Con una recente sentenza (n. 1291/2016), il Tribunale di Cagliari, dopo aver distinto tra reperibilità cd. passiva (ossia senza chiamata in servizio) e cd. attiva (con chiamata), ha evidenziato che “quando il dipendente si trovi in servizio di pronta disponibilità e venga chiamato a rendere la prestazione, il datore di lavoro è tenuto non solo a corrispondergli le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, ma anche a garantirgli il necessario risposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritti indisponibili riconosciuti sia dalla Costituzione che dalla normativa comunitaria.”
L’omessa fruizione del riposo compensativo dovuto, a prescindere quindi da una specifica istanza del dipendente, in coincidenza con la reperibilità cosiddetta attiva, in quanto espressione di un inadempimento del datore di lavoro ad un obbligo imposto dalla disciplina anche collettiva vigente è certamente fonte di pregiudizio riconnesso all’usura psicofisica, risarcibile in via equitativa.
Nella medesima sentenza, coerentemente ad altro precedente del medesimo Tribunale, il Giudice ha riconosciuto ai lavoratori anche il risarcimento del danno da violazione del risposo giornaliero (undici ore ogni ventiquattro), e ciò, in quanto tale illecito “genera un pregiudizio da ritenersi presunti nell’ano, giacchè indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi e, quindi, dalla prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CEE, ed in seguito dal D.lgs. n. 66/2003, è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per i ricorrenti, non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostruire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso”.
Avv. Giacomo Doglio
Quindi se io faccio una reperibilità dove rimango in servizio fino alle 5:30 devo comunque rientrare con il mio turno che inizia alle 13:18 ?
Per verificare la sussistenza di violazioni è necessario esaminare congiuntamente turni di servizio ordinari e di pronta disponibilità.
Le 11 ore nell’arco di 24 ore decorrenti dall’inizio del turno
E li debito orario ? Deve essere computato al debito orario settimanale ?
Se non c’è chiamata in servizio la Cassazione dice di no, per cui il godimento del riposo nella settimana successiva imporrà di distribuire il debito orario in un minore numero di giorni
Come va interpretata la norma 161 del 2014 sulla pronta disponibilità e sul riposo ?
Trova il mio parere al riguardo in un precedente articolo pubblicato nel blog (SANITA’ – DIRITTO AL RIPOSO E DISINFORMAZIONE).
Se avesse necessità di qualche ulteriore ragguaglio, sono comunque a disposizione
Saluti
GD
vorrei sapere come puo’ essere inserita una reperibilita’ in un turno di lavoro su quattro gg consecutivi del tipo: 7-14–7-14—14-21—21-07
In modo tale che non ci sia violazione del riposo giornaliero di 11 ore.
Tenga conto che la reperibilità senza chiamata (cd. passiva) non interrompe il riposo (la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha stabilito che la p.d. senza chiamata in servizio limita ma non esclude il diritto al riposo).
buongiorno avvocato inserisco qui il mio quesito. Un mio iscritto al sindacato usufruisce della legge 104 (i tre giorni mensili) per assistere la nonna. Il d.lgs. 66/2003 all’art. 11, comma 1, lettera c) stabilisce che è esonerato dal lavoro notturno “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”. La condizione è, dunque, quella di avere a proprio carico il soggetto portatore di handicap. Quello che non mi è chiaro se uno può essere esentato dalle reperibilità tutti e 30 i giorni del mese o solo i tre giorni che usufruisce della LEGGE 104. UN SALUTO E GRAZIE MILLE
Buongiorno,
il dipendente che si trova nelle condizioni da Lei descritte è esentato dalla pronta disponibilità notturna ma non da quella festiva diurna.
Naturalmente non potrà essere chiamato in servizio in pronta disponibilità nei giorni in cui usufruisce dei permessi (quand’anche ricadessero in un giorno festivo)
Saluti
sono un dirigente medico ospedaliero specialista. La mia sede di assegnazione (dove lavoro) da contratto è un ospedale piccolo che dista 100 km dall’ospedale più grande (appartenente alla stessa asl) di riferimento dove c’è il reparto con il mio responsabile. Possono obbligarmi a fare le reperibilità notturna in questo ospedale più grande (distante 100km dalla mia sede di assegnazione ufficiale). Il decreto legge del 2014 n.90 stabilisce che un dipendente può essere trasferito in altra sede entro i 50km dalla sede di iniziale assegnazione. Non credo possa essere impiegato a svolgere il servizio di reperibilità notturna a 100km da dove lavora. La residenza dove vivo è a metà strada tra le due sedi in questione. Questo può rendere legalmente possibile la cosa???
Buongiorno, per risponderle partirei dalla norma contrattuale che regola fattispecie
L’art. 17 del CCNL dell’area della dirigenza dei ruoli, sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale del 3/11/2005 (che ha disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996 dal contenuto sostanzialmente analogo) stabilisce che il servizio di pronta disponibilità sia caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all’art. 6, comma 1, lett. B), nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture (comma 1). Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità (comma 2). 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 14.[…] Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi (comma 4). Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese (comma 5). La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario (comma 6). Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale (comma 7). Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza (comma 9).
Il contenuto del quesito che Lei pone non consente di offrire una risposta dettagliata (non conosco infatti in quale struttura Lei presti servizio, quella sia il collegamento tra la struttura di assegnazione e quella in cui andrebbe a svolgere la p.d. né se il servizio sia integrativo o sostitutivo).
Magari la lettura della norma che ho trascritto Le permette di ricavare comunque la soluzione al quesito.
In ogni caso, il responsabile della S.C. non può imporre nulla che non sia previsto nel piano annuale delle emergenze che La invito ad esaminare (proponendo, nel caso, un istanza di accesso per averne copia).
Altro argomento riguarda poi il rispetto delle norme del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che impongono al datore di lavoro di formare/informare il lavoratore sui “rischi” dell’ambiente di lavoro in cui sarebbe chiamato a svolgere la sua attività.
Se ritiene potrà eventualmente integrare il contenuto del quesito.
integro subito:
1) L’Unità operativa Complessa di l’urologia asl 6 di livorno e così suddivisa. 3 dirigenti in forza a Piombino, 4 dirgenti in forza a Livorno. Piombino fa parte della asl 6 come Livorno. All’atto dell’assunzione abbiamo firmato un contratto che ci da come sede di lavoro Piombino
2) l’attività chirurgica principale è svolta su livorno dove è garantita una continuità assistenziale con reperibilità sostitutive notturne e festive. Il nostro primario risiede e opera a Livorno
3) essendo solo 4 gli urologi su Livorno, si pone il problema di un numero molto alto di reperibilità (circa 8-9 al mese). L’azienda non assume urologi su Livorno. Pertanto si paventa la possibilità che a noi urologi in forza a Piombino (che si lavora tutta la settimana a Piombino), venga chiesto di fare le reperibilità su Livorno
4) Lo potrebbero fare???. Il decreto legge del 2014 n.90 stabilisce che un dipendente può essere trasferito in altra sede entro i 50km dalla sede di iniziale assegnazione.
