Skip to main content

L’articolo 15, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo attualmente vigente – in vigore dal 27.09.2000 – stabilisce che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5[1], al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.”

Tale norma, specie se confrontata con l’originaria formulazione (“In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche’ incarichi di direzione di strutture semplici”), consente di affermare la sussistenza di un vero e proprio diritto al conferimento delle funzioni di natura professionale quando il dirigente abbia maturato cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e superato positivamente la procedura di verifica e valutazione compiuta dall’organismo istituzionalmente preposto.

Deriva da quanto precede che quelle funzioni devono e non possono essere attribuite, interpretazione suffragata dal fatto che per gli incarichi di struttura semplice la norma precisa, invece, che essi possono essere attribuiti.

L’anzidetta disposizione delinea, infatti, un chiaro percorso di progressione di carriera connesso con l’incremento delle conoscenze e delle competenze tecniche che il dirigente medico deve dimostrare di avere acquisito nei primi cinque anni, e che devono trovare puntuale riscontro nelle valutazioni formulate annualmente dal nucleo di valutazione e, al termine dell’incarico, dal collegio tecnico.

Il positivo superamento della verifica comporta, dunque, per il dirigente medico, oltre al diritto all’adeguamento dell’indennità di esclusività e alla corresponsione della retribuzione di posizione minima unificata, anche il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale tra quelli ricompresi alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 del CCNL 1998-2001[2] (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo”).

In questo stesso senso, l’art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL 3.11.2005, predisposto dalle parti sociali successivamente all’entrata in vigore dell’attuale formulazione dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. cit., prevede che “L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: b)  per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio: –  la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici; –  l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore; l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore; la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio”.

L’interpretazione proposta riesce ancor più rafforzata ove si consideri che l’anzidetta disposizione contrattuale sostituiva (cfr., in particolare, l’art. 28 comma, 4[3]) l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000 che, al secondo comma, prevedeva la mera possibilità di conferire l’incarico (“L’esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può comportare l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”).

I sopraindicati dati normativi, di per sé chiari nel loro tenore letterale (soprattutto alla luce della modifica dell’art. 15, comma 4, DLgs. 502/1992 ad opera dell’art. 8, DLgs. 254/2000), sono evidentemente destinati a superare, di fatto abrogandolo (“lex posterior derogat priori”), l’art. 28, comma 3, CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV, secondo cui “(comma 3) “Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c)”.

Coerenti con il “progetto” di valorizzazione delle professionalità, fatto proprio dall’art. 15 comma 4 del D.Lgs. 502 cit. sono, del resto, le definizioni di struttura/incarico cui ai commi 3[4], 7[5], 8[6] e 9[7] dell’articolo 27 del CCNL 1998-2001.

In questo stesso senso, poi, l’art. 6, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 (precisa che “Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

In ogni caso, anche ipotizzando, per assurdo, la sopravvivenza della norma contrattuale meno recente, per evitare un contrasto tra norme di pari rango, sarebbe necessario ricorrere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Come è noto l’art. 35 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”, con ciò volendo significare che le amministrazioni pubbliche devono adeguare l’organizzazione e disciplinare il rapporto di lavoro all’esigenza di valorizzazione delle professionalità chiamate a garantire il funzionamento dei servizi.

Non sorprende che l’ARAN e le aziende sanitarie non concordino sull’interpretazione delle norme qui suggerita.

Avv. Giacomo Doglio

[1] comma 5:I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita’ definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche’ a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attivita’ professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita’ definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita’ e la qualita’ delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

[2] Con conseguente diritto ad una ulteriore maggiorazione della retribuzione di posizione.

[3] “Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000”.

[4] Definizione di struttura

Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie (CCNL 1998-2001, articolo 27, comma 3).

[5] Definizione di struttura semplice

Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3
(CCNL 1998-2001, articolo 27, comma 7).

[6] Definizione di incarico di alta specializzazione

Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento (CCNL 1998-2001, articolo 27, comma 8).

[7] Definizione di incarico professionale

Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza (CCNL 1998-2001, articolo 27, comma 9).

193 Comments

  • Bassam abu Takieh ha detto:

    il caso mio è che l’amministrazione( ordine di servizio) pretende di attribuirmi un incarico incompleto che non si potrebbe chiamare dirigenziale , ma se non ottempero mi fa procedimento disciplinare : solo lettura dell’esame per la tubercolosi, ma disinteressandosi del resto del lavoro medico obbligatorio da fare relativo a certificazione e notifica e prescrizioni condizionando anche il modulo di certificato ( rifiuta l’aggiunta di altri dati al certificato che deve essere firmato da me)…….A mio parere il certificato sarà certificato compiacente e non autentico

    • admin ha detto:

      Per potermi esprime compiutamente avrei necessità di esaminare l’ordine di servizio. In ogni caso, prima di valutare la possibilità di rifiutarsi (cosa astrattamente possibile qualora le sue mansioni si risolvano, in prevalenza, in attività estranee all’area dirigenziale medica), sarebbe opportuno contestare formalmente la tipologia di incarico spiegandone le ragioni.

  • Lorenzo ha detto:

    La mia Azienda ospedaliera pur riconoscendo e beneficiando del mio profilo professionale, non vuole riconoscermi un avanzamento di posizione ( a DAS attualmente DES) adducendo una carenza di budget . Il punto è che potrebbe essere attribuito a colleghi con curriculum evidentemente meno importante del mio . Vi sono le Condizioni per una vertenza?

    • admin ha detto:

      Ho scritto in posta privata per avere maggiori ragguagli.

    • Astrid Farina ha detto:

      SALVE, PER QUANTO RIGUARDA GLI INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN STRUTTURA CONSULTO RISALE DI PRIMO LIVELLO, IL DIRIGENTE INCARICATO HA ANCHE L’OBBLIGO MEDICO LEAGALE DI CONTROFIRMARE O CARICARSI DI REFERTI DI ALTRI COLLEGHI?

      • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

        Assolutamente no

        • Demetrio ha detto:

          I 5 anni di anzianità sono da calcolarsi se esclusivamente svolti con incarico a tempo indeterminato presso strutture pubbliche o si possono computare anche gli anni di servizio svolto presso privati convenzionati in regime di libera professione con incarico di dirigenza medica?

          • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

            Si possono considerare soltanto gli anni di servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato prestati, senza soluzione di continuità (con la precisazione che non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali in caso di contratti a tempo determinato – cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 74440 del 28.03.2018), in qualità di dirigente del Servizio Sanitario Nazionale anche in aziende ed enti diversi del Comparto.

            La norma contrattuale, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, esclude che possano computarsi gli anni di servizio prestati presso privati convenzionati o comunque con contratti di lavoro diversi rispetto a quelli sopraindicati.

  • Lorena ha detto:

    Buongiorno, circa 2 aa fa ho fatto una mobilita’ volontaria presso un altra Azienda Ospedaliera dove non mi viene tuttora riconosciuta l alta professionalita’ ottenuta al compimento dei 5 anni lavorativi, e’una prassi corretta?grazie

    • admin ha detto:

      A mio avviso no, perché dalla norma contrattuale si evince che, dopo la valutazione positiva, l’incarico debba essere attribuito. Ma vi sono pareri discordi e un contenzioso in corso in diversi Tribunali.

  • Domenico Apruzzese ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se il riconoscimento dell’alta professionalità comporti anche l’impegno come facente funzione di primario, in caso di assenza per ferie o malattia.
    Grazie

    • admin ha detto:

      La sostituzione (disciplinata dall’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000) è affidata dall’azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
      a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
      b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.

      Occorre quindi comunque un atto formale di nomina.

  • Annarita ha detto:

    Buongiorno, ho una domanda da porre io nel 2010 ho avuto un contratto a tempo determinato per circa 4 mesi (sostituivo una gravidanza) dopo da agosto 2010 al15 gennaio 2016 ho firmato un contratto di collaborazione continuativa presso altro ospedale (e per5 anni), dal 16 gennaio 2016 ho un contratto a tempo indeterminato(presso altro ospedale) Potrei avere io un incarico professionale? Il mio responsabile e la direzione vorrebbero darmi un IP1 (ma non capisco se possibile) grazie

    • admin ha detto:

      Devo dare per scontato, diversamente mi corregga, che si stia riferendo ad uno degli incarichi conferibili al dirigente con anzianità di servizio dopo il quinquennio e valutazione positiva (questo è infatti il tema dell’articolo) e, posta questa premessa, le rispondo.

      Come può evincersi dalla sottostante disposizione

      CCNL 06.08.2000 – Art. 12 – Disposizioni particolari
      […] 3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art. 4, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto; b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5 l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.

      nel suo caso, l’ostacolo al conferimento di uno degli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, potrebbe essere costituito dalla tipologia del contratto intercorso tra agosto 2010 e gennaio 2016.

      Ma se la valutazione quinquennale è stata effettuata (cosa che non ha specificato) con esito positivo non vedo difficoltà.

      • Sara ha detto:

        Vorrei chiedere un consiglio: io ho lavorato per un periodo continuativo di 12 anni con contratto a tempo indeterminato presso “ente di ricerca” (codice 9 di classificazione delle strutture ospedaliere) e da 3 anni a tempo indeterminato presso ASL, che mi nega l’incarico e l’indennità di esclusività dei 15 anni! È possibile??

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Mi manca un passaggio.

          Non conosco infatti le modalità attraverso cui è stata assunta in ASL (concorso o mobilità?).

          Spero possano esserle utili queste osservazioni già proposte per un caso analogo al suo.

          Il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 13.07.2016 non include tra le amministrazioni del comparto sanità, cui possono estendersi le norme contrattuali vigenti (cfr. art. 1, comma 1 del CCNL 19.12.2019) per il personale sanitario, anche dirigenziale, gli enti e/o istituti diversi rispetto a quelli espressamente indicati nella norma (cfr. art. 7 comma 5 che richiama l’art. 6).

          Le norme contrattuali vigenti non consentirebbero, quindi, di considerare l’anzianità di servizio maturata presso l’ente “classificato” presso cui ha svolto la sua attività.

          Si potrebbe eventualmente approfondire la questione qualora, a suo tempo, Lei fosse stata assunta dall’ente di ricerca mediante una procedura concorsuale.

          Segnalo, infatti, che l’art. 18 della L. n. 172 del 04.12.2017 (di conversione del “decreto fiscale 2017”), al comma 2 bis introduce una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – sull’applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

          Questo il testo della norma: “L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilita’ dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.

          Tale intervento ha inteso chiarire, dunque, che nell’ambito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale rientrino anche i dipendenti degli enti e istituti cosiddetti classificati che siano stati assunti mediante procedura concorsuale.

          Considerato che la mobilità comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e non la sua novazione (ossia l’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale) non vedo allora perché non si possa considerare l’anzianità di servizio già maturata.

          Ma se così fosse, applicando il medesimo ragionamento, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che in caso di mobilità si possa considerare l’anzianità di servizio maturata e negare invece lo stesso trattamento in caso di accesso mediante procedura concorsuale.

          Si tratta, come dicevo, soltanto di un’ipotesi, da approfondire e studiare, per cui valuti se affidare l’incarico ad un avvocato di sua fiducia che potrà esprimere un parere definitivo.

  • Annarita ha detto:

    Mi riferivo all’incarico professionale conferibile ad un dirigente medico con anzianità di servizio dopo il quinquennio e valutazione positiva! Poiché vorrebbero conferirmi un’alta professionalità nella mia disciplina, alcuni colleghi sostengono che poiché per 5 anni ho avuto una forma contrattuale atipica non è giusto! Però io è dal 2009 che sono dedicata alla senologia ed alla interventistica radiologica senologica sempre nello stesso ospedale, e ho avuto valutazione positiva! Ecco il mio dubbio era capire se contavano gli anni di esperienza o solo ed esclusivamente le forme contrattuali, il che sarebbe triste! Grazie mille

    • admin ha detto:

      Come ho scritto nella precedente risposta nel suo caso, l’ostacolo al conferimento di uno degli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, poteva essere costituito proprio dalla tipologia del contratto intercorso tra agosto 2010 e gennaio 2016.

      Ma se la valutazione quinquennale è stata effettuata con esito positivo e il datore di lavoro è pronto a conferire l’incarico non vedo difficoltà.

      Anche perché, mi corregga se sbaglio, indipendentemente dalla forma contrattuale, magari le modalità di prestazione lavorativa sono sempre state le stesse.
      In tal caso, se per ipotesi le negassero l’incarico avrebbe titolo per contestare (quanto meno a fini risarcitori) che l’impedimento è determinato proprio dalla scelta di una forma contrattuale difforme rispetto a quella l’azienda avrebbe dovuto adottare…

      Ma, ripeto, allo stato non mi porrei il problema, visto che da quello che scrive l’azienda è orientata a conferirle l’incarico professionale.

  • Arash Sadighi ha detto:

    Buonasera
    Ho compiuto cinque anni di anzianità nel marzo 2010, e dopo aver chiesto innumerevoli volte finalmente nel 2014 mi hanno fatto la verifica, che ho superato con l’esito positivo. Tuttavia non mi hanno mai attribuito un incarico professionale. Nemmeno quello di base.
    Posso fare qualcosa al riguardo?
    Grazie

    • admin ha detto:

      Sul punto c’è giurisprudenza discorde.
      Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Cagliari, pur accogliendo la domanda di alcuni dirigenti medici che contestavano il mancato adeguamento dell’indennità di esclusività nel periodo 2012-2014, ha contestualmente negato l’esistenza di un diritto al conferimento dell’incarico, ritenendo che un’azienda sanitaria possa discrezionalmente attribuirlo o meno.
      Personalmente non sono d’accordo per le ragioni che potrà leggere nel mio articolo sulla questione e suggerirò agli interessati di proporre appello.

  • Umberto ha detto:

    Buongiorno, vorrei chiederle se i 5 anni di anzianità per accedere ad incarichi di unità semplice e alta specialità devono essere maturati tutti nel pubblico o valgono anche gli anni in ospedali privati convenzionati.
    Mi sembra di aver capito cercando in rete che se il privato convenzionato è un IRCCS o un ospedale universitario gli anni di anzianità hanno stesso valore del pubblico.

    Grazie mille.

    • admin ha detto:

      L’art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL 8.6.2000 stabilisce che per anzianità complessiva, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 2 (computo dell’esperienza professionale utile ai fini del compimento del quinquennio di attività), si deve intendere quella maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità, anche se in aziende ed enti diversi del comparto.

      Diversamente, però, l’art. 12, comma 3, lett. b) del CCNL dell’8.6.2000 II biennio economico della dirigenza medica e veterinaria (modificato dall’art. 24, comma 12 del CCNL del 3.11.2005), ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo CCNL dedicato alla regolamentazione del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività, stabilisce che per “esperienza professionale” si deve intendere l’anzianità complessiva richiesta dalla norma, in qualità di dirigente, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in aziende del comparto del SSN senza soluzione di continuità (si veda in proposito l’art.1 del CCNL di interpretazione autentica del 12.7.2002).

      La terminologia utilizzata delle disposizioni contrattuali, relative sia all’equiparazione sia alla fascia superiore dell’indennità di esclusività, parrebbe riferirle esclusivamente ai dirigenti che hanno instaurato un rapporto di lavoro pubblico, senza soluzione di continuità nella dirigenza del SSN, anche in enti diversi, purché tutti appartenenti al comparto sanità.

      Pertanto, le aziende e gli enti del comparto sanità sono solo quelli indicati nel Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione vigente ed è a questi che occorre fare riferimento.

