Com’è noto, nell’ordinamento giuridico italiano il diritto al riposo feriale è correlato alla persona ed ha rilevanza costituzionale (art. 36, comma 3 Cost.: il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”).
Tale fondamentale diritto, espressamente riconosciuto anche a livello sovranazionale[1], realizza, infatti, la duplice funzione di garantire al prestatore di lavoro non soltanto il pieno recupero delle proprie energie psicofisiche, logorate nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche la libera esplicazione della personalità e la cura degli interessi familiari, sociali e di relazione.
Rileva, quindi, anche, se non soprattutto, in funzione della qualità della vita, ossia in relazione a tutto ciò che non è quantificabile, ma essenziale, perché rende la vita degna di essere vissuta.
Per citare un’asserzione passata alla storia, “we want bread and roses too”, il diritto ad un tempo retribuito di non lavoro concorre a realizzare una società dove si è più felici, realizzati e liberi.
In questi termini si è sostanzialmente espressa la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 543/1990: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3, garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”.
Secondo un consolidato indirizzo di legittimità (cfr., ad es., Cass., Sez. L., sentenza 29/01/2016 n° 1756; Cass. Sez. L. n. 20836 del 11/9/2013), il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, proprio per il rilievo costituzionale che esso assume.
Coerentemente, la Corte Costituzionale (sentenza n. 95 del 06.05.2016[2]) e la giurisprudenza di legittimità, quest’ultima nelle numerose pronunce in materia di diritto alla monetizzazione delle ferie al momento della cessazione del rapporto (Cass. civ. sez. lav., n. 32807 del 27.11.2023; Cass. civ. sez. L., n. 29113 del 06.10.2022; Cass. civ. sez. lav. n. 13613 del 02.07.2020; Cass. civ., sez. lav. n. 12881 del 26.06.2020; Cass., sez. lav. 26.01.2017 n. 2000, che richiama Cass. S.U. n. 9146/2009), hanno sottolineato quale rilevanza assuma l’obbligo datoriale di pianificare/programmare le ferie del dirigente.
Quando la limitazione del riposo feriale supera la normale tollerabilità, la relativa violazione è fonte di danno non patrimoniale presunto, proprio perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale (cfr., ex multis, Cass. 15.07.2019, n. 18884).
Recentemente, il Tribunale di Cagliari (cfr. sentenza n. 282 del 27.02.2024), applicando tali principi, ha condannato un’Azienda sanitaria a risarcire i danni non patrimoniali subiti da alcuni dirigenti medici in servizio [3].
Il Giudice ha formato il suo convincimento “considerata la non occasionalità della violazione […] e l’entità della stessa […] Come si è rilevato, l’Azienda sanitaria ove lavorano i ricorrenti ha sistematicamente, di fatto, loro impedito il regolare godimento delle ferie annuali, mediante una condotta reiterata da diversi anni in maniera continuativa, come attestato dal consistente numero di giorni di congedo accumulato dai due ricorrenti, i quali, nel corso degli anni, anche successivi al deposito del ricorso, non hanno usufruito di un adeguato ristoro delle proprie energie psicofisiche”.
“Da tale situazione si desume che l’Azienda sanitaria è venuta meno al dovere di garantire la sicurezza dei ricorrenti, sancito dalla regola generale di cui all’art. 2087 c.c., sia sotto il profilo dell’integrità fisica che della personalità morale”.
Nella vicenda, il risarcimento dei danni è stato determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 432 c.p.c., utilizzando quale valore di riferimento una percentuale della retribuzione base giornaliera risultante dalle buste paga prodotte, da moltiplicarsi per i giorni di ferie arretrate.
Avv. Giacomo Doglio
[1] Convenzione OIL 19 giugno 1923, n. 14 (ratificata con L. 20 marzo 1924, n. 580), Convenzione OIL 26 giugno 1957, n. 106 (ratificata con il d.p.r. 23 ottobre 1961, n. 1660), Carta sociale europea adottata nel 1961 e riveduta nel 1996, Convenzione OIL 24 giugno 1970, n. 132 (ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 157), direttiva 1993/104/CE, in seguito confluita nella direttiva 2003/88/CE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata nel novembre del 2000 e adottata nel 2007.
[2] La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. 6.07.2012 n. 95, convertito nella L. n. 135 del 7.08,2012 (con il quale si è stabilito che, nell’ambito del lavoro pubblico, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti e che non si possono corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi), ha ribadito che il divieto di monetizzazione si prefigge di contrastare gli abusi, di “riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parli del rapporto di lavoro senza arrecare pregiudizio al avoratore incolpevole” e di dare, così, concreta attuazione al diritto inderogabile sancito dalla carta Costituzionale e dal diritto dell’Unione. La direttiva 931104/CE, poi confluita nella direttiva 2003188/CE, all’art. 7 prevede, infatti, che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
[3] Il CCNL applicato alla dirigenza sanitaria stabiliva e stabilisce – CCNL 05.12.1996, art. 21, comma 2 e 3, CCNL 19.12.2019, art. 33, commi 2 e 3, CCNL 23.01.2024, art. 32, commi 2 e 3, che in caso di orario di lavoro articolato su 6 gg. al dirigente medico, con un’anzianità di servizio di 3 anni, spettino 32 giorni di ferie (28 in caso di orario articolato su 5 giorni) e che, al fine di garantirne la fruizione nei termini previsti, le Aziende debbano predisporre appositi sistemi di pianificare (CCNL del 19.12.2019, art. 33, comma 15; CCNL 23.01.2024, art. 32, comma 16). Soltanto in caso di “indifferibili esigenze di servizio”, che ne impediscono il godimento entro il 31.12., “le ferie annuali dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo” a quello di maturazione (CCNL 05.12.1996, art. 21, comma 11, CCNL 19.12.2019, art. 33, comma 12, CCNL 23.01.2024, art. 32, comma 13).