5) Potremmo appellarci al decreto suddetto. In quanto ci viene richiesto di fare sistematicamente ogni mese per sempre 6 reperibilità al mese sul presidio di Livorno (Noi siamo in assegnati da contratto a Piombino)
6) Io risiedo a metà strada tra Livorno e Piombino. Può significare qualcosa dal punto di vista legale per attuare questa disposizione (reperibilità su Livorno)
7) Non esiste da noi il Piano annuale dell’emergenza Urgenza e di continuità assistenziale. Ho chiesto non sanno nemmeno cosa è
La situazione, come descritta, costituisce un esempio di gestione a dir poco disinvolta del potere di organizzazione del datore di lavoro.
Come già riferito, l’organizzazione della continuità assistenziale, che include la programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, deve essere definita dall’azienda nel piano annuale delle emergenze (tenendo conto della consistenza della dotazione organica e degli aspetti organizzativi specifici delle strutture).
L’art. 17 comma 1 del CCNL 2002-2005 prevede peraltro che “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito”, lasciando intendere che esso debba essere specifico per ogni presidio, cosa mi pare ovvia, tanto più considerando la distanza tra le due unità facenti capo alla struttura, “diffusa” tra i due ospedali.
Verificherei che dice al riguardo il regolamento aziendale sulla pronta disponibilità (sempre che esista).
Osservo, peraltro, che i dirigenti medici possono fare sino a 10 reperibilità, per cui le 8/9 p.d. rientrano nei limiti contrattuali.
Vi è poi, non secondario, il già segnalato tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (visto che l’unità di destinazione non è il suo luogo di lavoro abituale).
La prestazione resa in regime di reperibilità nella medesima struttura di appartenenza non configura un trasferimento in senso tecnico per cui dubito che si possa applicare la tutela da Lei invocata.
BUONGIORNO. MI VIENE POSTO UN QUESITO DA UN DIRIGENTE. UN CHIRURGO LAVORA SU SEI GIORNI DAL LUNEDI AL SABATO. UNA DOMENICA AL MESE, DA PIANO DI SERVIZIO REDATTO DAL PRIMARIO, DEVE LAVORARE DALLE 8 ALLE 12 PER SEGUIRE I PAZIENTI RICOVERATI. LEGGENDO I CONTRATTI COLLETTIVI E LE LEGGI HO DEDOTTO LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:
-QUESTE ORE DEVONO ESSERE PAGATE COME STRAORDINARIO O RECUPERO A SCELTA DEL DIRIGENTE
-IN PIU’ DEVE ESSERE RECUPERATO UN GIORNO DI FESTIVO SENZA RIDUZIONE DEL DEBITO ORARIO (COME DA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE 5465 DEL 2016)
CHE NE PENSA……
ha letto molto bene, concordo
il festivo (domenica) decorre dalla domenica mattina alle 8.00 al lunedì mattina alle 8 (24 ore)
oppure dalla domenica notte alle 00.00 fino alle 24.00 (24 ore)
ANCORA. SE MONTO DI REPERIBILITA LA DOMENICA SERA ALLE 20.00 FINO AL LUNEDI MATTINA ALLE 8 E’ CONSIDERATA REPERIBILITA’ FESTIVA. GIUSTO…
QUINDI SE MONTO DI REPERIBILITA’ IL SABATO ALLE 20.00 FINO ALLE 8 DI DOMENICA NON E’ CONSIDERATA REPERIBILITA’ FESTIVA?
Corretto, salva l’ipotesi s’intende, in cui il sabato non cada in giorno festivo
buongiorno
se faccio due turni di reperibilità festiva consegutivi (dalla domenica alle 8 al lunedi alle 8).
mi spetta un solo giorno di riposo compensativo o due giorni di riposo compensativo?
un saluto
Il CCNL prevede che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in un giorno festivo “spetta” un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Dal testo, seguendo il canone dell’interpretazione letterale, si evince, quindi, che nel caso considerato, il giorno di riposo possa essere solo uno.
Scusi ma il riposo e da concordare con il datore di lavoro, ma mi chiedo, se sono reperibile domenica 8-20 e vengo chiamato x 11h, il riposo quando lo usufruisco? E soprattutto mi manda in debito orario? Calcoli che io le 11h di rep le
Ho effettuate come straordinario a PAGAMENTO.
Grazie
L’art. 30, comma 4 de CCNL 23.01.2024 (CCNL 2019-2021) stabilisce che “Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario”.
Nel caso in cui Lei chieda il riposo compensativo (con la precisazione che se non lo chiede, non le spetta), potrà fruire del riposo compensativo senza riduzione del debito orario, nel senso che nella settimana in cui ne beneficia dovrà comunque prestare servizio per lo stesso numero di ore (“senza riduzione del debito orario”).
Salve dottore,
Volevo sapere se è possibile fare 7 giorni di reperibilità consecutiva, e se finita la reperibilità spetta il giorno di riposo compensativo.
Grazie
Non ha specificato la sua qualifica (dirigente medico o professionista sanitario del comparto).
Il CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 (che riguarda la dirigenza medica) prevede che “Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili” (art. 27, comma 6).
Il CCNL del personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, stabilisce, invece, che “Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese” (art. 28, comma 11).
In entrambi i casi, le locuzioni utilizzate, “di regola” o “di norma” (sinonimi di ordinariamente, abitualmente, ecc.), lasciano intendere come, eccezionalmente, possa esservi uno scostamento mensile.
A mio avviso, quindi, la disposizione contrattuale deve essere interpretata nel senso che in un arco temporale più ampio del mese purché non eccessivamente lungo (direi 3, massimo 6 mesi, altrimenti l’eccezione diventerebbe regola e non avrebbe nemmeno alcun senso un’indicazione numerica), la media mensile debba essere quella contrattualmente stabilita.
Non esiste alcun limite relativo alla successione dei turni di p.d., se non quello per cui due turni (consecutivi di 12 ore) sono prevedibili solo nei giorni festivi (rispettivamente, art. 27, comma e e art. 28, comma 7).
In ogni caso, devono essere rispettati i limiti massimi di durata del riposo giornaliero previsti dal DLGS n. 66/2003 (11 ore). Tale limite può essere derogato a condizione che sia garantito il recupero del riposo non fruito, secondo le modalità previste nei rispettivi CCNL (art. 27, comma 8; art. 28, comma 10).