      Le segnalo ad esempio che il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 novembre 2012, ha negato che ai fini del computo dell’esperienza maturata da un medico possa tenersi conto dell’attività svolta con rapporto di lavoro esclusivo senza soluzione di continuità presso gl IRCSS privati /Ospedali classificati, sul presupposto che il CCNL dell’Area della Dirigenza medica, nonostante la sostanziale equiparazione legislativa tra ospedali privati e aziende ospedaliere pubbliche – abbia espressamente stabilito che ai fini dell’irrogazione dell’indennità debba essere considerata esclusivamente l’esperienza maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto, con l’esclusione, quindi, di quella maturata presso gli IRCSSPrivati/Ospedali classificati (n.d.r. diversamente qualora si trattasse di IRCSS pubblici ovviamente).

      La stessa Corte di Cassazione (cfr, sentenza n. 6015/2015), sia pure con riferimento ad un caso diverso (la richiesta era stata presentata da medici che chiedevano di computare anche un precedente periodo di lavoro in regime di convenzione) ha affermato il principio che il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dell’esperienza professionale nell’ambito dell’attività prestata nel SSN, reca una previsione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva.

  • giorgio caviello ha detto:

    ho un contratto di alta professionalità, quando chiedo un corso all’ufficio formazione è necessaria l’autorizzazione del diretto di struttura?

    • admin ha detto:

      Innanzitutto verificherei se nella sua azienda è stato adottato un regolamento specifico per la formazione e l’aggiornamento professionale.

      Dalle norme contrattuali si ricava che l’attività di formazione/aggiornamento debba essere autorizzata.

      In particolare, il comma 4 dell’art. 14 del CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede che “Tale riserva (n.d.r. la riserva di 4 ore di aggiornamento professionale) va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza”.

      Da ciò deriva, che per poter partecipare ad un corso, si dovrà preventivamente chiedere l’autorizzazione all’amministrazione con la presentazione di un’adeguata certificazione che attesti la inerenza del corso all’area e alla disciplina di appartenenza, lo svolgimento non differibile (e quindi necessariamente coincidente con l’orario di lavoro), la durata.

      Considerato che il responsabile della struttura di appartenenza è il titolare del potere di gestione/organizzazione delle risorse assegnate, sono dell’avviso che la sua autorizzazione sia necessaria.

      Resta evidentemente salva la possibilità di contestare un eventuale diniego.

  • Beatrice Moro ha detto:

    Le chiedo cortesemente un consiglio.
    Ho lavorato come medico dipendente a tempo indeterminato in un ospedale per 15 aa. Mi sono dimessa e ho fatto il medico specialista ambulatoriale all’interno di un ospedale per 2 aa. Successivamente ho chiesto il reintegro nella azienda dove lavoravo all’inizio e sono stata riassunta con stipendio base.
    Le chiedo: l’incarico di alta professionalità si può ottenere lo stesso oppure bisogna aspettare 5 aa di anzianita’?
    La ringrazio fin d’ora per la sua disponibilità

    • admin ha detto:

      Nel suo caso, l’azienda di appartenenza può decidere discrezionalmente se concederle o meno un incarico dirigenziale che tenga conto dell’anzianità professionale maturata e delle valutazioni riportate nel precedente periodo lavorativo.

      Questa la norma di riferimento in cui trova la risposta al quesito.

      CCNL 10 febbraio 2004 ARTICOLO 21 Ricostituzione del rapporto di lavoro

      1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.

      2. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

      3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda può conferire un incarico ai sensi dell’ art. 27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.

  • Riccardo ha detto:

    Buongiorno e grazie per questo spazio innanzitutto.
    Sono stato assunto come dirigente medico nel Marzo 2009 (dapprima con un contratto a tempo determinato e dopo 2 anni ho vinto un concorso pubblico per la stessa posizione, con continuità). Nel 2015 mi è stata riconosciuta l’anzianità di servizio di 5 anni dopo valutazione positiva e mi è stato attribuito un incarico di fascia C, in scadenza a Dicembre 2018. Le mie domande sono:
    1) per il periodo antecedente al 2015 non ho avuto incarichi nemmeno di fascia D… è giusto così o posso appellarmi per chiedere un eventuale risarcimento economico?
    2) a seguito di valutazione positiva, vorrei chiedere, vista la mia posizione particolare di medico di pronto soccorso pediatrico con curriculum ecc, un avanzamento dell’incarico a B2 (struttura semplice) o quantomeno a alta specializzazione (C1, ?). Cosa succede se il mio Direttore di S. Complessa non è d’accordo? Ci sono possibilità di “scavalcarlo” ?
    Grazie mille

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno,
      per risponderle avrei necessità di esaminare il regolamento sul conferimento/revoca incarichi e sulla graduazione delle funzioni adottato dalla sua azienda.
      Saluti
      GD

  • Loredana Di Filippo ha detto:

    Buonasera,
    sono un medico con anzianità superiore a 5 anni e vorrei sapere :
    – il conferimento di un incarico di alta specializzazione in una UOSVD con sede in un ospedale deve esser svolto nello stesso ospedale o anche in un altro ospedale ubicato in città diversa ma appartenente sempre alla stessa Azienda ospedaliera?
    – si può assegnare l’incarico a medico diverso da quello proposto dal responsabile?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Innanzitutto, le suggerisco di esaminare il regolamento vigente nella sua azienda in tema di affidamento/revoca degli incarichi dirigenziali.

      Per il resto (con la precisazione che ignoro cosa preveda al riguardo il regolamento di cui sopra), posso dirle:

      1. L’incarico dovrebbe essere svolto nella struttura di appartenenza (la cui articolazione tuttavia non conosco), come si evince dal comma 8 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, che al riguardo precisa: “Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento).

      2. Il responsabile della struttura propone ma è poi l’azienda a scegliere con atto motivato.

  • ALESSIA CALEO ha detto:

    Buongiorno, sono un medico specialista ambulatoriale con incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali da 8 anni in servizio presso azienda ospedaliera universitaria con espletamento di funzioni dirigenziali pienamente equiparate agli altri dirigenti medici strutturati. In particolare sono responsabile di ambulatorio di citopatologia tiroidea da più di 5 anni. Recentemente la direzione mi ha negato il conferimento dell’incarico di alta specializzazione IAS proprio appellandonsi al mio contratto di specialista ambulatoriale. Posso oppormi in qualche modo?
    grazie
    Dott. A CALEO

  • carlo tognato ha detto:

    buongiorno, per la terza volta consecutiva mi è stato conferito un incarico professional generico, di fascia C o D, che non comporta alcun miglioramento economico, con pressanti richieste di sottoscrizione di appendice al relativo contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica sottoscritto in data 8.06.2000. le altre due volte ho firmato controvoglia, questa volta non intendo firmare perchè oltretutto vi sono clausole peggiorative (ad esempio cambio di sede di lavoro con licenziamento in caso di rifiuto). Posso rifiutare l incarico anche perchè mi spetterebbe una alta specialità (anzianità superiore a 15 anni) o devo comunque sottoscrivere l appendice al contratto individuale di lavoro? cordiali saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Per risponderle puntualmente avrei necessità di esaminare il regolamento relativo al conferimento degli incarichi adottato dall’azienda di appartenenza e la proposta di modifica contrattuale cui fa riferimento.

      Relativamente alla sussistenza o meno di un diritto al conferimento di un incarico di alta specialità al maturare del requisito di anzianità contrattualmente previsto, in esito alla verifica compita positivamente dal collegio tecnico, devo dirle che la giurisprudenza di merito è divisa sul punto, nel senso che alcuni Tribunali ritengono che l’attribuzione dell’incarico non costituisca un diritto del dirigente medico, ma rientri nella discrezionalità dell’azienda (Le anticipo subito, e l’ho scritto, che sono di diverso avviso).

      Le sconsiglio, specie di fronte alla paventata “minaccia” di licenziamento, di rifiutare l’assegnazione del nuovo incarico, ma di contestare formalmente la proposta di modifica contrattuale, rappresentando le ragioni di obiezione ma allo stesso tempo la disponibilità a svolgere il nuovo incarico in ragione della disposizione impartita dal datore di lavoro, il tutto con riserva di agire per la migliore tutela dei suoi diritti.

      Come anticipato, però, sarebbe però opportuno un approfondimento, che, alla luce del contenuto della sua nota, Le consiglio di compiere con un legale di fiducia.

      • Marco Padovano ha detto:

        Buongiorno, sono un dirigente medico attualmente in servizio (da circa 5 anni) a tempo determinato presso la ASL FG.
        In precedenza ho effettuato con esito positivo la verifica quinquennale presso altra azienda del SSN dove sono di ruolo e in aspettativa senza assegni.
        Recentemente l’azienda per la quale lavoro a t.d. ha stipulato un accordo con il sindacato per l’avanzamento nella tipologia di incarico “c”, deliberatamente includendo solo il personale dell’Azienda con contratto a tempo indeterminato. Essendo stato escluso, cortesemente le chiedo il suo punto di vista

  • Orazio ha detto:

    Buonasera sono un dirigente medico di ruolo dal 19.3.2018 ma che il 26.08.2019 avrà compiuto 5 anni di anzianità di servizio ( tempo determinato senza interruzione ).
    La mia azienda non vuole riconoscermi la posizione variabile aziendale così come incarico di media-elevata professionalità perché sostiene che mi spetti solo dopo 5 anni di anzianità di ruolo, quindi dal marzo 2023.
    In attesa di risposta porgo cordiali saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’anzianità di servizio di 5 anni (che include anche i periodi di lavoro a tempo determinato anche con brevi intervalli), dopo la valutazione positiva del collegio tecnico, rileva sia al fine dell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività che per il conferimento di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici.

      Ignoro, però, cosa preveda il regolamento aziendale (conferimento incarichi/graduazione funzioni) sul punto e La invito a consultarlo al fine di verificare se si possa configurare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato.

  • Jean ha detto:

    Buongiorno gentile Avvocato, dopo oltre 10 anni di servizio con ottenimento di incarico di alta specializzazione presso ASL “A” ho richiesto ed ottenuto, per motivi familiari, trasferimento per moblità volontaria ad una ASL “B”.
    Ma nella nuova realtà, oltre ad avere trovato condizioni di lavoro insoddisfacenti, dopo 5 mesi non mi è stato ancora attribuito un incarico dirigenziale e pertanto la mia quota salariale di posizione ha perso la più cospicua componente variabile.
    La mia intenzione è di intervenire tramite l’appoggio sindacale ma, oltre a questo, vorrei cortesemente sapere se ho qualche diritto per potere richiedere (sono a 5 mesi dal mio trasferimento) alla mia vecchia ASL “A” il come back home senza avvisi di mobilità, concorsi o altre vie, considerando che mai riceverò un eventuale nulla osta dalla mia azienda attuale.
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Mi spiace per la situazione, ma purtroppo il “come back home” è impossibile se non c’è il nulla osta dell’azienda di appartenenza (oltre che la disponibilità dell’azienda di destinazione), tanto più in assenza di una procedura di mobilità.

      Quanto al mancato conferimento dell’incarico, la giurisprudenza di merito dibatte sulla sussistenza o meno di un diritto del lavoratore (mi sono già espresso sul punto in un articolo che potrà leggere nella sezione “blog” del sito).

      La invito ad informarsi sull’esistenza di una una normativa regolamentare aziendale in materia di incarichi (conferimento/graduazione) che potrebbe offrire degli spunti di interesse.

  • LUCIA ha detto:

    Buongiorno, sono un funzionario di una Azienda ospedaliero-universitaria, il quesito che le pongo è questo: Un dirigente medico universitario è stato conferito all’assistenza per oltre 15 anni presso un IRCCS e questo fino al 2017, nel 2019 l’Università dove è giuridicamente dipendente come associato ha proposto il conferimento presso la mia Azienda con un incarico di programma di attività, equivalente ad una struttura complessa. E’ possibile questo incarico se il dirigente medico universitario per due anni ha sospeso il conferimento all’assistenza? inoltre, l’indennità di esclusività prevista dall’art. 5 del CCNL 8.6.2000 vista l’interruzione, l’ha persa? Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Per risponderle avrei necessità di alcuni chiarimenti:
      1) Conferito all’assistenza presso un IRCSS con quale provvedimento?
      2) Dal 2017 al 2019 invece, quale incarico?
      3) Quale specifico incarico è stato attribuito nel 2019 (“praticamente equivalente ad una struttura complessa” non è affatto chiaro), C’è stata una selezione? Nel caso quali erano i requisiti?

      Per il resto, l’indennità di esclusività compete ai medici universitari che svolgono attività assistenziale presso il SSR purché ricorra una serie di condizioni: 1. deve essere intervenuto “il convenzionamento delle strutture alle quali i medici risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli artt. 39, L. n. 833/1978 e 102, co.1, DPR n. 382/1980) la correlazione del docente universitario al quadro dell’organico e dell’attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia”; 2. il medico universitario deve aver optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo; 3. “l’indennità dev’essere corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina stabilite con i CCNL della dirigenza medica, in base alla equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale; 4. i docenti universitari in attività assistenziale esclusiva non possono comunque godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente medico cui siano stati equiparati” (sul punto, v. Cons. Stato, VI, sez. nn. 2232 e 7298 del 2010).

  • Margherita ha detto:

    Buonasera,
    Sono stata dipendente pubblico dal 2010 al 2018, nel 2015 mi è stato conferito un incarico di alta specialità. Da gennaio 2019 dopo vincita di concorso mi sono trasferita presso ospedale equiparato in continuità di servizio, dopo dimissioni (non mi è stata concessa aspettativa). Non trovandomi bene ho partecipato ad un concorso presso la mia vecchia ulss, che ho vinto. Se volessi tornare avrei diritto al riconoscimento dell’incarico di alta specialità che avevo prima, al superamento del periodo di prova o il mio primario potrebbe riconoscerlo da subito?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Se il suo nuovo contratto è assoggettato al periodo di prova ritengo che l’eventuale riconoscimento dell’incarico non possa che essere condizionato al suo superamento.

  • Lorenzo P. ha detto:

    Dopo 5 anni oltre alla nuova posizione di indennita’ non mi viene riconosciuta la responsabilita’ di struttura semplice, ne’ l’alta specialita’, ma addirittura un P5 come gli altri colleghi che hanno mansioni con minor competenze specialistiche e minori responsabilita’. La scusa e’ la carenza di risorse economiche. Ho gli estremi per fare una causa contro il mio direttore?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il tema del diritto al conferimento dell’incarico dopo il superamento, con esito positivo, della valutazione quinquennale è discusso.

      Purtroppo, parte significativa della giurisprudenza propende per ritenere discrezionale il relativo conferimento (personalmente non condivido, ma tant’è), nel senso che il datore di lavoro non abbia alcun obbligo al riguardo.

      In ogni caso, non conosco cosa prevede il regolamento adottato dalla sua azienda e non ho alcun elemento per verificare se possa porsi un problema di mancata valorizzazione della professionalità (escluderei ovviamente che possa configurarsi, almeno in base a quello che Lei scrive, un caso di mobbing che presuppone ben altro).

      La questione sarebbe certamente da approfondire.

