 n. 18[3]) e i conseguenti atti amministrativi (Deliberazione G.R. n. 52/28 del 23.12.2024 e Determinazione Direttore Generale della Sanità n. 288 del 01.04.2025) indicano in modo inequivocabile che la finalità perseguita dal legislatore regionale è la perequazione dei fondi contrattuali nel loro complesso, al fine di “compensare le profonde differenze esistenti nei fondi contrattuali delle diverse aziende sanitarie regionali” (Determinazione  n. 288/2024 cit.). La sperequazione riguarda, infatti, l’intero trattamento accessorio che si articola su tre fondi distinti, ciascuno con una propria finalità e disciplina contrattuale (artt. 72 e ss. CCNL 23.01.2024; art. 94 e ss. CCNL 19.12.2019): Fondo per la retribuzione degli incarichi, Fondo per la retribuzione di risultato, Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Destinare, quindi, le risorse assegnate ad un’Azienda sanitaria, i cui Fondi fossero sperequati, ad un unico Fondo significherebbe snaturare l’intervento del legislatore regionale, tradendo non soltanto l’obiettivo di “perequare i livelli medi pro capite dei fondi contrattuali” (cfr. Deliberazione n. 52/28 del 2024 cit.), ma addirittura creando un’anomala ipertrofia di un Fondo a scapito degli altri.

Si deve quindi sottolineare che qualsiasi utilizzo delle risorse che non persegua questo obiettivo – preciso e non fungibile – su tutti i fondi deficitari costituirebbe uno sviamento della finalità impressa dal legislatore e, quindi, conseguentemente un atto viziato.

Sul punto si è peraltro espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. L. n. 6930 del 11.03.2021) che ha sottolineato come i fondi per il trattamento accessorio abbiano destinazioni specifiche che non possono essere alterate arbitrariamente dall’ente (il principio del vincolo di destinazione vale ovviamente sia in caso di incremento che di decurtazione).

Una volta dunque effettuata la ricognizione dettagliata del deficit di ciascuno dei tre fondi rispetto alla media regionale (analisi quantitativa che peraltro risulta essere già stata effettuata in sede di stanziamento delle risorse), la Direzione aziendale deve convocare formalmente la delegazione sindacale di parte pubblica e le OO.SS. rappresentative della dirigenza sanitaria per l’apertura della contrattazione integrativa aziendale al fine di negoziare i criteri di ripartizione, coerentemente alla suddetta finalità perequativa.

Le risorse integrative regionali, infatti, rientrano a pieno titolo tra le “risorse disponibili” da ripartire e la materia costituisce oggetto di contrattazione (art. 9, comma 5 del CCNL 23.01.2024).

All’esito dell’accordo integrativo (che pretende il controllo sulla compatibilità dei costi da parte dell’organo di controllo competente – art. 10, comma 5 CCNL 23.01.2024) sarà possibile procedere con gli atti amministrativi conseguenti e alla concreta erogazione delle somme spettanti ai dirigenti.

Per evitare possibili equivoci interpretativi, è necessario distinguere tra “residui di gestione” e “risorse aggiuntive con vincolo di scopo e competenza pregressa”.

La norma contrattuale secondo cui le risorse non utilizzate di un anno confluiscono nel Fondo di risultato (artt. 72 e 73 CCNL 23.01.2024) si applica infatti soltanto ai cosiddetti residui.

Ma un residuo si forma quando una somma correttamente stanziata e disponibile nel fondo di un determinato anno, non viene spesa per motivi gestionali. In tale ipotesi, per evitare una perdita di tali risorse, il CCNL ne prevede una sorta di “riciclo” nel Fondo di risultato.

Questo discorso non certo valere per le risorse perequative regionali.

Esse non sono residui per la semplice ragione che non possono considerarsi come somme presenti nei Fondi nel 2023 o nel 2024 e non spese, bensì risorse esterne, straordinarie e soprattutto finalizzate, che vengono trasferite nel 2025 per correggere la storica insufficienza nella costituzione dei fondi negli anni 2023 e 2024.

L’anzidetta puntualizzazione rafforza ulteriormente la necessità di una nuova fase di negoziazione che ha un oggetto diverso e specifico: non riguarda infatti le risorse ordinarie già ripartite, ma le risorse straordinarie e vincolate assegnate alla Regione che devono essere allocate.

Per concludere, ritengo che il procedimento corretto si articoli, in estrema sintesi, come segue:

  1. Presa d’atto delle risorse aggiuntive da parte dell’Amministrazione.
  2. Convocazione delle Parti Sociali per definire in sede di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione e di utilizzo delle risorse aggiuntive per la perequazione dei fondi contrattuali.
  3. Negoziazione specifica (ripartizione tra i fondi e criteri di erogazione all’interno di ciascun fondo)[4].

La distribuzione delle “nuove” risorse non può essere quindi sottratta alla contrattazione collettiva e qualsiasi iniziativa unilaterale dell’Amministrazione costituirebbe una manifesta condotta antisindacale.

@avv.giacomodoglio

 

[1] Si deve evidenziare, infatti, come l’intervento perequativo sia rivolto sia all’area del comparto che della dirigenza delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

[2] Art. 5, comma 14:Al fine di perequare i livelli medi pro capite dei fondi contrattuali del personale, le aziende del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della sanità, possono rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza nel rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale previste dal titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per tali finalità il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), è incrementato di euro 10.000.000 annui a partire dall’anno 2023″.

[3] Art. 1, comma 6: “È incrementato, a decorrere dall’anno 2024, di ulteriori euro 15.000.000 il finanziamento ordinario corrente di cui all’articolo 5, comma 14, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023). L’assegnazione ai fondi contrattuali del personale delle Aziende del Sistema sanitario regionale è disposta con provvedimento dell’Assessorato competente in materia di sanità, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

[4] Un approccio equilibrato, soprattutto per quelle Aziende del SSR che non avessero ancora attribuito gli incarichi in palese violazione delle norme contrattuali, potrebbe essere quello di adottare dei criteri correttivi  rispetto ad una ripartizione delle somme proporzionale al livello di sottofinanziamento di ciascun fondo.

Leave a Reply

STUDIO LEGALE DOGLIO
Via Grazia Deledda 74 Cagliari

T: +390706670413
T: +393395706257
E: avvocatogiacomodoglio@gmail.com