La fissazione di 7 turni di reperibilità consecutivi (prima o dopo l’inizio dei turni di servizio ordinari), qualora non prevedesse correttivi sulla fruizione dell’eventuale riposo inevaso, potrebbe costituire una modalità organizzativa che affida al caso (la chiamata è, com’è noto, imprevedibile) il rispetto della normativa di protezione vigente.
Il riposo compensativo (anche di un’intera giornata), senza riduzione del debito orario settimanale, spetta, sempre che il lavoratore la richieda (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina contrattuale), soltanto nel caso in cui esso cada in giorno festivo (rispettivamente art. 27, comma 4; art. 28, comma 6).
dopo in turno di guardia che inizia alle 20 e termina alle 8 del mattino posso essere impiegato la sera in reperibilita’. Credo di no visto che devono passare almeno 20 ore dalle 8 di mattina quando si smonta, prima di potere riprendere servizio. Che ne pensa?
Il vigente CCNL (2006-2009) prevede quanto segue
Art. 7: Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
L’anzidetta disposizione deve essere coordinata con la normativa comunitaria che impone (norma imperativa) un intervallo di almeno 11 ore nell’arco delle 24.
Nel caso considerato, in caso di chiamata in servizio durante il turno di p.d., mi pare scontato che i limiti di legge possano essere superati.
Buongiorno, sono del comparto sanitario pubblico e presto servizio la Domenica in regime di pronta disponibilità. La mia azienda ha avviato una procedura di recupero retroattiva di 5 anni per l’indennità di servizio di turno festivo (art 44 comma 12) perchè secondo loro spetta solo l’indennità di cui al comma 1 ed il compenso per lavoro straordinario festivo. E’ possibile? Lo può fare? Inoltre sarebbe possibile avere una copia della sentenza 1291/2016 riguardante i mancati riposi dell’ospedale Brotzu di Cagliari? Grazie.
Non concordo sulla richiesta dell’azienda sanitaria. Le invio il link dove trova il mio parere pubblicato sul quotidiano sanità http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=37922
Non posso girare la copia della sentenza per una questione di privacy ma posso rispondere ai quesiti che intendesse pormi qualora non trovasse risposta negli articoli in materia pubblicati sul mio blog
Salve buonasera,sono un infermiere e lavoro in s. o. dal giorno del mio trasferimento in s,o, sono trascorsi 11 mesi prima che mi venisse consegnato il dosimetro,nel frattempo in questi 11 mesi ho prestato il mio servizio nelle sale di urologia,chirurgia ,ginecologia ed anche in ortopedia. chi si occupa di conteggi per il rischio radiologico,dice che bisogna effettuare 135 presenze almeno in sala di ortopedia. Ma anche in altre sale come l’urologia , chirurgia ed ginecologia a volte si usa l’app. di brillanza,io ho posto una domanda a chi si occupa dei conteggi,dicendo ma se faccio 130 presenze in s, o, di ortopedia non percepisco l’indennita’,ma come fate a quantificare le radiazioni emesse durante un intervento se a volte per introdurre un filo di k occorrono 10 minuti e alcune volte un’ora? Non hanno risposto,mi dicono che la commissione stabilisce 135 presenze,Mi puo’ dare qualche chiarimento? grazie Seby
Condivido assolutamente le sue perplessità.
Sarebbe opportuno recuperare tutta la documentazione (schede dosimetrie, dei carichi di lavoro radiologico, estratti registri operatori, norme di radioprotezione, relazioni tecniche di radioprotezione sulla classificazione del personale e di quello di radiologia ecc.) che consenta di valutare criticamente l’operato della Commissione (oltre al relativo verbale, quindi, tutti gli atti presupposti).
Potrà farlo con un’istanza di accesso e poi sottoporre la relativa documentazione all’esame di un professionista qualificato.
Salve lavoro presso un laboratorio di emodinamica con una turistica che prevede il turno di mattina che va dalle 7,55 alle 15,20
Turno pomeriggio dalle 12,55 alle 20,05
Reperibilità notturna dalle 20 alle 8 e reperibilità diurna 8 /20 prevista il sabato e la domenica ed eventuali giorni festivi infrasettimanali
Il mio quesito riguarda se è possibile prevedere il turno pomeriggio seguito da reperibilità oppure una reperibilità seguita da una mattina
In linea di massima direi di si (visto che, purtroppo, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione la reperibilità senza chiamata non incide sul riposo), anche se il datore di lavoro deve assicurare 11 ore di riposo, anche non continuative in caso di p.d., nell’arco delle 24 ore.
Il nuovo CCNL sul punto sembra introdurre una chiave di lettura diversa, che non condivido perché di fatto giustifica, inammissibilmente, una deroga alla durata minima del riposo prevista per legge.
Salve, volevo sapere se si viene chiamati in reperibilità di domenica…, quindi sul riposo…se lo recuperiamo durante la settimana si va in debito orario??
Secondo la giurisprudenza prevalente caso di fruizione del riposo compensativo il debito orario resta invariato, nel senso che non si riduce.
Nella settimana in cui si usufruisce del riposo, quindi, si deve comunque lavorare il medesimo numero di ore, diversamente risulterà un debito orario.
Buongiorno,
lavoro in un servizio territoriale i cui medici esercitano la pronta disponibilità notturna e festiva ospedaliera. Dal mese di dicembre 2017, venendo esonerato dalla sola pronta disponibilità notturna dal medico competente, esercito la mia reperibilità solo la domenica, giorno di riposo settimanale, con orario 8-20. Sulla base del principio discutibile del dover esercitare lo stesso numero di reperibilità degli altri medici, (da due a tre al mese) nel mese di dicembre 2017 mi sono state assegnate ben 3 domeniche consecutive, dal mese di gennaio 2018 ad oggi due domeniche consecutive al mese.
Poiché il riposo settimanale è stato sempre interrotto dalla chiamata volevo chiedere quale dovrebbe essere la corretta calendarizzazione delle reperibilità domenicali, e se la reperibilità su due domeniche consecutive è una violazione della normativa vigente.
Grazie per la sua risposta.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale minimo pari a 35 ore (24 più 11 di riposo giornaliero), di regola coincidente con la domenica (regola derogabile).
Si tratta di un diritto di rilevanza costituzionale (art. 36, comma 3 Cost.)
Come previsto dalla normativa sull’orario di lavoro, le 35 ore di riposo settimanale devono essere però rispettate entro un arco temporale massimo di 14 giorni.
Faccio un esempio per spiegarmi meglio.