  • marco ha detto:

    Buonasera,
    sono un dirigente medico prima a tempo determinato dal marzo 2015 poi a tempo indeterminato dal marzo 2017, in precedenza sono stato “titolare di borsa di studio” ricavata da un fondo economico del direttore generale con cedolino mensile e firma di contratto di incarico dal marzo 2011 al marzo 2015 rinnovato varie volte senza soluzione di continuità. In questi quattro anni (2011-2015) svolgevo la stessa mansione che ho svolto poi durante il tempo determinato prima ed indeterminato poi con presenze certificate dal responsabile di struttura e da registri operatori ed ambulatoriali presso la stessa Ulss. La mia domanda è: si possono riconoscere in qualche modo quei quattro anni (2011-2015) ai fini della maturazione dei 5 anni di anzianità e quindi dell’eventuale conferimento di incarico di alta specializzazione e/o struttura semplice?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Purtroppo no, perché il CCNL vigente include soltanto i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato o indeterminato svolti senza soluzione di continuità.
      Se nel periodo 2011-2015 l’attività lavorativa aveva sostanzialmente le medesime caratteristiche di quella svolta successivamente (soggezione di fatto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro), potrebbe certamente pretendere le relative differenze retributive ed eventualmente i danni. La questione merita di essere approfondita con un legale di sua fiducia.

  • orazio filieri ha detto:

    se un medico dopo essere stato assunto nella disciplina di medicina cioè in una struttura complessa di medicina e dopo 5 anni le viene attribuita una struttura semplice in pneumologia (essendo specialista in pneumologia) rimanendo sempre nella struttura complessa di medicina può partecipare ad un concorso per primario in pneumologia avendo maturato 7 anni nella sua struttura semplice e pur non avendo mai lavorato in una struttura complessa di pneumologia?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      I requisiti previsti dall’art. 5 del DPR n. 484/1997 non mi paiono ostativi.

      Art. 5 – Requisiti

      1. L’accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e’ riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
      a) iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
      b) anzianita’ di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita’ di servizio di dieci anni nella disciplina;
      c) curriculum ai sensi dell’articolo 8 in cui sia documentata una specifica attivita’ professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6;
      d) attestato di formazione manageriale.
      2. La specializzazione e’ comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
      3. L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuato dalla Commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      4. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

  • Marina ha detto:

    Buongiorno, il conferimento di incarico alta/eccellente specializzazione al compimento dei 5 anni di servizio e a seguito di valutazione positiva vale per tutta la dirigenza ? anche Biologi Chimici o Farmacisti?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Vale certamente anche per l’Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa.
      Come ho già scritto, però, il tema controverso riguarda l’esistenza o meno di un diritto al conferimento dell’incarico.

  • Maria Caldarola ha detto:

    Buonasera
    sono un dirigente medico titolare di incarco dirigenziale di alta professionalità di fascia econoca 3E.
    Cosa vuol dire? E’ un incarico di alta specialità o no?
    Grazie
    Maria C

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Buongiorno,

      Le consiglio di prendere visione del relativo regolamento aziendale (conferimento / graduazione incarichi) che dovrebbe specificarne la tipologia.

      I siti istituzionali delle aziende sanitarie normalmente dedicano una specifica sezione anche agli atti aziendali che interessano il personale.

      Alta professionalità parrebbe un sinonimo di “alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo” cui fanno riferimento le disposizioni legislative e contrattuali in tema di incarichi al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva.

  • Angelo ha detto:

    Volevo porvi la mia situazione. Da Novembre 2013 a giugno 2018 incarico a t.d. in medicina trasfusionale, da luglio 2018 di ruolo in medicina trasfusionale, da luglio 2019 mobilità presso igiene pubblica. Valutazioni tutte positive. In possesso di specializzazione in igiene (368/99 4 anni), master in management sanitario e corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa. A quale tipi di incarichi posso accedere? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Dovrebbe specificare se è stato sottoposto alla valutazione del collegio tecnico e, nel caso, se la valutazione è stata positiva.

  • Angelo ha detto:

    Si. Ho sempre avuto valutazioni positive.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La valutazione cui mi riferisco è quella da compiersi dopo i 5 anni di anzianità in esito alla quale il dirigente medico matura i diritti previsti dalla disciplina contrattuale in materia.

  • Angelo ha detto:

    Ho fatto richiesta di valutazione il 2 settembre di quest’anno. Non ho ancora notizie sull’esito. Se sarà positivo a quale tipo di incarico potrò ambire?
    Grazie anticipatamente.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL Area Dirigenza del 03.11.2005, prevede, oltre all’adeguamento dell’indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale, che “L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: ….b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno […]:

      – la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;

      Le aziende sanitarie dovrebbero dotarsi di un apposito regolamento relativo all’attribuzione degli incarichi per cui Le suggerisco di verificare presso quella di sua appartenenza.

      Ciò posto, in generale, il tema della spettanza o meno di un diritto all’incarico è discusso in dottrina e giurisprudenza (il mio parere positivo potrà leggerlo sul blog).

      Diverse sentenze riconoscono l’esistenza di siffatto diritto ma l’orientamento non è univoco.

  • Marco Ricci ha detto:

    Buonasera,
    Gentile avvocato,
    Sono dirigente medico con 5 anni di anzianità, ho superato la valutazione del direttore e del collegio tecnico e la mia retribuzione è stata adeguata con il corretto aumento dell’indennità di esclusività tuttavia manca totalmente la voce relativa alla retribuzione di posizione unificata.
    Posso pretenderla?
    Ringrazio cordialmente

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL Area Dirigenza del 03.11.2005, prevede che “L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: ….b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno […]:
      – la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
      – l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore; l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
      – la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale

      La retribuzione di posizione minima unificata annuale ammonta attualmente ex art. 5 CCNL 06.05.2010 ad € 3.330,73, pari a 277,56 mensili per 13 mensilità, con la precisazione che in caso di conferimento dell’incarico, la retribuzione di posizione ammonta invece a € 4.458,99, pari a 371,58 mensili.

      A mio avviso ha il diritto di pretenderla.

  • GIUSY PAGANO MARIANO ha detto:

    Gentile avvocato,
    Buongiorno avvocato. Sono dirigente medico con 5 anni di anzianità, ho superato la valutazione del direttore e del collegio tecnico e la mia retribuzione è stata adeguata con il corretto aumento dell’indennità di esclusività. E’ stata fatta richiesta di incarico di alta specializzazione nel marzo u.s. ma non ho ricevuto alcuna risposta, nonostante siano stati dati incarichi ad altri dirigenti di altre Unità operative. Cosa posso fare ? In attesa di risposta. Cordiali saluti.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’articolo 15, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5 , al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.

      Tale norma, specie se confrontata con la precedente formulazione (“In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”), a mio avviso, consente di affermare la sussistenza di un vero e proprio diritto al conferimento delle funzioni di natura professionale in discussione quando il dirigente abbia maturato cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e superato positivamente la procedura di verifica e valutazione compiuta dall’organismo istituzionalmente preposto.

      L’indicativo presente utilizzato dal legislatore, che nel linguaggio giuridico ha sempre il medesimo significato dell’imperativo presente, deve leggersi evidentemente nel senso che quelle funzioni devono essere attribuite, interpretazione suffragata dal fatto che per gli incarichi di struttura semplice la norma precisa che essi possono essere attribuiti.

      L’anzidetta disposizione delinea, infatti, un chiaro percorso di progressione di carriera connesso con l’incremento delle conoscenze e delle competenze tecniche che il dirigente medico deve dimostrare di avere acquisito nei primi cinque anni, e che devono trovare puntuale riscontro nelle valutazioni formulate annualmente dal nucleo di valutazione e, al termine dell’incarico, dal collegio tecnico.

      Il positivo superamento della verifica comporta, dunque, per il dirigente medico, oltre al diritto all’adeguamento dell’indennità di esclusività, anche il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale tra quelli ricompresi alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 del CCNL 1998-2001 (“incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo”).

      In questo stesso senso, l’art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL 3.11.2005, predisposto dalle parti successivamente all’entrata in vigore dell’attuale formulazione dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. cit., prevede che “L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
      – l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
      – l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
      l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore; la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale.

      Nonostante la chiara indicazione della norma (almeno per me è chiarissima), la giurisprudenza è, tuttavia, divisa sull’esistenza o meno di un diritto del dirigente medico ad uno degli incarichi sopraindicati.

      Consideri, quindi, che se fosse sua intenzione agire in giudizio, l’esito non sarebbe scontato.

      In tal caso, è indispensabile che si affidi ad un avvocato esperto della materia che, previo esame del regolamento eventualmente adottato dall’azienda, potrà informarla sull’esistenza o meno di una giurisprudenza favorevole nel Foro in cui dovrebbe radicarsi l’ipotetico contenzioso.

  • Giusy Pagano Mariano ha detto:

    Sono dirigente medico con 5 anni di anzianità, ho superato la valutazione del direttore e del collegio tecnico e la mia retribuzione è stata adeguata con il corretto aumento dell’indennità di esclusività, ho richiesto l’incarico di alta specializzazione nel marzo u.s., ma non ho ricevuto alcuna risposta da parte dell’azienda ospedaliera-

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’articolo 15, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5 , al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.

      Tale norma, specie se confrontata con la precedente formulazione (“In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”), a mio avviso, consente di affermare la sussistenza di un vero e proprio diritto al conferimento delle funzioni di natura professionale in discussione quando il dirigente abbia maturato cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e superato positivamente la procedura di verifica e valutazione compiuta dall’organismo istituzionalmente preposto.

      L’indicativo presente utilizzato dal legislatore, che nel linguaggio giuridico ha sempre il medesimo significato dell’imperativo presente, deve leggersi evidentemente nel senso che quelle funzioni devono essere attribuite, interpretazione suffragata dal fatto che per gli incarichi di struttura semplice la norma precisa che essi possono essere attribuiti.

      L’anzidetta disposizione delinea, infatti, un chiaro percorso di progressione di carriera connesso con l’incremento delle conoscenze e delle competenze tecniche che il dirigente medico deve dimostrare di avere acquisito nei primi cinque anni, e che devono trovare puntuale riscontro nelle valutazioni formulate annualmente dal nucleo di valutazione e, al termine dell’incarico, dal collegio tecnico.

      Il positivo superamento della verifica comporta, dunque, per il dirigente medico, oltre al diritto all’adeguamento dell’indennità di esclusività, anche il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale tra quelli ricompresi alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 del CCNL 1998-2001 (“incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo”).

      In questo stesso senso, l’art. 28, comma 2, lett. b) del CCNL 3.11.2005, predisposto dalle parti successivamente all’entrata in vigore dell’attuale formulazione dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. cit., prevede che “L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
      – l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
      – l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
      l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore; la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale.

      Nonostante la chiara indicazione della norma (almeno per me è chiarissima), la giurisprudenza è, tuttavia, divisa sull’esistenza o meno di un diritto del dirigente medico ad uno degli incarichi sopraindicati.

      Consideri, quindi, che se fosse sua intenzione agire in giudizio, l’esito non sarebbe scontato.

      In tal caso, è indispensabile che si affidi ad un avvocato esperto della materia che, previo esame del regolamento eventualmente adottato dall’azienda, potrà informarla sull’esistenza o meno di una giurisprudenza favorevole nel Foro in cui dovrebbe radicarsi l’ipotetico contenzioso.

  • Luca ha detto:

    Gentile Avvocato, sono dirigente medico a tempo indeterminato > 5 anni, con IPAS. Sto valutando di passare presso altra ASL che però ha bandito avviso pubblico e non concorso: mi chiedevo se la regressione da ruolo a tempo indeterminato a determinato, anche solo temporaneamente, possa essere compatibile comunque con mantenimento dell’IPAS o di un’eventuale attribuzione di struttura semplice. Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Nel caso in cui altra azienda sanitaria Le proponesse (quale vincitore della selezione) un contratto a tempo determinato, potrà richiedere alla sua azienda di appartenenza l’aspettativa non retribuita (senza percezione della retribuzione e decorrenza di anzianità) e conservare, quindi, l’incarico di alta specializzazione.

      Il rapporto in essere sarebbe sospeso per poi proseguire al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione.

  • Xxx ha detto:

    RISPONDI
    Buonasera, sono un dirigente medico a tempo indeterminato dal 2014, ad oggi il mio responsabile, nonostante vari solleciti anche della direzione sanitaria, si rifiuta di sottopormi alla valutazione. Cosa posso fare?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Sinteticamente, almeno due cose:
      1) previa formale diffida, promuovere un’azione di risarcimento dei danni patrimoniali (nell’ipotesi incidenza dell’omessa valutazione sul trattamento economico accessorio) e non (in caso di incidenza dell’omessa valutazione sullo sviluppo professionale) eventualmente causati dall’omessa valutazione.
      2) sollecitare un’iniziativa disciplinare nei confronti del responsabile (sempre che non via abbia già provveduto la direzione).

  • xxx ha detto:

    Salve dal 2011 al 2019 ho lavorato con contratto indeterminato da dipendente. Nel luglio 2019 sono passato alla specialistica ambulatoriale a 38 h tempo indeterminato. Nell’ASL a cui appartengo a breve indirranno un concorso per dirigente medico di II livello. In base all’anzianità di servizio maturata e alla formazione manageriale che ho conseguito ho la possibilità di concorrere nonostante attualmente sia un convenzionato e non più un dipendente?

  • Dessì Luciana ha detto:

    Dopo 5 anni di lavoro come dirigente presso ASL si ha diritto ad avere adeguamento della indennità di esclusività, e quindi ad un passaggio di fascia superiore alla prima, anche se solo nell’
    ultimo anno si ha avuto un rapporto di lavoro esclusivo?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Non vedo alcuna preclusione.

      L’art. 15 comma 2 del CCNL 19.12.2019 prevede che “La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione […] L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applicano le disposizioni del presente CCNL in materia”.

      Con riferimento al passaggio alla fascia superiore è richiesta un’esperienza professionale quinquennale che, secondo l’art. 89, comma 2 del CCNL cit., “si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”.

      Naturalmente occorre la valutazione positiva del Collegio Tecnico preposto alla valutazione.

  • Stefano D ha detto:

    Salve,

    Sono un dirigente medico di una azienda ospedaliero-universitaria da 3 anni e mezzo. L’azienda in cui lavoro non ha mai proceduto ad approvare un atto aziendale (grossa anomalia). Dopo un anno e mezzo dalla mia assunzione é venuto a mancare il primario dell’UO (nonché professore universitario e direttore di scuola di specializzazione). In quanto unico dirigente in servizio e con attivazione assistenziale (altri due professori associati, tra cui il direttore di scuola, non hanno assistenza) dovrei avere l’ufficializzazione della responsabilità del servizio?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Se è in possesso dei titoli necessari previsti dal CCNL Area sanità (attualmente art. 22), tanto più se già svolge le attività riconducibili a quelle del facente funzioni, certamente solleciterei l’azienda ospedaliero-universitaria affinché provveda al conferimento dell’incarico.

  • Nicola ha detto:

    La mia azienda non mi ha ancora sottoposto a valutazione ed io ho oltre 15 anni da riscattare e dono anche dirigente medico di struttura semplice senza aver avuto ancora nessun beneficio economico cosa piddo fare per questi 2 problemi?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Le suggerirei di presentare un’istanza di accesso per acquisire un riscontro formale circa l’assenza delle valutazioni (non sarebbe la prima volta che un dirigente medico scoprisse che in realtà è stato valutato a sua insaputa…) ed esaminerei quanto stabiliscono (se vi sono) i regolamenti aziendali in tema di valutazioni e incarichi.
      Alla luce di quel che scrive, Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato esperto nella materia per valutare il dafarsi.