Se un lavoratore presta servizio anche nel giorno di riposo settimanale e risulta che abbia interrotto, per esempio, l’attività per sole 10 ore, la settimana successiva avrà diritto a un riposo di 60 ore, per ristabilire la media settimanale di 35 ore di riposo nell’arco delle due settimane.
Perché non sia eluso il suo diritto è necessario quindi preliminarmente valutare se nell’arco di 14 giorni lavorativi, le chiamate in pronta disponibilità abbiano o meno inciso sul periodo di riposo previsto per legge.
Se non c’è invece chiamata, come purtroppo ho sottolineato la Corte di Cassazione, il riposo sarebbe soltanto attenuato ma non precluso per cui la violazione sarebbe meramente ipotetica (semplifico, ma la questione è certamente più complessa).
Detto questo troverei del tutto ingiustificata la sua assegnazione ad un maggior numero di turni di pronta disponibilità festiva se la motivazione fosse legata all’esonero dalle reperibilità notturne prescritta dal MC.
Qualora non vi siano particolari esigenze che possano altrimenti giustificare l’organizzazione dei turni di pronta disponibilità, mi pare che la “calendarizzazione” cui è sottoposto sia del tutto iniqua.
Buongiorno
Lavoro in una azienda multinazionale di telecomunicazioni, è vorrei sottoporre alla sua attenzione alcuni quesiti.
Io ed altri colleghi, con inquadramento 7Q (quadro), svolgiamo oltre alle normali funzioni del ruolo (service delivery manager) anche un servizio di reperibilità continuativa (detta di coordinamento) H24/365GG all’anno, dovuto alle aperture di ticket in emergenza dei ns clienti, fuori orario lavorativo, solitamente per disservizi con impatto sul traffico mobile e fisso.
Le domande sono le seguenti:
1. In caso di chiamata in emergenza (tempo di reazione immediato) e di durata dell’intervento maggiore di 4 ore, l’azienda con accordi di secondo livello, dice che ho diritto al riposo compensativo (di 8 ore).
Qui le domande sono:
– posso spegnere il telefono di reperibilità?
– Per quante ore non sono tenuto ad essere reperibile?
– Io sapevo che devo riposare almeno 11 ore e non 8….può chiarire?
2. Se prendo permesso o ferie o malattia, posso spegnere il telefono di reperibilità?
Grazie in anticipo.
Cordiali Saluti.
Parto dall’ultimo quesito.
Se il lavoratore non è in servizio perché gode di un permesso o di un periodo di riposo feriale, certamente, a mio avviso, ha tutto il diritto di non rispondere, considerato che “lo stato di disponibilità” non si concilia in alcun modo con gli istituti sopra richiamati. A maggior ragione quando è assente per malattia, visto che in tale ipotesi il dipendente non solo non può, ma proprio non deve lavorare.
Per rispondere ai restanti quesiti dovrei esaminare l’accordo di secondo livello.
Posso tuttavia darle alcune indicazion: 1) il diritto al riposo giornaliero di 11 ore è contenuto in una norma imperativa, quindi non derogabile; 2) la Corte di cassazione, in più occasioni, ha precisato che la posizione del lavoratore in pronta disponibilità, quando non venga chiamato in servizio, non possa essere assimilata a quella del lavoratore che, viceversa, risponda alla chiamata. Il primo godrebbe, infatti, di una sorta di riposo “attenuato” (non condivido in alcun modo tale orientamento, ma tant’è…).
Certo è, che uno stato di disponibilità permanente compensato, come mi pare di capire, unicamente con un riposo compensativo in caso di chiamata in servizio, grida (mi passi il termine) vendetta, per cui andrei ad esaminare nel dettaglio il contenuto dell’accordo, in rapporto al CCNL di riferimento e gli eventuali profili di illegittimità.
Salve vorrei avere qualche delucidazione riguardo il riposo settimanale non goduto per reperibilità attiva. Il giorno di riposo si deve godere dalla mezzanotte oppure le 24 ore si calcolano dalla fine del turno di PD? Quindi ad esempio se dalle 8 del lunedì mattina quando finisce la PD il dipendente va a casa e rientra alle 8 del martedì, si può considerare fatto il riposo oppure no perché dalle 24 della domenica alle 8 del lunedì era già nella giornata del lunedì? Grazie
Per risponderle in modo specifico dovrei esaminare i turni di servizio e l’articolazione dell’orario.
In ogni caso, in ambedue le ipotesi da Lei prospettate il riposo non sarebbe sufficiente.
Il lavoratore ha, infatti, diritto a 24 ore di riposo settimanale che devono sommarsi alle 11 di riposo giornaliero.
Tenga conto però che secondo la vigente normativa sull’orario di lavoro il rispetto delle 35 ore di riposo settimanale deve essere calcolato su una media in 14 giorni, per cui il riposo non goduto può essere compensato nella settimana successiva.
Si ricordi inoltre che dopo un turno di pronta disponibilità festiva (anche senza chiamata in servizio) “spetta” un un giorno di riposo compensativo.
Grazie della risposta, provo a fare un esempio di turno: servizio sabato dalle 8 alle 14, turno di PD dalle 8 di domenica alle 8 di lunedì, lunedì riposo e rientro in servizio martedì dalle 8 alle 14. In questo caso la giornata di lunedì dalle 8 fino alle 8 di martedì, quindi 24 ore, può essere considerata riposo oppure no perché dalle 24 della domenica ero comunque in Pd? Dalle 8 di lunedì alle 8 di martedì sarebbero comunque 24 h anche se non corrispondenti al giorno solare. Grazie mille
Per risponderle, considerato che secondo la vigente normativa sull’orario di lavoro il rispetto delle 35 ore di riposo settimanale deve essere calcolato su una media in 14 giorni (per cui il riposo non goduto può essere compensato nella settimana successiva) sarebbe ovviamente necessario esaminare il turno di 2 settimane (vedi precedente risposta).
In ogni caso, secondo la giurisprudenza prevalente il turno di pronta disponibilità festiva senza chiamata non preclude il riposo (ovviamente non sono d’accordo, ma tant’è…).
Buongiorno, considerata una disponibilità ridotta di tecnici di laboratorio, in un reparto H12, per non superare le 6 reperibilità mensili previste dal contratto, è possibile articolare la P.D. dalle ore 20:00 alle ore 02:00 e successivamente entrare in regime di guardia attiva fino alle ore 08:00, prevedendo un riposo compensativo il giorno successivo (sarebbe smonto) ?
Grazie anticipatamente della risposta
La questione che Lei pone presenta diversi aspetti problematici e in questa sede potrò dare soltanto alcune indicazioni, sperando possano esserle utili.