  • ginevra ha detto:

    Salve avvocato,
    Ho maturato 4 anni di anzianità nella dirigenza con contratto a tempo indeterminato, avendo anche 4 anni di contratto ex articolo 7 comma 6, possono questi ultimi contribuire all’incremento dell’anzianità di servizio utile al fine della partecipazione al concorso di direttore di struttura complessa?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Potrebbe specificare, quando scrive art. 7, comma 6, a quale contratto e a quale istituto fa riferimento? Grazie

      • Ginevra ha detto:

        nel contratto viene definito un incarico di collaborazione professionale autonomo,
        ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001
        in realtà noi venivamo equiparati a dirigenti medici per mansioni e altro

        • ginevra ha detto:

          nel contratto viene definito un incarico di collaborazione professionale autonomo,
          ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001
          in realtà noi venivamo equiparati a dirigenti medici per mansioni e altro

      • ginevra ha detto:

        Il contratto è una fattispecie libero professionale pur essendo nelle mansioni paragonato a lavoro dipendente ed è stato stipulato con azienda ospedaliera di rilievo nazionale per la durata di 5 anni

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Come ho scritto in altre occasioni, e mi scuso per l’eventuale scarsa chiarezza offerta nelle risposte precedenti, in questa sezione posso trattare i temi strettamente attinenti al contenuto degli articoli, diversamente violerei le norme del codice di deontologia forense.

          Eventuali altri quesiti potranno essere evasi, a richiesta, attraverso la consulenza on line.

          Credo, tuttavia, possa esserle utile, sapere che l’anzianità di servizio utile per l’accesso all’incarico di dirigente di struttura complessa deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 484/97, nell’art. 1 del DM Sanità 184/00 e, nell’art. 1 del DPCM 8/3/2001.

          Con specifico riferimento all’art. 10 del D.P.R. 484/97, il comma 1 stabilisce che ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile si debba considerare anche il servizio non di ruolo alle condizioni ivi espressamente indicate.

          1. L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli.
          E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

  • giuliana ha detto:

    BUONGIORNO AVVOCATO, SONO UNA DIRIGENTE FARMACISTA ASSUNTA PRESSO ASP A GENNAIO 2009 A TEMPO DETERMINATO E DA GENNAIO 2017 A TEMPO INDETERMINATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’. SONO STATA VALUTATA DAL COLLEGIO TECNICO ,CON ESITO POSITIVO DUE VOLTE NEL 2015 E NEL 2019. ALLA PRIMA VALUTAZIONE E’ SEGUITA SOLO L’AGGIORNAMENTO DELL’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E NESSUN CONFERIMENTO DI INCARICO, ANZI MI E’STATA TOLTA LA POSIZIONE VARIABILE AZIENDALE , MENTRE ALLA VALUTAZIONE DEL 2019 SEGUE UNA DELIBERA PER ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO MAI CONFERITO. LA SETTIMANA SCORSA HO RICEVUTO DAL’AZIENDA UNA MAIL IN CUI MI RICHIEDEVANO, AI SENSI DEL NUOVO CONTRATTO, UNA AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ARTICOLO 92 CCNL 2016-2018. MA L’AZIENDA SI STA COMPORTANDO LECITAMENTE O CI SONO I TERMINI PER UNA CAUSA? GRAZIE

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Non è possibile rispondere ai quesiti senza esaminare la documentazione.
      Posso dirle che le problematiche che Lei pone meritano sicuramente un approfondimento, per cui Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia per valutare eventuali azioni (i termini ci sarebbero).

  • francesco ha detto:

    Preg.mo Avv. Doglio,
    in seguito alla lettura del suo interessantissimo articolo del 15 aprile 2017 sugli incarichi professionali mi permetto di farle una domanda a chiarimento SULLA MIA SITUAZIONE PERSONALE.
    sono un medico che svolge il ruolo di Dirigente Medico incarico lett. C , con rapporto di lavoro a tempo pieno a far data da ottobre 2000. Le volevo sollevare un quesito: ogni anno, da quando sono entrato di ruolo ( ott. 2000), vengo posto a valutazione, dal dirigente di struttura complessa, ottenendo sempre il massimo; ma nonostante ciò non mi viene conferito alcun incarico professionale; a partire dal luglio del 2013 sino ad oggi che mi viene riconosciuta una “variabile aziendale” quantificata in € 150,00; in realtà lo scrivente non ha mai firmato alcun incarico professionale, dunque presumo che mi riconoscono una variabile forfettaria. Vero è che c’è giurisprudenza che stabilisce che le aziende non hanno alcun onere di conferire gli incarichi professionali, però e pur vero che il CCNL 2016-2018 disciplina il predetto conferimento obbligando le aziende a farlo.
    Adesso le chiedo se posso agire legalmente al fine di ottenere, contemporaneamente: da un lato gli arretratati dal 2010 al 2013, anno in cui cominciano a corrispondermi queste €150,00 ( considerando che gli anni precedenti sono ormai prescritti) dall’altro per il pregiudizio economico che ho subito per mancato conferimento di incarico per gli anni 2018-2019-2020 alla luce del CCNL 2016-2018.
    Porgo Cordiali Saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Dalla sua ricostruzione, non mi è chiaro cosa intenda con “incarico lett. c)”.
      Se con la tale espressione fa riferimento all’art. 27 lett. c del previgente CCNL 08.06.2000, dovrà allora considerare che l’anzidetta norma disciplinava propio una particolare tipologia di incarico professionale e, precisamente, quelli “di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo”.
      Su l’esistenza di obbligo di conferimento degli incarichi professionali sotto la disciplina previgente, avendo già letto l’articolo, è al corrente di come la penso (interpretazione suffragata, peraltro, dal confronto tra le norme vigenti e quelle in vigore in precedenza), anche se, purtroppo, la Suprema Corte parrebbe di diverso avviso.
      Con riferimento all’attualità (CCNL 19.12.2019), l’istituzione delle diverse tipologie di posizioni dirigenziali di cui all’art. 18 è definita contrattualmente attraverso il procedimento di cui all’art. 19 e l’assegnazione non è certamente automatica, proprio perché condizionata dal completamento delle formalità ivi previste.
      Tale circostanza porta, quindi, ad escludere che dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto si possa, in realtà, pretendere, immediatamente, il conferimento dell’incarico.
      Un’azione per ottenere eventuali arretrati sarebbe, quindi, improponibile.
      Si potrebbe ipotizzare (ma solo astrattamente, beninteso) un’azione risarcitoria per mancata valorizzazione professionale, ma per esprimersi compiutamente sarebbe necessario esaminare la documentazione personale, i regolamenti e/o la contrattazione aziendale in materia.
      Valuti la possibilità di approfondire la questione con un avvocato di sua fiducia.

  • Eleonora ha detto:

    Buongiorno.
    Nel periodo ottobre -dicembre 2015 ho prestato servizio come dirigente delle professioni sanitarie a tempo determinato presso un’Agenzia del comparto Ministero. Da gennaio 2016 a settembre 2017 cococo presso IRCCS pubblico e da ottobre 2017 a maggio 2018 nuovamente dirigente a tempo indeterminato presso la stessa Agenzia. Da maggio 2018 ad oggi, in seguito a mobilità volontaria, presto servizio presso lo stesso IRCCS come dirigente sanitario.
    Due domande: c’è il requisito per chiedere una valutazione di incarico di alta professionalità anche in considerazione del fatto che ero assegnataria di tale incarico presso l’Agenzia da cui provengo?
    A seguito della mobilità, la retribuzione di posizione parte fissa del trattamento economico di cui godevo in Agenzia non mi è stata riconosciuta dall’attuale datore di lavoro. E’ corretto?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 18 comma 4 del CCNL 19.12.2019 prevede che “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      Nel suo caso, quindi, ritengo non si possa considerare il periodo di lavoro prestato in regine di co.co.co.

  • Mario ha detto:

    Buongiorno Avvocato. Sono specialista in Malattie dell’Apparato digerente e dal 2006 sono dirigente medico in Igiene Pubblica. Da circa 10 anni sono Responsabile di U.O. semplice in UOC Igiene Pubblica ed epidemiologia (Dipartimento di prevenzione). il nuovo atto aziendale prevede che a breve la mia U.O.S. sia trasformata in U.O.C. La lunga militanza nella disciplina è sufficiente come titolo per concorrere alla Direzione? Quanto pesa l’incarico di Responsabile di UOS?

    Grazie per l’attenzione

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La normativa di riferimento è costituita dall’art. 15, comma 7 bis del DLGS n. 502/1992.
      Come potrà Lei stesso verificare, le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinari e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva (attualmente arte. 17 e ss. CCNL 19.12.2019), disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi che troverà elencati nell’anzidetta disposizione (che la invito a leggere).

      Certamente, l’aver svolto un incarico di direzione nella medesima struttura assume un importante rilievo, ma non posso dire quale possa essere il “peso” senza conoscere i criteri stabiliti e il contenuto dell’avviso.

  • Marcella Colafati ha detto:

    Buongiorno Avvocato,

    Sono un dirigente medico ospedaliero . Cercavo informazioni su una questione che vorrei approfondire ed ho trovato il suo sito. Vorrei gentilmente chiederle delucidazioni. Sono entrata nella asl nel 2004 con incarico a tempo indeterminato. (Già dal 1999 ero in incarico a tempo determinato con la stessa asl. ). Dopo appena 2 anni ( completamente fuori regola) i miei colleghi entrati con il mio medesimo concorso, hanno ottenuto un riconoscimento di alta professionalità. Poiché persone che conoscevo e convinta in buona fede che ci sarebbe stato tempo dopo i 5 anni, non ho fatto alcun ricorso. Al termine dei 5 anni il collegio tecnico ha riconosciuto l avanzamento solo retributivo ma non l alta professionalità. Negli anni i vari primari che si sono susseguiti nel mio reparto di medicina hanno via via chiesto incarico di alta professionalità puntualmente disattesa ma non solo per me ma anche per altri colleghi. Oggi a 52 anni con 20 anni di servizio avrei come molti l aspirazione a partecipare ad incarichi dirigenziali ma mi viene riferito che la mancata alta professionalità mi preclude ogni aspirazione anche di struttura semplice. È davvero così? Posso pretendere un riconoscimento professionale? Posso chiedere risarcimento per danni subiti da incarichi dati in modo non regolare che ad altri hanno dato possibilità di partecipare anche ad articolo 18 mentre a me è stata preclusa ogni possibilità? Mi viene detto che da quelle ultime nomine del 2006 non ce ne siano state altre per carenze economiche. La ringrazio anticipatamente per la risposta.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 18 del CCNL 19.12.2019 prevede che l’incarico di direzione di struttura semplice, quale articolazione interna di struttura complessa, sia conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

      Aggiungo, che il medesimo articolo prevede gli stessi requisiti anche con riferimento all’incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale.

      Se è vero che le aziende, previo confronto con le OO.SS., formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (art. 19), devono, tuttavia, rispettare le disposizioni del CCNL che, come anticipato, indicano i sopraindicati requisiti.

      Relativamente all’ipotesi di agire per il risarcimento dei danni causati dall’omessa valorizzazione della professionalità, la questione ritengo meriti di essere approfondita (attraverso l’esame dei documenti in suo possesso e di quelli che potranno eventualmente richiedersi formalizzando una specifica istanza) per cui Le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia che saprà certamente consigliarle il dafarsi.

  • Rosy ha detto:

    Gent.mo Avvocato,
    il quesito che le sottopongo riguarda la possibilità di avere attribuito un incarico professionale.
    Le dettaglio di seguito la mia situazione professionale:
    sono un dirigente sanitario non medico ed ho maturato 5 anni di anzianità (di cui una parte a tempo determinato e una parte a tempo indeterminato, il tutto senza soluzione di continuità) in una Azienda Sanitaria Provinciale e dunque su apposita mia istanza, con provvedimento deliberativo, a seguito della valutazione positiva del collegio tecnico, l’Azienda mi ha riconosciuto l’indennità di esclusività.
    Successivamente mi sono trasferita per mobilità in un’altra Azienda Sanitaria Provinciale (sempre senza soluzione di continuità).
    Dopo un periodo di lavoro ho chiesto l’aspettativa non retribuita per conferimento incarico a tempo determinato di un anno prorogabile nello stesso profilo dirigenziale presso l’anzidetta prima azienda in cui ho lavorato ovverosia l’Azienda il cui collegio tecnico, valutandomi positivamente al termine del primo quinquennio, mi aveva riconosciuto l’indennità di esclusività.

    Considerato quanto riportato all’art. 59 comma 2 lettera b) del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018, “L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
    b) per i dirigenti neo-assunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività e per l’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico come previsto dall’art. 18 comma 2, (Tipologie d’incarico)”
    Il mio quesito è il seguente:
    nell’Azienda Sanitaria in cui sono ritornata ed in cui sto attualmente lavorando con contratto a tempo determinato, è possibile che mi venga attribuito un incarico professionale di alta specializzazione ai sensi dell’art. 18 del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018, considerato che sono dirigente a tempo indeterminato presso altra Azienda Sanitaria che mi ha concesso l’aspettativa non retribuita?
    Grazie
    Cordiali saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Lo escludo.

      La durata del rapporto a tempo determinato (peraltro, nemmeno prorogabile come Lei scrive), è incompatibile con quella prevista per gli incarichi professionali.

      In particolare, l’art. 19, comma 4 del CCNL 2016-2018 prevede che “gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E’ fatto salvo l’incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato”.

      Il successivo comma 10, stabilisce che “Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante”.

  • Rosy ⁷ ha detto:

    La ringrazio per il suo prezioso contributo…nel frattempo sono risultata vincitrice di incarico di uoc presso altra struttura e dal 16 gennaio inizierò il nuovo incarico nella nuova azienda.
    Grazie ancora

  • Matteo ha detto:

    Gentilissimo Avvocato,
    grazie per il suo interessantissimo articolo.
    Non riesco a trovare risposta ad una domanda. Vi è un tempo limite entro il quale l’azienda deve concludere l’iter di valutazione (nel mio caso dei 5 anni). Sono passati molti mesi (7) e ancora non ho avuto riscontro nonostante i documenti siano stati prodotti da molto tempo. Peraltro negli ultimi mesi ho fatto una mobilità su un’altra azienda e questo chiaramente sta limitando eventuali progressioni.
    Ancora grazie per il suo supporto.
    Un cordiale saluto.
    Matteo

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Innanzitutto La ringrazio.
      Tenga conto che la disciplina degli incarichi è stata rivista (in meglio) nel nuovo CCNL del 19.12.2019 (v. artt. 17 e ss.).

      Non è fissato un termine preciso, ma il CCNL è chiarissimo nel prevedere che il processo di valutazione debba compiersi con la massima celerità (“immediatamente dopo il termine del quinquennio di servizio”).

      Così espressamente l’art. 57 del CCNL cit.

      1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono: a) il collegio tecnico; b) l’organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell’organizzazione aziendale.

      2. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l’organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo del valutato, sono deputati alla verifica e valutazione:
      […]
      b) dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico come previsto dall’art. 18 comma 2, (Tipologie d’incarico) e del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività.

  • Roberto ha detto:

    Sono un dirigente medico ospedaliero a T.I, con contratto di esclusività, sin dal 2012 ininterrottamente sempre nella stessa ASP. La mia sede lavorativa è stata spostata con ordine di servizio da una UOC di una città ad altra nuova UOC istituita in Aprile 2020 (sempre stessa branca specialistica) di un’altra città ma sempre all’interno della stessa ASP. In quest’ultimo reparto vengono reclutati altri due dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e senza esclusività, assunti dall’ASP circa due anni fà (in precedenza medici presso strutture private convenzionate). Ad oggi non è stato indetto nessun concorso per Direttore di Struttura Complessa. Vengo a sapere che uno di questi due colleghi a breve verrà nominato direttamente dal Direttore Generale come Responsabile F.F. secondo art. 22.CCNL 2016-2018. Può il Direttore Generale fare una delibera del genere?

    Essendo io un dirigente a TI e con anzianità di servizio di oltre 8 anni con rapporto di esclusività, non avrei la precedenza su un dirigente a TD, con rapporto di non esclusività e con meno di 5 anni di anzianità?

    Grazie anticipatamente per una sua risposta

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Direi proprio di no.

      L’art. 22 del CCNL 19.12.2019 prevede che nel caso che l’assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

      Il richiamo al comma 2 impone il ricorso ai seguenti criteri:

      a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

      b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 18 (Tipologie d’incarico).

  • Gianluca Cannito ha detto:

    Preg.mo Avvocato, sono un Dirigente medico a tempo indeterminato all’Asl dal 2006. Sono entrato come dirigente di fascia C3 e dopo aver maturato 5 anni di servizio, e previa valutazione positiva del Collegio tecnico sono passato a fascia superiore c2 (peso organizzativo 30) Tuttavia, ad oggi ho compiuto 15 anni di servizio, per cui chiedo come fare per ottenere il passaggio a fascia superiore c1 ed ottenere anche le differenze retributive in quanto svolgo mansioni da c1. Recentemente alcuni colleghi sono passati da fascia c2 a fascia c1 senza intentare alcun giudizio ma semplicemente per mezzo di delibera del Direttore generale che ha apportato la rettifica della posizione dei predetti a fascia superiore. Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Immagino si riferisca agli incarichi professionali (oggetto del recente intervento di modifica, operato con il CCNL 19.12.2019 – vedi artt. 18. e seguenti).

      Il CCNL detta la disciplina generale, ma non contiene un’articolazione relativa alle singole tipologie di incarico che li distingua per gradi/fasce.

      Ciascuna Azienda sanitaria deve infatti istituire le posizioni dirigenziali in relazione alle proprie esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, e può pesare gli incarichi in modo evidentemente diverso, in ragione dei criteri di graduazione adottati.

      Parimenti, ciascuna Azienda, nel rispetto delle disposizioni del CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto con le OO.SS., formula in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

      Per rispondere compiutamente sarebbe, quindi, necessario esaminare i regolamenti aziendali in materia di conferimento/revoca e graduazione incarichi.

      Posso già dirle, senza che questo possa valere come un parere sul caso specifico (sul quale, per quanto testé riferito non posso esprimermi), che nessun dirigente medico può agire in giudizio per pretendere il riconoscimento di incarico diverso rispetto a quello attribuito, il che evidentemente non esclude che possa agire, ricorrendone le condizioni, per contestare un eventuale inadempimento contrattuale e/o per rivendicare pretese economiche di natura retributiva o risarcitoria.

  • Roberto ha detto:

    Buongiorno sono dirigente responsabile di farmacia da 10 anni presso una struttura ospedaliera privata accreditata gestita in sperimentazione gestionale da società privata.
    Vorrei candidarmi ad un incarico per direttore di struttura complessa avendo maturato notevole esperienza in questo settore.
    Secondo lei è possibile che la mia esperienza lavorativa venga valutata ai sensi dell’art 1 del DL 184 del 23/03/2000 o tale possibilità è riservata solo al personale laureato medico?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.

      Alle anzidette procedure (sintetizzo all’essenziale) possono partecipare soltanto i dirigenti medici del SSN che abbiano maturato la prescritta anzianità di servizio nella stessa disciplina per la quale viene bandita la selezione o disciplina equipollente e la relativa specializzazione nella stessa disciplina o disciplina equipollente, ovvero la superiore anzianità di servizio prescritta nella stessa disciplina.

      L’anzianità di servizio utile è quella prevista dall’art. 10 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484.

  • Stefano ha detto:

    Volevo chiedere se a un avviso interno riservato alla dirigenza area sanità per il conferimento dell’incarico di responsabilità di struttura semplice si sono presentati più dirigenti, i candidati che non si sono classificati per la copertura del posto (arrivati al secondo/terzo posto secondo il punteggio, per intenderci) possono fare un ricorso e con questo impedire o ritardare il conferimento dell’incarico al vincente? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Astrattamente sì, nel senso che attraverso un procedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.), è possibile richiedere al Giudice un provvedimento “inaudita altera parte” (ossia senza ascoltare la parte avversa e, quindi, prima che si instauri il contraddittorio) per sospendere in via provvisoria gli effetti dell’eventuale deliberazione aziendale di conferimento dell’incarico o per impedirne l’adozione.

      In concreto, mi pare difficile, a meno che l’evidenza delle ragioni di merito e della situazione di pericolo grave e irreparabile, che deriverebbe da una deliberazione di conferimento dell’incarico, non siano così manifeste da giustificare quel provvedimento.

      In ogni caso, anche laddove si agisse in via d’urgenza senza ottenere un decreto con effetti anticipatori e il ricorso – finalizzato a contestare l’esito della selezione e la revoca del provvedimento di conferimento dell’incarico – fosse fondato, l’eventuale deliberazione aziendale, risultato poi illegittima, verrebbe travolta.

      La questione impone evidentemente un approfondimento, per le cui Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia esperto della materia per valutare il dafarsi.

  • giuditta ha detto:

    Buongiorno sono un medico oncologo che dopo 20 anni di servizio in una struttura è in comando presso un altro ospedale. Al momento sono stata inquadrata come neoassunta (<5aa).
    Posso pretendere l'adeguamento dell'anzianità?
    A quali incarichi posso aspirare?
    Grazie per l'attenzione
    g

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il comando (art. 21 CCNL 08.06.2000) è un istituto finalizzato a consentire l’assegnazione provvisoria di un dirigente medico, che mantiene il suo rapporto originario, presso altra Amministrazione e si configura sostanzialmente come una cessione temporanea del contratto (“Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando…”).

      Il “nuovo inquadramento”, che non considera l’anzianità maturata, mi pare, quindi, inspiegabile.

      Considerato, poi, che il CCNL del 19.12.2019 ha posto fine ad ogni discussione sulla spettanza del diritto all’incarico, ritengo che Lei possa legittimamente aspirare ad uno di quelli conferibili ai dirigenti medici con anzianità superiore ai 5 anni.

      Proprio perché il CCNL è chiarissimo nel riconoscere a tutti i dirigenti il diritto ad un incarico (art. 18, comma 2 CCNL 19.12.2019), sono, infatti, dell’avviso che le norme contrattuali sulla durata minima degli incarichi (artt. 19 e 20) non possano costituire un ostacolo.

      A supporto di quanto argomentato, segnalo che la stessa ARAN, in sede di orientamenti applicativi ha rilevato, in materia di affidamento degli incarichi di direzione struttura complessa, che la minor durata dell’incarico possa costituire oggetto di libera determinazione delle parti (vedi orientamento AIII267 del 09.03.2015) e, in tema di sostituzione del direttore di struttura complessa, che l’art. 22 del CCNL 19.12.2019 “non contiene previsioni preclusive nei confronti del dirigente in posizione di comando” (vedi orientamento ASAN33a del 04.02.2021).

      Non nego che la questione presenti profili problematici, per cui la questione dovrebbe essere certamente approfondita.

  • Mariangela ha detto:

    Buongiorno Avvocato, vorrei sapere cosa dice la normativa in merito al conferimento di incarichi e di riconoscimento di anzianità (e quindi valutazione 5-15 anni) per i dirigenti in extramoenia. Grazie.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Gli arti. 17 e ss. del CCNl 19.12.2019, disciplinano il sistema degli incarichi dirigenziali, con la precisazione che le Aziende, nel rispetto delle disposizioni del CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 5 (comma 3, lett. e) (Confronto), devono formulare in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

      La regola di carattere generale è contenuta nell’art.18, comma 2

      “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      Regola che si applica, senza distinzione, a tutti i dirigenti.

  • Carlo ha detto:

    Incarico di responsabile di UOSD. Unico partecipante all’incarico ,bando a luglio del 2020 , il sottoscritto. A luglio del 2021 mi dicono che tutto si è fermato perché manca la mia valutazione di seconda istanza che, secondo il nuovo contratto , prevede la costituzione di una commissione con 2 specialisti appartenenti alla mia branca. Cosa fare

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Formalizzare immediatamente un sollecito per la costituzione del Collegio Tecnico (la verifica è un obbligo del datore di lavoro) e valutare, nel caso persista la situazione di stallo, se sussistano i presupposti (le ragioni giuridiche potrà valutarle eventualmente con un avvocato di sua fiducia, quelle di opportunità/convenienza rientrano invece nella sua sfera personale) per ricorrere all’autorità giudiziaria.

  • Antonio Pisacane ha detto:

    Gentile avvocato,

    nel computo dei 5 anni di anzianità, al fine di poter avere un incarico di struttura semplice, possono essere calcolati gli anni di specialistica ambulatoriale a tempo determinato (a 38 ore) effettuati nella stessa AOU dove attualmente rivesto il ruolo di Dirigente medico a tempo indeterminato?
    Per la precisione dal 2016 al 2018 ho rivestito l’incarico di specialista ambulatoriale a 38 ore (tempo pieno) partecipando a tutte le attività clinico-assistenziali e di sala operatoria e dal 2018 (in continuità temporale), ho vinto il concorso come Dirigente medico a tempo indeterminato lavorando quindi con le stesse mansioni di prima e nello stesso reparto della stessa AOU.

    La ringrazio della risposta che vorrà darmi

    Antonio

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Per il conferimento di qualsiasi incarico di natura gestionale o professionale (con l’eccezione dell’incarico di base), l’art. 18 del CCNL 19.12.2019 prevede che i dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e superato la verifica del Collegio tecnico.

      L’art. 18, comma 4 del CCNL 19.12.2019 prevede quanto segue:

      “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      La giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alle disposizioni contrattuali pregresse (e, con specifico riferimento, al profilo economico della progressione nella fascia superiore dell’indennità di esclusività) ha affermato che l’anzianità utile sia soltanto quella maturata in regime di subordinazione, restando conseguentemente esclusi i periodi in regime di convenzione (es. specialista ambulatoriale), con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto autonomo libero-professionale.

      La norma mi pare lasci ben poco spazio ad una diversa interpretazione, per quanto ritenga computabili i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali (senza specificare dunque la tipologia di contratto) in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità.

      Tenga, comunque, presente che qualora ritenesse di approfondire la questione, per non precludersi nessuna possibilità sarà opportuno richiedere all’Azienda di appartenenza la costituzione del Collegio tecnico e valutare poi il dafarsi in caso di prevedibile riscontro negativo.

  • Angelo ha detto:

    Gent.mo Avvocato,
    Mi permetto di disturbarla per porle 3 quesiti.
    1) Ho maturato i 5 anni di anzianità in data 02/09/2019. A gennaio 2021 (!!!!!) si è riunito il collegio tecnico. La scorsa settimana (ottobre 2021) hanno deliberato la ripartizione degli incarichi dove mi è stato riconosciuto un incarico di alta specializzazione.
    Alla luce del nuovo contratto nazionale potrò chiedere gli arretrati all’azienda ?
    2) I nuovi incarichi professionali come verranno “pesati” in sede di valutazione curriculare nei concorsi per dirigente di secondo livello?
    Quanto peserà un incarico di altissima professionalità (AP1) rispetto ad una USD o US o un FF in sede di valutazione dell’ anzianità di servizio?
    3) un incarico di altissima professionalità può strutturarsi “tipo UO” e quindi gestire in autonomia risorse umane? A fine anno dovrà relazionare al Direttore dell’UO , del Dipartimento o direttamente alla Direzione Strategica?
    La ringrazio per la Sua gentile attenzione.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      1) Certamente, se non corrisposti, potrà richiedere gli arretrati della fascia superiore dell’indennità di esclusività (la cui decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta).

      La retribuzione di posizione è, invece, correlata alle diverse tipologie d’incarico, il che esclude, a mio avviso, la possibilità di chiedere il pagamento con riferimento al periodo antecedente il relativo conferimento. Si potrebbe valutare, invece, se ricorrano i presupposti per promuovere un’azione risarcitoria, considerato il tardivo adeguamento alle obbligazioni poste dal CCNL del 19.12.2019 (questione, Le anticipo, di non facile soluzione).

      2) La dirigenza medica è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.

      Le procedure per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa sono previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti; la descrizione del profilo oggettivo e soggettivo del direttore è contenuta negli avvisi di selezione per il conferimento dell’incarico.

      Per il resto, il “peso” delle pregresse esperienze professionali saranno valutate dall’apposita Commissione in relazione al profilo ricercato.

      3. Gli incarichi di altissima professionalità sono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane (ma non implicano una gestione autonoma che caratterizza, invece, gli incarichi gestionali).

      Si distinguono in incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale e incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa. Ambedue, sono collocati funzionalmente all’interno di strutture complesse, con la differenza che il primo rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l’acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico- professionali per l’intero dipartimento, all’interno di ambiti specialistici.

      Non mi è chiaro cosa intenda con l’espressione “relazionare”. Se si riferisce alla verifica dell’operato del dirigente incaricato, La invito a prendere visione del regolamento con il quale ogni Azienda definisce i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività professionale svolta dal dirigente nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire.

  • Angelo ha detto:

    Grazie per la sua dettagliata risposta.

  • Camillo ha detto:

    Buonasera . Avrei bisogno di un suo cortese giudizio, Sono un medico.
    Ho lavorato per 14 anni e 4 mesi presso un pronto soccorso pubblico con incarico a tempo indeterminato
    Da gennaio di quest’anno dopo superamento di concorso pubblico sono passato in una pneumologia ospedaliera, sempre con incarico a tempo indeterminato
    Ho scoperto che il mio inquadramento è R.E medico equiparato o ex art 117
    Ho sempre superato positivamente tutte le valutazioni
    Quindi non ho fatto nessuna progressione di carriera?
    Il mio nuovo primario mi dice di non potermi attribuire l’incarico professionale perchè ho cambiato disciplina e quindi deve passare qualche anno.
    E’ cosi o c’è margine per qualche contestazione
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La norma di riferimento è costituita dall’art. 18 del CCNL 19.12.2019

      L’art. 18, comma 2 stabilisce quanto segue:

      “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      Il comma 4 del medesimo articolo precisa che:

      “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      Secondo l’ARAN (orientamento ASAN37b), una volta che il dirigente, che cambia disciplina a seguito di vincita di concorso, abbia superato il periodo di prova, deve essergli conferito un incarico professionale di base.

      Tuttavia, proprio in ragione dell’anzianità dirigenziale già maturata non soltanto nella posizione attuale – aggiunge l’ARAN, facendo riferimento all’art. 18, comma 4 – “in seguito, al medesimo dirigente potrà essere conferito, previo avviso di selezione interna (n.d.r. vedi art. 19), un diverso incarico”.

      La questione, di non facile soluzione, merita senz’altro un approfondimento.

      L’ARAN si sofferma, infatti, soltanto sulla prima parte dell’art. 18 comma 2, senza considerare che la norma non si esprime in termini di mera possibilità, ma di diritto al conferimento dell’incarico (come esplicitato dall’utilizzo dell’indicativo presente: “Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità é, invece, conferito”).

  • Domenico ha detto:

    Gentile Avvocato, avrei necessità di un Suo autorevole parere in merito ad una mia questione, se possibile.
    E’ possibile partecipare ad un concorso di struttura complessa pur non essendo inquadrato nella disciplina messa a concorso, sebbene abbia maturato un’anzianità di servizio presso la stessa struttura pari a 12 anni?
    La ringrazio anticiatamente per la Sua disponibilità. Domenico

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Com’è noto, gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.

      Gli incarichi di direzione di struttura complessa, per tutti i dirigenti dell’Area Sanità, sono riservati a coloro che siano, comunque, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.P.R. 484/1997, tra i quali, quelli di cui alla lettera b):

      “anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”.