1. Anche l’ultimo CCNL del Comparto (Triennio 2016-2018), all’art. 28, stabilisce che, di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità mensili (comma 11). L’espressione “di norma” deve intendersi nel senso che i turni potranno essere eccezionalmente anche più di sei (a mio avviso, ci sono però pareri discordi, nell’arco di un anno la media deve necessariamente assestarsi su sei turni mensili).
2. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza (art. 28 comma 12) anche se le “Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative (art. 28, comma 14).
3. Il Contratto del Comparto non prevede il servizio di guardia (riservato alla Dirigenza), si tratterebbe quindi di un turno notturno soggetto evidentemente all’applicazione della disciplina normativa e contrattuale sui riposi (vedi art. 27 commi 5 e 9).
In ogni caso, qualsiasi intervento sugli istituti dell’orario di lavoro, riposi e pronta disponibilità deve essere regolamentato nei termini previsti dal CCNL, il che esclude, ad esempio, che il responsabile di una struttura (o altra figura dirigenziale) possa autonomamente decidere come organizzare il lavoro all’interno della struttura interessata.
salve, vorrei sapere se è possibile eseguire la pronta disponibilità durante le ore di recupero, mi spiego meglio , se metto 6 ore di recupero (ore gia lavorate ) e quel giorni sono reperibilè è fattibile? devo aspettare 24 ore per fare la pronta disponibilità? io pensavo che le ore in accumolo fossero ore lavorate e quei giorni fruiti non fossero da considerare ferie ma giorni lavorati, cosa che la mia azienda sanitaria sembra invece accumulare a ferie . grazie
Se gode di un recupero orario mi pare assurdo che in quella stessa fascia oraria possa essere fissato un turno di pronta disponibilità.
E’ OBBLIGATORIO IL RIPOSO DOPO UNA REPERIBILITA’ ATTIVA EFFETTUATA DURANTE UN GIORNO FESTIVO.? IL LAVORATORE PUO’ RINUNCIARE AL RIPOSO? QUELLE ORE DEL RIPOSO VANNO POI RECUPERATE PER NON AVERE DOPO UN DEBITO ORARIO ? CIOE’ UN GIORNO DEVO LAVORARE PER 12 ORE PER RECUPERARE IL RIPOSO. SONO UN TSRM
L’art. 28, comma 6 del CCNL vigente, stabilisce che “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”.
Si tratta di una delle norme del nuovo contratto che, a mio avviso, ha contribuito a pregiudicare le tutele del lavoratore, ma tant’è.
Passando all’esame dei quesiti che Lei pone, queste le risposte:
1. Il lavoratore può non chiedere il riposo compensativo e quindi sostanzialmente rinunciarvi (rinuncia che, beninteso, non può riguardare il riposo settimanale che deve essere garantito).
2. La giurisprudenza interpreta l’inciso “senza debito orario” nel senso che le ore di riposo compensativo non riducono il debito per cui il lavoratore dovrà pur sempre prestarne 36 settimanali anche nella settimana in cui gode del r.c.
Vorrei sapere alcune cose riguardanti la reperibilià. La prima se l’azienda pò chiamarmi sul mio numero privato o deve fornirmi di un numero aziendale? La seconda, ho letto di repeibilità attiva e passiva, io ho una reperibilita dove posso o solo intervenire telefonicamente o anche andare nella sede dove lavoro dipendentemente dalle neccessità, questa risulta attiva o passiva? La terza riguarda gli orari di lavoro, io faccio 48 ore settimanali, cioè 6 giorni consegutivi di lavoro e 2 di riposo con il conseguente riposo di 4°squadra, quando capita, la mia domanda è, il più delle volte se non sempre, io risulto reperibile quando faccio le 48 ore lavorative, con un appunto l’aggiunta di 8 ore di reperibilià, non sto eccedendo alle ore di lavore settimanali come scritto nel ccnl? Da considerare comunque che usufruisco il riposo delle 11 ore giornaliere. Grazie mille
Premetto che ignoro quale sia il CCNL applicabile al suo rapporto di lavoro, così come l’eventuale esistenza di contrattazione aziendale sul punto.
Ritengo, tuttavia, che la reperibilità debba considerarsi “attiva” anche quando risponde al telefono (ci mancherebbe!).
Quanto alla durata dell’orario settimanale, le riporto la norma di riferimento (art. 4 DLGS n. 66/2003):
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.
2. La durata media dell’orario di lavoro non puo’ in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Come potrà verificare 8 ore di reperibilità (anche in caso di chiamata in servizio), in aggiunta alle 48 ore settimanali, non implicano necessariamente una violazione, che andrà valutata nel più ampio arco temporale previsto dalla normativa vigente.
Buongiorno sono Flavio lavoro per una multinazionale faccio turni mattine e pomeriggi il mio mese di lavoro e così prima settimana dalle 6 alle 14 il weekend sono reperibile per i 6 turni di lavoro quindi per 48 ore il lunedì successivo torno al lavoro alle 14 sino alle 22 per tutta settimana sino venerdì.
Mi chiedevo se secondo lei è possibile avere un giorno di riposo nella settimana del turno 14 ..22 visto che alla fine per 12 giorni consecutivi al mese sono in azienda grazie
La legge prevede il diritto del lavoratore ad un riposo settimanale ogni 7 giorni e di durata almeno pari a 24 ore consecutive (che si sommano alle 11 di riposo giornaliero), di regola coincidente con la domenica, con delle eccezioni (vedi art. 9 comma 2 DLGS cit.).
In deroga alla regola generale è comunque possibile, nei molteplici casi previsti dal comma 3 della stessa norma, fissare il giorno di riposo in un giorno diverso dalla domenica e non necessariamente ogni 7 giorni.
In ogni caso, al dipendente vengano riconosciuti 2 giorni di riposo settimanale in un arco temporale di 14 giorni.
Buongiorno sono Flavio lavoro per una multinazionale faccio turni mattino e pomeriggi il mio mese di lavoro e così prima settimana dalle ore 6 alle14 il venerdì smonto alle 14 e il sabato mattina dalle 6 sino alle 6 dei luned mattina sono reperibile è ho 30 minuti per recarmi sul posto di lavoro in caso di chiamata e ci sono chiamate in cui lavoro anche 3/4 ore questo a qualsiasi ora delle 48 ore di reperibilità senza un limite di ore.
Il lunedì torno a lavorare alle 14 sino alle 22 sino al venerdì quindi ho 8 ore di stacco tra la fine reperibilità è il turno è forse va bene non saprei .
Apro una parentesi nel dire che la ditta non ha Mai messo un manutentore elettrico di notte quindi succedeva che nel turno 14/22 settimanale mi telefonassero a casa per poi eventualmente scendere .