      Con la precisazione (contenuta nell’art. 5, comma 2) che

      “La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica”.

      Ritengo che il riferimento normativo contenga la risposta attesa (mi corregga pure in caso contrario).

  • federico ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    Le chiedo se ad un avviso interno per conferimento di incarico di responsabile di struttura semplice afferente ad una SC è possibile che partecipino anche medici non appartenenti alla SC di afferimento e di un altro dipartimento?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A mio avviso si.

      L’art. 19 del CCNL 19.12.2019 – Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure, non pone alcuna limitazione relativamente all’incarico di responsabile di struttura semplice.

      In particolare, mi pare risolutivo il confronto, all’interno del comma 8, tra le previsioni di cui alla lettere a (laddove si riferisce che l’incarico di SS è conferito su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza) e c e d (che per gli incarichi professionali richiedono la proposta del direttore della struttura di appartenenza).

  • SETTIMO cara....... ha detto:

    Buon giorno Egregio Avvocato. Spero mi possa aiutare. Sono specialista in gastro enterologia ed endoscopia digestiva. Ho lavorato come dirigente medico ospedaliero a tempo indetrminato per 11 anni in reparto di medicina interna in ospedale in prov di Sondrio, superando regolarmente le previste verifiche annuali . Ho svolto mansioni di vario tipo da guardie in pronto soccorso a ecografie addominali, endoscopie digestive, attività ambulatoriale di medicina interna, diabetologia, epatologia gastroenterologia, oltre che attività a tempo pieno nel reparto di medicina, etc. Poi mi sono dimesso per fare il medico di medicina generale di ruolo per 8 anni. Adesso vorrei fare il medico specialista ambulatoriale interno, convenzionato, ma lo scorso anno, quando ho fatto richiesta al comitato zonale dell’asst di Sondrio per medicina interna la stessa mi è stata rigettata. Mi chiedo se avendo io lavorato x così tanti anni in un reparto dj medicina interna la mia attività non possa essere equiparata di fatto ad una specializzazione in tale branca. E se si, cosa posso fare nel caso di nuovo rigetto della mi domanda? Graz. Cordiali saluti e Lei. E Buon ANNO 2022.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Tra i requisiti previsti dall’art. 19, comma 4 del ACN 31.03.2020 vi è (lett. d) “il diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2”.

      L’esame del contenuto della norma (“devono possedere”) e dell’allegato (con riferimento alla branca specialistica oggetto di interesse) mi pare preclusivo e non offrono validi argomenti per supportare la sua tesi.

      La ringrazio e ricambio gli auguri di buon anno nuovo.

  • Fabiana ha detto:

    Buongiorno, le pongo una domanda: è possibile che l’incarico di responsabile di struttura semplice venga affidato ad un medico che abbia una specializzazione affine e non specifica della struttura stessa ( ed. struttura semplice di diabetologia e medico prescelto con specializzazione affine e non equipollente), sebbene nella stessa struttura vi sia un medico con la specializzazione equipollente? E gli anni di anzianità prestati nello stessa struttura fanno la differenza nella scelta dell’affidamento dell’incarico (=20 anni contro 3 anni)? Ci sono i presupposti per un’azione legale?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La questione circa la sussistenza (o meno) dei presupposti per proporre un’azione legale deve necessariamente essere compiuta in concreto, attraverso l’esame degli atti/documenti della relativa selezione.

      In generale è, infatti, possibile, che la scelta possa ricadere su quel dirigente, considerato che la normativa contrattuale (ma si dovrebbe esaminare anche quella aziendale con la quale sono stati fissati i criteri per l’affidamento degli incarichi) indica una serie di elementi di valutazione senza porre una tale limitazione.

      L’art. 18 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, con riferimento alla tipologia di incarico gestionale di struttura semplice (dipartimentale o quale articolazione di struttura complessa) stabilisce che “è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”.

      L’art. 19 del medesimo CCNL, in materia di Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa – Criteri e procedure prevede, tra l’altro, che “9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:
      a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell’art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
      b) dell’area e disciplina o profilo di appartenenza;
      c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
      d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell’Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti).”

  • Mariangela ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    Le chiedo cortesemente un parere su una situazione che ancora non si è presentata ma ricorrerà a breve. I Dirigenti ai quali vengono conferiti incarichi professionali di base compiono i 5 anni di anzianità in media 6 mesi prima della scadenza dell’incarico stesso. Con tutta probabilità, a seguito del Collegio Tecnico di valutazione dei 5 anni di anzianità, verrà conferito un incarico diverso da quello professionale di base.
    In questo caso deve essere comunque valutato l’incarico di base al termine? La valutazione positiva è condizione per il conferimento di diverso incarico?
    Nel caso un dirigente abbia un incarico di Direzione di Struttura, è comunque necessario procedere alla valutazione per i 15 anni di servizio se compiuti durante la titolarità dell’incarico?
    Grazie,

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 18, comma 2 del CCNL 19.12.2019 stabilisce quanto segue:

      “[…] Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è […] conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      L’art. 57, comma 2 prevede che il Collegio Tecnico è deputato alla verifica e valutazione:

      a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di un’efficace organizzazione dei servizi. Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale valutazione è finalizzata al progressivo ampliamento degli ambiti dell’incarico di base come previsto all’art. 18, comma 1, par. II, lett. d) (Tipologie d’incarico);

      b) dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico come previsto dall’art. 18 comma 2, (Tipologie d’incarico) e del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività.

      La valutazione positiva al termine del quinto anno di servizio, da effettuarsi immediatamente, quindi realizza la condizione per l’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico. La circostanza che la verifica di fine incarico debba effettuarsi entro la scadenza, impone a mio avviso la contestualità.

      Non vedo, infatti, come si possa valutare positivamente il dirigente medico alla scadenza del quinto anno senza considerare le attività professionali e i risultati raggiunti.

      Quanto al secondo quesito, l’art. 57, comma 2 lett. c) prevede che tutti i dirigenti (direttore incluso quindi), immediatamente dopo il superamento del quindicesimo anno di servizio siano sottoposti a valutazione ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività.

  • Alberto ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    Una domanda riguardo al requisito, presente nei bandi di concorso delle direzioni di Struttura complessa, indicante “Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”.
    Ciò consentirebbe a chi possiede una specializzazione affine, ma con dieci anni di servizio nella disciplina, di partecipare al bando?
    Grazie mille e perdoni il disturbo

    A.R.

  • Antonina ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    Considerando che a tutti i Dirigenti spetta un incarico e che la durata minima degli incarichi è di 5 anni, ad un Dirigente neoassunto con contratto a tempo determinato breve (es. 6 mesi) deve essere conferito un incarico professionale di base? Per quanto riguarda l’adeguamento economico come ci si dovrebbe comportare?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art.18, comma 1, I, lett. d) del CCNL 19.12.2019 prevede che l’incarico professionale di base è conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.

      L’incarico professionale di base, secondo quanto stabilito dall’art. 19, comma 4, ha una durata non superiore ai cinque anni.

      Che l’incarico debba essere conferito anche al dirigente con contratto a tempo determinato, si ricava inoltre dall’incipit dell’art. 109, comma 5 (“I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e il relativo incarico dirigenziale conferito…”) e, soprattutto, dal successivo comma 8 secondo cui “L’Azienda od Ente nel contratto individuale per l’assunzione a tempo determinato definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti”.

      L’incarico e il relativo trattamento economico deve, quindi, essere definito nel contratto a tempo determinato. Diversamente, sarebbe necessario un atto integrativo.

  • Franco ha detto:

    Gent.mo Avvocato,
    mi complimento come già in passato della precisione e completezza di tutti i suoi interventi.
    Una domanda: se un Dirigente Medico con più di 5 anni di anzianità titolare di incarico (secondo il nuovo CCNL) II b) “Incarico professionale di alta specializzazione” vince un concorso in diversa ASL , può chiedere che già al momento della stipula del nuovo contratto individuale sia inserito un incarico professionale equivalente?
    Grazie per l’attenzione

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La questione è disciplinata dal CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018, Capo VII, Mobilità, che, all’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti), che riporto nella parte d’interesse:

      “1.La mobilità volontaria dei dirigenti tra aziende ed enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del decreto legislativo 165/2001.
      2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue: […] g) la mobilità richiesta da un dirigente comporta, nel trasferimento, la perdita dell’incarico dirigenziale conferito dall’aziende o ente di provenienza e delle relative indennità correlate; l’azienda o ente di destinazione provvede all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 18 (Tipologie di incarico), tenuto conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti aziende o enti”.

      Il fatto che la norma utilizzi l’indicativo presente “provvede”, che nel linguaggio giuridico vale come imperativo, lascia poco spazio a possibili interpretazioni sfavorevoli: l’Amministrazione di destinazione deve provvedere all’affidamento di un nuovo incarico tenuto conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti aziende o enti.

      La mobilità, come recita la stessa norma, non comporta la novazione del rapporto di lavoro (ossia la costituzione di un nuovo rapporto che sostituisce il primo) che prosegue senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro (art. 54, comma 2, lett. d, cit.).

      Ritengo, quindi, sia necessaria la stipula di un contratto individuale d’incarico (vedi art. 19, comma 10 del medesimo CCNL).

      La ringrazio per le parole di apprezzamento.

  • Martina B. ha detto:

    Salve,
    sono un medico specialista ambulatoriale con contratto a tempo indeterminato, assunta a dicembre 2017.
    Vorrei passare ad un contratto da dipendente, per cui mi sono iscritta ad un concorso che si terrà a breve per la creazione di una graduatoria per contratti di dirigenza in tutta la regione.
    Esiste una normativa che disciplina il passaggio da un contratto all’altro? E’ inutile che io mi presenti a questo concorso e quindi che entri in graduatoria per un posto da dipendente? Teoricamente potrei essere chiamata da qualsiasi zona, giusto? E dopo dovrei chiedere un trasferimento.. ma io ho già un contratto nella mia zona di residenza e con i bimbi piccoli non posso spostarmi nemmeno per pochi mesi. Ho qualche possibilità?
    Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Non esiste alcuna normativa che disciplina il passaggio da un contratto all’altro: il medico vincitore di una procedura concorsuale, sia esso già dipendente a tempo indeterminato di altra amministrazione oppure, come nel suo caso, specialista ambulatoriale, deve recedere dal rapporto di lavoro in corso e stipulare un nuovo contratto.

      I diversi contratti/accordi collettivi disciplinano le modalità e i termini che regolano la cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

      Non posso dirle nulla, invece, sulla possibilità che possa esserle offerta una sede vicina al luogo di residenza che dipende dalle sedi disponibili e dalla collocazione in graduatoria.

  • Adriano ha detto:

    Gentile Avvocato,
    sono un Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero in servizio presso la P.A. dal gennaio 2019, precedentemente ho rivestito incarico con rapporto di lavoro di dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno con profilo di Direttore Sanitario di Casa di Cura privata ed accreditata con il SSN per circa 10 anni.
    Ciò premesso, Le chiedo se gli anni di servizio prestato presso la casa di cura privata accreditata possono essere in qualche modo considerati per il raggiungimento dell’anzianità di servizio utile al conferimento di incarichi con anzianità di servizio di almeno 5 anni (attualmente ho circa 3 anni e 7 mesi di anzianità nella P.A.) in quanto i precedenti orientamenti giuridici considerano gli anni effettuati presso il privato accreditato veniva valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici (art. 22, comma 3 del DPR n°483 del 10 dicembre 1997), ma sembrerebbe esclusivamente quale punteggio curriculare e non anzianità di servizio.
    Viceversa gli ultimi orientamenti giuridici (ordinanza del 15 aprile 2021, resa nell’ambito di procedimento d’urgenza ex art. 700 bis c.p.c. del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro), sembrerebbe considerare per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici anche in funzione dell’anzianità di servizio.
    Mi potrebbe chiarire la questione?
    Grazie anticipatamente della Sua preziosa attenzione.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali non può considerarsi l’anzianità maturata nelle Case di cura private.

      L’art. 18, comma 2 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce quanto segue:

      “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) (n.d.r.:che include gli incarichi gestionali diversi rispetto a quelli di struttura complessa, per i quali è pretesa la maggiore anzianità di cui all’art.5 DPR n°484/1997) e paragrafo II, lett. a) b), c) (n.d.r.: che include l’intera tipologia di incarichi professionali) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      Il comma 4 dell’art. 18 definisce quale sia l’anzianità di servizio da considerare:

      “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      L’art. 1, richiamato dalla suddetta norma, rinvia al CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 (oggi CCNLQ del 05.08.2021), da cui si evince chiaramente (vedi art. 6) quali siano i dipendenti dell’Amministrazioni comprese nel comparto (tra cui non figura il personale della Case di Cura private).

      La normativa cui Lei fa riferimento (DPR n°483/1997) non riguarda la disciplina degli incarichi dirigenziali, ma quella, diversa, relativa alle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo unico dirigenziale.

      Mi sento, quindi, di escludere che l’ordinanza del Tribunale di Monza possa aver interpretato la normativa vigente in tema di incarichi in modo difforme dal suo inequivoco senso letterale.

  • Alberto Baccarini ha detto:

    Buongiorno avvocato,
    avrei un parere da chiederLe. Un collega medico, vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato presso una azienda mista (ospedaliero-universitaria) da 4 anni, ha cambiato contratto passando da ospedaliero a universitario. il collega reclama sia il raggiungimento dell’anzianità di servizio sia la possibilità di accedere agli incarichi professionali del tipo IP1-IP2 riservati al personale con servizio maggiore di anni 5. Ha diritto al solo scatto di anzianità o allo scatto di anzianità e a un incarico superiore al professionale di base (0-5 anni) avendo cambiato il contratto? Grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 1 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che il contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.

      Dall’esame degli artt. 5, 6 e 7 del CCNQ del 13 luglio 2016 e di quello successivo del 3 agosto 2021, si evince che sono incluse, tra le Aziende e gli Enti del Comparto Sanità, le Aziende Ospedaliero Universitarie “diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III”, ossia “le aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’università, denominate aziende ospedaliere integrate con l’università (art. 2, comma 2, lett. b del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

      Sono, invece, escluse dall’Area del comparto sanità, in quanto rientranti nel Comparto dell’Istruzione e della ricerca, le AOU indicate nell’art. 2, comma 2, lett. a del d.lgs. cit., ossia “le aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale”.

      Le AOU incluse nell’Area Sanità nel senso anzidetto, sono soggette all’applicazione del CCNL 19.12.2019 e, quindi, anche alle disposizioni dell’art. 18 che impongono di conferire al dirigente medico con almeno 5 anni di anzianità un incarico gestionale o professionale tra quelle previsti nel comma 1, paragrafo I, lett. b) (incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale) e lett. c) (incarico di direzione di struttura semplice) e paragrafo II, lett. a) (a1.incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale; a2.incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa), lett. b) (incarico professionale di alta specializzazione) e lett. c) (incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico.

      Con la precisazione (art. 18 comma 4) che nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti dell’Area Sanità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea svolte con o senza soluzione di continuità.

      Se la AOU datrice di lavoro rientra, quindi, tra le Aziende soggetto all’ambito di applicazione del CCNL Area Sanità, il suo collega avrà senz’altro diritto di accedere ad uno degli incarichi sopraindicati al maturare dei requisiti indicati nell’art. 18 sopra citato.

      • Alberto Baccarini ha detto:

        Buonasera, quindi il cambio di contratto (lasciare il contratto a tempo determinato ospedaliero e firmare un nuovo contratto universitario) non osta l’assegnazione di incarichi (non è causa di novazione)?

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          La sottoscrizione di un nuovo contratto non è di per sé ostativa.

          Come ho scritto in precedenza, infatti, ai fini del conferimento degli incarichi si considerano, tra gli altri, tutti i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, presso altre Aziende od Enti dell’Area Sanità.

          Devono, però, ricorrere i presupposti che ho indicato nel precedente commento, alla cui lettura rinvio.

  • Irene Riezzo ha detto:

    Grazie innanzitutto per la disponibilità che vorrà esprimere nel rispondere al mio quesito.

    Sono Dirigente Medico Legale presso una ASL, con valutazione positiva al termine dei primi 5 anni di servizio.
    Contestualmente svolgo attività libero professionale come Medico Legale, ma non in regime di esclusività con l’Azienda Sanitaria.

    Mi vien detto che questa condizione di non esclusività si pone come causa ostativa al conferimento di un incarico professionale di alta specializzazione.

    Non ne capisco l’eventuale ratio e per questo chiedo il Suo prezioso parere.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Lo sviluppo professionale del dirigente medico non può essere precluso dall’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

      L’art. 18 comma 2 del CCNL Area Sanità prevede, infatti, quanto segue:

      “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) (ndr: ossia un incarico gestionale diverso da quello di struttura complessa) e paragrafo II, lett. a) b), c) (ndr: un incarico professionale diverso, ovviamente, da quello di base) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      Che il termine “tutti”, includa qualsiasi dirigente, lo si ricava anche dall’art. 91, comma 11, che nel prevedere la retribuzione di posizione – che, come noto, è legata alla diversa tipologia di incarico (gestionale o professionale) conferito – stabilisce che “Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta il 55% della sola retribuzione di posizione – parte fissa”.

      Un ulteriore argomento lo si ricava dall’art. 15 che, nel regolare gli effetti del passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo, prevede, tra l’altro: a) la non preclusione al mantenimento dell’incarico in essere o al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura; b) la spettanza della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 91, comma 11, (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti.

      Non ritengo, infatti, si possa ricavare dall’espressa possibilità di conferire incarichi gestionali, un’implicita preclusione all’attribuzione di incarichi professionali.

      La invito, tuttavia, a prendere visione delle disposizioni legislative regionali e del regolamento aziendale vigenti in materia.

  • RICCARDO ha detto:

    SALVE . VORREI PORRE UN QUESITO: SONO UN DIRIGENTE MEDICO NON SPECIALISTA CHE TUTTAVIA OPERA NELL’U.O DI MEDICINA LEGALE DI UNA ASL DAL 2006. SONO STATO SOTTOPOSTO ALLE VERIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE DA PARTE DEL PREPOSTO COLLEGIO TECNICO CON ESITO POSITIVO .
    IL MIO DIRIGENTE RESPONSABILE HA RECENTEMENTE ASSEGNATO NUOVI INCARICHI E COMPETENZE IN MATERIA DI CVS- RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO VERSO LA ASL COME PURE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE .
    SONO STATO TENUTO FUORI TUTTAVIA DAL GRUPPO DI LAVORO INDIVIDUATO PERCHE’ NON IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE.
    GENT. MO AVVOCATO LE CHIEDO SE , SECONDO LEI , TALE PROCEDURA DI NOMINA SIA CORRETTA O MENO , NONOSTANTE LA MIA ULTRADECENNALE ESPERIENZA NELLA DISCIPLINA . GRAZIE

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Da come scrive (mi corregga ovviamente se ho mal inteso) non mi pare che si stia riferendo al conferimento di incarichi in senso tecnico (v. artt. 17 e ss. CCNL 19.12.2019), ma ad una ripartizione interna di compiti.

      Gli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa sono, infatti, conferiti dal direttore generale dell’Azienda (il direttore di struttura può solo proporre) e comportano la sottoscrizione di un contratto.

      Come ogni dirigente che abbia maturato cinque anni di anzianità Lei ha senz’altro diritto al conferimento di un incarico.

      L’art. 18 comma 2 del CCNL cit., prevede che “ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base” (e quindi professionale o gestionale nel rispetto delle procedure).

      Fatta questa premessa, se Lei è privo di incarico, escluso dal gruppo di lavoro (non so se si tratti dell’unico gruppo di lavoro) e marginalizzato nelle funzioni dirigenziali, ritengo ci siano i presupposti per contestare il trattamento subito.

  • Riccardo ha detto:

    Preg.mo avvocato , innanzitutto grazie per lo spazio che ci fornisce e per l’encomiabile disponibilità. Sono un dirigente medico in servizio presso una ASL dal 2006 con incarico a tempo indeterminato, nel servizio di Medicina Legale pur non essendo specialista in Medicina Legale . Sono stato sottopsto dall’Azienda alle verifiche di legge come Dirigente. Il mio Direttore Responsabile recentemente ha individuato un gruppo di lavoro per la definizione delle richieste risarcitorie in materia di Responsabilità Professionale e Civile escludendomi per il fatto che non sono in possesso del Diploma di Specializzazione. SEcondo Lei trova giustificazione la mia esclusione nonostante la mia pluriennale nella disciplina? Grazie infinite

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La ringrazio.

      Colgo l’occasione per precisare meglio.

      Come Le ho scritto, il dirigente medico con almeno cinque anni di anzianità e che abbia superato positivamente la verifica e la valutazione del Collegio tecnico ha diritto ad uno “un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente” (art. 18, comma 2 CCNL Area Sanità 19.12.2019).

      Gli incarichi (per cui si procede con l’emissione di un avviso di selezione interna) sono conferiti dal direttore generale su proposta di uno dei responsabili indicati nella norma contrattuale (per quelli professionali, ad esempio, su proposta del direttore della struttura di appartenenza, sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto) (art. 19, commi da 1 a 9, CCNL cit.)

      Il conferimento degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito ivi inclusi la denominazione, l’oggetto, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante (art. 19, comma 10, CCNL cit.).

      Le funzioni dirigenziali quindi sono strettamente legate all’incarico attribuito dall’Amministrazione di appartenenza.

      Per il resto vale quanto già scritto.

      Se nessun incarico Le è stato conferito, ferma la possibilità di contestare il mancato conferimento, sarebbe necessario verificare quali sono le funzioni a Lei assegnate e se l’esclusione dal gruppo di lavoro abbia o meno determinato una sua “marginalizzazione” all’interno della struttura.

  • Luisa ha detto:

    Buongiorno Avvocato son un Dirigente Medico assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2000, da circa 10 anni sono incaricato della Responsabilità di una Struttura Semplice Dipartimentale. Con l’ultimo Atto Aziendale l’azienda ha soppresso la mia struttura e quindi ritornerò al semplice ruolo di Dirigente Medico perdendo la retribuzione derivante da tale incarico. Considerando che in tutti questi anni ho sempre avuto valutazioni positive e ho sempre raggiunto il 100% degli O.B assegnati, ci sono dei margini affinchè il mio ruolo professionale continui ad avere il suo riconoscimento?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Sulla base delle informazioni fornite (non so, ad esempio, se Lei sia o meno titolare di un incarico professionale o gestionale, oltre quello di sostituto del responsabile di SSD. Così dovrebbe essere, ma non l’ha precisato), posso risponderle richiamando i principi generali.

      Il sistema degli incarichi, che garantisce lo sviluppo professionale del dirigente medico, si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale.

      Quindi, in linea generale, assolutamente sì, tenendo conto però della disciplina contrattuale che regola il sistema degli incarichi professionali (artt. 17 e ss. CCNL Area Sanità del 19.12.2019).

      • Luisa ha detto:

        IL MIO INCARICO ERA DI TIPO GESTIONALE E NON ERO IL SOSTITUTO,MA RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE ASSEGNATA CON DELIBERA DAL 2009 AL 2021.AVEVO ASSEGNAZIONE DI O.B E AUTONOMIA GESTIONALE DELLA MIA STRUTTURA E DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLA MIA STRUTTURA.
        COL NUOVO ATTO AZIENDALE HANNO SOPRESSO LA MIA STRUTTURA E NON MI HANNO DATO UN’ALTRO INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE.( VORREBBERO PROPORMI UN INCARICO DI TIPO PROFESSIONALE) CON A MIO PARERE UN DEMANSIONAMENTO E UNA MARGINALIZZAZIONE PROFESSIONALE.
        LA RINGRAZIO DI QUALSIASI CONSIGLIO POSSA EVENTUALMENTE FORNIRMI

        • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

          Premetto che, a mio parere, Lei abbia buon motivo di dolersi della situazione, ma la questione è complessa e di non facile soluzione specie dopo una recente pronuncia della Corte di Cassazione sezione lavoro (ordinanza n. 11575 del 03.05.2023) che ha affermato il principio secondo cui “il diritto all’incarico è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente, nonché dalla copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa”.

          Secondo il giudizio della Suprema Corte non sussiste un obbligo datoriale di conferire gli incarichi (e quindi anche un diverso incarico alla scadenza) nemmeno nelle ipotesi in cui il dirigente sia stato valutato positivamente al termine dell’incarico, proprio perché varrebbe sempre la “condizione” sopra riferita.

          Per quel che conta, non condivido l’orientamento della Corte (e ne spiegherò le ragioni in una prossima pubblicazione sul blog): il sistema degli incarichi dirigenziali, infatti, “si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito” (art. 17 CCNL 19.12.2019) ed è finalizzato a “promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi”.

          Che l’obiettivo, direi anche ovvio alla luce della regola generale, sia quello di promuovere lo sviluppo (e non la retrocessione) professionale, si ricava anche (ma non solo) dal contenuto dell’art. 58, comma 2, del medesimo CCNL, in cui si legge “l’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico […] per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello di base e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell’art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure) e dell’art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure).

          Certo, è necessario considerare che l’art. 9, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore, senza che possano applicarsi le eventuali disposizioni legislative e contrattuali più favorevoli.

          Tuttavia, l’ambito di applicazione della suddetta norma è limitata all’ipotesi in cui l’incarico dirigenziale sia scaduto e non anche, quale ipotesi alternativa, all’omessa conferma in occasione di processi di riorganizzazione aziendale.

          In presenza, quindi, di incarico dirigenziale non ancora scaduto e di valutazioni positive, si applicherebbe quindi l’art. 58, comma 2, cit.

          Prima di rifiutare la proposta, quindi, Le suggerisco di valutare con la massima attenzione la situazione (da approfondire con riferimento al contesto e agli atti aziendali), preferibilmente avvalendosi della consulenza di un avvocato di sua fiducia.

  • Michele M ha detto:

    Buongiorno,
    sono un dirigente medico a tempo indeterminato in una azienda pubblica, ed ho superato la valutazione dei 5 anni con esito positivo.
    Ho la possibilità di essere inviato in comando presso un’ altra ASL.
    Nella ASL di destinazione posso concorrere alla direzione di Struttura Semplice?

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      La temporaneità del Comando – che può essere disposto, ex art. 21 CCNL 08.06.2000 – per tempo determinato ed in via eccezionale – parrebbe incompatibile con la durata minima dell’incarico prevista dall’art. 19 del CCNL 19.12.2019 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa) che al comma 4 stabilisce quanto segue:

      “Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E’ fatto salvo l’incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato”.

      Devo tuttavia segnalare come l’ARAN, in più occasioni, abbia escluso l’esistenza di una preclusione di carattere generale per il dirigente in posizione di comando di partecipare alle selezioni per il conferimento degli incarichi.

      Riporto due orientamenti dell’Agenzia: il primo, riferito alla disciplina contrattuale pregressa (in materia di conferimento di incarico di direttore di struttura complessa), il secondo, invece, al CCNL 19.12.2019 (mi materia di incarico di sostituzione).

      1) AIII267 del 09.03.2015

      E’ possibile attribuire un incarico di struttura complessa ad un dirigente, in posizione di comando, per un periodo più breve di quello contrattualmente stabilito (5 anni)?

      Come recita la clausola negoziale, il “comando”, pur ricadendo nella “mobilità”, è disposto “in via eccezionale” e per “comprovate esigenze di servizio”. Conseguentemente, si ha motivo di ritenere che, nel rispetto della procedura di “affidamento” degli incarichi di direzione di struttura complessa (art. 29 del CCNL dell’8/06/2000 come integrato dall’art. 10, comma 3 del CCNL del 17/10/2008 e art. 24, comma 9 del CCNL del 3/11/2005 della Dirigenza SPTA e l’omologo della Dirigenza medica e veterinaria), lo stesso incarico, solo per ciò che attiene alla minor durata, possa costituire oggetto di libera determinazione delle parti e, per tale motivo, andrebbe indicata nel contratto individuale di lavoro nonché nell’atto di conferimento dell’incarico costituendone un elemento essenziale.

      2) ASAN33a del 04/02/2021

      Ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’Area della Sanità del 19.12.2019, i dirigenti in posizione di comando possono essere ammessi a partecipare agli avvisi interni per il conferimento di incarichi di sostituzione di unità operative complesse prive di titolari?

      Per quanto riguarda i dirigenti da individuare ai fini dell’incarico di sostituzione, è essenziale, in relazione alla fattispecie concreta, la sussistenza dei requisiti esplicitati nell’art. 22 comma 4 (che rinvia altresì ai principi di cui al comma 2) il quale non contiene previsioni preclusive nei confronti del dirigente in posizione di comando.
      Giova, inoltre, precisare che il comma 8 dello stesso articolo prevede che “Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente “.

      Almeno in linea generale (la questione andrebbe infatti approfondita attraverso l’esame di alcuni essenziali documenti: il provvedimento di comando, il regolamento adottato in materia di incarichi, l’avviso di selezione), ci sono quindi validi argomenti per sostenere che il dirigente in posizione di comando possa partecipare alla selezione.

      Per quanto detto in premessa (in merito al tenore letterale dell’art. 19 cit.), nutro però qualche riserva.

  • Elisabetta ha detto:

    Buongiorno
    con un contratto Libero professionale in un IRCCS privato convenzionato lombardo come medico da 8 anni si può partecipare ad una selezione per direttore di struttura complessa che prevede 7 anni di anzianità oppure questi 7 anni si intendono come dipendente (sia nelle aziende pubbliche che private convenzionate)?
    Grazie mille

  • Giovanni B ha detto:

    Sono un dirigente medico del SSN dal dicembre del 2004 con incarico di alta specializzazione in ambito medicina legale sin dal 2008 e avendo sempre superato con esito positivo la valutazione annuale. Nel maggio del 2017 vengo inviato in Comando presso presso l’Inail. Sin da subito la mia amministrazione mi revoca l’incarico.
    Nel provvedimento di comando l’amministrazione di appartenenza precisava all’ Inail che il trattamento accessorio deve essere a totale carico dell’ente di comando.
    l’Inail non ha erogato alcun trattamento accessorio come , a mio modesto parere, doveva essere visto l’art.15 comma 4 del D.Lgvo 502 del 1992.
    Mi da’ un suo parere in merito al trattamento accessorio spettante in corso di comando e quali voci retributive spettano al dirigente comandato’

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il quesito proposto esula dal tema oggetto dell’articolo pubblicato nel blog e, così come specificato nella relativa sezione, posso rispondere soltanto ai quesiti relativi agli argomenti trattati.

      Posso dirle, però, che l’ente di destinazione deve “coprire” interamente le spese del dirigente comandato (e quindi l’intero trattamento economico, fondamentale e accessorio).

      Ci sarebbe molto da dire, a mio avviso, sulla revoca dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, visto che il CCNL prevede la perdita dell’incarico soltanto nell’ipotesi di mobilità richiesta dal dirigente con incarico di struttura complessa (con l’obbligo però dell’amministrazione di destinazione di affidargli altro incarico).