Mi chiedevo se secondo lei è possibile avere un giorno di riposo compensativi dopo la reperibilità. Voglio precisare che ora dopo le 22 in settimana non rispondo più visto che lavoro in quella ditta da 35 anni e vedo che alla fine contano solo i numeri della produzione penso che sia un mio diritto il riposo .
Quindi sono occupato 12 giorni al mese consecutivi gli altri fine settimana li fanno dei miei colleghi
Grazie
La normativa vigente (art. 9 DLGS n. 66/2003) prevede un diritto al riposo si 11 ore nell’arco di 24 ore da calcolare dall’inizio del turno.
La reperibilità influisce sul risposo soltanto in caso di chiamata in servizio (come ho scritto in più occasioni per la Cassazione si tratta di un “riposo attenuato”).
Verifichi se il suo CCNL preveda il riposo compensativo dopo un turno di pronta disponibilità festiva e nel caso formalizzi la richiesta.
Quanto ai riposi settimanali, la legge prevede il diritto del lavoratore ad un riposo settimanale ogni 7 giorni e di durata almeno pari a 24 ore consecutive (che si sommano alle 11 di riposo giornaliero), di regola coincidente con la domenica, con delle eccezioni (vedi art. 9 comma 2 DLGS cit.).
In deroga alla regola generale è comunque possibile, nei molteplici casi previsti dal comma 3 della stessa norma, fissare il giorno di riposo in un giorno diverso dalla domenica e non necessariamente ogni 7 giorni.
In ogni caso, al dipendente vengano riconosciuti 2 giorni di riposo settimanale in un arco temporale di 14 giorni.
Buona sera avvocato avrei un quesito da porle. Sono un dirigente medico in servizio presso un reparto con carenza di personale siamo in 4 al posto dei 9 previsiti. Sono state istituite le reperibilità notturne e festive per coprire la ex guardia attiva notturna e festiva. a questo punto mi chiedo :
1. E possibile istituire una reperibilità per una attività che è comunque ordinaria o almeno lo è stata ?
2. Ho letto le sentenze della Cassazione 6491 del 2016 e 5465 e successive in merito alla questione del riposo compensativo legato alla prestazione “attiva durante la reperibilità” le sentenze fanno menzione del caso di reperibilità festiva e il nostro primario prevede il recupero senza debito dei giorni festivi per i giorni festivi. Ma cosa succede per la reperibilità notturna se si viene chiamati?
Faccio un esempio : i nostri attuali turni prevedono mattina ore 8-20 e reperibilità dalle ore 20 dello stesso giorno alle 8 del giorno successivo e turno di pomeriggio dalle 14 alle 20 il pomeriggio successivo la notte di reperibbilità.
Trattandosi di come dicevo di attività ordinarie veniamo chiamati ogni notte per refertazione ecg consulenze dal PS e problemi interni del reparto. In questo caso ci spetterebbe il giorno di riposo? Perchè capita spesso di venire chiamati più volte durante la notte , veniamo in ospedale ad esempio alle 5 di mattina e alle 14 siamo di nuovo in ospedale e mi creda non molto lucidi dopo una notte di andare e venire da casa.
Grazie mille del suo responso
Cordiali saluti
Dr. P.Morreale
L’istituto della pronta disponibilità è finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza. Tenga conto, tuttavia, che la reperibilità può essere sostitutiva del servizio di guardia a meno che non rientri tra le ipotesi dell’art. 27 comma del CCNL 19 dicembre 2019 (vedi sotto).
Il riposo compensativo è previsto (comma 4) soltanto dopo un turno di pronta disponibilità festiva, ma il nuovo CCNL (modificando il precedente in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente) pretende che debba essere richiesto espressamente dal dirigente interessato.
Il comma 8, nel caso in cui la chiamata in servizio nel corso delle 24 ore non consenta di rispettare le 11 ore di riposo, introduce la possibilità di recuperare le ore mancanti “immediatamente e consecutivamente dopo”.
Si tratta, a mio avviso, di un’assurda concessione fatta alle aziende sanitarie (non prevista nel precedente CCNL) che ritengo di dubbia legittimità.
Da quel che scrive, però, mi pare di capire che ci sia spazio per approfondire la questione.
Di seguito, per comodità espositiva, la “nuova” disciplina dell’istituto prevista dal CCNL del 19 dicembre 2019.
Art. 27 – Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3- in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all’Art. 6 bis comma 2 (Organismo paritetico). Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
5. In caso di chiamata, l’attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell’interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.
6. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.
7. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%.
8. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
9. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
Buonasera, volevo chiederle chiarimenti circa la reperibilità senza chiamata in servizio poiché nel turno di reperibilità notturna possono verificarsi anche 10/20 eventi da gestire telefonicamente ma, anche solo 4 eventi durante la notte non rappresentano mancato diritto al riposo considerato che questo viene continuamente interrotto? E la gestione telefonica dell’evento non rientra nel lavoro straordinario?
La ringrazio anticipatamente
L’art. 27 nel nuovo CCNL prevede che “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture”.
Nel caso da Lei descritto (devo dare per scontato che la scelta di gestire telefonicamente l’evento, senza raggiungere la sede di lavoro, sia condivisa dall’azienda), il riposo è evidentemente interrotto e si potrebbe valutare la possibilità di pretendere una compensazione della prestazione (o, in difetto, un risarcimento per il mancato riposo) anche se non si realizza pienamente la fattispecie contemplata dalla norma.
I problemi che intravedo, di fronte alla prevedibile resistenza dell’azienda (che contesterà l’inesistenza dei presupposti per la compensazione della prestazione considerato che il CCNL individua specificamente le ipotesi di lavoro straordinario), sono principalmente due. Il lavoratore dovrà dar prova: 1) che l’organizzazione del lavoro impone/pretende la gestione telefonica dell’evento; 2) della durata della prestazione e quindi del sacrificio del diritto al riposo.
Salve, mi chiamo Alessio e lavoro per un magazzino che rifornisce una catena di supermercati in Toscana. Ho un contratto full time a 39 ore settimanali su 3 turni, mattino, pomeriggio e notte. La mia domanda: é regolare lavorare tutta la settimana da lunedí a venerdí dalle 12 alle 19.30/20.30, rientrare il sabato mattina alle ore 6 del mattino fino alle 12.30/13.30 e poi iniziare il turno successivo di notte la domenica alle 20? Spero mi possa dare una risposta, cordiali saluti
Faccio una premessa doverosa: non essendo a conoscenza del CCNL applicabile, posso soltanto riferirmi ai limiti previsti per legge (DLGS n. 66/2003).