  • Pasquale ha detto:

    Gentile avvocato, i 5 anni di anzianità riguardano esclusivamente la subordinazione ? nel mio caso anche se da 1 anno assunto a tempo indeterminato, ho una anzianità (non so se si può chiamare così) di oltre 7 anni con contratti a tempo determinato non subordinato secondo l’art.15 octies senza soluzione di continuità rinnovati di volta in volta come ginecologo in ASL. La mansione è sempre la stessa, prima ed ora di ginecologo presso un consultorio ASL.
    grazie

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 18, comma 4 del CCNL 19.12.2019 prevede quanto segue:

      “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      La giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alle disposizioni contrattuali pregresse (e, con specifico riferimento, al profilo economico della progressione nella fascia superiore dell’indennità di esclusività) ha affermato che l’anzianità utile sia soltanto quella maturata in regime di subordinazione, restando conseguentemente esclusi i periodi in regime di convenzione (es. specialista ambulatoriale), con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto autonomo libero-professionale.

      Come ho già avuto modo di rilevare, la questione meriterebbe senz’altro un approfondimento, innanzitutto, perché la limitazione contenuta nella norma contrattuale parrebbe riferirsi soltanto all’anzianità di servizio maturata presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), e non alle attività prestate, anche con incarico equivalente alle funzioni dirigenziali, in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea.

      In secondo luogo, perché, stando a quel che scrive, lei ha sempre svolto le medesime mansioni a prescindere dalla forma contrattuale.

      Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per un esame complessivo della situazione.

  • Luigi ha detto:

    Gentile avvocato, sono un dirigente medico di struttura complessa e vorrei porle un quesito.

    La mia azienda ospedaliera ha indetto un avviso per assegnazione di incarico dirigenziale di struttura semplice.
    Qeusto avviso prevedeva come requisiti essenziali per potere partecipare, il possesso dei 5 anni di servizio e la valutazione positiva del collegio tecnico. Requisiti tra l’altro previsti anche dal CCNL AREA SANITà, (mi pare art. 18) per la indennità e per eventuale passaggio ad altro incarico.

    Tuttavia vengo a sapere che un mio collega ha partecipato e vinto la procedura, nonostante avesse maturato il requisito di valutazione del collegio tecnico successivamente alla indizione del bando. Di questo ne ho certezza perché la valutazione la abbiamo ricevuta lo stesso giorno per il riconoscimento della indennità di esclusività . Preciso che le indennità hanno una decorrenza pregressa. Ma la valutazione è comunque successiva (di addirittura 1 anno e mezzo) alla indizione della procedura. Per cui ritengo che al momento di partecipazione, il collega non fosse minimamente in possesso di questo requisito.

    Vorrei sapere se è normale una cosa del genere e nel caso come potrei tutelarmi.
    La ringrazio in anticipo. Valuterò se chiamarla in studio se ci sono gli estremi per una causa.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      L’art. 18, comma 2 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce che “Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      La verifica (positiva) del Collegio tecnico è, dunque, condizione per il conferimento dell’incarico.

      Se il dirigente medico cui è stato conferito l’incarico non era in possesso del requisito, la nomina potrebbe essere validamente contestata dai candidati in possesso dei requisiti.

    • dott.pet ha detto:

      sono interessato, in quanto mi è capitato un caso simile…chi non ha presentato (giustamente) domanda proprio perché in assenza di requisiti, può contestare in giudizio il conferimento di un incarico effettuato proprio in assenza di requisiti (come la valutazione del C.T.) ?

      • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

        Posta in questi termini (nel precedente quesito non era stato precisato chiaramente il motivo) la questione è diversa e potrebbero sussistere i presupposti per agire.

        Uso il condizionale perché si tratterebbe, comunque, di verificare se alla selezione abbiamo o meno partecipato altri candidati in possesso dei requisiti che ben potrebbero vantare il diritto al conferimento dell’incarico.

        • dott.pet ha detto:

          la selezione prevedeva incarichi per diverse UOS. Ma per quella di mio interesse, vi è stato un solo candidato (per cui non c’estata comparazione, e anche li si potrebbe discutere) che ha maturato il requisito essenziale della valutazione del collegio tecnico esattamente 2 anni e 3 mesi dopo. in violazione sia dell’avviso, sia soprattutto al ccnl, Per cui, l’interesse esula dall’incarico in se, ma sarebbe più orientato al ripristino della legalità, annullando il conferimento dello stesso. Cosa che l’ente avrebbe dovuto fare autonomamente anche perche è stata sollecitata in tal senso molteplici volte.

          • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

            Per agire davanti al giudice del lavoro (e, più in generale, davanti al giudice in sede civile) “è necessario” che chi ricorre (come chi contraddice) vi abbia interesse (art. 100 c.p.c.), da intendersi, dal punto di vista giuridico, come interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio.

            L’interesse deve essere personale, attuale e concreto.

            L’interesse al ripristino della legalità non potrebbe, quindi, mai legittimare un’azione davanti al giudice civile, perché non sarebbe personale né concreto (il pregiudizio è concreto quando si verifica ai danni del soggetto che esercita l’azione).

            Si tratterebbe, quindi, di accertare se esista “un suo” (nel senso anzidetto) interesse all’annullamento, salve, s’intende, eventuali segnalazioni in altre sedi.

  • saso ha detto:

    Buon giorno, uno specialista ambulatoriale con contratto nazionale ACN puo’ partecipare a concorso per Direttore di struttura semplice e complessa?
    Grazie Avvocato e Buona Domenica

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Dalla disciplina contrattuale (CCNL 19.12.2019) e normativa (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, ecc.) si evince che il presupposto per il conferimento di un incarico professionale o gestionale sia l’esistenza di un rapporto subordinato (dirigenziale) instaurato a seguito della vincita di un concorso pubblico.

  • Marco ha detto:

    Salve Avvocato, vorrei sapere se esiste, nelle norme o nel CCNL, una incompatibilità, diretta o indiretta, per il dirigente medico tra la assunzione della direzione di una Unità Operativa Semplice e il rapporto di non esclusività (attività professionale extra moenia prestata in studio medico specialistico) con la ASL di appartenenza.
    La ringrazio anticipatamente per la cortesia e la competenza.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Non esiste alcuna preclusione di carattere generale.

      L’art. 18 del Ccnl Area sanità (CCNL 19.12.2019) prevede, senza alcuna distinzione in relazione al regime prescelto, che “Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) (ossia gli incarichi gestionali diversi da quelli di struttura complessa) e paragrafo II, lett. a) b), c) (incarichi professionali) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.

      Con specifico riferimento agli incarichi di struttura semplice (sia a valenza dipartimentale e distrettuale che quale articolazione di struttura complessa che la include), l’art. 18, comma I, lett. b e c, indica chiaramente che “è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”.

      Un ulteriore elemento che depone in favore dell’insussistenza di un’ipotesi di incompatibilità si ricava dall’art. 15 del CCNL cit. che regola gli effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa.

      Per quel che interessa rilevare, la richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo non preclude il mantenimento dell’incarico in essere o il conferimento di direzione di strutture semplici e complesse “fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura” e la “spettanza della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 91, comma 11, (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito”.

      Visto il tenore della norma, sarebbe, tuttavia, necessario verificare cosa prevedano sul punto le discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura.

  • Gianni Esposito ha detto:

    Buonasera, sono Medico – Cardiologo, assunto a tempo indeterminato da più di 5 anni, in qualità di specialista ambulatoriale con sede di assegnazione ospedaliera. Al pari dei colleghi dirigenti medici, effettuo le stesse identiche mansioni, le stesse turnistiche etc etc.
    L’Azienda mi ha proposto di convertire la mia posizione da specialista ambulatoriale a dirigente medico.
    Il mio quesito: è realmente possibile questa conversione?
    Manterrei gli stessi anni di anzianità di servizio maturati fino ad ora…e quindi avrei anche già lo scatto dei 5 anni appena diventato dirigente medico?
    Grazie per il Vostro eminente parere.

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Il rapporto di lavoro tra lo specialista ambulatoriale e l’Azienda sanitaria non è di tipo subordinato e non attribuisce la qualifica dirigenziale, ma ha natura di rapporto di libero-professionale parasubordinato (così, ad es., Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza n. 22207 del 14 luglio 2022).

      Escludo che l’Azienda sanitaria, con la quale intercorre il rapporto convenzionale, possa trasformarlo in contratto d lavoro subordinato per attribuire la qualifica di dirigente.

      Solo per completezza, segnalo che l’art. 37, comma 1, lett. d dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali del 30 marzo 2021 prevede un’ipotesi di sospensione della convenzione in caso di attribuzione di incarico aziendale di struttura complessa (compresa la direzione di Distretto) per tutta la durata dello stesso.

  • Gianni Esposito ha detto:

    il mio interesse nel sapere se posso aver diritto al primo scatto (dei 5 anni) è dettato dal fatto di poter accedere con quello scatto ad ulteriori incarichi professionali (ho scritto questo dettaglio perché altrimenti il mio quesito può sembrare fuori topic)

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      I requisiti di accesso per gli incarichi dirigenziali sono previsti dall’art. 18, comma 1 e paragrafo I) alla lett. c) del CCNL 19.12.2022 ovvero l’aver maturato almeno 5 anni di servizio con le caratteristiche di cui al comma 4 e l’aver superato la verifica del Collegio tecnico.

      L’art. 18, comma 4, stabilisce che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, si devono considerare “i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      L’art. 1 (Campo di applicazione) prevede che “Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.”

      Dalle norme contrattuali si evince, quindi, che l’anzianità da considerare sia quella maturata con un rapporto di lavoro dipendente di natura pubblica (di tipo dirigenziale o funzioni equivalenti nella sopra citata ipotesi) e, quindi, diverso da quello in regime di convenzione che intercorre tra lo specialista ambulatoriale e l’Azienda sanitaria.

  • Gianni Esposito ha detto:

    – feedback-

    Avvocato,
    volevo complimentarmi con Lei per avermi delucidato, in maniera esaustiva, la mia condizione.
    Ho trovato per caso il Suo sito e devo dirLe che nessuno fino ad ora era riuscito a darmi nemmeno la metà dei chiarimenti che mi ha dato.
    Complimenti per la Sua preparazione.
    Ha tutta la mia stima
    Cordiali saluti

  • Chiara ha detto:

    Buongiorno,
    le chiedo cortesemente un parere. Sono stata assunta da un ospedale ASST come dirigente medico a tempo determinato per sostituzione di maternità per 7 mesi nel 2019, successivamente dal 2020 sono stata assunta dall’università con contratto di ricercatore a tempo determinato (RTD-A) con svolgimento delle funzioni assistenziali presso lo stesso ospedale in base a convenzione stipulata tra ospedale e università. Ora lo stesso ospedale mi riassume con contratto di dirigente medico a tempo indeterminato.
    Volevo chiederle se il periodo in cui ho svolto funzioni assistenziali (pur essendo dipendente dell’università) mi dovrà essere conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio.
    Grazie
    Cari saluti

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      A mio avviso sì, anche se sarebbe sempre meglio esaminare i contratti (prendo per buono quel che Lei scrive).

      L’art. 18 comma 4, del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 stabilisce, infatti, che “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità”.

      Analogamente, con riferimento all’indennità di esclusività, l’art. 89, comma 2 prevede che “L’esperienza professionale/anzianità richiesta […] si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”.

  • Teresa ha detto:

    Salve
    Sono un Ginecologo specialista ambulatoriale e lavoro in ospedale vorrei sapere se posso avere incarico di responsabile UOS del servizio in cui lavoro
    Grazie per il suo parere

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Gli incarichi di struttura semplice sono attualmente disciplinati dal CCNL Dirigenza sanitaria 2019-2021 (art. 21 e ss.).

      L’art. 22, comma 1, del CCNL cit. stabilisce che detti incarichi siano conferibili ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

      Le disposizioni vigenti presuppongono quindi l’esistenza di un rapporto dirigenziale, il che vale escludere dalla platea dei candidati possibili per ilc conferimento di un incarico di UOS il medico specialista ambulatoriale.

  • Pietro ha detto:

    Gent.mo Collega. Premetto che il tuo è tra i blog più interessanti (se non il più interessante), quanto meno in materia di diritto del lavoro nell’ambito della sanità.
    Detto ciò, con riferimento alla tematica oggetto di questa discussione volevo porti 2 quesiti:
    – il conferimento di incarico di responsabile di struttura semplice, previa decorrenza dei 5 anni e della valutazione positiva del collegio tecnico, può essere considerato un progressione di carriera?
    – nell’ambito di una procedura selettiva interna, il predetto incarico, può essere conferito all’unico candidato che ha presentato domanda (venendo meno il principio di selettività e quindi la comparazione con altri potenziali dirigenti).

    Attendo un tuo gentile riscontro.
    Pietro

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Innanzitutto, La ringrazio sia per l’apprezzamento espresso che per il contributo alla discussione.

      1.

      Il conferimento di un incarico gestionale (in cui rientra anche l’incarico di direzione di SS) o anche professionale costituisce senz’altro una progressione di carriera

      L’art. 15, comma 1, del DLGS 301.12.1992, n. 502 stabilisce che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” ed è attraverso l’attribuzione degli incarichi (cfr. art. 15-ter) che si sviluppa carriera professionale.

      L’art. 21 del CCNL 23.01.2024 (come già l’art. 17 del CCNL 19.12.2019) prevede, al riguardo, che il sistema degli incarichi, oltre ad essere “funzionale ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale…”, promuove “lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi”. Precisa, poi, al comma 2 che “la carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale.”

      2.
      Non vedo alcuna preclusione al conferimento dell’incarico di direzione all’unico candidato che, secondo la valutazione del direttore di SC (proponente) e del direttore generale (che adotta l’atto di conferimento), sia in possesso dei requisiti.

  • dott.pet ha detto:

    Innanzi tutto grazie per la esaustiva e sempre puntuale risposta.
    Vista la complessità del caso che a me interessa, vorrei chiederti un’ultima cosa, sperando di non abusare in primis della tua gentilezza.
    Nel caso in cui un incarico dirigenziale (uos) sia stato conferito ad un candidato che al momento della presentazione della domanda era privo dei requisiti per partecipare all’avviso selettivo (requisiti maturati, quindi in un secondo momento, ossia la valutazione positiva del collegio), ritenendo illegittimo tale conferimento, sono legittimato a rivolgermi al giudice del lavoro, pur non avendo io presentato domanda per il medesimo avviso interno?
    Grazie ancora Avvocato

    • Avv. Giacomo Doglio ha detto:

      Come si evince dal tenore, direi inequivocabile, delle norme contrattuali, il superamento della verifica del Collegio tecnico al termine dei cinque anni di servizio costituisce una condizione indispensabile per il conferimento dell’incarico.

      Quanto precede si ricava facilmente dall’art. 22, comma 1, I) lett. b e c, II, lett. a), b), c), d) del CCNL 23.01.2024 e dagli arti. 57, comma 2, lett. b) e 59, comma 2, lett. b) del CCNL 19.12.2019.

      Detto questo, però, qualsiasi azione presuppone, ai fini della legittimazione attiva, l’interesse ad agire, che difetterebbe nel caso specifico.

      La titolarità dell’azione spetta, infatti, ex art. 81 c.p.c., a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare e, passando dall’astratto al concreto, non si vede quale diritto possa vantare il dirigente medico che non abbia presentato domanda di partecipazione alla selezione.

Leave a Reply

STUDIO LEGALE DOGLIO
Via Grazia Deledda 74 Cagliari

T: +390706670413
T: +393395706257
E: avvocatogiacomodoglio@gmail.com