1. Dal turno di venerdì, con inizio ore 12, e il turno di sabato, con fine ore 12:30/13:30, nell’arco delle 24 ore il suo riposo (se il turno di venerdì termina alle ore 20:30) è di 9:30 e quindi inferiore alle 11 ore.
2. Se la successione dei turni, così come scrive, si ripete regolarmente, senza soluzione di continuità, dal lunedì alla domenica, mi pare evidente la violazione del diritto al riposo settimanale di 24 ore + 11 ore di riposo giornaliero.
La invito però ad esaminare il contenuto del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro e riposi.
buongiorno lavoro in azienda nel settore pulizie e sanificazioni avrei bisogno di alcune info
la reperibilità attiva 24h quante ore di lavoro effettivo posso fare, esmpio se nelle prime 12h ho già fatto 10h lavorative devo continuare a lavorare con il rischio assurdo di fare 20h di lavoro
facendo sanificazione dentro ospedali e nella fattispecie sanificazioni per covid 19
con il rischio della stanchezza psicofisica a volte mi scordi di effettuare tutti i provvedimenti di tutela sanitaria
grazie
Per risponderle dovrebbe scrivere qual è il CCNL applicato.
In più, dovrebbe specificare meglio come si sviluppa il suo turno tra servizio ordinario e reperibilità con i relativi orari
Sono un’Educatrice professionale che svolge lavoro diurno ma, settimanalmente, sono reperibile per una notte dalle 20.00 alle 0.900 del gg dopo a cui si aggiunge il turno in ufficio dalle 9 alle 14 (se di notte non lavoro o lavoro per meno del 50% del mio orario)
La settimana scorsa ho svolto il mio normale turno di lavoro 9-13/14-19 e sono poi subentrata in reperibilità dalle 20.00 momento i cui sono stata attivata per un intervento dalle 20.00 alle 24.30 restando successivamente reperibile fino alle 9.00. Il mio datore di lavoro mi ha imposto di presentarmi in ufficio alle 9.00 per svolgere il mio turno di lavoro perchè non mi spettavano le 11 ore di riposo dal momento che l’intervento in reperibilità viene considerato a partire dalle 22 e perciò è durato meno del 50% del mio lavoro giornaliero. E’ Così? Quante ore devo di fatto lavorare se esco per un intervento notturno in reperibilità per vedermi spettante il mio riposo di 11 ore?
Nel rispondere al quesito, devo fare una premessa.
Nel blog rispondo unicamente ai quesiti che riguardano specificamente i temi trattati (l’articolo riguarda il diritto al risposo nei CCNL della Sanità pubblica); per eventuali altri quesiti, nel rispetto del codice di deontologia forense, valgono necessariamente le indicazioni contenute nel sito sulla consulenza on line.
Posso, comunque, riferirle quanto segue.
La normativa vigente (DLGS n. 66/2003, art. 7) prevede il diritto al riposo consecutivo di 11 ore ogni 24, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (in tal caso le 11 ore nell’arco delle 24 possono essere frazionate)
A determinate condizioni e nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e sicurezza del lavoratore la medesima disciplina normativa ammette delle deroghe mediante la contrattazione collettiva (art. 17).
La questione andrebbe dunque approfondita esaminando i turni e la disciplina contrattuale a Lei applicabile.
Buongiorno, mi chiamo Simona e lavoro presso una cooperativa sociale come Educatrice.
Ad oggi svolgo 36h settimanali con 1 turno infrasettimanale di reperibilità per un servizio di proto intervento.
Se io lavoro dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 poi mi parte la reperibilità e vengo attivata dalle 20 alle 24.30 per un intervento (restando poi reperibile fino alle 9.00 della mattina dopo), è giusto che alle 9.00 del giorno dopo il mio datore esiga che io sia in ufficio per il mio turno 9-14? Non avevo diritto alle 11 ore di riposo compensativo avendo lavorato in reperibilità attiva 4.5h?
Legga la risposta al suo precedente quesito.
Buona sera io svolgo da lunedì a venerdì questo orario 8/12 13.30/17.30 se durante la reperibilità (sabato e domenica) vengo chiamato in entrambi i giorni per 3 ore di lavoro ciascun giorno ho diritto al giorno di riposo?
Certo, il diritto al riposo settimanale è un diritto di rilevanza costituzionale, non è rinunciabile né può essere monetizzato.
La relativa disciplina è contenuta, per la Dirigenza, nell’art. 29 del CCNL 19.12.2019 e, per il Comparto, nell’art. 28 del CCNL 21.05.2018.
Aggiungo, che se anche non vi fosse chiamata avrebbe comunque diritto al giorno riposo compensativo (che avrebbe l’onere di richiedere)
buongiorno e’ lecito fare reperibilita’ di 24ore di domenica, lunedi’ pomeriggio e di nuovo martedi mattina e reperibilita’? non occorre un certo equilibrio cosa che da noi vosto che alcuni dirigenti non esonorati non vogliono fare con soverchieria mollano agli altri.ps parlo di sanita’,. grazie in anticipo.
Il CCNL pretende una distribuzione equilibrata dei turni di reperibilità.
Le potranno essere utili le seguenti informazioni (vedi art. 27 del CCNL 19.12.2019).
Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3 – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali (art. 27, comma 2).
Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi (art. 27, comma 3), con esclusione, quindi, delle reperibilità diurne feriali salvo diversi accordi secondo le modalità previste dal CCNL (art. 6, comma 2).
La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili (art. 27, comma 6).
Avvocato buongiorno, sono un dirigente medico psichiatra, vorrei chiederle se è lecito essere inserito nei turni di pronta disponibilità per unità operative diverse dalla mia, SPDC o CSM, ma afferente allo stesso dipartimento di salute mentale visto che la mia è una unità operativa semplice dipartimentale che non fa assistenza continua, ma solo attività ambulatoriale per pazienti affetti da Alzheimer, quindi non pazienti psichiatrici e giovani. Un ordine di servizio del direttore del dipartimento ha sancito l’inserimento temporaneo nelle PD con parere favorevole da parte del medico responsabile della mia unità. Dopo aver fatto 6 mesi di reperibilità viene fatto un secondo ordine di servizio dove venivo escluso dalla pronta disponibilità anche perchè il mio medico responsabile non ha più espresso parere favorevole in quanto la mia chiamata notturna avrebbe potuto compromettere l’attività ambulatoriale del giorno successivo. Adesso vista l’esigenza vorrebbero revocare quest’ultimo ordine di servizio. Attendo una sua risposta e la ringrazio anticipatamente
Trova la risposta nell’art. 27 comma 2 del CCNL 19.12.2019 che riporto testualmente.
“Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3- in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità”.
Prima di contestare l’eventuale nuovo ordine di servizio, Le suggerisco però di richiedere copia del piano annuale delle emergenze (vedi art. 27, comma 1).
Comparto sanitario,il quesito é questo:
Lavoro tutta la settimana dal lunedì al venerdi 7h e 12 min al giorno assolvendo al mio debito orario di 36 h settimanali….. facendo la pronta disponibilità il venerdi sera dalle 19:30 alle 7:30 del sabato posso fare un’altra pronta disponibilita la domenica mattina partendo dalle 7:30?…posso considerare il giorno di riposo le 24 h che intercorrono dal sabato alle 7:30 alle 7:30 della domenica?
Il riposo settimanale è stabilito dalle disposizioni normative vigenti in tema di orario di lavoro, nella misura di 24 ore, che si sommano alle 11 ore di riposo giornaliero (vedi però le eventuali modalità di compensazione del riposo giornaliero non fruito stabilite dall’art. 27, comma 9 CCNL 21.05.2018).
La norma contrattuale vigente (art. 29 CCNL 21.05.2018) prevede che
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Sarebbe tuttavia importante conoscere se vi sia stata chiamata in servizio o meno durante il turno di pronta disponibilità (la Cassazione configura, infatti – non lo condiviso beninteso – la reperibilità senza chiamata come una sorta di riposo attenuato).
Buongiorno,
Sono un’infermiera di un ospedale pubblico, vorrei sapere se in caso di pronta disponibilità nella fascia oraria 20-08 si possa essere chiamati dal medico di guardia, tramite centralino, un paio di ore prima dell’inizio della reperibilità notturna dicendo al lavoratore di essere a lavoro alle 20 in punto o se suddetta chiamata deve essere effettuata a partire dalle 20. Mi chiedo inoltre, se malauguratamente, dovesse capitare un incidente stradale mentre il dipendente si trova in viaggio verso la sede di lavoro per arrivare alle 20 così come gli è stato detto, rientra in un infortunio?
Grazie
Se il turno di pronta disponibilità è organizzato dalle 20 alle 8, non si può pretendere che Lei sia reperibile/disponibile prima.
Si deve, tuttavia, considerare la situazione specifica, per cui se è già stata preavvisata di una possibile urgenza/emergenza (rispondendo alla comunicazione telefonica) sarebbe oltremodo azzardato negare la propria disponibilità, adducendo quale motivazione l’orario di ricezione della chiamata (cui si è data risposta).
Nella malaugurata ipotesi di incidente ricorrerebbero i presupposti dell’infortunio in itinere.
Le suggerisco di verificare il contenuto del regolamento aziendale in materia di pronta disponibilità.
Buongiorno
Sono un dirigente veterinario assunto presso distretto insulare di Ischia – Procida.
Vivo a Pagani, provincia di Salerno.
In quanto la distanza chilometrica tra la mia residenza e la sede di lavoro si aggira sui 70 km posso essere esonerata dalla reperibilità?
Grazie
Saluti
La distanza dalla residenza anagrafica non può costituire motivo di esonero.
IL CCNL Area Sanità prevede (art. 27) che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dirigente medico e dall’obbligo dello s stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture”.
Il dirigente medico la cui residenza dista significativamente dalla sede di lavoro dovrà quindi organizzarsi per raggiungere lo stabilimento nel tempo così stabilito.
Salve, sono un Tecnico di Radiologia e lavoro per l’ospedale di Olbia.
Possono costringere il personale ad effettuare delle reperibilità c/o un altro ospedale con sede a La Maddalena (entro i 50 KM) classificato come area disagiata?
Grazie e cordiali saluti
Preliminarmente, riporto il testo della norma contrattuale attualmente vigente nella parte di interesse.
Art. 44 CCNL 02.11.2022
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
Sono dunque obbligati a svolgere la reperibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative indicate nel piano delle emergenze, i quali devono essere anche informati circa le modalità attraverso cui quell’obbligo deve essere assolto. Con la precisazione che le Aziende devono (e non semplicemente possono) definire le modalità di cui al comma 1 e i piani delle emergenze.
Il lavoratore assegnato ad un turno di reperibilità ha quindi certamente il diritto di conoscere quale sia la regolamentazione aziendale relativa alle modalità di espletamento del servizio e il contenuto del piano di emergenza. In più, se la pronta disponibilità deve essere prestata in unità operativa/servizio diversa (in questo caso collocata/o in un altro Presidio Ospedaliero) da quella di appartenenza ha anche il diritto/dovere di ricevere le necessarie informazioni sui rischi lavorativi di quell’ambiente di lavoro e l’eventuale formazione e addestramento.
I lavoratori interessati potrebbero, quindi, legittimamente contestare la disposizione di servizio qualora l’Azienda datrice non fornisse tutte le informazioni di cui sopra.
Per valutare se ci siano o meno i presupposti per rifiutare l’eventuale ordine di servizio sarebbe, tuttavia, necessario un approfondimento del caso.
Buongiorno. Sono un medico radiologo che presta attività presso unità di radiologia con turni di reperibilità notturna dalle 20.00 alle 08.00 del giorno successivo.
I turni prevedono attività dalle 08.00 alle 14.00 e dopo la reperibilità notturna il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00.
Se interrompo il riposo di 11 ore venendo chiamato in reperibilità dalle 3 alle 5 ad esempio, posso montare il turno alle 14 oppure le 11 ore devono essere contate nuovamente dalle ore 5 della strimbratura?
Trova la risposta nell’art. 26, comma 4 del CCNL 19.12.2019.
“Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
Se lei venisse chiamato in servizio dalle 3 alle 5, dopo un turno 8-14 peraltro avrebbe già riposato 11 ore (nell’intervallo di 24 ore decorrente dalle 8 alle 8), per cui potrebbe montare in turno alle 14.
Gent.mo Avvocato Doglio,
lavoro come TSRM presso un laboratorio di emodinamica , e vorrei conoscere il suo parere in merito alla liceita’ di poter derogare, tramite ordine di servizio, il limite massimo delle 7 pronte disponibilità stabilite dall’ultimo CCNL.
In attesa di Sua cortese attenzione l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti ed ossequi.
Francesco
L’art. 44, comma 10 del CCNL 02.11.2022 stabilisce che “Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese”.
La norma non indica (come altre disposizioni) un arco temporale di riferimento per valutare la sussistenza della violazione, per cui ritengo che il limite sia esattamente quello segnato dalla norma contrattuale: “non più di 7”.
Detto questo, però, si tratta sempre di verificare se la violazione del “tetto massimo” sia o meno episodica e in relazione alla diversa gravità dell’inadempimento datoriale assumere le necessarie iniziative (preferibilmente con l’assistenza dell’associazione sindacale di appartenenza e/o dell’avvocato di fiducia).